Causa C‑457/15
Vattenfall Europe Generation AG
contro
Bundesrepublik Deutschland
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin)
«Rinvio pregiudiziale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Ambito di applicazione ratione temporis — Momento di insorgenza dell’obbligo di scambio di quote — Articolo 3 — Allegato I — Nozione di “impianto” — Attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 luglio 2016
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Ambito di applicazione – Emissioni di gas a effetto serra prodotte da un impianto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva in un momento anteriore alla prima produzione di elettricità – Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, artt. 2, § 1, 3, u), e 10 bis, § 5, e allegato I]
L’allegato I della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29, nei limiti in cui include la combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW nell’elenco delle categorie di attività alle quali tale direttiva si applica, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di scambio di quote di un impianto per la produzione di elettricità sorge a partire dal momento della prima emissione di gas a effetto serra, e quindi eventualmente anche in un momento anteriore alla prima produzione di elettricità dell’impianto.
Infatti, un impianto per la produzione di elettricità mediante la combustione di carburanti, la cui capacità di rendimento supera il valore previsto dall’allegato I della direttiva 2003/87, è soggetto agli obblighi che il sistema di scambio di quote comporta e, in particolare, a quello di comunicazione, per le emissioni provenienti da tutte le fonti e da tutti i flussi riconducibili alle attività di un impianto, comprese le emissioni prodotte durante un periodo di prova preliminare all’avviamento del funzionamento a regime di tale impianto. Tale interpretazione non può essere inficiata dal fatto che la qualifica di un impianto come produttore di elettricità, ai sensi dell’articolo 3, lettera u), di tale direttiva, è subordinata alla condizione che essa produca elettricità per la vendita a terzi. Tale disposizione, infatti, non mira a definire l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 ma contribuisce alla realizzazione di una distinzione importante per la determinazione del quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, di detta direttiva. Del pari, la circostanza che tali obblighi siano rivolti al gestore di un impianto non significa che le emissioni prodotte in occasione delle prove effettuate dal costruttore dell’impianto non debbano essere prese in considerazione. Da un lato, infatti, la nozione di produttore di elettricità cui all’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 non è rilevante affinché sorga l’obbligo di scambio di quote di emissioni. Dall’altro lato, l’obbligo di comunicazione e di restituzione del gestore riguarda anche tali emissioni, in quanto il sistema di scambio di quote si applica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, a tutte le emissioni provenienti dalle attività di cui all’allegato I di quest’ultima.
(v. punti 38‑40, 42, 43 e dispositivo)