Causa C‑453/15
Procedimento penale
a carico di
A
e
B
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 56 – Luogo della prestazione di servizi – Nozione di “altri diritti analoghi” – Trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 dicembre 2016
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – Cessioni e concessioni di diritti d’autore, di brevetti, di diritti di licenza, di marchi di fabbrica e di commercio e di altri diritti analoghi – Nozione di «altri diritti analoghi» – Quote di emissioni dei gas a effetto serra – Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 3, a); direttiva del Consiglio 2006/112, art. 56, § 1, a)]
L’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che gli «altri diritti analoghi» di cui a tale disposizione includono le quote di emissione di gas a effetto serra definite all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.
Infatti, l’inclusione delle quote di emissione di gas a effetto sera negli altri diritti analoghi di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 risponde alla finalità e alla ratio di tale direttiva. Da un lato, dato che il trasferimento di quote è obbligatoriamente iscritto nel registro previsto all’articolo 19 della direttiva 2003/87, l’identità dell’acquirente, il luogo in cui quest’ultimo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione ai fini della quale il trasferimento è stato effettuato, o, ancora, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale e, di conseguenza, anche il paese di destinazione del trasferimento possono essere determinati agevolmente e con elevato grado di certezza. Dall’altro, poiché le quote trasferite devono essere, in via di principio, utilizzate nel luogo in cui l’acquirente esercita la propria attività economica, il collegamento fiscale a detto luogo della prestazione di servizi consistente in un trasferimento di quote consente di assoggettare la prestazione medesima al regime d’imposta sul valore aggiunto dello Stato membro sul cui territorio tali quote sono utilizzate.
(v. punti 26-28, 30 e dispositivo)