Causa C‑448/15

Belgische Staat

contro

Wereldhave Belgium Comm. VA e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel)

Rinvio pregiudiziale – Società madri e figlie aventi sede in Stati membri diversi – Regime fiscale comune applicabile – Imposta sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera c) – Società assoggettata all’imposta, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata – Imposizione ad aliquota zero»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 marzo 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435 – Esenzione, nello Stato membro della società figlia, dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti alla società madre – Prelievo di una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti dalla società figlia a un organismo d’investimento collettivo con sede in un altro Stato membro e ivi assoggettato all’imposta ad aliquota zero a determinate condizioni – Ammissibilità – Presupposto – Organismo d’investimento non avente la qualità di società di uno Stato membro

[Direttiva del Consiglio 90/435, artt. 2, c), e 5, § 1]

La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che il suo articolo 5, paragrafo 1, non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un organismo d’investimento collettivo a carattere fiscale, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, posto che un siffatto organismo non costituisce una «società di uno Stato membro», ai sensi di tale direttiva.

Si deve rilevare a tale riguardo che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 90/435 enuncia un criterio di qualificazione positivo, ossia essere assoggettato all’imposta di cui trattasi, e un criterio negativo, vale a dire non essere esentato da tale imposta e non avere alcuna possibilità di opzione. L’enunciazione di tali due criteri, uno positivo, l’altro negativo, conduce a ritenere che la condizione prevista all’articolo 2, lettera c), di detta direttiva non richieda unicamente che una società rientri nell’ambito di applicazione dell’imposta di cui trattasi, ma miri altresì ad escludere le situazioni che implichino la possibilità che, nonostante un assoggettamento a tale imposta, la società non sia effettivamente tenuta al pagamento della stessa. Orbene, sebbene formalmente una società assoggettata a un’imposta ad aliquota zero, a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, non sia esentata da una siffatta imposta, essa si trova, in pratica, nella stessa situazione di quella che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 90/435 mira ad escludere, ossia una situazione in cui essa non è tenuta al pagamento di tale imposta. Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, infatti, includere in una normativa nazionale una disposizione ai sensi della quale una categoria determinata di società può a talune condizioni beneficiare di un’imposizione ad aliquota zero equivale a non assoggettare tali società a detta imposta (v., altresì, sentenza del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund, C‑194/06, EU:C:2008:289, punti 3334).

(v. punti 31‑34, 43 e dispositivo)