Causa C‑428/15

Child and Family Agency

contro

J.D.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 15 — Trasferimento del caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro — Ambito di applicazione — Condizioni per l’applicazione — Autorità giurisdizionale più adatta — Interesse superiore del minore»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Ambito di applicazione – Ricorso in materia di tutela dei minori presentato sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale – Dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che necessiti, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro – Inclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 1, §§ 1 e 2, 2, punti 7, 8 e 15)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino – Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, considerando 12 e 33 e art. 15)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Obbligo d’interpretazione restrittiva

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 8, § 1, e 15, § 1)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Nozioni di autorità giurisdizionale «più adatta» e di «interesse superiore del minore» – Criteri di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 8, § 1, e 15, §§ 1 e 3)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Presupposti di attuazione – Divieto per l’autorità giurisdizionale competente di tenere conto dell’incidenza di un siffatto trasferimento sul diritto di libera circolazione delle persone interessate diverse dal minore interessato o del motivo per il quale la madre di tale minore si è avvalsa di tale diritto

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 15, § 1)

  1.  L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che si applica in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale, qualora la dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, ai sensi del suo diritto interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro.

    Infatti, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 rientra nella sezione 2 del capo II di detto regolamento, il quale stabilisce un insieme di regole di competenza nelle cause in materia di responsabilità genitoriale. Tenuto conto dell’impianto sistematico di detta sezione 2 del capo II e della posizione occupata dall’articolo 15, si deve considerare che l’ambito di applicazione materiale di tale articolo è lo stesso di quello di tutte le regole di competenza enunciate in detta sezione, e, in particolare, dell’articolo 8 di detto regolamento. A tal riguardo, è vero che dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2201/2003 risulta che tali regole di competenza si applicano alle «materie civili» relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega ed alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, come definita all’articolo 2, punto 7, del medesimo regolamento. Tuttavia, le regole di competenza previste dal regolamento n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale devono essere interpretate, alla luce del considerando 5 di tale regolamento, nel senso che si applicano a cause in materia di responsabilità genitoriale aventi ad oggetto misure di protezione del minore, anche nel caso in cui queste ultime siano considerate, ai sensi dell’ordinamento interno di uno Stato membro, rientranti nel diritto pubblico.

    Inoltre, dato che una norma di procedura nazionale secondo cui la dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessita, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale Stato membro, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro, può essere messa in atto solo in seguito alla decisione con cui il giudice di tale primo Stato membro di norma competente ha chiesto il trasferimento del caso a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e alla decisione mediante cui quest’altro organo giurisdizionale si è dichiarato competente sulla base del paragrafo 5 del medesimo articolo, essa non può ritenersi ostativa all’adozione di tali decisioni.

    (v. punti 29‑32, 36, 38, dispositivo 1)

  2.  Dal considerando 12 del regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, risulta che le regole di competenza dettate da quest’ultimo in materia di responsabilità genitoriale sono ispirate all’interesse superiore del minore. La necessità che il trasferimento di un caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 15 di detto regolamento corrisponda all’interesse superiore del minore costituisce un’espressione del principio cardine su cui, da un lato, si è basato il legislatore nella concezione di tale regolamento e che, dall’altro, deve guidare la sua attuazione nelle cause in materia di responsabilità genitoriale ad esso assoggettate. Inoltre, nel contesto del regolamento n. 2201/2003, la considerazione dell’interesse superiore del minore è volta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali del bambino, come si evince dal considerando 33 di tale regolamento.

    (v. punti 42‑44)

  3.  La regola del trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sancita all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, costituisce una regola di competenza speciale e derogatoria rispetto a quella di competenza generale enunciata all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, cosicché essa dev’essere interpretata restrittivamente. Ciò posto, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro normalmente competente a conoscere di una controversia deve, per poter chiederne il trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, riuscire a contrastare la forte presunzione in favore del mantenimento della propria competenza derivante da tale regolamento.

    (v. punti 48, 49)

  4.  L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, per poter stabilire che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di uno Stato membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura applicabili in detto altro Stato membro, e che, dall’altro, per poter stabilire che un siffatto trasferimento corrisponde all’interesse superiore del minore, il giudice competente di uno Stato membro deve in particolare accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore.

    Infatti, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, il trasferimento di un caso in materia di responsabilità genitoriale, da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, può essere effettuato unicamente in favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore interessato abbia un legame particolare. Al fine di dimostrare la sussistenza di un siffatto legame in un determinato caso, occorre fare riferimento agli elementi elencati, in modo tassativo, all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) ad e), di detto regolamento. Tali elementi attestano tutti – se non in modo esplicito, quantomeno dal punto di vista sostanziale – una vicinanza tra il minore interessato dal caso e uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’autorità giurisdizionale competente a conoscere dello stesso sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Ciò posto, l’esistenza di un legame particolare, pertinente alla luce delle circostanze del caso, tra il minore e un altro Stato membro non pregiudica necessariamente, di per sé, la questione relativa a se, oltre a ciò, un’autorità giurisdizionale di detto altro Stato membro sia più adatta a trattare il caso rispetto al giudice competente, ai sensi di tale disposizione, né tantomeno, nell’ipotesi affermativa, la questione se il trasferimento del caso a tale autorità giurisdizionale corrisponda all’interesse superiore del minore.

    Per quanto riguarda la questione di stabilire se, all’interno dell’altro Stato membro con cui il minore detiene un legame particolare, esista un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, il giudice competente può tenere conto, fra gli altri elementi, delle norme di procedura dell’altro Stato membro, come quelle applicabili alla raccolta delle prove necessarie al trattamento del caso. Per contro, il giudice competente non dovrebbe prendere in considerazione, ai fini di una tale valutazione, il diritto sostanziale di detto altro Stato membro che sarebbe eventualmente applicabile da parte dell’autorità giurisdizionale di quest’ultimo, nell’ipotesi in cui il caso le fosse trasferito.

    Inoltre, per quanto riguarda la necessità che il trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore, il giudice competente deve valutare l’eventuale incidenza negativa che un simile trasferimento potrebbe avere sui rapporti affettivi, familiari e sociali del minore interessato dal caso o sulla situazione materiale di quest’ultimo.

    (v. punti 50‑52, 55‑59, 61, dispositivo 2)

  5.  L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che il giudice competente di uno Stato membro non deve tenere conto, in sede di attuazione di tale disposizione in un determinato caso in materia di responsabilità genitoriale, né dell’incidenza di un possibile trasferimento di detto caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sul diritto di libera circolazione delle persone interessate diverse dal minore interessato, né del motivo per il quale la madre di tale minore si è avvalsa di tale diritto, prima che detto giudice fosse adito, salvo che considerazioni di questo tipo siano tali da ripercuotersi in modo negativo sulla situazione di tale minore.

    (v. punto 67, dispositivo 3)