SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

30 giugno 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 225/2009 — Articolo 13 — Elusione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 — Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese — Dazi antidumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2012 — Spedizione da Taiwan — Apertura di un’inchiesta — Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 — Estensione del dazio antidumping — Ambito di applicazione ratione temporis — Principio di irretroattività — Codice doganale comunitario — Recupero a posteriori di dazi all’importazione»

Nella causa C‑416/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 20 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2015, nel procedimento

Selena România SRL

contro

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, C. Vajda e K. Jürimäe (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo rumeno, da R.-H. Radu e M. Bejenar, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. França e G.-D. Balan, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU 2013, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di estensione»), adottato in seguito a un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51 e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di base»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Selena România SRL e la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (DGRFP) (Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Bucarest, Romania) relativamente ad una decisione di rettifica con cui quest’ultima imponeva alla Selena România il pagamento di dazi antidumping.

Contesto normativo

Regolamento (CEE) n. 2913/92

3

L’articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009 (GU 2009, L 324, pag. 23; in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:

«1.   La normativa doganale o altre normative [dell’Unione] specifiche possono prevedere che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.

2.   Nonostante la presentazione di detto documento l’autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa [dell’Unione]».

4

Il capitolo 3 del titolo VII del codice doganale è intitolato «Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale». Esso contiene segnatamente gli articoli da 217 a 221 di detto codice.

Il regolamento di base

5

Il considerando 22 del regolamento di base enuncia quanto segue:

«(...) [È] necessario che la legislazione [dell’Unione] preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nell[‘Unione europea] oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping».

6

L’articolo10, paragrafo 1, di tale regolamento così prevede:

«Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento».

7

L’articolo 13 del suddetto regolamento, intitolato «Elusione», è formulato nei seguenti termini:

«1.   L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’[Unione] o tra società del paese oggetto delle misure e l’[Unione] che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario in conformità delle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell[‘Unione] attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti e, nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell[‘Unione] o in un paese terzo.

(…)

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione [europea] o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio [dell’Unione] che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

(…)».

8

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del medesimo regolamento:

«La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure con effetto a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria [dell’Unione] che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa da un regolamento, che deve precisare gli scopi dell’azione e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali future obbligazioni. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi».

I regolamenti antidumping relativi ai tessuti in fibra di vetro a maglia aperta

9

A seguito di una denuncia presentata alla Commissione da produttori europei di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU 2011, L 204, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento iniziale»).

10

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento iniziale è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, classificati ai codici ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1) (codici TARIC 7019 51 00 10 e 7019 59 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

11

Ai sensi del suo articolo 4, il regolamento iniziale è entrato in vigore il 10 agosto 2011, ossia il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

12

A seguito di una domanda presentata da quattro produttori dell’Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione n. 791/2011 del Consiglio, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU 2012, L 134, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento di apertura»).

13

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di apertura l’inchiesta aperta sulla base del suddetto regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, attualmente classificati ai codici ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 della NC (codici TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 e 7019590013).

14

L’articolo 2, primo comma, del regolamento d’apertura prevede che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del regolamento d’apertura.

15

Ai sensi del suo articolo 4, il regolamento d’apertura è entrato in vigore il 25 maggio 2012, ossia il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

16

In esito all’inchiesta di cui al regolamento d’apertura, il Consiglio ha adottato il regolamento di estensione.

17

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di estensione prevede l’estensione del dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi prodotti, spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

18

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di estensione il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del suddetto articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, registrati in conformità dell’articolo 2 del regolamento di apertura, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

19

In forza del suo articolo 4, il regolamento d’estensione è entrato in vigore il 17 gennaio 2013, ossia il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

Nel periodo compreso fra il 12 marzo e il 18 maggio 2012 la Selena România, una società stabilita in Romania, ha immesso in libera pratica, nell’Unione, tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, importati da un fornitore stabilito in Taiwan (in prosieguo: le «importazioni in discussione»).

21

Con una decisione di rettifica del 5 febbraio 2014 la DGRFP ha richiesto alla Selena România il pagamento dell’importo di 1151748 lei rumeni (RON) (circa EUR 257970), corrispondente ai dazi antidumping e all’imposta sul valore aggiunto non versati da quest’ultima a titolo della summenzionata immissione in libera pratica, con l’aggiunta di interessi e sanzioni di mora, sulla base del rilievo che, in seguito a un controllo a posteriori effettuato presso la Selena România e di un’inchiesta dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), sarebbe risultato che le importazioni in discussione erano in realtà originarie della Repubblica popolare cinese e che, di conseguenza, erano soggette al dazio antidumping previsto dai regolamenti iniziale e di estensione. La DGRFP ha considerato che la relazione d’inchiesta dell’OLAF aveva stabilito che i lotti di tessuti in fibra di vetro oggetto delle importazioni in discussione erano stati spediti dalla Repubblica popolare cinese verso Taiwan, senza subire trasformazioni né trattamenti, prima di essere esportati verso l’Unione, cosicché nei confronti di tali lotti doveva essere conservata l’origine cinese non preferenziale.

22

La Selena România ha proposto reclamo per via amministrativa avverso detta decisione di rettifica presso la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați (Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Galați, Romania), che ha confermato la decisione in parola.

23

Il 22 luglio 2014 la Selena România ha investito il giudice del rinvio di un ricorso di annullamento contro la decisione di rettifica. A sostegno del suo ricorso essa fa valere, in particolare, un motivo relativo all’errata applicazione retroattiva da parte della DGRFP dei regolamenti d’apertura e di estensione. Alla data in cui le importazioni in discussione sono state effettuate, infatti, nessuno dei regolamenti menzionati sarebbe stato in vigore.

24

Il giudice del rinvio si pone degli interrogativi relativamente all’ambito di applicazione temporale del regolamento di estensione. Esso si chiede, in particolare, se il dazio antidumping definitivo, istituito dall’articolo 1 del regolamento di estensione sia applicabile a importazioni nell’Unione provenienti da Taiwan, quali le importazioni in discussione, realizzate prima dell’entrata in vigore del menzionato regolamento, ma dopo quella del regolamento iniziale.

25

Detto giudice rileva, a tale proposito, che il principio d’irretroattività degli atti dell’Unione è stato sancito dalla giurisprudenza della Corte e segnatamente da quella iniziata con le sentenze del 9 giugno 1964, Capitaine/Commissione (69/63, EU:C:1964:38), e del 9 dicembre 1965, Singer (44/65, EU:C:1965:122), ma che talune eccezioni al suddetto principio sarebbero state ammesse.

26

È in tale contesto che la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il regolamento di estensione debba essere interpretato nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan prima del 17 gennaio 2013, vale a dire nel corso del 2012, ma dopo l’adozione del regolamento iniziale.

2)

Se il dazio antidumping definitivo, così come indicato all’articolo 1 del regolamento di estensione si applichi anche nell’ipotesi di importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan nel periodo precedente al 17 gennaio 2013, nonché precedente alla data di adozione del regolamento di apertura, ma dopo l’adozione del regolamento iniziale».

Sulle questioni pregiudiziali

27

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di estensione debba essere interpretato nel senso che il dazio antidumping definitivo esteso dalla menzionata disposizione è applicabile retroattivamente a prodotti spediti da Taiwan, immessi in libera pratica nell’Unione dopo la data di entrata in vigore del regolamento iniziale, ma prima di quella del regolamento d’apertura.

28

Considerato che il regolamento di estensione è stato adottato sul fondamento dell’articolo 13 del regolamento di base, occorre rilevare che, conformemente al paragrafo 1 della succitata disposizione, i dazi antidumping istituiti in forza di detto regolamento possono essere estesi alle importazioni provenienti da paesi terzi di prodotti simili o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Secondo il paragrafo 3 di tale articolo 13, l’inchiesta è aperta con regolamento della Commissione che può stabilire che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

29

In particolare, dal richiamato articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base risulta che, qualora sussista un’elusione, l’estensione delle misure definitive già istituite entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (sentenza del 6 giugno 2013, Paltrade, C‑667/11, EU:C:2013:368, punto 26).

30

Se, difatti, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base sancisce il principio di irretroattività delle misure antidumping, potendo queste ultime in linea di principio applicarsi soltanto a prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento che le istituisce, varie disposizioni del regolamento di base derogano a tale principio. Queste disposizioni autorizzano infatti l’applicazione di misure antidumping a prodotti immessi in libera pratica prima dell’entrata in vigore del regolamento che istituisce le misure stesse, a condizione che le importazioni in questione siano state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (sentenza del 17 dicembre 2015, APEX, C‑371/14, EU:C:2015:828, punto 48).

31

Quanto al regolamento di estensione, è ivi espressamente indicato all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento che il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del citato articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, quali considerati dalla suddetta disposizione, spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, registrati in conformità dell’articolo 2 del regolamento d’apertura, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento de base.

32

Orbene, nella fattispecie, è pacifico che le importazioni in discussione sono state effettuate prima della data in cui è entrato in vigore il regolamento d’apertura, ossia il 25 maggio 2012, vale a dire prima che queste ultime avessero potuto essere registrate conformemente all’articolo 2 del regolamento in parola.

33

Di conseguenza, dalle considerazioni esposte in precedenza risulta che il dazio antidumping esteso in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di estensione non è applicabile retroattivamente a importazioni, quali le importazioni in discussione, che sono state effettuate prima della data di entrata in vigore del regolamento d’apertura.

34

Al fine di apportare una risposta utile al giudice del rinvio, tuttavia, è necessario precisare che, come fatto valere dal governo rumeno e dalla Commissione nelle rispettive osservazioni scritte, siffatta interpretazione non osta a che il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale sia applicato a tali importazioni se viene stabilito, successivamente ad un controllo a posteriori, che le suddette importazioni sono in realtà originarie della Repubblica popolare cinese.

35

Si deve, infatti, rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta descritti nella suddetta disposizione e che sono originari della Repubblica popolare cinese.

36

Come risulta dall’articolo 26 del codice doganale, se la normativa dell’Unione prevede che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento, la presentazione di detto documento non osta a che, in caso di seri dubbi, l’autorità doganale richieda qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa dell’Unione. A tale proposito la Corte ha già dichiarato che la finalità del controllo a posteriori è quella di verificare l’esattezza dell’origine indicata nel certificato d’origine (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2012, Lagura Vermögensverwaltung, C‑438/11, EU:C:2012:703, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

37

Ne risulta che il fatto che merci siano corredate di certificati d’origine non è una circostanza tale da ostare al recupero di dazi dovuti per l’importazione delle merci in parola se, posteriormente alla suddetta importazione, i certificati di cui trattasi si sono rivelati essere inesatti (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 1997, Pascoal & Filhos, C‑97/95, EU:C:1997:370, punti da 55 a 57 e giurisprudenza ivi citata).

38

Con riguardo alle importazioni in discussione, spetta al giudice del rinvio determinare se, per ciascuno dei lotti di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta immessi in libera pratica nell’Unione, le autorità doganali dispongono di elementi probatori sufficienti per concludere che, sebbene spediti da Taiwan e dichiarati come originari del suddetto paese, i lotti di cui trattasi dovessero essere considerati come in realtà originari della Repubblica popolare cinese, e in tal caso il dazio antidumping istituito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale sarebbe loro applicabile. In siffatto caso, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il recupero a posteriori del dazio in parola deve avvenire in conformità delle norme relative al recupero dell’obbligazione doganale contenute nel codice doganale.

39

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di estensione deve essere interpretato nel senso che il dazio antidumping definitivo esteso dalla menzionata disposizione non è applicabile retroattivamente a prodotti spediti da Taiwan, immessi in libera pratica nell’Unione dopo la data di entrata in vigore del regolamento iniziale, ma prima di quella del regolamento d’apertura. Ciò nondimeno, il dazio antidumping istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale è applicabile all’importazione di siffatti prodotti, se viene stabilito che, sebbene spediti da Taiwan e dichiarati come originari del suddetto paese, i prodotti di cui trattasi sono in realtà originari della Repubblica popolare cinese.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, deve essere interpretato nel senso che il dazio antidumping definitivo esteso dalla menzionata disposizione non è applicabile retroattivamente a prodotti spediti da Taiwan, immessi in libera pratica nell’Unione dopo la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, ma prima di quella del regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione n. 791/2011, e che dispone la registrazione di dette importazioni. Ciò nondimeno, il dazio antidumping istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 791/2011 è applicabile all’importazione di siffatti prodotti, se viene stabilito che, sebbene spediti da Taiwan e dichiarati come originari del suddetto paese, i prodotti di cui trattasi sono in realtà originari della Repubblica popolare cinese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.