Causa C‑392/15

Commissione europea

contro

Ungheria

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Notai – Requisito di cittadinanza – Articolo 51 TFUE – Partecipazione all’esercizio di pubblici poteri»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o febbraio 2017

  1. Libertà di stabilimento–Deroghe–Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri–Nozione–Attività che costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri

    (Art. 51, comma 1, TFUE)

  2. Libertà di stabilimento–Deroghe–Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri–Attività notarili–Esclusione–Requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio–Inammissibilità

    (Artt. 49 TFUE e 51, comma 1, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 105-108)

  2.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE uno Stato membro la cui normativa impone un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, qualora le attività conferite ai notai nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro non partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE.

    Infatti, in primo luogo, per quanto concerne l’attività di emissione di ingiunzioni di pagamento, va constatato che la competenza del notaio in tale materia, che riposa esclusivamente sulla volontà del creditore e del debitore e lascia impregiudicate le prerogative del giudice in assenza di accordo tra i medesimi per quanto riguarda l’esistenza del credito, non comporta alcuna partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

    In secondo luogo, in materia di successioni, poiché i compiti affidati al notaio sono svolti su base consensuale e lasciano impregiudicate le prerogative del giudice in assenza di accordo tra le parti, nemmeno detti compiti possono essere considerati, in quanto tali, partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

    In terzo luogo, per quanto concerne le attività dei notai in materia di deposito notarile, esse non comportano l’esercizio di poteri decisionali, in quanto il ruolo dei notai si limita alla verifica del rispetto delle condizioni di legge richieste.

    In quarto luogo, quanto all’attività di autenticazione affidata ai notai, la stessa non comporta, in quanto tale, una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE, nei limiti in cui l’intervento del notaio presuppone la previa esistenza di un consenso delle parti o di un incontro delle volontà delle stesse. Parimenti, neppure l’efficacia esecutiva dell’atto autentico trasferisce in capo al notaio poteri che comportano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, in quanto essa si fonda sulla volontà delle parti di stipulare un atto o una convenzione, dopo la verifica della loro conformità con la legge da parte del notaio, e di conferire a detto atto o convenzione tale efficacia esecutiva.

    In quinto luogo, per quanto concerne le competenze del notaio in materia di precostituzione delle prove e di designazione di un perito giudiziario, le competenze del notaio costituiscono attività ausiliarie o preparatorie rispetto all’esercizio di pubblici poteri.

    In sesto luogo, quanto alla competenza del notaio per l’annullamento di titoli negoziabili e di certificati perduti, rubati o distrutti, essa non comporta l’esercizio di pubblici poteri nei limiti in cui non implica la nullità, in senso civilistico, del rapporto giuridico sottostante al titolo, ma determina unicamente la possibilità che sia emesso un nuovo titolo, che sostituisce il precedente.

    Infine, quanto alle attività esercitate in materia di scioglimento dell’unione civile registrata, la competenza del notaio riposa esclusivamente sulla volontà delle parti e lascia impregiudicate le prerogative del giudice in assenza di accordo tra di esse e, pertanto, non comporta alcuna partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. Quanto all’iscrizione nel registro delle dichiarazioni di unione civile, nel registro nazionale degli accordi matrimoniali e nel registro nazionale degli accordi di unione civile, la Corte ha già dichiarato che le attività connesse a provvedimenti di pubblicità degli atti non comportano, in capo al notaio, alcun esercizio diretto e specifico dei pubblici poteri.

    (v. punti 111, 116, 118-120, 125, 130-132, 135, 136, 140, 143 e dispositivo)