Causa C‑378/15

Mercedes Benz Italia SpA

contro

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dalla Commissione tributaria regionale di Roma)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d’affari come indizio»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Detrazione prorata – Calcolo – Normativa e prassi nazionali che impongono al soggetto passivo di applicare alla totalità dei beni e dei servizi acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari – Individuazione delle operazioni qualificabili come accessorie – Utilizzo della cifra d’affari come indizio – Ammissibilità – Presupposti

(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, e 19)

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l’articolo 19 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali, che impongono a un soggetto passivo di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate.

Dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della direttiva 77/388, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, primo e secondo comma, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva deriva, infatti, che il metodo di calcolo del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) implica, in linea di principio, il ricorso a un prorata fondato sulla cifra d’affari.

Inoltre, per quanto riguarda un obbligo per il soggetto passivo di applicare tale prorata basato sulla cifra d’affari alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati, l’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva, richiamato espressamente all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), di tale direttiva, si riferisce sia alle operazioni che danno diritto a detrazione sia a quelle che non conferiscono tale diritto. Così, si devono intendere i termini «tutte le operazioni ivi contemplate» figuranti all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), come comprendenti entrambi i tipi di operazioni menzionati all’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, di detta direttiva. Orbene, contrariamente al primo comma dell’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva, il terzo comma, lettera d), del medesimo articolo 17, paragrafo 5, non utilizza i termini «sia...sia» per evocare tali due tipi di operazioni. In mancanza di una siffatta precisazione, l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva deve essere inteso nel senso che si riferisce al complesso dei beni e dei servizi utilizzati dal soggetto passivo interessato al fine di realizzare tanto le operazioni che danno diritto a detrazione quanto quelle che non conferiscono tale diritto, senza che sia necessario che tali beni e servizi servano ad effettuare sia l’uno sia l’altro tipo di operazioni. Del resto, interpretare l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva nel senso che esso si applichi unicamente con riferimento ai beni e ai servizi utilizzati per realizzare «sia» operazioni che danno diritto a detrazione «sia» operazioni che non conferiscono tale diritto condurrebbe ad attribuire a tale disposizione la medesima portata dell’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, di tale direttiva, alla quale si suppone che tale disposizione debba invece derogare. Tali considerazioni sono, inoltre, avvalorate da uno degli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva consistente, come risulta dal suo diciassettesimo considerando, nell’autorizzare il ricorso a regole di applicazione relativamente semplici. Infatti, applicando la regola di calcolo prevista all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva, i soggetti passivi non hanno l’obbligo di imputare i beni e i servizi che acquistano o alle operazioni che danno diritto a detrazione, o a quelle che non conferiscono un tale diritto, o a entrambi i tipi di operazioni e, di conseguenza, le amministrazioni fiscali nazionali non sono tenute a verificare se tale imputazione sia stata correttamente effettuata.

Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l’articolo 19 della sesta direttiva non ostano neanche a una normativa e a una prassi nazionali che impongono a un soggetto passivo di riferirsi alla composizione della sua cifra d’affari per l’individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta.

A tale riguardo, anche se la composizione della cifra d’affari del soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determinare se talune operazioni debbano essere considerate come «accessorie», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva, la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall’attività indicata come principale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioni accessorie» ai sensi della disposizione medesima.

(v. punti 32, 36-38, 40, 43, 44, 47, 49, 50 e dispositivo)