SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 aprile 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2, paragrafi 10 e 11 — Esclusione di talune operazioni di esportazione dal calcolo del margine di dumping — Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale nel caso di importazioni provenienti da un paese non retto da economia di mercato»

Nelle cause riunite C‑376/15 P e C‑377/15 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 9 luglio 2015,

Changshu City Standard Parts Factory, con sede in Changshu City (Cina),

Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd, con sede in Ningbo (Cina),

rappresentate da R. Antonini ed E. Monard, avocats,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e S. Boelaert, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avocat,

convenuto in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e M. França, in qualità di agenti,

European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI), con sede in Bruxelles (Belgio),

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (T‑558/12 e T‑559/12, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:237), con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i loro ricorsi volti all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 275, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo

Diritto internazionale

2

Con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»).

3

L’articolo 2 dell’accordo antidumping è intitolato «Determinazione del dumping». L’articolo 2.4 di tale accordo dispone quanto segue:

«Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi. Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova».

4

Ai sensi dell’articolo 2.4.2. di tale accordo:

«Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all’esportazione effettuato per ogni singola operazione. Il valore normale determinato sulla base di una media ponderata può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorità rilevino andamenti dei prezzi all’esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni».

Diritto dell’Unione

5

Alla data di adozione del regolamento controverso, le disposizioni sull’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea erano contenute nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22), come modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 (GU 2012, L 237, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

6

L’articolo 1, paragrafi 2 e 4, di detto regolamento disponeva quanto segue:

«2.   Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.

(…)

4.   Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato».

7

L’articolo 2, del medesimo regolamento, intitolato «Determinazione del dumping», era del seguente tenore letterale:

«(…)

C. Confronto

10.

Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene (…) affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati.

(…)

D. MARGINE DI DUMPING

11.

Salve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma acce[r]tata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all’esportazione nella Comunità per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all’esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all’utilizzazione delle tecniche di campionamento in conformità dell’articolo 17.

(…)».

8

L’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 8, di detto regolamento così prevedeva:

«2.   L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(…)

8.   L’effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell’industria comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni».

Fatti e regolamento controverso

9

Le ricorrenti sono società aventi sede in Cina, attive nella fabbricazione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio destinati alla vendita sul mercato nazionale o all’esportazione, in particolare nell’Unione europea (in prosieguo: il «prodotto considerato»).

10

Con il regolamento (CE) n. 91/2009, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto considerato.

11

Il 28 luglio 2011, l’organo di conciliazione dell’OMC [Dispute Settlement Body (DSB)] ha adottato la relazione dell’organo d’appello dell’OMC e la relazione del gruppo speciale, come modificata dalla relazione di detto organo d’appello, nel procedimento «Comunità europee – Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (WT/DS 397). Nelle succitate relazioni è stata accertata la violazione, da parte dell’Unione, di un certo numero di disposizioni di diritto dell’OMC.

12

Il 6 marzo 2012, conformemente al regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU 2001, L 201, pag. 10), la Commissione europea ha pubblicato un avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dal DSB in data 28 luglio 2011 nella controversia CE – elementi di fissaggio (DS 397) (GU 2012, C 66, pag. 29).

13

Ai termini di detto avviso, la Commissione ha avviato un riesame delle misure antidumping, sulla base del regolamento n. 1515/2001, al fine di stabilire come dovesse essere modificato il regolamento n. 91/2009 per essere conforme alle raccomandazioni e decisioni succitate del DSB. A seguito di tale riesame, il 4 ottobre 2012, il Consiglio ha adottato il regolamento controverso.

14

Per quanto riguarda il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, il Consiglio ha respinto le domande di adeguamento formulate da taluni interessati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, a titolo delle differenze nei costi di produzione, nell’efficienza e nella produttività.

15

Per quanto riguarda il calcolo del margine di dumping, dal momento che, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale era stato determinato sulla scorta di dati relativi a un paese terzo a economia di mercato, nel caso di specie l’India, e in particolare sulla scorta di dati forniti da un produttore indiano (in prosieguo: il «produttore indiano»), il Consiglio ha affermato, in sostanza, ai considerando 82, 102 e 109 del regolamento controverso, che il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione era stato effettuato escludendo le operazioni relative ad alcuni tipi del prodotto considerato, esportati dai produttori esportatori cinesi, per i quali non era fabbricato e venduto, dal produttore indiano, alcun tipo corrispondente. Il Consiglio ha precisato che tale metodo era stato considerato il più affidabile per stabilire il livello di dumping. Infatti, il tentativo di far corrispondere tutti i tipi del prodotto considerato, esportati dai produttori esportatori cinesi, a tipi di prodotti molto simili, fabbricati e venduti dal produttore indiano, avrebbe dato risultati inesatti. Inoltre, il Consiglio ha chiarito di ritenere che le operazioni di esportazione utilizzate per il calcolo del dumping fossero rappresentative di tutti i tipi del prodotto considerato esportati dai produttori esportatori cinesi.

16

L’articolo 1 del regolamento controverso ha ridotto il dazio antidumping, istituito dal regolamento n. 91/2009, al 38,3% per la Changshu City Standard Parts Factory, mentre ha mantenuto al 64,3% quello imposto alla Ningbo Jinding Fastener.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2012, le ricorrenti hanno presentato ricorsi volti all’annullamento del regolamento controverso.

18

Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale in data 6 maggio 2014, le cause T‑558/12 e T‑559/12 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

19

A sostegno dei loro ricorsi dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno invocato due motivi.

20

Il primo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e paragrafi 8, 9 e 11, nonché dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, del principio di non discriminazione e dell’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping. Nell’ambito di tale motivo, le ricorrenti contestavano al Consiglio e alla Commissione di aver escluso, ai fini del calcolo del margine di dumping, le operazioni relative ad alcuni tipi del prodotto considerato, esportati dai produttori esportatori cinesi, per i quali non era fabbricato e venduto dal produttore indiano alcun tipo corrispondente. In tal modo, sarebbero stati esclusi dal calcolo del margine di dumping il 38% delle vendite all’esportazione della Changshu City Standard Parts Factory e il 43% delle vendite all’esportazione della Ningbo Jinding Fastener.

21

Il secondo motivo verteva, in via principale, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping nonché, in subordine, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE. Esso riguardava il rigetto delle domande di adeguamento proposte dalle ricorrenti.

22

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i due motivi dedotti dalle ricorrenti e i ricorsi nel loro insieme.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

23

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni da esse presentate nei ricorsi dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento controverso nella parte in cui le riguarda, nonché

condannare il Consiglio alle spese da esse sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte e condannare le intervenienti alle proprie spese.

24

Il Consiglio chiede il rigetto delle impugnazioni e la condanna delle ricorrenti alle spese relative alle impugnazioni e al procedimento dinanzi al Tribunale.

25

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni in quanto irricevibili;

in subordine, respingere le impugnazioni in quanto infondate, e

condannare le ricorrenti alle spese.

26

Con decisione del presidente della Corte del 22 settembre 2015, le cause C‑376/15 P e C‑377/15 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle impugnazioni

27

A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti deducono due motivi. Il primo concerne l’esclusione di talune operazioni di esportazione dal calcolo del margine di dumping. Il secondo riguarda il rifiuto, da parte delle istituzioni dell’Unione, di applicare taluni adeguamenti in sede di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione nella causa C‑377/15 P

28

La Commissione eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione nella causa C‑377/15 P, in quanto sarebbe identica all’impugnazione nella causa C‑376/15 P. Identici sarebbero, infatti, le parti, gli atti contestati, la sentenza impugnata e gli argomenti. L’impugnazione nella causa C‑377/15 P, che è stata introdotta per ultima, sarebbe dunque irricevibile per litispendenza.

29

Secondo giurisprudenza costante della Corte, un ricorso introdotto successivamente a un altro che contrappone le stesse parti, è fondato sui medesimi motivi ed è diretto all’annullamento del medesimo atto giuridico deve essere respinto come irricevibile per litispendenza (sentenza del 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:372, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

30

Nel caso di specie, si deve rilevare che le impugnazioni nelle cause C‑376/15 P e C‑377/15 P contrappongono le stesse parti. Inoltre, l’impugnazione nella causa C‑377/15 P riproduce parola per parola l’impugnazione nella causa C‑376/15 P. Tali due impugnazioni sono, dunque, fondate su motivi identici, volti all’annullamento della medesima sentenza del Tribunale e del medesimo atto giuridico.

31

In tali circostanze, l’impugnazione nella causa C‑377/15 P, essendo stata introdotta successivamente a quella nella causa C‑376/15 P, deve essere respinta in quanto irricevibile per litispendenza.

Sul primo motivo nella causa C‑376/15 P

Argomenti delle parti

32

Il primo motivo verte sul ragionamento del Tribunale contenuto ai punti da 61 a 90 della sentenza impugnata. Esso è suddiviso in tre parti.

33

Nell’ambito della prima parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha interpretato in maniera errata l’obbligo di effettuare un confronto tra tutte le operazioni di esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e dell’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping. A loro avviso, tali due disposizioni devono essere interpretate nel senso che tutte le vendite all’esportazione del prodotto considerato, come definito all’apertura dell’inchiesta, devono essere incluse nel confronto ai fini del calcolo del margine di dumping. Detta interpretazione discenderebbe dal tenore letterale delle succitate disposizioni nonché dalla sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547). Eventuali ulteriori difficoltà, dovute all’applicazione del metodo detto «del paese di riferimento», non consentirebbero di derogare alle regole sulla determinazione del margine di dumping.

34

Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto assimilando gli obblighi enunciati all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e all’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping, da un lato, agli obblighi in materia di comparabilità dei prezzi sanciti all’articolo 2, paragrafo 10, di detto regolamento e all’articolo 2.4 di tale accordo, dall’altro. Al riguardo esse precisano che la conformità del calcolo del margine di dumping con l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e con l’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping dovrebbe essere valutata non in base alla nozione di «prezzi comparabili», come dichiarato dal Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata, bensì in base alla nozione di «operazioni comparabili». Per ogni operazione comparabile i prezzi dovrebbero essere resi comparabili, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping, e ciò sarebbe stato possibile nel caso di specie.

35

Nell’ambito della terza parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono, in subordine, che l’esame, da parte del Tribunale, del «confronto equo» non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento di base e agli articoli 2.4 e 2.4.2 dell’accordo antidumping. Infatti, in primo luogo, il Tribunale avrebbe, erroneamente, esaminato se l’utilizzo di altri metodi di determinazione del valore normale avesse potuto dar luogo a un confronto «più equo» di quello effettuato dalle istituzioni dell’Unione. In secondo luogo, l’esame del Tribunale confermerebbe che per le istituzioni dell’Unione non era impossibile, ma solo più difficile, rispettare l’articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento di base. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito importanza al fatto se le ricorrenti avessero o meno collaborato con le istituzioni dell’Unione indicando loro come avrebbero potuto rispettare i propri obblighi ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento di base e degli articoli 2.4 e 2.4.2 dell’accordo antidumping. In quarto luogo, la nozione di «rappresentatività» delle operazioni, esaminata dal Tribunale ai punti 81 e 83 della sentenza impugnata, non sarebbe pertinente.

36

Il Consiglio e la Commissione contestano gli argomenti delle ricorrenti. In via preliminare, la Commissione sostiene che il primo motivo è irricevibile, giacché le ricorrenti contestano la valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, senza individuare l’errore di diritto che quest’ultimo avrebbe commesso. Inoltre, la Commissione ritiene che tale motivo sia inconferente.

37

In via principale, per quanto concerne la prima parte del primo motivo, il Consiglio e la Commissione fanno valere, da un lato, che il Tribunale ha giustamente rifiutato di applicare al caso di specie la sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547), e, dall’altro, che l’interpretazione sostenuta dalle ricorrenti non è suffragata dalle relazioni del DSB. La Commissione rileva altresì che gli articoli 2.4 e 2.4.2 dell’accordo antidumping sono informati al principio del «confronto equo». Orbene, l’articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento di base mirerebbe a recepire nel diritto dell’Unione l’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e riconoscerebbe, quindi, prevalenza a detto principio.

38

Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, il Consiglio e la Commissione allegano, in sostanza, che il tenore letterale del regolamento di base e dell’accordo antidumping indica che la necessità di un «confronto equo» deve prevalere sull’obbligo di calcolare il margine di dumping sulla base di tutte le operazioni di esportazione. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base illustrerebbe gli specifici metodi di calcolo del margine di dumping, ma non sostituirebbe la necessità generale di un confronto equo prevista all’articolo 2, paragrafo 10, del medesimo regolamento.

39

Per quanto concerne la terza parte del primo motivo, il Consiglio e la Commissione deducono, in primo luogo, che le ricorrenti sembrano ritenere che le istituzioni dell’Unione dovessero scegliere l’approccio «più equo possibile», il che sarebbe erroneo in diritto. In secondo luogo, l’approccio praticato dalle istituzioni dell’Unione sarebbe stato equo, stante l’assenza di informazioni sui prezzi dei prodotti non venduti dal produttore indiano. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe giustamente ritenuto che le ricorrenti dovessero e potessero corroborare le loro pretese. In quarto luogo, la Commissione considera che la nozione di «rappresentatività» è rilevante e deve essere valutata a livello non di ogni produttore esportatore, bensì di tutte le operazioni relative al prodotto considerato. Inoltre, l’esclusione delle operazioni di esportazione sarebbe stata del tutto aleatoria e non avrebbe mirato a influenzare il risultato dell’esame delle istituzioni dell’Unione.

Giudizio della Corte

– Sulla ricevibilità

40

Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, quest’ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, a esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di tali fatti. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di detti elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, di per sé, al sindacato della Corte.

41

Con gli argomenti che esse deducono a sostegno del presente motivo, le ricorrenti sostanzialmente contestano al Tribunale, in via principale, di aver interpretato in modo errato l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e l’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping e, in subordine, di aver svolto un esame che viola l’articolo 2, paragrafi 10 e 11, di detto regolamento e gli articoli 2.4 e 2.4.2 di detto accordo. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, i succitati argomenti mettono in discussione non la valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, bensì l’interpretazione, da parte di quest’ultimo, delle norme giuridiche. Le ricorrenti individuano errori di diritto che, a loro avviso, inficiano la sentenza impugnata. Detti argomenti riguardano, dunque, questioni di diritto che possono essere rimesse alla valutazione della Corte in sede di impugnazione.

42

Pertanto, non può essere accolto l’argomento della Commissione vertente sull’irricevibilità del presente motivo.

– Sul carattere inconferente del primo motivo

43

La Commissione ritiene che il presente motivo sia inconferente.

44

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, qualora la Corte dovesse accogliere tale motivo dichiarando, segnatamente, che l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e dell’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping, accolta dal Tribunale, è errata, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto che ne comporterebbe l’annullamento.

45

Pertanto, non può essere accolto l’argomento della Commissione vertente sul carattere inconferente del presente motivo.

– Nel merito

46

Le ricorrenti contestano il ragionamento del Tribunale contenuto nei punti da 61 a 90 della sentenza impugnata. Esse ritengono che detto ragionamento sia inficiato da un errore di diritto, giacché si fonda su un’interpretazione erronea, in particolare, dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

47

A tal riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Poiché l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, il controllo giurisdizionale relativo a una siffatta valutazione deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata e dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punti 4041, e del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 63).

48

Per giungere alla conclusione, esposta al punto 90 della sentenza impugnata, secondo cui il Consiglio non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo dal calcolo del margine di dumping i tipi di prodotti che non corrispondevano a nessuno dei prodotti fabbricati e venduti dal produttore indiano, cosicché il regolamento controverso non aveva violato né l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base né l’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping, il Tribunale ha esaminato, come emerge dal punto 61 della sentenza impugnata, se siffatto approccio fosse possibile sulla base dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e dell’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping i quali, da un lato, prevedono che le istituzioni dell’Unione debbano tener conto dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili con il valore normale e, dall’altro, rinviano alle rilevanti disposizioni sul confronto equo.

49

Anzitutto, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato, che, sebbene i tipi del prodotto considerato potessero essere ritenuti comparabili, non erano comparabili i prezzi dei tipi di detto prodotto che non erano fabbricati o venduti dal produttore indiano. Pertanto, secondo il Tribunale, nonostante tale somiglianza, l’assenza dei prezzi di taluni tipi del prodotto considerato impediva il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Inoltre, ai punti 71, 80 e 84 di tale sentenza, esso ha dichiarato che, in considerazione del rischio di imprecisione nell’ipotesi di utilizzo di metodi di calcolo del valore normale dei prodotti che non erano venduti dal produttore indiano, le istituzioni dell’Unione avevano potuto giustamente ritenere che l’approccio da esse proposto fosse equo e che l’utilizzo di siffatti metodi non avrebbe garantito un confronto più preciso o più equo. Infine, al punto 85 della medesima sentenza, esso ha dichiarato che la sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547), non era rilevante in quanto, contrariamente al caso di specie, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza il margine di dumping non era stato calcolato sulla base di una rappresentazione significativa dei tipi del prodotto considerato.

50

In tal modo, il Tribunale ha ritenuto che, in sede di calcolo del margine di dumping, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, le istituzioni dell’Unione fossero legittimate a escludere da detto calcolo talune operazioni di esportazione, in assenza di «prezzi comparabili» e in circostanze in cui nessun altro metodo di calcolo avrebbe consentito di svolgere un «confronto più equo», dal momento che il succitato calcolo era stato effettuato sulla base di una «rappresentazione significativa» dei tipi del prodotto considerato.

51

Orbene, occorre verificare se, come sostengono le ricorrenti, siffatto ragionamento del Tribunale sia inficiato da un errore di diritto.

52

In primo luogo, per determinare se, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, le istituzioni dell’Unione debbano tener conto di tutte le operazioni di esportazione o se siano legittimate ad escludere talune di siffatte operazioni, ai fini del calcolo del margine di dumping, si deve svolgere un’analisi del tenore letterale, del contesto e delle finalità di detta disposizione (sentenza del 16 aprile 2015, Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

53

Per quanto concerne, anzitutto, il tenore letterale di tale disposizione, è opportuno rilevare che essa contempla due metodi di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione: un metodo detto «simmetrico», basato sul confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell’Unione, ovvero sul confronto per ogni operazione, e un metodo detto «asimmetrico», basato sul confronto tra il valore normale determinato in base alla media ponderata e i prezzi delle singole operazioni di esportazione nell’Unione. A prescindere dal metodo di confronto, l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base fa riferimento a «tutte le transazioni di esportazione [nell’Unione]». Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, detto tenore letterale consente di considerare che le istituzioni dell’Unione non possono escludere dal calcolo del margine di dumping le operazioni di esportazione relative a taluni tipi del prodotto considerato.

54

Per quanto concerne, poi, la finalità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, da tale disposizione si ricava che i metodi tanto simmetrico quanto asimmetrico di calcolo del margine di dumping devono consentire di riflettere l’effettiva entità del dumping praticato.

55

Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, il fatto che le istituzioni dell’Unione abbiano escluso dal calcolo del margine di dumping operazioni di esportazione relative a taluni tipi del prodotto considerato contravviene alla menzionata finalità. Infatti, corollario di una siffatta esclusione è che le istituzioni non sono in misura di quantificare l’incidenza che tali operazioni possono avere su detto calcolo, cosicché le medesime istituzioni non possono garantire che il margine di dumping calcolato rifletta l’effettiva entità del dumping praticato.

56

Per quanto concerne, infine, il contesto dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, discende dall’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Principi», che l’inchiesta antidumping ha ad oggetto un prodotto specifico, denominato «prodotto considerato», definito dalle istituzioni dell’Unione all’apertura di tale inchiesta.

57

In tal senso, l’articolo 1, paragrafo 2, del citato regolamento dispone che un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile nel paese esportatore. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevede che, ai fini dell’applicazione del regolamento di base, la nozione di «prodotto simile» debba essere intesa come riferita a un prodotto identico al «prodotto considerato». Pertanto, è in base alla definizione di «prodotto considerato», come proposta dalle istituzioni dell’Unione all’apertura dell’inchiesta, che è calcolato il margine di dumping.

58

Del pari, dall’articolo 3, paragrafi 2, 3, e 8, del regolamento di base, il quale rinvia alla nozione di «prodotto simile», discende che è in base al «prodotto considerato» che le istituzioni dell’Unione accertano se l’industria dell’Unione abbia subìto un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping.

59

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, la definizione del «prodotto considerato», al momento dell’apertura dell’inchiesta, non impedisce alle istituzioni dell’Unione di suddividere tale prodotto in tipi o in modelli di prodotti distinti e di basarsi sul confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, modello per modello o tipo per tipo.

60

Resta tuttavia il fatto che le istituzioni dell’Unione sono tenute a determinare, in coerenza con siffatta definizione, un margine di dumping globale, per il «prodotto considerato» nel suo insieme. Qualsiasi altra interpretazione equivarrebbe a riconoscere loro la facoltà di influenzare il risultato del calcolo del margine di dumping, escludendo uno o più tipi o modelli del «prodotto considerato», come definito all’apertura dell’inchiesta.

61

Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in considerazione del suo tenore letterale, della sua finalità e del contesto in cui è inserito, non può essere interpretato nel senso che consente l’esclusione, dal calcolo del margine di dumping, di operazioni di esportazione nell’Unione relative a taluni tipi del prodotto considerato. Per contro, dalla citata disposizione discende che, ai fini di tale calcolo, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere in considerazione tutte dette operazioni.

62

Occorre aggiungere che nessuno degli argomenti tratti dal Consiglio e dalla Commissione dall’interpretazione dell’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping è tale da mettere in discussione la suesposta conclusione.

63

Tale conclusione è altresì suffragata dalla sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 56). In essa la Corte, dopo aver richiamato il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, secondo cui la media ponderata del valore normale è confrontata con «la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione» nell’Unione, ha dichiarato che il Consiglio aveva commesso un errore manifesto di valutazione per non aver calcolato il margine di dumping globale fondandosi su confronti che riflettessero pienamente tutti i prezzi all’esportazione comparabili.

64

È vero che tale sentenza concerneva l’utilizzo, in sede di calcolo del margine di dumping globale, del metodo detto dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi, che costituisce una questione distinta da quella, oggetto della presente causa, dell’esclusione, dal suddetto calcolo, di talune operazioni per mancanza di prodotti corrispondenti fabbricati e venduti dal produttore di riferimento. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, tanto la causa che ha dato luogo alla succitata sentenza quanto la presente causa riguardano l’omessa considerazione, in sede di calcolo del margine di dumping, dei prezzi di talune operazioni di esportazione. Non è importante a tal riguardo che, nella presente causa, i prezzi di talune operazioni di esportazione siano stati completamente ignorati mentre, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547), detti prezzi erano stati ignorati solo parzialmente, nel senso che erano stati, in sostanza, modificati.

65

Contrariamente alle considerazioni esposte al punto 85 della sentenza impugnata, non si può tener conto della circostanza che, nel caso di specie, il margine di dumping sia stato calcolato sulla base di una «rappresentazione significativa» dei tipi del prodotto considerato per negare rilevanza alla sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547). Infatti, non solo le ricorrenti contestano la rappresentatività delle operazioni di cui le istituzioni dell’Unione hanno tenuto conto per calcolare il margine di dumping, ma poi e soprattutto nessun elemento nell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base consente di calcolare detto margine fondandosi su una «rappresentazione significativa» dei tipi del prodotto considerato.

66

In secondo luogo, è opportuno accertare se, nonostante la portata dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, come precisata al punto 61 della presente sentenza, il Tribunale abbia considerato a giusto titolo, al punto 64 della sentenza impugnata, che le istituzioni dell’Unione erano legittimate a escludere talune operazioni di esportazione relative ad alcuni tipi del prodotto considerato, dal momento che, con riferimento a detti tipi di prodotto, non vi erano «prezzi comparabili» e che l’utilizzo di un altro metodo di calcolo del valore normale non avrebbe garantito un «confronto più equo».

67

Da un lato, per quanto concerne l’assenza di «prezzi comparabili», si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è calcolato confrontando il valore normale con i prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell’Unione, «(s)alve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto». Quest’ultima parte della frase rinvia all’articolo 2, paragrafo 10, del citato regolamento, il quale enuncia che, se tra il valore normale e il prezzo all’esportazione non può essere effettuato un confronto equo, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi. Pertanto, si tiene conto della comparabilità dei prezzi non in sede di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 11, di detto regolamento, bensì nell’applicare l’articolo 2, paragrafo 10, del medesimo regolamento.

68

In altri termini, come discende dai punti 57 e 61 della presente sentenza, è in base della definizione del «prodotto considerato», come proposta dalle istituzioni dell’Unione all’apertura dell’inchiesta, che è calcolato il margine di dumping ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, senza che alcun tipo o modello di detto prodotto possa essere escluso da tale calcolo. Per contro, affinché detto calcolo possa essere svolto, è opportuno che le istituzioni dell’Unione effettuino un confronto tra i prezzi tenendo conto, in forma di adeguamenti, delle differenze tra i fattori che influiscono su tali prezzi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del citato regolamento.

69

Ne consegue che il Tribunale ha a torto considerato che le istituzioni dell’Unione erano legittimate a escludere operazioni di esportazione relative a taluni tipi del prodotto considerato in quanto per tali tipi di prodotti non vi erano «prezzi comparabili».

70

Occorre altresì precisare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, in pratica, in un caso, come quello di cui trattasi, in cui il produttore di riferimento non fabbrichi né venda un determinato tipo di prodotto, le istituzioni dell’Unione possono decidere di escludere detto tipo di prodotto dalla definizione del «prodotto considerato» oppure costruire il valore normale per tale tipo, in modo da poter prendere in considerazione, in sede di calcolo del margine di dumping, le operazioni di esportazione del medesimo tipo di prodotto.

71

Dall’altro lato, per quanto concerne il fatto che l’utilizzo di un altro metodo di calcolo del valore normale non avrebbe garantito un «confronto più equo», dal combinato disposto dei paragrafi 10 e 11 dell’articolo 2 del regolamento di base deriva che il calcolo del margine di dumping deve fondarsi su un «confronto equo», mentre non risulta in alcun punto di tali disposizioni la nozione di «confronto più equo». Anche se dovesse essere riconosciuta la rilevanza della citata nozione, è importante sottolineare che, come risulta dal punto 61 della presente sentenza, l’esclusione di operazioni di esportazione non può essere ritenuta un mezzo per garantire un «confronto equo». Pertanto, non si può considerare che l’utilizzo di un altro metodo di calcolo del valore normale non avrebbe garantito un «confronto più equo».

72

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 61 a 90 della sentenza impugnata, che il Consiglio poteva escludere dal calcolo del margine di dumping i tipi di prodotti che non corrispondevano a nessuno dei prodotti fabbricati e venduti dal produttore indiano.

73

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve accogliere il primo motivo e annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti nell’ambito del primo motivo e neppure il secondo motivo.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

74

Ai termini dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. È quanto avviene nel caso di specie.

75

Come risulta dai punti da 52 a 72 della presente sentenza, il Consiglio, considerando, ai punti 82, 102 e 109 del regolamento controverso, che occorreva escludere i tipi di prodotti esportati dai produttori esportatori cinesi per i quali non era fabbricato né venduto, da parte del produttore indiano, alcun tipo corrispondente, ha violato l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

76

In tali circostanze, si deve annullare il regolamento controverso nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

Sulle spese

77

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

78

Conformemente alla domanda delle ricorrenti, il Consiglio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese relative tanto al procedimento di primo grado nelle cause T‑558/12 e T‑559/12 quanto al procedimento di impugnazione nella causa C‑376/15 P. Per contro, conformemente alla domanda del Consiglio, le ricorrenti devono essere condannate alle spese relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑377/15 P.

79

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

80

Di conseguenza, la Commissione sopporterà le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado nelle cause T‑558/12 e T‑559/12 quanto al procedimento di impugnazione nelle cause C‑376/15 P e C‑377/15 P.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (T‑558/12 e T‑559/12, EU:T:2015:237), è annullata.

 

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd.

 

3)

L’impugnazione nella causa C‑377/15 P è respinta.

 

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Changshu City Standard Parts Factory e dalla Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. relative tanto al procedimento di primo grado nelle cause T‑558/12 e T‑559/12 quanto al procedimento di impugnazione nella causa C‑376/15 P.

 

5)

La Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑377/15 P.

 

6)

La Commissione europea sopporta le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado nelle cause T‑558/12 e T‑559/12 quanto al procedimento di impugnazione nelle cause C‑376/15 P e C‑377/15 P.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: l’inglese.