Causa C‑365/15

Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

contro

Hauptzollamt Bielefeld

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Rimborso dei dazi all’importazione – Regolamento (CEE) no 2913/92 (codice doganale) – Articolo 241, primo comma, primo trattino – Obbligo per uno Stato membro di prevedere il pagamento di interessi di mora anche in assenza di ricorso dinanzi ai giudici nazionali»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017

Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Somme indebitamente pagate a titolo di dazi all’importazione stabiliti da un regolamento antidumping invalido – Obbligo di pagare al soggetto che ha diritto al rimborso i relativi interessi

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 241)

Qualora siano rimborsati dazi all’importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell’Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati.

A tale proposito, va certo osservato che l’articolo 241, primo periodo, del codice doganale enuncia che il rimborso, da parte dell’autorità doganale, di importi di dazi all’importazione o all’esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, tale disposizione non può, in quanto tale, implicare che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il diritto nazionale possa validamente prevedere che non si debbano pagare interessi sugli importi dei dazi all’importazione restituiti per il periodo che va dal momento della riscossione dei dazi fino al loro rimborso. Infatti, tanto dalla genesi dell’articolo 241 del codice doganale, quanto dal contesto nel quale si iscrive tale disposizione, emerge che essa non è applicabile in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

A tale proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta alle autorità nazionali trarre le conseguenze, nel proprio ordinamento giuridico, di un annullamento o di una declaratoria d’invalidità di un regolamento che impone dazi antidumping, con la conseguenza che i dazi antidumping pagati in forza del regolamento in questione non sarebbero legalmente dovuti ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale e dovrebbero, in linea di principio, essere rimborsati dalle autorità doganali, conformemente a tale disposizione, purché ricorrano le condizioni a cui tale rimborso è assoggettato, tra cui quella prevista all’articolo 236, paragrafo 2, di detto codice (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 67, nonché del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 25).

(v., punti 24-26, 34, 39 e dispositivo)