Cause riunite C‑360/15 e C‑31/16

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort
contro
X BV

e

Visser Vastgoed Beleggingen BV
contro
Raad van de gemeente Appingedam

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden e dal Raad van State)

«Rinvio pregiudiziale – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) – Esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica – Articolo 4, punto 1 – Nozione di “servizio” – Vendita al dettaglio di prodotti – Capo III – Libertà di stabilimento dei prestatori – Applicabilità a situazioni puramente interne – Articolo 15 – Requisiti da valutare – Restrizione territoriale – Piano regolatore che vieta l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino – Protezione dell’ambiente urbano – Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a una rete pubblica di comunicazione elettronica»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 gennaio 2018

  1. Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Servizi nel mercato interno–Direttiva 2006/123–Ambito di applicazione–Servizi e reti di comunicazione elettronica–Esclusione–Imposizione di tasse aventi un fatto generatore legato ai diritti, in capo alle imprese autorizzate, di installare cavi per una rete pubblica di comunicazione elettronica–Esclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 2, § 2, c)]

  2. Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Servizi nel mercato interno–Direttiva 2006/123–Servizi–Nozione–Vendita al dettaglio di prodotti–Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 4, punto 1)

  3. Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Servizi nel mercato interno–Direttiva 2006/123–Libertà di stabilimento dei prestatori–Applicabilità alle situazioni puramente interne

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, considerando 2 e 5 e art. 2, § 1,art. 9, § 1, art. 14 e art. 15, § 1)

  4. Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Servizi nel mercato interno–Direttiva 2006/123–Regime di autorizzazione–Nozione–Piano regolatore di un comune che vieta l’attività di vendita al dettaglio di determinati prodotti in specifiche aree geografiche–Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 4, punto 6)

  5. Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Servizi nel mercato interno–Direttiva 2006/123–Requisiti da valutare–Norme contenute in un piano regolatore di un comune che vieta l’attività di vendita al dettaglio di determinati prodotti in specifiche aree geografiche–Ammissibilità–Presupposto–Rispetto dei requisiti di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità–Verifica da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 15, § 1‑3)

  1.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che quest’ultima non si applica a tasse il cui fatto generatore è legato ai diritti, in capo alle imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, di installare cavi per una rete pubblica di comunicazione elettronica.

    (v. punto 82, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un «servizio» ai fini dell’applicazione di tale direttiva.

    (v. punto 97, dispositivo 2)

  3.  Le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

    A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che il tenore letterale di dette disposizioni non enuncia alcuna condizione relativa alla sussistenza di un elemento di carattere estero. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, che vertono, rispettivamente, sui regimi di autorizzazione, sui requisiti vietati e sui requisiti da valutare, non fanno riferimento ad alcun aspetto transfrontaliero. Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce il capo III della direttiva 2006/123, l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima dispone, in termini generali, senza operare distinzioni tra le attività di servizio comprendenti un elemento di carattere estero e le attività di servizio prive di qualsiasi elemento di tal genere, che la direttiva in esame si applica ai «servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro».

    Infine, l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva. A tal riguardo, si deve rilevare che la direttiva 2006/123, come emerge dal suo articolo 1, in combinato disposto con i considerando 2 e 5 della medesima, fissa disposizioni generali volte ad eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra i medesimi, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno dei servizi libero e concorrenziale (sentenza del 1o ottobre 2015, Trijber e Harmsen, C‑340/14 e C‑341/14, EU:C:2015:641, punto 44). Orbene, la piena realizzazione del mercato interno dei servizi richiede anzitutto che vengano soppressi gli ostacoli incontrati dai prestatori per stabilirsi negli Stati membri, a prescindere dal fatto che si tratti del proprio Stato membro o di un altro, e che sono tali da pregiudicare la loro capacità di fornire servizi a destinatari che si trovano in tutta l’Unione.

    (v. punti 99, 100, 103‑105, 110, dispositivo 3)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 113‑115)

  5.  L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che norme contenute in un piano regolatore di un comune vietino l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino di tale comune, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    A tale riguardo, occorre rilevare che detto articolo 15 ha efficacia diretta in quanto, al secondo periodo del suo paragrafo 1, pone a carico degli Stati membri un obbligo categorico e sufficientemente preciso di modificare le loro disposizioni legislative, normative o amministrative per renderle conformi alle condizioni di cui al suo paragrafo 3. Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 143 delle conclusioni, nel vietare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in un’area geografica situata al di fuori del centro cittadino del comune di Appingedam, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale contiene uno dei requisiti previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/123, in quanto subordina l’accesso a un’attività di servizio o il suo esercizio al rispetto di una restrizione territoriale, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. Come risulta dal punto 129 della presente sentenza, la direttiva 2006/123 non osta a che l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della stessa sia subordinato al rispetto di una tale restrizione territoriale, purché le condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità di cui all’articolo 15, paragrafo 3, siano soddisfatte.

    (v. punti 130‑132, 136, dispositivo 4)