SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 gennaio 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Intese — Mercato dei metacrilati — Ammende — Responsabilità in solido di società controllanti e società controllata per il comportamento illecito di quest’ultima — Pagamento dell’ammenda da parte della controllata — Riduzione dell’importo dell’ammenda della controllata in seguito a una sentenza del Tribunale dell’Unione europea — Lettere dei servizi contabili della Commissione europea che chiedono alle società controllanti il pagamento della somma rimborsata dalla stessa alla controllata, maggiorata degli interessi di mora — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑351/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 10 luglio 2015,

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka e F. Dintilhac, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da C. Perrin, in qualità di agente,

interveniente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Total SA, con sede in Courbevoie (Francia),

Elf Aquitaine SA, con sede in Courbevoie,

rappresentate da E. Morgan de Rivery ed E. Lagathu, avocats,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑470/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:241), con la quale quest’ultimo ha parzialmente annullato le lettere della Commissione BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011 (in prosieguo: la «lettera del 24 giugno 2011»), e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell’8 luglio 2011 (in prosieguo: la «lettera dell’8 luglio 2011» e, considerate congiuntamente, le «lettere controverse»), relative al pagamento, da parte della Total SA e della Elf Aquitaine SA, dell’importo dell’ammenda e degli interessi di mora dovuti in seguito alla decisione C (2006) 2098 definitivo, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati) (in prosieguo: la «decisione Metacrilati»).

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nel modo seguente dal Tribunale ai punti da 2 a 28 della sentenza impugnata:

«2

Con la [decisione Metacrilati], la Commissione (…) ha condannato in solido la Arkema SA e le sue controllate Altuglas International SA e Altumax Europe SAS (in prosieguo, considerate congiuntamente: la “Arkema”) al pagamento di un’ammenda di EUR 219131250 per aver partecipato a un’intesa (in prosieguo: l’“ammenda iniziale”).

3

Le [convenute], che, durante il periodo dell’infrazione considerato nella decisione Metacrilati, erano le società controllanti della Arkema, sono state ritenute responsabili in solido del pagamento dell’ammenda iniziale per un importo, rispettivamente, di EUR 181350000 e di EUR 140400000.

4

Il 7 settembre 2006 la Arkema ha pagato l’intera ammenda iniziale e, in seguito, al pari delle [convenute], ma parallelamente e autonomamente, ha proposto un ricorso avverso la decisione Metacrilati (in prosieguo: il “procedimento giurisdizionale Metacrilati”).

Procedimento giurisdizionale Metacrilati dinanzi al Tribunale

5

Le [convenute] e la Arkema hanno proposto, rispettivamente, il 4 e il 10 agosto 2006, un ricorso di annullamento avverso la decisione Metacrilati.

6

Nell’ambito della causa T‑206/06 le [convenute] hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione Metacrilati.

7

Nell’ambito di tale causa le [convenute] hanno altresì chiesto, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda iniziale inflitta in solido alla Arkema e alle stesse.

8

Il 24 luglio 2008 la Commissione ha inviato alla Arkema una lettera in cui si invitava quest’ultima a confermare che il suo pagamento del 7 settembre 2006 era stato effettuato “a nome di tutti i debitori responsabili in solido”, precisando, al contempo, da un lato, che, “in assenza di siffatta conferma e nel caso in cui la decisione [Metacrilati fosse stata] annullata per l’impresa a nome della quale era stato effettuato il pagamento”, essa “[avrebbe rimborsato] l’importo di EUR 219131250 con gli interessi” e, dall’altro, che, “se tutta o parte dell’ammenda [fosse stata] confermata dalla Corte nei confronti di uno qualsiasi degli altri debitori in solido”, essa “[avrebbe chiesto] a quest’ultimo qualsiasi somma restante dovuta, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 6,09%”.

9

Con lettera del 25 settembre 2008, la Arkema ha comunicato alla Commissione di aver versato la somma di EUR 219131250“nella sua qualità di condebitore in solido e che, dopo tale pagamento, la Commissione [era] integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei confronti della Arkema che nei confronti di tutti i condebitori in solido”. Pertanto, la Arkema “si rammaricava di non poter autorizzare la Commissione a trattenere una qualsiasi somma nell’eventualità che il suo ricorso dinanzi al giudice comunitario [fosse stato] coronato da successo”.

10

Il 24 novembre 2008 la Commissione ha inviato una lettera alle [convenute], per informarle, in particolare, della lettera della Arkema del 25 settembre 2008 e del fatto che la Arkema aveva rifiutato di compilare la dichiarazione di pagamento congiunto presentata dalla Commissione.

11

Il ricorso delle [convenute] è stato respinto con sentenza del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, [...] EU:T:2011:250).

12

Per contro, il ricorso proposto separatamente dalla Arkema avverso la decisione Metacrilati è stato accolto in parte, con la sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, [...] EU:T:2011:251), in quanto l’importo dell’ammenda inflitta alla Arkema è stato ridotto a EUR 113343750.

13

Nella sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251)], il Tribunale ha ritenuto che fosse necessario, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre la maggiorazione dell’ammenda che, nella decisione Metacrilati, era stata applicata alla Arkema a titolo dell’effetto dissuasivo, per tener conto del fatto che, alla data in cui tale ammenda le era stata inflitta, essa non era più controllata dalle [convenute] (sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione, T‑217/06, EU:T:2011:251], punti 338339).

14

La sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251)] non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato.

15

La Commissione ha rimborsato alla Arkema, con data valuta 5 luglio 2011, la somma di EUR 119247033,72 (EUR 105787500 in conto capitale, maggiorati di EUR 13459533,72 in conto interessi).

Lettere [controverse]

Lettera del 24 giugno 2011

16

Nella lettera del 24 giugno 2011 la Commissione ha comunicato alle [convenute] che, “in esecuzione della sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), essa avrebbe rimborsato alla] Arkema l’importo corrispondente alla riduzione dell’ammenda decisa dal Tribunale”.

17

Nella stessa lettera del 24 giugno 2011 la Commissione ha chiesto altresì alle [convenute], “[p]arallelamente, e in caso di presentazione di un’impugnazione dinanzi alla Corte avverso la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250)], il pagamento della somma restante dovuta, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 6,09% a decorrere dall’8 settembre 2006”, ossia EUR 68006250, pagamento di cui la Total era ritenuta responsabile “in solido” sino a concorrenza di EUR 27056250, maggiorati degli interessi di mora, vale a dire un importo totale di EUR 88135466,52.

18

Con lettera del 29 giugno 2011 inviata alla Commissione, le [convenute] hanno affermato, in sostanza, che, dal 7 settembre 2006, la Commissione era “soddisfatta in tutti i suoi diritti” e hanno posto diversi quesiti alla Commissione al fine di ottenere chiarimenti su vari punti della lettera del 24 giugno 2011.

Lettera dell’8 luglio 2011

19

Con la lettera dell’8 luglio 2011, la Commissione ha risposto, in particolare, che, “contrariamente a quanto inteso [dalle convenute, essa] non [avrebbe] assolutamente [rinunciato] al recupero delle somme dovute se [le convenute] avessero rinunciato a proporre impugnazione dinanzi alla Corte”, precisando, al contempo, che “la responsabilità delle [convenute] non [veniva] meno con la ritenuta delle somme specificate nella sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251)] e versate dalla Arkema”.

20

Nella stessa lettera dell’8 luglio 2011, la Commissione ha ammesso di avere erroneamente calcolato l’importo che essa intendeva reclamare e ha precisato che l’importo dovuto dalla Elf Aquitaine, in esecuzione della decisione Metacrilati nonché delle sentenze [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), nonché del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251)], era di EUR 137099614,58, ivi compresi interessi di mora per un importo di EUR 31312114,58 (…), cui la Total era tenuta in solido per un ammontare di EUR 84028796,03.

21

La Commissione ha altresì precisato, nella lettera dell’8 luglio 2011, che, in caso di impugnazione delle [convenute] avverso la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250)], esse potevano costituire una garanzia bancaria anziché procedere al pagamento dell’ammenda.

22

Il 18 luglio 2011 le [convenute] hanno versato alla Commissione la somma richiesta nella lettera dell’8 luglio 2011, ossia EUR 137099614,58.

Procedimento giurisdizionale Metacrilati di impugnazione dinanzi alla Corte

23

Il 10 agosto 2011 le [convenute] hanno proposto impugnazione avverso la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250)].

(…)

25

L’impugnazione è stata respinta con ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P; [non pubblicata] [...] EU:C:2012:60), in quanto la Corte ha respinto tutte le conclusioni delle [convenute].

(…)

28

Sulle conclusioni, presentate in subordine, dirette a ottenere l’esonero dal pagamento degli interessi di mora, la Corte ha così statuito:

“89

Tale domanda deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, poiché è diretta non (…) contro la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250)], bensì contro [la lettera dell’8 luglio 2011] che forma, peraltro, oggetto di un ricorso delle [convenute] dinanzi al Tribunale, registrato nella cancelleria di quest’ultimo con il numero di ruolo T‑470/11”».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o settembre 2011, le convenute hanno proposto ricorso di annullamento avverso le lettere controverse dinanzi al Tribunale, chiedendo, in via subordinata, la riduzione delle somme richieste sulla base delle stesse, nonché, in via ulteriormente subordinata, l’annullamento degli interessi di mora.

4

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2011, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Essa ha dedotto, in particolare, che le lettere controverse costituivano atti non impugnabili, in quanto erano prive di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulle convenute, e che l’obbligo di pagamento incombente a queste ultime risultava solo dalla decisione Metacrilati.

5

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha, in un primo momento, esaminato, ai punti da 72 a 101 di detta sentenza, tale eccezione di irricevibilità.

6

Al riguardo il Tribunale ha considerato, in particolare, che, per quanto riguarda l’importo del capitale richiesto alle convenute nelle lettere controverse, tali lettere non avevano inciso sugli interessi di queste ultime modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica ai sensi dell’articolo 263 TFUE in seguito alla decisione Metacrilati.

7

Per contro, per quanto riguarda l’obbligo di pagamento degli interessi di mora, il Tribunale ha ritenuto che esso non risultasse in alcun modo da tale decisione, né tantomeno dalle sentenze del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), o del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), in quanto la Arkema aveva versato, nell’immediatezza di detta decisione, l’intera ammenda iniziale, cosicché gli atti impugnati hanno certamente modificato la loro situazione giuridica aumentando la somma dovuta dalle convenute in forza della medesima decisione.

8

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile per la parte in cui era diretto contro gli interessi di mora richiesti alle convenute nelle lettere controverse.

9

In un secondo momento, il Tribunale, ai punti da 107 a 118 della sentenza impugnata, ha esaminato il ricorso nel merito, accogliendolo nella parte in cui esso era diretto contro gli interessi di mora richiesti alle convenute.

10

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato le lettere controverse nella parte in cui la Commissione ha richiesto alle convenute interessi di mora, mentre ha respinto il ricorso quanto al resto.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

11

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare irricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale, e

condannare le convenute alla totalità delle spese.

12

Le convenute chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la Commissione alle spese.

13

Con decisione del presidente della Corte del 17 febbraio 2016, l’Autorità di vigilanza EFTA è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tuttavia, poiché l’istanza di intervento è stata presentata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, tale parte è stata autorizzata, in forza dell’articolo 129, paragrafo 4, del medesimo regolamento, a presentare le sue osservazioni soltanto durante l’udienza di discussione, tenutasi il 9 giugno 2016.

Sull’impugnazione

Sul terzo motivo, vertente su una motivazione contraddittoria della sentenza impugnata

Argomenti delle parti

14

Con il suo terzo motivo, che occorre esaminare per primo, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria.

15

Il Tribunale avrebbe, erroneamente, dichiarato, al punto 113 di detta sentenza, che la Commissione era integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei confronti della Arkema che nei confronti delle convenute condebitrici in solido, mentre lo stesso Tribunale avrebbe, correttamente, osservato, al punto 9 della medesima sentenza, che la Arkema «si rammaricava di non poter autorizzare la Commissione a trattenere una qualsiasi somma nell’eventualità che il suo ricorso dinanzi al giudice comunitario [fosse stato] coronato da successo».

16

Ebbene, tale precisazione da parte della Arkema implicava necessariamente, secondo la Commissione, che non esisteva alcuna dichiarazione di pagamento congiunto. In tali circostanze, il Tribunale non poteva dichiarare che la Commissione era integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei suoi confronti che nei confronti di tutti i condebitori in solido.

17

Le convenute sostengono che il terzo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte

18

La Commissione contesta, in sostanza, al Tribunale di aver erroneamente dichiarato, al punto 113 della sentenza impugnata, che la Commissione era integralmente soddisfatta nei suoi diritti nonostante la Arkema, con la lettera del 25 settembre 2008, non avesse dichiarato alcun pagamento congiunto. Tale istituzione mira, con il pretesto di una contraddittorietà della motivazione, a mettere in discussione l’interpretazione di tale lettera effettuata dal Tribunale nell’esercizio del suo potere di valutazione dei fatti.

19

Ebbene, se è vero che stabilire se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente rappresenta una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione (v., in particolare, sentenze dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 45, e del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 123), ciò non vale per la valutazione dei fatti, la quale, salvo nel caso di uno snaturamento che non è stato fatto valere nella specie, è sottratta, secondo una costante giurisprudenza, al controllo della Corte (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 10 luglio 2014, Grecia/Commissione, C‑391/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2061, punto 29, e del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 40).

20

Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sul primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le lettere controverse producessero effetti giuridici vincolanti

Argomenti delle parti

21

Con il suo primo motivo, che riguarda segnatamente i punti da 81 a 87 della sentenza impugnata e che si suddivide in tre parti, la Commissione deduce, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le lettere controverse producessero effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi delle convenute. L’Autorità di vigilanza EFTA condivide, in sostanza, tale motivo.

22

Con la prima parte del primo motivo, la Commissione sostiene che le lettere controverse costituiscono semplici richieste di pagamento in applicazione della decisione Metacrilati, preparatorie a un’eventuale esecuzione forzata di quest’ultima in seguito alle sentenze del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), nonché del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251). Tali lettere, per contro, non costituirebbero ancora l’«esecuzione forzata» di tale decisione e, pertanto, non stabilirebbero una posizione definitiva della Commissione. Solo detta decisione potrebbe costituire l’oggetto di un’esecuzione forzata, la quale sarebbe stata in qualche modo evitata con il pagamento effettuato dalle convenute.

23

Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione sostiene che il contenuto delle lettere controverse dimostra che esse non producono effetti giuridici vincolanti. Tali lettere, infatti, esprimerebbero l’opinione dei servizi contabili in merito alla riscossione dell’ammenda inflitta dalla decisione Metacrilati e non farebbero altro che ricordare le modalità di pagamento o la «copertura dell’ammenda aggiornata», costituendo chiaramente una misura adottata nell’ambito dell’esecuzione di detta decisione.

24

Con la terza parte del primo motivo, la Commissione sostiene che le lettere controverse non hanno aggiunto nulla al contenuto della decisione Metacrilati. L’obbligo incombente alle convenute di pagare l’ammenda e gli interessi ad essa accessori non sarebbe altro che il risultato della decisione Metacrilati, letta alla luce delle sentenze del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), e del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), nonché dell’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60). Come emergerebbe dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte, la Commissione non disporrebbe di alcun potere discrezionale al riguardo, poiché la fissazione degli interessi di mora deriva dalle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), e del suo regolamento di applicazione, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1).

25

Secondo la Commissione, le lettere controverse esprimono soltanto la sua intenzione di far applicare la decisione Metacrilati e non producono alcun effetto giuridico ulteriore rispetto a quelli di tale decisione. Tali lettere sarebbero inscindibili dalla decisione della quale preparano l’attuazione.

26

Le convenute ritengono che il primo motivo debba essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

27

A tale proposito, per quanto riguarda la seconda e la terza parte di tale motivo, esse sarebbero, secondo le convenute, manifestamente irricevibili in quanto, loro tramite, la Commissione si limita sostanzialmente a riprodurre argomenti dalla stessa già esposti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare gli errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al riguardo e senza individuare i punti della sentenza impugnata che contesta.

28

Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, questa dovrebbe, a parere delle convenute, essere respinta in quanto infondata.

Giudizio della Corte

29

Con il suo primo motivo, la Commissione contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando che le lettere controverse, nella parte in cui la Commissione aveva, loro tramite, richiesto interessi di mora, costituivano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

30

Per quanto riguarda la ricevibilità di tale motivo, nella sua seconda e terza parte, occorre rammentare che, segnatamente dalle disposizioni dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti dalle suddette disposizioni un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (v., in particolare, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 46 nonché giurisprudenza ivi citata).

31

Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, così, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (sentenze del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 51, nonché del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 47).

32

Nel caso di specie, con il suo primo motivo, segnatamente nella sua seconda e terza parte, la Commissione non mira ad ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, bensì, precisamente, a mettere in discussione il ragionamento giuridico che ha portato il Tribunale a considerare le lettere controverse come idonee a produrre effetti giuridici vincolanti tali da modificare la situazione delle imprese interessate.

33

A tal fine la Commissione ha inoltre sufficientemente indicato i passaggi della sentenza impugnata da essa ritenuti viziati da errore di diritto nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno della propria domanda, consentendo in tal modo alla Corte di effettuare il suo controllo.

34

Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.

35

Per quanto riguarda la fondatezza del primo motivo, le cui parti devono essere esaminate congiuntamente, occorre ricordare, in via preliminare, che da una giurisprudenza consolidata in materia di ricevibilità dei ricorsi di annullamento risulta che, per accertare se un atto possa formare oggetto di un tale ricorso, occorre tener conto della sostanza stessa di tale atto, essendo a tale proposito in linea di massima irrilevante la forma nella quale lo stesso è stato adottato (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 22 giugno 2000, Paesi Bassi/Commissione, C‑147/96, EU:C:2000:335, punto 27, e del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 43).

36

A tal riguardo risulta parimenti da costante giurisprudenza che costituiscono atti o decisioni impugnabili per annullamento soltanto i provvedimenti intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 29; del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 51, e del 9 dicembre 2014, Schönberger/Parlamento, C‑261/13 P, EU:C:2014:2423, punto 13).

37

Pertanto, il ricorso di annullamento è, in linea di principio, esperibile unicamente nei confronti di una misura mediante la quale l’istituzione in questione stabilisce in modo definitivo, al termine di un procedimento amministrativo, la propria posizione. Non possono invece essere definiti impugnabili, in particolare, gli atti intermedi, destinati a preparare la decisione finale, nonché gli atti confermativi o di mera esecuzione, giacché tali atti non producono effetti giuridici vincolanti autonomi rispetto a quelli dell’atto dell’istituzione dell’Unione che viene preparato o confermato o a cui viene data esecuzione (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 55; del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord, C‑516/06 P, EU:C:2007:763, punto 29, nonché del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 52).

38

È in tale prospettiva che la Commissione afferma nell’ambito del suo primo motivo, in sostanza, che le lettere controverse, per quanto riguarda l’obbligo di pagamento degli interessi di mora in esse richiesto, non sono volte a produrre effetti giuridici vincolanti distinti da quelli derivanti dalla decisione Metacrilati, poiché detto obbligo di pagamento degli interessi di mora risulta soltanto da tale decisione e dalle disposizioni normative pertinenti, rispetto alle quali dette lettere non hanno aggiunto nulla. Le lettere controverse, quindi, avrebbero unicamente carattere preparatorio ai fini di un’eventuale esecuzione forzata della decisione Metacrilati.

39

Ebbene, alla luce delle circostanze proprie del caso di specie, un siffatto argomento non può essere accolto.

40

A tale riguardo occorre, innanzitutto, rammentare che con la decisione Metacrilati, per mezzo della quale è stata inflitta alla Arkema un’ammenda di EUR 219131250, le convenute, nella loro qualità di società controllanti quest’ultima, sono state ritenute responsabili «solidalmente e congiuntamente» del pagamento dell’ammenda nella misura, rispettivamente, di EUR 140,4 milioni e di EUR 181,35 milioni.

41

Successivamente, con la sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), l’importo dell’ammenda inflitta alla Arkema è stato ridotto a EUR 113343750. Al contrario, l’importo dell’ammenda inflitta, in quanto tale, alle convenute è rimasto immutato in seguito alla sentenza del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), confermato peraltro dall’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60, punto 83).

42

Infine, occorre rilevare che è pacifico che, come ha riconosciuto il Tribunale al punto 112 della sentenza impugnata, la Arkema ha versato l’intera ammenda iniziale inflitta dalla decisione Metacrilati, dall’importo di EUR 219131250, il 7 settembre 2006.

43

A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il Tribunale, al punto 113 della sentenza impugnata, ha considerato che dalla lettera inviata dalla Arkema alla Commissione il 25 settembre 2008 emergeva che la Arkema aveva esplicitamente dichiarato che la Commissione era «integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei [suoi] confronti che nei confronti di tutti i condebitori in solido» e, pertanto, che essa aveva versato l’intera ammenda iniziale anche per conto delle convenute, una valutazione, questa, che non può, come risulta dai motivi esposti ai punti da 18 a 20 della presente sentenza, essere rimessa in discussione nell’ambito della presente impugnazione.

44

In secondo luogo, occorre ricordare che, in una situazione in cui la responsabilità della controllante sia puramente derivata da quella della controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di tale controllante non può eccedere quella della controllata (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 37, 39, 4349, nonché del 17 settembre 2015, Total/Commissione, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 38).

45

Nel caso di specie, la responsabilità congiunta e in solido delle convenute rispetto alla Arkema era puramente derivata da quella della loro controllata, escluso ogni altro fattore. Pertanto, dalla giurisprudenza della Corte emerge, come ha rilevato l’avvocato generale segnatamente ai paragrafi da 64 a 68 delle conclusioni e indipendentemente dalla questione se la Arkema abbia effettuato una dichiarazione di pagamento congiunto, che la Commissione, dopo il pagamento integrale dell’ammenda iniziale da parte della Arkema, che è pacifico, non era in ogni caso più legittimata a pretendere dalle convenute pagamenti a tal riguardo.

46

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve quindi necessariamente constatare che, come ha giustamente dichiarato il Tribunale al punto 116 della sentenza impugnata, con le lettere controverse la Commissione non poteva richiedere, legittimamente, alle convenute interessi di mora per l’ammenda inflitta nella decisione Metacrilati.

47

Ne consegue che, di contro a quanto sostiene la Commissione, tali lettere non possono essere considerate, nella parte in cui quest’ultima vi ha richiesto interessi di mora non dovuti, puramente confermative degli obblighi derivanti dalla decisione Metacrilati e provviste di mero carattere preparatorio ai fini di un’eventuale esecuzione forzata di quest’ultima.

48

Di conseguenza, anche se le lettere con cui la Commissione si limita a richiedere ai destinatari di una decisione vertente su un’infrazione delle regole della concorrenza, quale la decisione Metacrilati, il pagamento dell’ammenda in essa inflitta o degli interessi di mora che eventualmente ne derivino possono, in linea di principio, costituire solo semplici intimazioni ad eseguire la decisione in questione, e non possono, pertanto, produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi delle imprese interessate (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord, C‑516/06 P, EU:C:2007:763, punto 29), la situazione è diversa, alla luce del loro contenuto sostanziale, nel caso delle lettere controverse, in quanto esse richiedono alle convenute il pagamento di interessi di mora nonostante il versamento dell’intero importo iniziale dell’ammenda ed equivalgono pertanto, di fatto, ad una modifica dell’obbligo pecuniario cui queste ultime sono tenute.

49

Ne risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto allorché ha dichiarato, in particolare al punto 99 della sentenza impugnata, che le lettere controverse, nella parte in cui loro tramite la Commissione richiedeva interessi di mora, producevano effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi delle convenute, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica, e ha, pertanto, qualificato tali lettere come atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

50

Occorre quindi respingere il primo motivo in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di litispendenza e di autorità della cosa giudicata

Argomenti delle parti

51

Con il suo secondo motivo, la Commissione contesta al Tribunale, in sostanza, di aver violato i principi di litispendenza e di autorità della cosa giudicata, in quanto ha separato, in particolare ai punti 80 e da 93 a 101 della sentenza impugnata, la questione degli interessi di mora dovuti dal resto della decisione Metacrilati.

52

A tal riguardo, la decisione Metacrilati conterrebbe, all’articolo 2, disposizioni sull’ammenda inflitta in via principale e sugli interessi, ad essa accessori, da versare in caso di mancato pagamento. Ebbene, alla data di presentazione del ricorso nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, l’impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C‑421/11 P relativa a tale decisione sarebbe stata ancora pendente. Peraltro, in seguito all’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60), detta decisione sarebbe divenuta definitiva per le convenute in tutte le sue parti, compresa quindi la questione degli interessi.

53

Le convenute contestano la fondatezza del secondo motivo osservando, in particolare, che nel caso di specie non ricorrono le condizioni per una litispendenza tra due cause e per la maturazione dell’autorità di cosa giudicata, quali si evincono dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

Giudizio della Corte

54

Dato che il secondo motivo si fonda, essenzialmente, sulla premessa della Commissione, quale è stata sviluppata nell’ambito del suo primo motivo, che la richiesta degli interessi di mora, nelle lettere controverse, è unicamente esecutiva di quanto previsto dalla decisione Metacrilati e non è da quest’ultima scindibile, occorre constatare che tale premessa non può essere accolta, come emerge, in particolare, dai punti da 44 a 52 della presente sentenza.

55

Inoltre, e in tal senso, la Corte, al punto 89 dell’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60), come ha giustamente ricordato il Tribunale al punto 100 della sentenza impugnata, ha respinto in quanto manifestamente irricevibile la domanda, proposta dalle convenute nell’ambito della loro impugnazione che ha dato luogo a tale ordinanza, di esonero dagli interessi per il fatto che essa riguardava non già la sentenza oggetto di detta impugnazione e, quindi, la decisione Metacrilati, bensì le lettere controverse che infliggono interessi di mora.

56

Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.

57

Dato che nessuno dei motivi dedotti dalla Commissione è stato accolto, occorre respingere integralmente l’impugnazione.

Sulle spese

58

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese.

59

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente e le convenute ne hanno chiesto la condanna alle spese, occorre condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle convenute.

60

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, l’Autorità di vigilanza EFTA sopporta le proprie spese di intervento nelle controversie.

61

Di conseguenza, l’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA.

 

3)

L’Autorità di vigilanza EFTA è condannata a sopportare le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.