Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 –

Tomana e altri / Consiglio e Commissione

(causa C‑330/15 P) ( *1 )

«Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità facenti parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegate — Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento dei nomi dei ricorrenti»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità — Argomenti che costituiscono un semplice ampliamento di un motivo dedotto nell’atto di ricorso — Ricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 33)

2. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 34)

3. 

Atti delle istituzioni — Scelta della base giuridica — Criteri (v. punto 37)

4. 

Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe — Congelamento dei capitali di persone ed entità facenti parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegate — Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate — Portata — Obbligo di comunicazione degli elementi a carico — Portata (Regolamento della Commissione n. 151/2012; decisioni del Consiglio 2012/97/PESC e 2012/124/PESC) (v. punti 56, 61, 65‑67)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Ricorso di annullamento proposto da una persona facente parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegata, oggetto di una decisione di congelamento dei capitali — Ripartizione dell’onere della prova — Decisione fondata su un insieme di indizi — Ammissibilità — Presupposti (Regolamento della Commissione n. 151/2012; decisioni del Consiglio 2012/97/PESC e 2012/124/PESC) (v. punti 81, 82)

6. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 88)

7. 

Procedimento giurisdizionale — Motivazione delle sentenze — Portata (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81) (v. punto 97)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Johannes Tomana e gli altri 120 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato della presente sentenza sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


( *1 ) GU C 302 del 14.9.2015.