Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 –
Tomana e altri / Consiglio e Commissione
(causa C‑330/15 P) ( *1 )
«Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità facenti parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegate — Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento dei nomi dei ricorrenti»
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1. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità — Argomenti che costituiscono un semplice ampliamento di un motivo dedotto nell’atto di ricorso — Ricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 33) |
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2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 34) |
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3. |
Atti delle istituzioni — Scelta della base giuridica — Criteri (v. punto 37) |
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4. |
Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe — Congelamento dei capitali di persone ed entità facenti parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegate — Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate — Portata — Obbligo di comunicazione degli elementi a carico — Portata (Regolamento della Commissione n. 151/2012; decisioni del Consiglio 2012/97/PESC e 2012/124/PESC) (v. punti 56, 61, 65‑67) |
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5. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Ricorso di annullamento proposto da una persona facente parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegata, oggetto di una decisione di congelamento dei capitali — Ripartizione dell’onere della prova — Decisione fondata su un insieme di indizi — Ammissibilità — Presupposti (Regolamento della Commissione n. 151/2012; decisioni del Consiglio 2012/97/PESC e 2012/124/PESC) (v. punti 81, 82) |
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6. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 88) |
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7. |
Procedimento giurisdizionale — Motivazione delle sentenze — Portata (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81) (v. punto 97) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Johannes Tomana e gli altri 120 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato della presente sentenza sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese. |
( *1 ) GU C 302 del 14.9.2015.