Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 novembre 2016 –
Commissione / Francia

(causa C‑314/15) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4, paragrafi 1 e 3 – Trattamento secondario o trattamento equivalente»

1. 

Ricorso per inadempimento–Esame della fondatezza da parte della Corte–Situazione da prendere in considerazione–Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 4, §§ 1 e 3)

(v. punto 17)

2. 

Ricorso per inadempimento–Esame della fondatezza da parte della Corte–Riconoscimento dell’inadempimento da parte dello Stato membro interessato–Irrilevanza

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 21)

3. 

Ambiente–Trattamento delle acque reflue urbane–Direttiva 91/271–Attuazione da parte degli Stati membri–Obbligo di risultato–Omessa esecuzione di tale obbligo–Inadempimento

(Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 4, §§ 1 e 3, e allegato I, punto B)

(v. punti 22, 23, 25, 26, 30, dispositivo 1)

Dispositivo

1)

Non avendo assicurato un trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Goyave, di Bastelica, di Morne-à-l’Eau, di Aiguilles-Château-Ville Vieille, di Borgo-Nord, di Isola, di Plombières-les-Bains, di Saint-Céré, di Vincey, di Etueffont nonché di Volx-Villeneuve, per tutti i loro scarichi, in relazione agli agglomerati con un a.e. (abitante equivalente) compreso tra 10000 e 15000, o per gli scarichi in acque dolci ed estuari, in relazione agli agglomerati con un a.e. compreso tra 2000 e 10000, la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi su di essa incombenti in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 294 del 7.9.2015.