Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 novembre 2016 –
Commissione / Francia
(causa C‑314/15) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4, paragrafi 1 e 3 – Trattamento secondario o trattamento equivalente»
1. |
Ricorso per inadempimento–Esame della fondatezza da parte della Corte–Situazione da prendere in considerazione–Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 4, §§ 1 e 3) (v. punto 17) |
2. |
Ricorso per inadempimento–Esame della fondatezza da parte della Corte–Riconoscimento dell’inadempimento da parte dello Stato membro interessato–Irrilevanza (Art. 258 TFUE) (v. punto 21) |
3. |
Ambiente–Trattamento delle acque reflue urbane–Direttiva 91/271–Attuazione da parte degli Stati membri–Obbligo di risultato–Omessa esecuzione di tale obbligo–Inadempimento (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 4, §§ 1 e 3, e allegato I, punto B) (v. punti 22, 23, 25, 26, 30, dispositivo 1) |
Dispositivo
1) |
Non avendo assicurato un trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Goyave, di Bastelica, di Morne-à-l’Eau, di Aiguilles-Château-Ville Vieille, di Borgo-Nord, di Isola, di Plombières-les-Bains, di Saint-Céré, di Vincey, di Etueffont nonché di Volx-Villeneuve, per tutti i loro scarichi, in relazione agli agglomerati con un a.e. (abitante equivalente) compreso tra 10000 e 15000, o per gli scarichi in acque dolci ed estuari, in relazione agli agglomerati con un a.e. compreso tra 2000 e 10000, la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi su di essa incombenti in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 294 del 7.9.2015.