Causa C‑300/15

Charles Kohll

e

Sylvie Kohll-Schlesser

contro

Directeur de l’administration des contributions directes

[domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg)]

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 21 e 45 TFUE — Libera circolazione e libertà di soggiorno delle persone e dei lavoratori — Imposta sul reddito — Pensione di vecchiaia — Credito d’imposta per pensionati — Condizioni d’attribuzione — Possesso di un certificato per la ritenuta d’imposta rilasciato dall’amministrazione nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 maggio 2016

  1. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato membro che risiede in quest’ultimo e che beneficia di una pensione di vecchiaia versata da un debitore stabilito in un altro Stato membro a titolo della sua precedente attività di lavoro dipendente in tale Stato membro – Inclusione

    (Art. 45 TFUE)

  2. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato membro che risiede in quest’ultimo e che beneficia di una pensione di vecchiaia versata da un debitore stabilito in un altro Stato membro a titolo del suo soggiorno in tale Stato membro – Inclusione

    (Art. 21 TFUE)

  3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti

    (Art. 267 TFUE)

  4. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Imposte sul reddito – Normativa nazionale che riserva il beneficio di un credito di imposta ai contribuenti soggetti a imposizione e in possesso di un certificato di ritenuta d’imposta rilasciato dall’amministrazione nazionale – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

    (Artt. 21 TFUE e 45 TFUE)

  1.  Un cittadino, residente in uno Stato membro, può avvalersi dell’articolo 45 TFUE con riferimento alla pensione di vecchiaia pagata a titolo della sua precedente attività di lavoro dipendente in uno Stato membro che non è quello di cui è cittadino né quello in cui egli risiede alla data dei fatti di cui al procedimento principale, indipendentemente dalla questione se, dopo aver lavorato in tale altro Stato membro, egli si sia stabilito nel suo Stato membro d’origine per cercarvi o svolgervi un’attività lavorativa.

    (v. punto 28)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 32)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 35)

  4.  Gli articoli 21 e 45 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale che riserva il beneficio del credito d’imposta per pensionati ai contribuenti in possesso di un certificato di ritenuta d’imposta e tale certificato non è rilasciato qualora detta pensione, sebbene imponibile nel Lussemburgo, non costituisca oggetto di ritenuta alla fonte in tale Stato membro, a causa, in particolare, del fatto che il debitore di detta pensione è stabilito in un altro Stato membro.

    Più specificamente, per quanto riguarda l’articolo 45 TFUE, per il fatto di istituire una differenza di trattamento tra i contribuenti residenti nello Stato membro di cui trattasi, in funzione dello Stato membro in cui le pensioni di vecchiaia, imponibili in detto Stato membro e delle quali essi beneficiano, trovano la loro origine, e di rifiutare il beneficio del credito d’imposta ai contribuenti la cui pensione è dovuta da un soggetto che ha sede sul territorio di un altro Stato membro, la normativa nazionale è idonea a dissuadere i lavoratori dalla ricerca o dall’accettazione di un posto di lavoro in un altro Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo. Quanto all’articolo 21 TFUE nella misura in cui il beneficio fiscale costituito dal credito d’imposta viene negato al contribuente lussemburghese che ha esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rispetto a quello di cui egli è cittadino e che beneficia, a titolo del suo soggiorno in tale altro Stato membro, di una pensione versata da un debitore stabilito in quest’ultimo Stato, detto contribuente lussemburghese si trova in una posizione di svantaggio rispetto ai contribuenti che non hanno esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro.

    Siffatta disparità di trattamento non si fonda su un’obiettiva differenza di situazione. Infatti, il credito d’imposta è stato istituito al fine di perseguire una politica fiscale selettiva a favore delle persone che appartengono agli strati sociali più vulnerabili, consentendo loro di disporre, per effetto di tale beneficio fiscale, di un reddito più elevato. Orbene, alla luce di tale obiettivo, un contribuente residente che percepisce una pensione di vecchiaia avente fonte in un altro Stato membro non si trova necessariamente in una situazione diversa da quella di un contribuente residente che percepisce tale pensione da un debitore stabilito nel proprio Stato di residenza, in quanto tali contribuenti potrebbero entrambi appartenere agli strati sociali più vulnerabili. Tale differenza di trattamento non può essere giustificata né da considerazioni di ordine amministrativo e pratico né dall’esigenza di salvaguardare la coerenza del sistema tributario nazionale. Infatti, in primo luogo, ciò che viene contestato non è né il sistema fondato sulla ritenuta alla fonte né l’adeguatezza e la praticità del rilascio del certificato di ritenuta d’imposta, bensì l’assoluto diniego di concedere un beneficio fiscale allorché il contribuente interessato non è in grado di produrre tale certificato anche se soddisfa le altre condizioni per poterne beneficiare. Orbene, non può escludersi a priori che un contribuente sia in grado di produrre documenti probatori pertinenti che consentano alle autorità tributarie dello Stato membro d’imposizione di verificare, in modo chiaro e preciso, l’effettività e la natura dei redditi pensionistici provenienti da un altro Stato membro. In secondo luogo, il beneficio fiscale di cui trattasi non è compensato con un determinato prelievo.

    (v. punti 38, 40, 41, 44, 47, 48, 50, 53‑55, 61‑63 e dispositivo)