SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

9 giugno 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione tariffaria — Sottovoce 6211 33 10 00 0 — Grembiuli — Mantello antiradiazioni»

Nella causa C‑288/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht München (tribunale delle finanze di Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 16 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2015, nel procedimento

Medical Imaging Systems GmbH (MIS)

contro

Hauptzollamt München,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da D. Šváby, presidente di sezione, M. Safjan e M. Vilaras (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Medical Imaging Systems GmbH (MIS), da G. Eder, Rechtsanwalt;

per lo Hauptzollamt München, da C. Erhart-Parzefall;

per la Commissione europea, da M. Wasmeier e A. Caeiros, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 6211 33 10 00 0 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Medical Imaging Systems GmbH (MIS) e lo Hauptzollamt München (Ufficio doganale principale di Monaco di Baviera, Germania), in merito alla classificazione doganale di grembiuli-mantello antiradiazioni in seno alla NC.

Contesto normativo

3

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. Quest’ultima è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la Convenzione recante creazione del citato Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e approvata unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo alla settima e all’ottava cifra corrispondono ulteriori sottovoci specifiche della NC.

4

L’articolo 12 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), prevede che la Commissione europea adotti ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi autonome e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

5

La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti nel procedimento principale, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, è quella relativa all’anno 2013, risultante dal regolamento di esecuzione n. 927/2012.

6

La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. Nel titolo I di tale parte, dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

(...)

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

7

La seconda parte della NC, contenente una tabella dei dazi, è divisa in sezioni. La sezione XI di tale parte contiene il capitolo 62, intitolato «Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia».

8

La voce 6211 della NC, facente parte del capitolo 62, è suddivisa come segue:

«6211 Tute sportive (trainings), tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

(...)

6211 33 – – di fibre sintetiche o artificiali:

6211 33 10 – – – Indumenti da lavoro

(...)».

9

La seconda parte della NC comprende anche la sezione XV, intitolata «Metalli comuni e loro lavori». Tale sezione contiene, in particolare, le seguenti note:

«3.

Nella nomenclatura, per “metalli comuni” si intendono (...) l’antimonio (...)

7.

Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l’applicazione di questa regola, si considerano:

a)

la ghisa, il ferro e l’acciaio, come un solo metallo;

b)

le leghe come fossero costituite, per l’intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

(...)».

10

Il capitolo 81, recante il titolo «Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie», fa parte di detta sezione XV. La voce 8110 di tale capitolo è suddivisa come segue:

«8110 Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:

8110 10 00 – Antimonio greggio; polveri

8110 20 00 – Cascami e avanzi

8110 90 00 – altri».

11

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, secondo la procedura prevista all’articolo 10 del medesimo regolamento, la Commissione elabora note esplicative della NC. Queste ultime sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

12

La nota esplicativa della NC concernente il capitolo 62, nella versione applicabile alla data dei fatti del procedimento principale (GU 2011, C 137, pag. 1), rileva, in particolare, quanto segue:

«Considerazioni generali

(...)

4.

Questo capitolo comprende gli indumenti da lavoro citati in particolare in alcune sottovoci che, per il loro aspetto generale (taglio o modello semplice o speciale in relazione alla funzione di questi indumenti) e per la natura del tessuto generalmente resistente e irrestringibile, sono riconoscibili come indumenti concepiti per essere indossati esclusivamente o essenzialmente per assicurare una protezione (fisica o igienica) di altri indumenti e/o delle persone durante un’attività industriale, professionale o domestica.

(...)

Tra gli indumenti da lavoro è opportuno citare gli indumenti utilizzati dai meccanici, dagli operai, dai muratori, dagli agricoltori, ecc. e che si presentano sotto forma di completi due pezzi, di tute, di tute con bretelle (salopettes) e di pantaloni. Per le altre attività può trattarsi di camici, grembiuli, spolverini, ecc. (per medici, infermieri, massaie, parrucchieri, panettieri, macellai, ecc.).

(...)».

13

Le note esplicative del SA sono elaborate all’interno dell’OMD conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e sono pubblicate nelle due lingue ufficiali dell’OMD, cioè il francese e l’inglese. La nota esplicativa del SA relativa alla voce 62.10 del SA («Indumenti confezionati con prodotti delle voci 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07») rileva, in particolare, quanto segue:

«Tra i capi che rientrano sotto questa voce si possono citare: (...) gli scafandri per la protezione contro le radiazioni, non provvisti d’apparecchi respiratori».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Il 19 marzo 2013 la MIS ha depositato presso l’ufficio doganale principale di Monaco di Baviera una dichiarazione di immissione in libera pratica di prodotti antiradiazioni del modello «Xenolite NL 8250» provenienti dagli Stati Uniti d’America (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»). In detta dichiarazione la MIS ha classificato tali prodotti nella sottovoce 6211 33 10 00 0 della NC. La stessa dichiarazione è stata accettata dal suddetto ufficio, che, con un avviso di accertamento dello stesso giorno, ha fissato i dazi all’importazione sulla base di un’aliquota del 12%, applicabile alla sottovoce della NC sopracitata.

15

Poiché il reclamo presentato dalla MIS contro tale avviso di accertamento è stato respinto, essa ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso diretto all’annullamento di detto avviso. A sostegno di tale ricorso, essa fa valere sostanzialmente che i prodotti di cui trattasi avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 8110 90 00 della NC.

16

Il giudice del rinvio afferma che i prodotti in esame sono grembiuli-mantello antiradiazioni che, all’interno e all’esterno, contengono un tessuto monocolore di circa 0,2 millimetri di spessore e costituito per il 100% da fibre sintetiche (poliestere e poliammide). L’imbottitura è composta principalmente da antimonio (circa il 60% del peso) e da altri elementi, con un polimero come substrato. Tali grembiuli-mantello di protezione senza maniche scendono oltre il cavallo e hanno uno scollo rotondo senza collo e spalle imbottite cucite. Le parti anteriori si sovrappongono completamente, con la parte anteriore che viene chiusa sulla parte destra e sulla spalla mediante chiusure a velcro. Sulla parte anteriore è inoltre applicato un taschino all’altezza del petto, costituito da un tessuto colorato. Tali prodotti sono muniti anche di un portachiavi ad anello in metallo comune fissato a un nastro che forma un’asola e cucito nell’orlo dello scollo. Detti grembiuli‑mantello di protezione sono finalizzati a proteggere dai raggi X le persone nell’esercizio di un’attività professionale.

17

Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, la MIS fa valere dinanzi ad esso che i prodotti di cui trattasi erano costituiti da diversi elementi, con una quota predominante di antimonio, che ne determinerebbe il carattere rispetto all’uso cui sono destinati e al valore dei vari elementi di cui sono composti. Infatti, tali prodotti, senza detta quota di antimonio, non potrebbero svolgere la loro funzione di protezione dai raggi X. L’aspetto esteriore di detti prodotti sarebbe irrilevante, poiché essi sono composti da differenti elementi. Di conseguenza, a parere della MIS, i prodotti controversi avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 8110 90 00 della NC.

18

Il giudice del rinvio afferma che la soluzione della controversia dinanzi ad esso dipende dalla questione se, ai fini della classificazione di una merce nella sottovoce 6211 33 10 00 0 della NC, rilevino unicamente l’aspetto esteriore e la destinazione della merce in esame o se si debba prendere in considerazione l’elemento della merce che le conferisce il suo carattere essenziale.

19

A suo parere, i prodotti di cui trattasi rientrano nella sottovoce 6211 33 10 00 0 della NC, considerando le loro proprietà oggettive, l’aspetto esteriore e la destinazione ad essi inerente. Esso ritiene inoltre che la voce 6211 della NC sia quella più specifica, ai sensi della regola generale 3, lettera a), per l’interpretazione della NC, e debba pertanto prevalere sulle voci aventi portata più generale. Tuttavia, esso nutre dubbi circa la classificazione nella sottovoce 6211 33 10 della NC dei prodotti oggetto del procedimento dinanzi ad esso pendente, in quanto una classificazione del genere non terrebbe conto del materiale di imbottitura di tali prodotti, e in particolare dell’antimonio, che rappresenterebbe circa il 60% del peso del materiale di imbottitura e fornirebbe la protezione dalle radiazioni offerta da detti prodotti.

20

In tale contesto, il Finanzgericht München (sezione tributaria del Tribunale di Monaco di Baviera, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, ai fini della classificazione nella sottovoce 6211 33 10 00 0 “Indumenti da lavoro” della [NC], rilevino esclusivamente l’aspetto esteriore o la destinazione della merce, o se, in applicazione della regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC, occorra tener conto degli elementi che conferiscono alla merce il suo carattere essenziale».

Sulla questione pregiudiziale

21

Dalla decisione di rinvio risulta che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la NC debba essere interpretata nel senso che un grembiule-mantello antiradiazioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, debba essere classificato nella sottovoce 6211 33 10 00 0 della NC, sulla base del suo aspetto esteriore o della sua destinazione, o se, ai fini della sua classificazione, occorra tener conto altresì degli elementi che gli conferiscono il suo carattere essenziale di indumento protettivo contro le radiazioni, i quali potrebbero eventualmente giustificare la sua classificazione in un’altra voce della NC, in particolare nella voce 8110 di quest’ultima.

22

A tale proposito, occorre anzitutto rammentare la costante giurisprudenza secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenza del 18 maggio 2011, Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

23

Riguardo alle note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto concerne il SA, dall’OMD, esse forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza del 18 maggio 2011, Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

24

Inoltre, secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenze del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 41, e del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 47). Peraltro, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (sentenze del 16 dicembre 2010, Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, punto 47, e del 28 aprile 2016, C‑233/15, Oniors Bio,EU:C:2016:305, punto 33).

25

Va rilevato, poi, che la sottovoce 6211 33 10 della NC, il cui testo riguarda gli «indumenti da lavoro», fa parte della voce 6211 33 della NC, la quale concerne le «tute sportive (trainings), tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti» composti «da fibre sintetiche o artificiali».

26

La nota esplicativa della NC relativa al capitolo 62, citata nel punto 12 della presente sentenza, precisa che tale capitolo comprende gli indumenti da lavoro che, per il loro aspetto generale e per la natura del tessuto generalmente resistente e irrestringibile, «sono riconoscibili come indumenti concepiti per essere indossati esclusivamente o essenzialmente per assicurare una protezione (fisica o igienica) di altri indumenti e/o delle persone durante un’attività industriale, professionale o domestica». Orbene, come risulta dalla giurisprudenza menzionata nei punti precedenti, un prodotto come quello in esame nel procedimento principale, confezionato con fibre sintetiche o artificiali e concepito per essere indossato esclusivamente o essenzialmente al fine di proteggere le persone esposte a radiazioni nell’esercizio della loro attività professionale, deve essere qualificato come «indumento da lavoro», ai sensi della sottovoce 6211 33 10 00 0, in considerazione delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, e in particolare del suo aspetto esteriore.

27

Tale interpretazione è confermata dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 62.10 del SA, la quale afferma che gli «scafandri per la protezione contro le radiazioni», quando sono confezionati con prodotti delle voci nn. 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07 del SA, vanno considerati come «indumenti» della voce 62.10 del SA. Anche se i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non fossero confezionati con prodotti delle voci nn. 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07 del SA, da detta nota si può dedurre che, più in generale, un dispositivo di protezione dalle radiazioni che presenti le caratteristiche e le proprietà oggettive di un indumento rientra nelle differenti voci e sottovoci della NC riguardanti gli indumenti.

28

Infine, per quanto concerne la questione se, ai fini della classificazione di un prodotto come quello in esame nel procedimento principale, occorra tener conto altresì degli elementi che gli conferiscono il suo carattere essenziale, si deve rammentare che tale criterio è menzionato nella regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC. Dai termini stessi di tale regola generale d’interpretazione risulta che quest’ultima riguarda i casi in cui «una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci».

29

Qualora si presenti una situazione del genere, occorre applicare la regola generale 3, lettera a), per l’interpretazione della NC, secondo cui la «voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale». Solo quando l’applicazione di tale regola non consente di procedere a una classificazione adeguata di talune merci, in particolare qualora non esista alcuna posizione doganale specifica per la classificazione di dette merci (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2001, VauDe Sport, C‑288/99, EU:C:2001:262, punto 21, e del 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, punto 36), occorre applicare la regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC e classificare tali merci «in base al materiale o all’oggetto che conferisce all’insieme il suo carattere essenziale».

30

Orbene, come rilevato al punto 26 della presente sentenza, esiste una voce specifica per la classificazione di un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nel caso di specie la voce 6211 della NC, in cui rientra la sottovoce 6211 33 10 00 0 di quest’ultima.

31

Sebbene il giudice del rinvio abbia indicato la possibilità di classificare il prodotto in esame nel procedimento principale in un’altra voce della NC, in particolare la voce 8110 di quest’ultima, dal testo di tale voce risulta tuttavia che essa riguarda l’«antimonio» nonché i «lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi», e non gli indumenti come il prodotto in esame nel procedimento principale.

32

Il fatto che quest’ultimo prodotto contenga un’imbottitura costituita principalmente da antimonio, che gli conferisce il suo carattere protettivo contro le radiazioni, non è sufficiente per qualificarlo come lavoro di antimonio, previsto dalla voce 8110 della NC.

33

Infatti, come già rilevato, risulta che la sottovoce 6211 33 10 00 0 della NC è «la voce più specifica», ai sensi della regola generale 3, lettera a), per l’interpretazione della NC, e deve avere la priorità sulle altre. Pertanto, al fine di determinare la classificazione doganale dei prodotti in esame nel procedimento principale, non si deve ricorrere alla regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC, la quale fa riferimento al «materiale o all’oggetto» che conferiscono a un prodotto il suo «carattere essenziale».

34

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un grembiule-mantello antiradiazioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, va classificato nella sottovoce 6211 33 10 00 0 della NC, a causa delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, tra cui, in particolare, il suo aspetto esteriore, senza che sia necessario fare riferimento agli elementi che conferiscono al prodotto in questione il suo carattere essenziale.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che un grembiule‑mantello antiradiazioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, va classificato nella sottovoce 6211 33 10 00 0 di detta nomenclatura, a causa delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, tra cui, in particolare, il suo aspetto esteriore, senza che sia necessario fare riferimento agli elementi che conferiscono al prodotto in questione il suo carattere essenziale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.