Causa C‑274/15

Commissione europea

contro

Granducato di Lussemburgo

«Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai propri membri – Articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a) – Diritto alla detrazione per i membri dell’associazione – Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e articolo 28 – Membro che agisce in nome proprio ma per conto dell’associazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 maggio 2017

  1. Ricorso per inadempimento–Diritto di azione della Commissione–Prescrizione dell’azione–Insussistenza–Scelta discrezionale del momento di presentazione del ricorso–Eccezione–Durata eccessiva del procedimento precontenzioso lesiva dei diritti della difesa–Onere della prova–Modifica della normativa nazionale dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato–Irrilevanza

    (Art. 258 TFUE)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Interpretazione restrittiva–Limiti

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132)

  3. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico–Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente al fine di rendere ai loro membri dei servizi–Normativa nazionale che non limita l’esenzione dall’IVA ai soli servizi direttamente necessari per le attività non imponibili IVA o esenti eseguite dai membri delle associazioni autonome di persone–Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, c), e 132, § 1, f)]

  4. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico–Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente al fine di rendere ai loro membri dei servizi–Normativa nazionale che permette ai membri di un’associazione autonoma di persone di detrarre l’imposta fatturata a tale associazione–Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168, a), e 178, a)]

  5. Stati membri–Obblighi–Inadempimento–Valutazione con riferimento a una prassi amministrativa e non a una normativa nazionale–Ammissibilità–Presupposti

    (Art. 258 TFUE)

  6. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico–Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente al fine di rendere ai loro membri dei servizi–Normativa nazionale che esclude dal campo di applicazione dell’IVA un’operazione consistente nell’imputazione all’associazione autonoma di persone, da parte di uno dei suoi membri, delle spese sostenute da detto membro in proprio nome ma per conto di detta associazione–Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 14, § 2, c), e 28]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 39‑42)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 50)

  3.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45, uno Stato membro che prevede un regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativo alle associazioni autonome di persone (AAP) secondo cui le prestazioni di servizi fornite da un’AAP ai propri membri sono esenti dall’IVA a condizione che i membri di tale gruppo che esercitano anche attività soggette ad imposizione abbiano un fatturato al netto delle imposte, derivante da dette attività, che non superi il 30% o, in taluni casi, anche il 45%, del loro fatturato complessivo al netto delle imposte.

    L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, infatti, non prevede l’esenzione per prestazioni di servizi che non siano direttamente necessarie per l’esercizio delle attività esenti dei membri di un’AAP o per le quali essi non abbiano la qualità di soggetti passivi. Dal momento che simili prestazioni di servizi non rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva richiede che dette prestazioni di servizi, fornite a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che opera in quanto tale, siano soggette ad IVA.

    Detta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 non fa venir meno l’esenzione prevista da tale disposizione. In particolare, l’applicazione dell’esenzione non si limita alle associazioni i cui membri esercitino esclusivamente un’attività esente o per la quale essi non abbiano la qualità di soggetti passivi. Pertanto, i servizi prestati da un’AAP i cui membri esercitino anche attività imponibili possono beneficiare di detta esenzione, ma solo nei limiti in cui tali servizi sono direttamente necessari per le attività esenti dei citati membri o per le quali essi non abbiano la qualità di soggetti passivi.

    (v. punti 43, 51‑53, 55, 92, dispositivo 1)

  4.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45, uno Stato membro che prevede un regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativo alle associazioni autonome di persone (AAP) che permette ai membri di un’AAP che effettuano operazioni soggette ad IVA di detrarre, dall’IVA di cui sono debitori per tali operazioni tassate, l’imposta fatturata all’AAP o dovuta dalla stessa in ragione dei beni e servizi che l’AAP ha ricevuto per le necessità delle proprie attività.

    Infatti, in primo luogo, in virtù dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, un soggetto passivo ha il diritto di detrarre dall’importo dell’IVA di cui è debitore l’IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono stati ceduti e per i servizi che gli sono stati forniti da un altro soggetto passivo. Tuttavia, come si evince dall’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, l’AAP è un soggetto passivo a sé stante, distinto dai propri membri. Pertanto, è in contrasto con l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 autorizzare i membri di un’AAP a detrarre dall’importo dell’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta per i beni ceduti e i servizi forniti all’AAP.

    In secondo luogo, dall’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 226, punto 5), e con l’articolo 168, lettera a), della stessa, emerge che, per poter esercitare il diritto alla detrazione, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura su cui risulti il suo nome quale acquirente o destinatario. Pertanto, nel consentire ai membri di un’AAP di detrarre, dall’IVA di cui essi stessi sono debitori in base ad una fattura emessa a nome dell’associazione, l’IVA fatturata a quest’ultima, la normativa nazionale in questione è contraria anche all’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112.

    (v. punti 61, 63, 67, 70, 92, dispositivo 1)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 73)

  6.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 14, paragrafo 2, lettera c), e 28 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45, uno Stato membro che prevede un regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativo alle associazioni autonome di persone (AAP) secondo cui l’imputazione all’AAP, da parte di uno dei suoi membri, delle spese sostenute da detto membro in proprio nome ma per conto dell’AAP, è un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

    In effetti, l’AAP è un soggetto passivo a sé stante, distinto dai propri membri, i quali parimenti sono soggetti passivi. Pertanto, le operazioni tra l’AAP, che agisce in modo autonomo, e uno dei propri membri, sono da considerarsi come operazioni tra due soggetti passivi e rientranti nel campo di applicazione dell’IVA. Ne consegue che l’imputazione all’AAP, da parte di uno dei suoi membri, di spese sostenute da detto membro in proprio nome ma per conto dell’AAP è un’operazione rientrante nel campo di applicazione dell’IVA. Tale affermazione è confermata dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dall’articolo 28 della direttiva 2006/112.

    (v. punti 82‑84, 91, 92, dispositivo 1)