Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 luglio 2016 –
Sea Handling / Commissione
(causa C‑271/15 P) ( *1 )
«Impugnazione — Diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione erronea — Obbligo di motivazione — Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso alla totalità dei documenti del fascicolo amministrativo — Portata della presunzione di riservatezza — Domanda di accesso alla denuncia all’origine di un procedimento di indagine — Diniego di accesso — Interesse pubblico prevalente»
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1. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Portata — Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato — Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo — Domanda vertente unicamente su alcuni documenti di tale fascicolo — Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 36, 37, 41, 54) |
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2. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Portata — Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato — Mantenimento della presunzione dopo la conclusione del procedimento (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 44‑46) |
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3. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Diniego di accesso — Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti — Obbligo di esaminare singolarmente tutti i documenti oggetto di una domanda di accesso globale — Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punto 69) |
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4. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Termine impartito per rispondere ad una domanda di accesso — Superamento — Conseguenze — Facoltà per il richiedente di presentare una domanda di conferma (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 7) (v. punti 76, 77) |
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5. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Termine impartito per rispondere ad una domanda di accesso — Superamento — Decisione implicita di rigetto soggetta a ricorso giurisdizionale (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, §§ 1 e 3) (v. punti 83, 84) |
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6. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interesse pubblico alla divulgazione dei documenti — Richiamo al principio di trasparenza — Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punto 95) |
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7. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti — Nozione — Esercizio di un’azione di annullamento — Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 97, 98) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Sea Handling SpA è condannata alle spese. |
( *1 ) GU C 311 del 21.9.2015.