Causa C‑258/15

Gorka Salaberria Sorondo

contro

Academia Vasca de Policía y Emergencias

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione basata sull’età – Limitazione dell’assunzione degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età – Nozione di “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa” – Obiettivo perseguito – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016

  1. Politica sociale–Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro–Direttiva 2000/78–Ambito di applicazione–Normativa nazionale che fissa a 35 anni il limite massimo di età per l’assunzione degli agenti di un corpo di polizia di una comunità autonoma–Inclusione

    [Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 3, § 1, a)]

  2. Politica sociale–Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro–Direttiva 2000/78–Divieto di discriminazione fondata sull’età–Normativa nazionale che fissa a 35 anni il limite massimo di età per l’assunzione degli agenti di un corpo di polizia di una comunità autonoma–Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1, 2, § 2, e 4, § 1)

  1.  Una normativa nazionale che stabilisce che le persone che hanno compiuto 35 anni di età non possano essere ammesse al corpo di polizia di una comunità autonoma di uno Stato membro incide sulle condizioni di assunzione di tali lavoratori. Di conseguenza, deve ritenersi che una normativa di tal genere fissi norme in materia di condizioni di accesso all’occupazione nel settore pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e rientri, di conseguenza, nel suo ambito di applicazione.

    (v. punti 25, 26)

  2.  L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.

    A tale riguardo, tale normativa crea una differenza di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78. Tuttavia, l’essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età e le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all’arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l’impiego della forza fisica. La natura di dette funzioni presuppone un’attitudine fisica particolare in quanto le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico. Ne consegue che il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere alle tre funzioni essenziali della polizia della comunità autonoma dello Stato membro interessato, vale a dire proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l’esercizio della professione in questione.

    Peraltro, una simile normativa può essere considerata, da un lato, adeguata all’obiettivo consistente nel garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio di polizia di cui trattasi e, d’altro lato, non eccedente quanto necessario al conseguimento di tale obiettivo. Le carenze che si teme possano prodursi nel funzionamento dei servizi della polizia della comunità autonoma in questione escludono che, all’atto del concorso di assunzione, l’organizzazione di prove fisiche impegnative ed eliminatorie possa costituire una misura alternativa meno restrittiva. Detto obiettivo richiede, infatti, che, per ristabilire una piramide delle età soddisfacente, il fatto di essere in possesso di specifiche capacità fisiche debba essere concepito non in maniera statica, all’atto delle prove del concorso per l’assunzione, bensì in maniera dinamica, prendendo in considerazione gli anni di servizio che saranno compiuti dall’agente dopo che sia stato assunto.

    (v. punti 30, 34‑36, 47, 48, 50 e dispositivo)