SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 dicembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2000/35/CE — Lotta contro i ritardi di pagamento — Competenza della Corte — Contratto concluso prima dell’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea — Ambito di applicazione — Nozione di “transazione commerciale” — Nozione di “impresa” — Importo massimo degli interessi di mora»

Nella causa C‑256/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Corte Suprema, Slovenia), con decisione del 19 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 1o giugno 2015, nel procedimento

Drago Nemec

contro

Republika Slovenija,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, M. Berger, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo sloveno, da N. Pintar Gosenca e A. Vran, in qualità di agenti;

per il governo lettone, da A. Bogdanova e I. Kalniņš, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Šimerdová e M. Žebre, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Drago Nemec e la Republika Slovenija (Repubblica di Slovenia), in relazione ad una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal primo a causa della presunta incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2000/35.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

L’atto di adesione del 2003

3

L’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«atto di adesione del 2003»), enuncia quanto segue:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

4

L’articolo 54 così dispone:

«I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 249 del trattato CE e dell’articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all’articolo 24 o in altre disposizioni del presente atto o dei suoi allegati».

La direttiva 2000/35

5

I considerando 7, 9, 10, 13 e 16 della direttiva 2000/35 sono del seguente tenore:

«(7)

I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.

(…)

(9)

Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

(10)

Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l’articolo 14 del trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. (…)

(…)

(13)

La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore.

(…)

(16)

I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione (…) per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive».

6

L’articolo 1 della direttiva, che definisce il campo di applicazione della stessa, dispone come segue:

«La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

7

L’articolo 2, punto 1, di detta direttiva così prevede:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“transazioni commerciali”: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;

(…)

“impresa”: ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona».

8

L’articolo 3 della direttiva 2000/35, intitolato «Interessi in caso di ritardo di pagamento», così recita al suo paragrafo 1:

«Gli Stati membri assicurano quanto segue:

a)

gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

(…)

c)

il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

i)

ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

ii)

non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;

d)

il livello degli interessi di mora (“tasso legale”) a carico del debitore è pari al tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (“tasso di riferimento”), maggiorato di almeno 7 punti percentuali (…), salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. (…)

(…)».

9

L’articolo 6 di tale direttiva è del seguente tenore:

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all’8 agosto 2002. (…)

(…)

3.   Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:

(…)

b)

contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 (…)

(…)».

Diritto sloveno

Le disposizioni relative al pagamento degli interessi di mora

10

In conformità all’articolo 277, paragrafo 1, dello Zakon o obligacijskih razmerjih (legge relativa alle obbligazioni contrattuali), il debitore deve versare al creditore gli interessi di mora, oltre al capitale, se non ha pagato alla scadenza la somma dovuta in virtù del rapporto obbligatorio.

11

Tale legge è stata sostituita dall’Obligacijski zakonik (codice delle obbligazioni; in prosieguo: l’«OZ») a far data dal 1o gennaio 2002. Quest’ultimo, in sostanza, aveva ripreso la disposizione citata al precedente punto della presente sentenza e aveva introdotto, al suo articolo 376, una nuova regola secondo cui gli interessi di mora cessano di decorrere quando l’importo degli interessi maturati ma non pagati raggiunge l’importo del capitale (in prosieguo: la «regola ne ultra alterum tantum»).

Disposizioni relative all’artigianato

12

Dalla decisione di rinvio si evince che l’esercizio di un’attività economica autonoma da parte di una persona fisica, nel giugno del 1993, alla data dei fatti relativi al procedimento principale, era disciplinato dall’Obrtni Zakon (legge sull’artigianato), nella versione allora vigente. In virtù di tale legge, successivamente modificata, una persona fisica, per poter esercitare un’attività economica in qualità di artigiano autonomo, doveva essere titolare di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, con indicazione dell’ambito dell’attività di cui trattasi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

Il sig. Nemec è titolare, dall’8 novembre 1989, di una licenza di artigiano autonomo per l’esecuzione di attività di tornitura di parti meccaniche e di saldatura. Nel mese di giugno del 1993 ha concluso con il Gasilsko Društvo de Murska Sobota (associazione dei pompieri volontari di Murska Sobota; in prosieguo: l’«associazione») un contratto ai sensi del quale egli dava in locazione all’associazione una cisterna per il trasporto di acqua nei periodi di siccità.

14

Nel corso del 1996 il sig. Nemec ha depositato un ricorso contro l’associazione chiedendone la condanna al pagamento, a proprio favore, dell’importo di EUR 17669,51 ai sensi del citato contratto.

15

Con decisione del 17 febbraio 2010 il Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor, Slovenia) ha condannato l’associazione a pagare l’importo di EUR 15061,44 oltre agli interessi legali per il periodo compreso tra il 25 marzo 1996 e il 31 dicembre 2001. Per contro, detto giudice ha respinto la domanda di pagamento degli interessi moratori a decorrere dal 1o gennario 2002, data in cui è entrata in vigore la regola ne ultra alterum tantum. L’importo degli interessi da pagarsi sino al 31 dicembre 2001, infatti, superava già l’importo del capitale.

16

Il 18 maggio 2010 l’associazione ha effettuato il pagamento della somma dovuta in applicazione di tale decisione.

17

Ritenendo che la regola ne ultra alterum tantum non fosse compatibile con la direttiva 2000/35 e che, pertanto, fosse illegittimo il rigetto da parte del Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) della domanda di pagamento degli interessi di mora per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 18 maggio 2010, il sig. Nemec ha depositato contro la Repubblica di Slovenia un ricorso per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’asserita incompatibilità. Avendo il giudice di primo grado respinto tale ricorso con decisione del 18 maggio 2011, confermata in appello con decisione del 24 gennaio 2012, in base al motivo che la citata direttiva non sarebbe applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, il sig. Nemec ha depositato un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, il Vrhovno sodišče (Corte Suprema, Slovenia).

18

Il giudice del rinvio si chiede se il contratto in questione nel procedimento principale rientri nel campo di applicazione ratione materiae della direttiva 2000/35. In particolare, si domanda se il sig. Nemec abbia concluso tale contratto in qualità di «impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, ossia in quanto soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, di modo che detto contratto costituirebbe una «transazione commerciale» ai sensi della stessa disposizione e rientrerebbe pertanto nel campo di applicazione della citata direttiva. Infatti, anche se il contratto di cui al procedimento principale è relativo ad un’attività economica e ha comportato il rilascio di una fattura, esso non rientra tuttavia tra le attività di tornitura di parti meccaniche e di saldatura per le quali il sig. Nemec è autorizzato ad esercitare la sua professione di artigiano autonomo.

19

Nell’ipotesi affermativa, il giudice del rinvio si interroga anche sulla compatibilità con la direttiva 2000/35 della regola ne ultra alterum tantum prevista dall’articolo 376 dell’OZ.

20

In tal contesto, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la disposizione di cui all’articolo 2, punto 1, terzo comma, della direttiva 2000/35 debba essere interpretata nel senso che, in un sistema nel quale ad una persona fisica viene rilasciata, ai fini dello svolgimento di un’attività economica, un’autorizzazione che contiene la menzione dell’attività per la quale l’autorizzazione stessa viene concessa, non ci si trova in presenza di un’impresa e dunque neppure di una transazione commerciale nel senso di cui alla citata disposizione della direttiva, qualora il negozio giuridico dal quale deriva un ritardo nel pagamento si riferisca ad un’attività non compresa nell’autorizzazione.

In caso di risposta negativa (…):

2)

se la disposizione di cui all’articolo 2, punto 1, terzo comma, della direttiva 2000/35 debba essere interpretata nel senso che una persona fisica è considerata quale impresa e il negozio giuridico da cui deriva un ritardo nel pagamento costituisce una transazione commerciale ai sensi della suddetta disposizione, qualora si tratti di un negozio giuridico, il quale non rientra nell’attività registrata di detta persona fisica ma scaturisce da un’attività che per sua natura può essere un’attività economica, e a fronte di tale negozio sia stata emessa una fattura; e

3)

la regola secondo cui gli interessi moratori cessano di decorrere quando l’ammontare degli interessi maturati e non pagati raggiunge l’importo del capitale (regola ne ultra alterum tantum) si ponga in contrasto con le disposizioni della direttiva 2000/35».

Sulla competenza della Corte

21

Il governo sloveno e la Commissione europea hanno sostenuto, nell’udienza dinanzi alla Corte, che quest’ultima non sarebbe competente a rispondere alle questioni proposte dal giudice del rinvio. Infatti, la controversia di cui al procedimento principale riguarderebbe una situazione anteriore all’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea, avvenuta il 1o maggio 2004, e con effetti prodottisi tutti prima di tale data.

22

Si deve osservare, a tal proposito, che, in effetti, il contratto di cui al procedimento principale è stato concluso nel mese di giugno del 1993 e che la presente causa trae pertanto origine da una situazione sorta prima dell’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione.

23

Tuttavia, tale situazione ha continuato a produrre i suoi effetti dopo tale adesione. Infatti, il mancato pagamento del credito principale all’origine degli interessi moratori richiesti dal sig. Nemec si è protratto fino al 18 maggio 2010, data in cui l’associazione ha effettuato il pagamento, e il ricorso proposto dal sig. Nemec mira precisamente ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in virtù del rigetto, da parte del Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor), della sua domanda di pagamento di detti interessi per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 18 maggio 2010.

24

Orbene, ai sensi degli articoli 2 e 54 dell’atto di adesione del 2003, le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e da tale atto.

25

Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la norma nuova si applica immediatamente, salvo deroghe, agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente. In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato che, in mancanza di precisazioni in merito all’applicazione di una disposizione di diritto dell’Unione nell’Atto relativo alle condizioni di adesione di uno Stato membro, detta disposizione andava considerata come immediatamente applicabile e vincolante per tale Stato membro fin dalla data dell’adesione all’Unione, di modo che essa si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte prima di tale adesione (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2009, Elektrownia Pątnów II,C‑441/08, EU:C:2009:698, punto 32; del 22 dicembre 2010, Commissione/Polonia, C‑385/08, non pubblicata, EU:C:2010:801, punto 29, nonché del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10, EU:C:2011:866, punto 57).

26

Per quanto concerne, più in particolare, la direttiva 2000/35, l’atto di adesione del 2003 non contiene alcuna disposizione specifica concernente l’applicazione di tale direttiva alla Repubblica di Slovenia. Di conseguenza, essa è divenuta immediatamente applicabile e vincolante nei confronti di tale Stato membro a partire dalla data della sua adesione all’Unione e, da tale data, è applicabile agli effetti futuri di situazioni sorte o intervenute prima di detta adesione, quali quelli di cui al procedimento principale.

27

Da quanto precede risulta che, poiché il diritto dell’Unione è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, la Corte è competente a pronunciarsi sulle questioni proposte dal giudice del rinvio.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

28

Con le sue due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica titolare di un’autorizzazione all’esercizio di attività in qualità di artigiano autonomo debba essere considerata un’«impresa» ai sensi di detta disposizione, di modo che il contratto che tale persona conclude con un terzo costituisce una «transazione commerciale» ai sensi della citata disposizione, nell’ipotesi in cui tale contratto si riferisca ad un’attività economica, pur non rientrando tra le attività oggetto dell’autorizzazione.

29

Per rispondere a tali questioni, si deve precisare, preliminarmente, che, sebbene, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/35, gli Stati membri fossero autorizzati, in sede di trasposizione di quest’ultima, ad escludere dal suo campo di applicazione i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, si evince tuttavia dalla decisione di rinvio che la Repubblica di Slovenia non ha utilizzato tale possibilità, circostanza confermata dal governo sloveno all’udienza dinanzi alla Corte.

30

Per quanto concerne le questioni proposte, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 1 della direttiva 2000/35, quest’ultima si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. L’articolo 2, punto 1, primo comma, di tale direttiva definisce la nozione di «transazione commerciale» come relativa a tutti i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo, mentre il considerando 13 della direttiva precisa, a tale riguardo, che sono per contro esclusi da tale nozione, in particolare, i contratti con i consumatori. Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, terzo comma, della medesima direttiva si intende per «impresa», ai sensi della direttiva, ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona.

31

Discende peraltro dai considerando 7, 10 e 16 della direttiva 2000/35 che essa si propone di migliorare il funzionamento del mercato interno tutelando gli imprenditori e, in particolare, le imprese di piccole e medie dimensioni, contro i ritardi di pagamento.

32

Pertanto, tale direttiva non è applicabile a tutti i contratti che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo, in particolare a tutti quelli puntualmente conclusi tra soggetti privati nella quotidianità.

33

Ne consegue che non basta che una persona concluda un contratto riguardante un’attività economica, quale la locazione di un bene ad un terzo, per rientrare nella nozione di «impresa» e perché detto contratto sia qualificato come «transazione commerciale» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della citata direttiva. È inoltre necessario che detta persona operi quale soggetto che esercita una tale attività o una libera professione.

34

Come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, tale requisito implica che detto soggetto, qualunque sia la sua forma e natura giuridica in diritto nazionale, eserciti l’attività di cui trattasi in modo strutturato e continuativo, attività che pertanto non può limitarsi ad una prestazione puntuale ed isolata, e che il contratto in questione s’inserisca nell’ambito di tale attività.

35

Per contro, da un lato, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, dall’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35 non risulta che l’attività in questione debba necessariamente essere l’attività economica o professionale principale del soggetto interessato o che debba essere connessa a quest’ultima attività.

36

Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostengono il governo sloveno e la Commissione, la qualifica di un soggetto quale «impresa», ai sensi della citata disposizione, non può dipendere dal rilascio, da parte delle autorità nazionali competenti, di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di cui trattasi.

37

Pertanto, in un sistema nazionale in cui l’esercizio da parte di una persona fisica di un’attività economica o professionale in qualità di artigiano o imprenditore autonomo è subordinato al rilascio di un’autorizzazione, una persona fisica titolare di una simile autorizzazione non può essere esclusa dalla nozione di «impresa», e i contratti da essa conclusi non possono essere esclusi dalla nozione di «transazione commerciale», per la sola ragione che tali contratti hanno ad oggetto un’attività economica o professionale autonoma diversa da quella autorizzata o rientrano nell’ambito di un’attività economica o professionale autonoma più ampia dell’autorizzazione.

38

Qualunque interpretazione contraria finirebbe infatti per far dipendere la portata di tali nozioni da ciascun diritto nazionale, e più in particolare dal sistema istituito in ciascuno Stato membro per l’esercizio di un’attività economica o professionale autonoma. Orbene, dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che, in assenza di un richiamo dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35 al diritto nazionale, le nozioni di «impresa» e di «transazioni commerciali» devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme (v., per analogia, sentenza del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław,C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 25 e giurisprudenza citata).

39

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, qualsiasi interpretazione che finisse per far dipendere la portata della nozione di «impresa», e così il campo di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 2000/35, dal rilascio, da parte delle autorità nazionali competenti di uno Stato membro, di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività in questione, colliderebbe con l’obiettivo perseguito da tale direttiva, quale si evince dal suo considerando 10, di facilitare le transazioni commerciali tra gli Stati membri. Infatti, per determinare se il contratto concluso rientri nel campo di applicazione della direttiva 2000/35, le imprese o le pubbliche amministrazioni degli altri Stati membri dovrebbero sistematicamente verificare se tale contratto abbia ad oggetto le attività per cui detta autorizzazione è stata rilasciata, il che potrebbe limitare o intralciare le transazioni transfrontaliere.

40

Ne consegue che, sebbene, per verificare se un soggetto abbia agito in qualità di «impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35, si possa tener conto della circostanza che tale soggetto abbia concluso un contratto nell’ambito dell’attività per cui esso ha ottenuto un’autorizzazione all’esercizio, detta circostanza non può essere determinante.

41

Pertanto, per determinare se un soggetto abbia agito in tale qualità – vale a dire, come illustrato al punto 34 della presente sentenza, nell’ambito di un’attività economica o professionale autonoma strutturata e continuativa – e se, quindi, i contratti da esso conclusi abbiano un carattere commerciale ai sensi di tale disposizione, dev’essere preso in considerazione l’insieme delle circostanze del caso di specie.

42

Tra tali circostanze rientra in particolare il fatto che il soggetto in questione agisca spendendo il proprio nome commerciale o professionale e che il contratto concluso comporti l’emissione di una fattura.

43

È alla luce delle considerazioni che precedono che il giudice del rinvio deve determinare se il sig. Nemec, nel caso di specie, abbia concluso il contratto di cui al procedimento principale in qualità di «impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35.

44

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle prime due questioni dichiarando che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35 dev’essere interpretato nel senso che una persona fisica titolare di un’autorizzazione all’esercizio di attività in qualità di artigiano autonomo dev’essere considerata un’«impresa» ai sensi di detta disposizione, e il contratto concluso da tale persona dev’essere considerato una «transazione commerciale» ai sensi della stessa disposizione, se tale contratto, pur non rientrando tra le attività oggetto dell’autorizzazione, si riferisce ad un’attività economica o professionale autonoma strutturata e continuativa, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie.

Sulla terza questione

45

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/35 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma nazionale, quale l’articolo 376 dell’OZ, che prevede che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessino di decorrere quando il loro ammontare raggiunge l’importo del capitale.

46

Per rispondere a tale questione, si deve ricordare che, in conformità ad una giurisprudenza costante della Corte, la direttiva 2000/35 non procede ad un’armonizzazione di tutte le norme relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (sentenze del 26 ottobre 2006, Commissione/Italia,C‑302/05, EU:C:2006:683, punto 23; del 3 aprile 2008, 01051 Telecom,C‑306/06, EU:C:2008:187, punto 21, e dell’11 settembre 2008, Caffaro,C‑265/07, EU:C:2008:496, punto 15).

47

In particolare, la citata direttiva non armonizza tutti gli aspetti concernenti gli interessi di mora. Essa infatti disciplina, al suo articolo 3, solamente taluni di tali aspetti, ossia il diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, la data da cui gli interessi cominciano a decorrere, il tasso degli interessi, il diritto del creditore di esigere un risarcimento per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento nonché le conseguenze dell’utilizzo di condizioni manifestamente abusive nei confronti del creditore.

48

Per contro, la direttiva 2000/35 non stabilisce le norme relative al periodo di decorrenza degli interessi di mora o all’importo massimo di tali interessi.

49

Gli Stati membri sono pertanto liberi di regolare tale questione, a condizione, tuttavia, di non violare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/35 e di non privare la stessa del suo effetto utile (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2016, Pérez López,C‑16/15, EU:C:2016:679, punto 59 e giurisprudenza citata).

50

In questa prospettiva, si deve sottolineare che la citata direttiva mira principalmente, come si evince dai suoi considerando 7 e 16, a scoraggiare i ritardi di pagamento, in particolare evitando che essi siano finanziariamente vantaggiosi per il debitore, e a tutelare i creditori rispetto a simili ritardi.

51

Orbene, il governo sloveno, sostenuto dal governo lettone, sostiene che la regola ne ultra alterum tantum di cui all’articolo 376 dell’OZ non è contraria a tali obiettivi. Al contrario, detta regola preserverebbe la funzione degli interessi di mora, che sarebbe precisamente quella di spingere il debitore ad adempiere al proprio obbligo di pagamento, e di non consentire al creditore di ottenere un arricchimento. Tale regola consentirebbe infatti, pur tutelando il creditore, di evitare che l’ammontare degli interessi di mora maturati sia tale da porre a carico del debitore un debito irragionevole e da dare origine ad una situazione ingiusta e sproporzionata tra il creditore e il debitore, che potrebbe condurre all’insolvenza di quest’ultimo.

52

A tal proposito, si deve certo sottolineare che una simile regola, limitando l’ammontare degli interessi di mora all’importo del capitale, può limitare l’effetto dissuasivo legato al pagamento di detti interessi.

53

Tuttavia, da un lato, un limite siffatto non porta a rimettere in questione l’obiettivo di tutela dei creditori perseguito dalla direttiva 2000/35 né a privare quest’ultima del suo effetto utile.

54

Infatti, la regola ne ultra alterum tantum non comporta una limitazione dell’importo degli interessi di mora tale da svuotare di senso il diritto del creditore, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detta direttiva, agli interessi in caso di ritardo di pagamento o da privare tali interessi di qualsivoglia funzione dissuasiva per il debitore. Detta regola inoltre non incide sul tasso degli interessi di mora applicabile, che deve corrispondere a quello previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della citata direttiva.

55

Dall’altro lato, come illustrato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, si deve rilevare che il legislatore nazionale, facendo ricorso al margine di discrezionalità di cui dispone, poteva ritenere di dover stabilire un equilibrio tra l’obiettivo della tutela dei creditori e la necessità di evitare che il debitore sia gravato da un debito irragionevole. Nell’ambito di detto margine di discrezionalità, il legislatore poteva stimare che una regola quale la regola del ne ultra alterum tantum costituisse uno strumento adeguato a tale scopo.

56

Inoltre, una simile regola dev’essere esaminata non già isolatamente, ma all’interno del contesto in cui si colloca. A tal fine, si deve tener conto anche delle altre disposizioni di diritto nazionale applicabili in materia di ritardo di pagamento.

57

A tal proposito, il governo sloveno menziona in particolare l’articolo 380 dell’OZ che garantisce al creditore che, in virtù del ritardo di pagamento, abbia subito un danno d’importo superiore a quello degli interessi percepiti, la concessione di un indennizzo che copra la differenza.

58

Orbene, il legislatore nazionale poteva ritenere, nell’ambito del margine di discrezionalità di cui dispone, che una simile disposizione, abbinata all’insieme delle regole previste dalla direttiva 2000/35, fosse tale da garantire la tutela dei creditori contro i ritardi di pagamento.

59

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che la direttiva 2000/35 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una norma nazionale, quale l’articolo 376 dell’OZ, che prevede che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessino di decorrere quando il loro ammontare raggiunge l’importo del capitale.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretato nel senso che una persona fisica titolare di un’autorizzazione all’esercizio di attività in qualità di artigiano autonomo dev’essere considerata un’«impresa» ai sensi di detta disposizione, e il contratto concluso da tale persona dev’essere considerato una «transazione commerciale» ai sensi della stessa disposizione, se tale contratto, pur non rientrando tra le attività oggetto dell’autorizzazione, si riferisce ad un’attività economica o professionale autonoma strutturata e continuativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie.

 

2)

La direttiva 2000/35 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una norma nazionale, quale l’articolo 376 dell’Obligacijski zakonik (codice delle obbligazioni), che prevede che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessino di decorrere quando il loro ammontare raggiunge l’importo del capitale.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: lo sloveno.