Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2017 –
RFA International / Commissione

(causa C‑239/15 P) ( 1 )

«Impugnazione – Dumping – Importazione di ferrosilicio originario della Russia – Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati»

1. 

Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Motivazione insufficiente o contraddittoria–Portata dell’obbligo di motivazione–Ampiezza del sindacato della Corte sulle sentenze del Tribunale

(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

(v. punto 27)

2. 

Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Margine di dumping–Determinazione del prezzo all’esportazione–Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito–Adeguamenti–Applicazione d’ufficio–Contestazione del livello degli adeguamenti–Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9)

(v. punti 34‑39)

3. 

Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Margine di dumping–Determinazione del valore normale e del prezzo d’esportazione–Adeguamenti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 9 e 10)

(v. punti 40‑44)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La RFA International LP è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 270 del 17.8.2015.