SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

28 aprile 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 — Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88%) e olio di girasole (12%)»

Nella causa C‑233/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā apgabaltiesa (Tribunale amministrativo regionale, Lettonia), con decisione del 13 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2015, nel procedimento

SIA «Oniors Bio»

contro

Valsts ieņēmumu dienests

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da D. Šváby, presidente di sezione, M. Safjan e M. Vilaras (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo lettone, da I. Kalniņš e G. Bambāne, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Sauka e A. Caeiros, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 della nomenclatura combinata che compaiono nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella sua versione derivante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU L 282, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SIA «Oniors Bio» (in prosieguo: la «Oniors Bio») e il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria lettone; in prosieguo: il «VID») in ordine alla classificazione doganale di una miscela di oli vegetali fissi greggi fluidi (88% di olio di colza e 12% di olio di girasole).

Contesto normativo

La NC e il SA

3

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. Quest’ultima è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la Convenzione recante creazione del citato Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e approvata unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.

4

L’articolo 12 del regolamento n. 2658/87 prevede che la Commissione europea adotti ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi autonome e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

5

La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti nel procedimento principale, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, è quella relativa all’anno 2012, risultante dal regolamento n. 1006/2011.

6

La prima parte della NC comprende un insieme di disposizioni preliminari. Nel titolo I di tale parte, dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (...)».

7

La seconda parte della NC contiene una sezione III, intitolata «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale». Tale sezione comprende un capitolo 15, recante un titolo identico.

8

Il citato capitolo 15 comprende in particolare le voci e le sottovoci doganali seguenti:

«1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

(...)

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

(…)

1517 90 91

 – – – Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati».

9

La voce 1518 della NC è suddivisa come segue:

«1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

– Linossina

– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana:

1518 00 31

– – greggi

(...)».

10

La nota 3 del capitolo 15 della NC così recita:

«La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, [i quali] restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti».

11

Le note esplicative del SA sono elaborate all’interno dell’OMD conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sul SA del 14 giugno 1983 e sono pubblicate nelle due lingue ufficiali dell’OMD, cioè il francese e l’inglese. La nota esplicativa del SA riguardante il capitolo 15, nella sua versione in lingua francese, indica in particolare quanto segue:

«L’espressione “i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati” menzionata nella nota 3 del presente capitolo si riferisce ai grassi e agli oli e alle loro frazioni alle quali è stato aggiunto, al fine di renderli inadatti all’alimentazione umana, un denaturante quale l’olio di pesce, i fenoli, gli oli minerali, l’essenza di trementina, il toluolo, il metile salicilato (essenza di Wintergreen o di Gaultheria), l’olio di rosmarino. Tali sostanze sono aggiunte in piccole quantità (abitualmente 1% massimo) in proporzioni tali da rendere ad esempio i grassi e gli oli o le loro frazioni rancidi, aspri, irritanti, amari. Occorre tuttavia osservare che la nota 3 del presente capitolo non si applica alle miscele o preparazioni denaturate di grassi o di oli o di loro frazioni (voce 1518)».

Il codice doganale

12

L’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 13; in prosieguo: il «codice doganale»), prevede quanto segue:

«1.   L’autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, il trasferimento e l’utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.

(...).

3.   Se espletati da autorità diverse dalle autorità doganali, i controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento.

(...)».

13

L’articolo 62 del codice doganale dispone quanto segue:

«1.   Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all’uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

2.   Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate».

14

L’articolo 68 del codice doganale enuncia quanto segue:

«Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere:

a)

ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L’autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,

b)

alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito».

15

L’articolo 71 del codice doganale così dispone:

«1.   I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2.   Quando non si proceda alla verifica della dichiarazione, l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione».

Il regolamento (CE) n. 178/2002

16

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), dispone quanto segue:

«1.   Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell’offerta di alimenti, compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l’efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell’attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi».

17

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 178/201 prevede che, ai fini dello stesso, si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

18

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002 stabilisce quanto segue:

«1.   Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.

2.   Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:

a)

se sono dannosi per la salute;

b)

se sono inadatti al consumo umano».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19

Il 16 marzo 2012, la Oniors Bio ha presentato al VID due dichiarazioni al fine dell’immissione in libera pratica di determinate quantità di una miscela di oli vegetali greggi fissi fluidi, composta dall’88% di olio di colza e dal 12% di olio di girasole, prodotta in Bielorussia. In tali dichiarazioni, la Oniors Bio ha classificato il prodotto di cui trattasi nella sottovoce 1518 00 31 della NC.

20

Emerge dalla decisione di rinvio che, conformemente alle informazioni comunicate dal fabbricante, la merce importata dalla Oniors Bio era destinata non ad un uso alimentare bensì unicamente ad un uso tecnico. Infatti, a causa del processo tecnologico utilizzato nella produzione della miscela degli oli di cui trattasi, non potrebbe essere esclusa la presenza, nel prodotto finale, di sostanze nocive, in particolare del toluene, un denaturante.

21

La Oniors Bio ha anche presentato al VID un parere emesso dal Centro di certificazione della Lettonia (Latvijas Sertifikācijas Centrs) dal quale emergeva che la merce di cui trattasi conteneva l’1,4% di toluene, che la rende inadatta al consumo alimentare. Il giudice del rinvio indica, inoltre, che non era autorizzato l’utilizzo di tale merce nella fabbricazione di alimenti. Da ultimo, secondo il giudice del rinvio, non è stato fornito dinanzi ad esso alcun elemento di prova che, pur se in modo indiretto, possa indicare l’esistenza di un possibile comportamento fraudolento del fabbricante della merce o della Oniors Bio, o di loro intenzioni fraudolente finalizzate ad eludere il pagamento dei dazi doganali o di imposte che sarebbero a loro carico.

22

Dopo aver effettuato un controllo della merce importata e un esame di campioni prelevati, il VID ha considerato, in due pareri del 27 marzo 2012, che fosse opportuno classificare tale merce nella sottovoce 1517 90 91 della NC. Sulla base di tali pareri il 29 marzo 2012 il VID ha adottato due decisioni con le quali sono stati aumentati i dazi doganali e l’imposta sul valore aggiunto a carico della Oniors Bio.

23

La Oniors Bio ha presentato un ricorso gerarchico avverso le succitate decisioni dinanzi alla direttrice generale del VID. A seguito del rigetto di tale ricorso, la Oniors Bio ha presentato ricorso giurisdizionale contro tali ultime decisioni dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo di primo grado). Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 7 maggio 2013.

24

La Oniors Bio ha impugnato detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

25

Quest’ultimo indica che, per esaminare la fattispecie con assoluta cognizione di causa, ha chiesto al Servizio alimentare e veterinario (Pārtikas un veterinārais dienests; in prosieguo: il «PVD») di partecipare al procedimento per fornire, nei limiti delle sue competenze, il suo parere sulle questioni sollevate nella causa pendente dinanzi a tale giudice. Nel suo parere, il PVD si è basato sulle informazioni fornite dal fabbricante del prodotto di cui trattasi e sui documenti di accompagnamento di quest’ultimo per concludere che non si trattava di un prodotto destinato all’uso alimentare o alla produzione di alimenti e non poteva essere utilizzato per tali scopi.

26

Il giudice del rinvio considera che la classificazione della miscela di oli importata dalla Oniors Bio nella sottovoce 1517 90 91 della NC fa sorgere un ragionevole dubbio alla luce delle informazioni fornite dal fabbricante del prodotto e dei pareri del Centro di certificazione della Lettonia e del PVD. A suo parere, tali dubbi risultano, da un lato, dall’assenza nella causa pendente dinanzi ad esso di azioni specifiche, come quelle rilevate nella sentenza Evroetil (C‑503/10, EU:C:2011:872) dirette a rendere il prodotto di cui trattasi inadatto all’uso alimentare in modo irreversibile, mediante l’aggiunta di denaturanti o di altre sostanze nocive. Dall’altro lato, il fatto che il VID non ha rilevato la presenza di sostanze nocive nei campioni prelevati dalla merce importata costituirebbe un’ulteriore fonte di dubbi sull’adeguata classificazione della merce di cui trattasi.

27

L’Administratīvā apgabaltiesa (Tribunale amministrativo regionale) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se taluni prodotti, in relazione ai quali i risultati dell’esame dei campioni prelevati da diverse partite delle merci non indicano la presenza di denaturanti o di altre sostanze nocive che li rendano inadatti al consumo umano, ma che, in base alle informazioni fornite dal fabbricante, non possono essere utilizzati nell’alimentazione (produzione di alimenti e catena alimentare) atteso che, a causa delle caratteristiche del processo di lavorazione della merce non può escludersi la presenza di sostanze nocive nel prodotto, debbano essere classificati in generale in uno dei codici della NC previsti per i prodotti non alimentari o, al contrario, se tali prodotti debbano essere classificati in generale in uno dei codici della NC previsti per i prodotti alimentari.

2)

A quali criteri debba attribuirsi maggiore importanza nell’interpretare le nozioni di “prodotto alimentare” e “prodotto non alimentare” ai fini dell’applicazione dei codici della NC.

3)

Se la destinazione del prodotto possa costituire un criterio oggettivo di classificazione delle merci ai fini dell’applicazione dei codici della NC.

4)

Se, nell’interpretare la nozione di “prodotto non alimentare”, ai fini dell’applicazione dei codici della NC si possa utilizzare, come criterio di classificazione delle merci, il parere dell’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo il quale, ai sensi della normativa dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia alimentare, la merce importata non potrà essere utilizzata nella catena alimentare in quanto inadatta al consumo umano.

5)

Se, nell’interpretare la nozione di “prodotto non alimentare”, ai fini dell’applicazione dei codici della NC, si possano utilizzare, come criterio di classificazione delle merci, le informazioni fornite dal fabbricante in merito al processo tecnologico di lavorazione della merce, a causa del quale non può escludersi la presenza di sostanze nocive nel prodotto.

6)

Quali proprietà fisico-chimiche della merce che deve essere classificata siano determinanti ai fini della corretta interpretazione e applicazione delle sottovoci 1518 00 31 e 1517 90 91 della NC.

7)

Se una merce avente proprietà fisico-chimiche come quelle constatate nel caso di specie debba essere classificata nella sottovoce 1518 00 31 della NC».

Sulle questioni pregiudiziali

28

Occorre in limine ricordare, da un lato, che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. In effetti, il giudice nazionale appare, in ogni caso, collocato nella posizione più favorevole per procedere a tale operazione (sentenza Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

29

Spetterà, dunque, al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle questioni che esso le ha sottoposto.

30

Si deve dall’altro lato sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (sentenza Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

31

Nella specie, emerge dalla decisione di rinvio che, con le sue sette questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la NC debba essere interpretata nel senso che, per determinare se una miscela di oli vegetali come quella di cui trattasi nella causa principale debba essere classificata, quale miscela di oli vegetali alimentare, nella sottovoce 1517 90 91 della NC, o, quale miscela di oli vegetali non alimentare, nella sottovoce 1518 00 31 della NC, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:

i risultati dell’esame dei campioni prelevati dalle diverse partite della merce di cui trattasi, qualora non abbiano rivelato la presenza di denaturanti o di altre sostanze nocive che rendano la merce in esame inadatta al consumo umano;

le informazioni fornite dal fabbricante della merce di cui trattasi, secondo le quali tale merce non è destinata all’alimentazione umana in quanto, a causa del processo tecnologico utilizzato per la sua lavorazione, non potrebbe essere esclusa la presenza, in tale merce, di sostanze nocive e, segnatamente, di toluene;

la destinazione della merce di cui trattasi;

il parere dell’autorità competente in materia alimentare di uno Stato membro, secondo il quale, conformemente alla normativa dell’Unione e dello Stato membro, la merce importata è inadatta al consumo umano;

i processi di lavorazione della merce;

le proprietà fisico-chimiche della merce di cui trattasi.

32

A tale proposito occorre rammentare la costante giurisprudenza, secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenza Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

33

Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 41, e Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 47). Peraltro, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (sentenza Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, punto 47).

34

Come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, il prodotto di cui trattasi nella causa principale è una miscela di oli vegetali fissi greggi fluidi, composta dall’88% di olio di colza e dal 12% di olio di girasole. Secondo le informazioni comunicate dal suo fabbricante, tale miscela non è destinata all’alimentazione umana in quanto, a causa del processo tecnologico utilizzato per la sua lavorazione, non può essere esclusa la presenza di sostanze nocive e, segnatamente, di toluene.

35

Come emerge dalla sua formulazione, la voce 1517 della NC comprende, oltre alla «[m]argarina», le «miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516».

36

La voce 1518 della NC comprende, stando al suo tenore letterale, «[g]rassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516», nonché «miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove».

37

Poiché la miscela di olio di girasole e di colza oggetto della causa principale non rientra nella voce 1516 della NC, in quanto non è composta di grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, se ne deduce che rientra o nella voce 1517 della NC o nella voce 1518 della stessa, nei limiti in cui tali due voci fanno riferimento alle miscele di oli vegetali, laddove la sua classificazione nell’una o nell’altra voce dipende dalla questione se si tratti di una miscela alimentare o non alimentare, come è stato rilevato al punto 34 della presente sentenza. Il capitolo 15 della NC distingue, infatti, riprendendo in ciò la distinzione operata nel capitolo 15 del SA, le miscele alimentari di oli vegetali che rientrano nella voce 1517 della NC dalle miscele non alimentari di oli vegetali che rientrano nella voce 1518 della NC.

38

A tale proposito occorre rilevare che la nota 3 del capitolo 15 della NC, che riprende il testo della nota 3 del capitolo 15 del SA, precisa che la voce 1518 della NC «non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, [i quali] restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti». Orbene, la nota esplicativa del SA riguardante il capitolo 15 precisa, da un lato, che la locuzione «i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati» menzionata nella citata nota 3 si riferisce «ai grassi e agli oli e alle loro frazioni alle quali è stato aggiunto, al fine di renderli inadatti all’alimentazione umana, un denaturante» quale, in particolare, il toluene. L’ultima frase di questa medesima nota esplicativa precisa, dall’altro lato, che la nota 3 del capitolo 15 del SA non si applica alle miscele o alle preparazioni denaturate di grassi o di oli.

39

Emerge dalle suesposte considerazioni che, per qualificare una miscela di oli vegetali come quella oggetto della causa principale come «non alimentare» e per classificarla nella sottovoce 1518 00 31 della NC non è indispensabile che sia stata resa inadatta ad un uso alimentare in modo irreversibile mediante un’azione specifica durante il processo della sua lavorazione. È sufficiente che essa rientri tra le miscele non alimentari in virtù delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, nonché della destinazione che ne deriva.

40

A tale proposito, anzitutto, la sentenza Evroetil (C‑503/10, EU:C:2011:872), menzionata dal giudice del rinvio, non può modificare tale constatazione. Infatti, la causa che ha dato luogo a tale sentenza era incentrata sulla nozione di «denaturazione» e non sulla distinzione tra le miscele alimentari e non alimentari. In tale causa la Corte ha concluso che un prodotto che non era stato denaturato mediante una specifica procedura tra quelle previste nella disposizione applicabile non poteva beneficiare dell’esenzione dall’accisa controversa in tale causa, nonostante tale prodotto contenesse sostanze che lo rendevano inadatto al consumo umano (v., in tal senso, sentenza Evroetil, C‑503/10, EU:C:2011:872, punto 66). Orbene, nel caso di specie, la formulazione della sottovoce 1518 00 31 della NC fa riferimento non solo alle miscele di oli vegetali denaturati secondo determinati metodi bensì, in modo generale, alle miscele di oli vegetali non alimentari.

41

Inoltre, per quanto riguarda la distinzione tra una miscela di oli vegetali alimentari, che va classificata nella sottovoce 1517 90 91 della NC, e una miscela di oli vegetali non alimentare, rientrante nella sottovoce 1518 00 31 della NC, occorre rammentare che, come rilevato nel punto 37 della presente sentenza, tale distinzione si basa sulla destinazione della citata miscela, rispettivamente per scopi alimentari o non alimentari.

42

Al fine di stabilire se una siffatta miscela sia destinata a scopi alimentari o non alimentari occorre tenere conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alle sue caratteristiche e alle proprietà oggettive ad essa inerenti. Spetta all’importatore, al momento dell’importazione, fornire la prova della destinazione menzionata per il prodotto di cui trattasi nella dichiarazione che presenta alle autorità doganali competenti (v., per analogia, sentenza Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 51).

43

A tale proposito, occorre rilevare che il fatto che, a causa delle caratteristiche del processo della sua lavorazione, non può essere esclusa la presenza, in una miscela di oli vegetali, di sostanze nocive per la salute umana, costituisce un elemento pertinente, atto a giustificare la qualificazione di una siffatta miscela come «non alimentare», in considerazione delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive e, quindi, la sua classificazione nella voce 1518 della NC e, in particolare, se composta da oli vegetali greggi, nella sottovoce 1518 00 31.

44

Relativamente agli elementi di prova attinenti alle caratteristiche e alle proprietà oggettive di una miscela di oli vegetali come quella oggetto della causa principale, occorre rilevare che le informazioni scritte del fabbricante di un prodotto costituiscono, conformemente all’articolo 68, lettera a), del codice doganale, un elemento di cui si deve tenere conto per la verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica e per la classificazione della merce in parola nella corretta voce della NC.

45

Il giudice del rinvio si domanda tuttavia come le informazioni fornite dal fabbricante e riguardanti una miscela di oli vegetali come quella oggetto della causa principale possano essere conciliate con i risultati dell’esame dei campioni prelevati sulla citata miscela e analizzati dalle autorità doganali, i quali non avrebbero rivelato la presenza di sostanze nocive per la salute umana.

46

A tale proposito, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 68, lettera b), del codice doganale, per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere alla visita delle merci in parola e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito. Conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, del codice doganale, i risultati della verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica servono di base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate e quindi, segnatamente, per la classificazione delle citate merci nella NC.

47

Emerge da tali disposizioni che, qualora la merce oggetto di una dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata in quest’ultima come una miscela di oli vegetali non alimentare, ma ove l’esame dei campioni prelevati sulla citata miscela dalle autorità doganali competenti non abbia rivelato la presenza di sostanze nocive per la salute umana, tali autorità sono legittimate a classificare tale merce in una voce della NC che riguarda le miscele di oli vegetali alimentari, quale, nella specie, la voce 1517 della NC, a meno che esistano altri elementi atti a dimostrare che la merce in questione, per sua natura e per le sue proprietà oggettive, non è destinata ad uso alimentare.

48

Orbene, informazioni come quelle fornite dal fabbricante della miscela di oli vegetali oggetto della causa principale, secondo le quali, a causa del processo di lavorazione di una siffatta miscela, non può essere esclusa la presenza, in quest’ultima, di sostanze nocive per la salute umana, costituiscono, precisamente, un elemento atto a dimostrare che la miscela in esame non può essere qualificata come «alimentare». Tali informazioni non sono automaticamente rimesse in discussione dai meri risultati di un’analisi di campioni che non ha rivelato la presenza di sostanze nocive, nei limiti in cui una siffatta presenza, nella miscela di oli vegetali di cui trattasi, non è certa ma solo eventuale.

49

È vero che i risultati di un’analisi di campioni di una miscela di oli vegetali come quelli ottenuti dal VID nella causa principale possono legittimamente far sorgere un dubbio sull’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite dal fabbricante e contenute nella dichiarazione di immissione in libera pratica relative alla presenza eventuale, nella miscela di cui trattasi, di sostanze nocive per la salute umana. In un caso del genere le autorità doganali, in forza dell’articolo 68, lettera a), del codice doganale, possono procedere a ricerche supplementari e richiedere al dichiarante la presentazione di altre prove documentali, al fine di confermare o smentire l’esattezza delle informazioni del fabbricante e il contenuto di tale dichiarazione, per poter così contrastare ogni eventuale tentativo di frode.

50

Tuttavia, in mancanza di siffatti elementi e prove supplementari, idonei a rimettere in discussione l’esattezza delle informazioni fornite dal fabbricante di una miscela di oli vegetali come quella oggetto della causa principale e che compaiono nella dichiarazione di immissione in libera pratica, l’autorità doganale non può basarsi sulla sola assenza di sostanze nocive, nei campioni di una siffatta miscela di oli vegetali da essa prelevati e analizzati, per classificare tale miscela in una voce della NC, come la sottovoce 1517 nel caso di specie, nella quale rientrano prodotti alimentari.

51

A tale proposito, occorre constatare che non emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che sussistano, nella causa principale, elementi idonei a rimettere in discussione la veridicità delle informazioni relative al processo di lavorazione della miscela di oli vegetali importata dalla ricorrente nel procedimento principale. Peraltro, come rilevato nel punto 21 della presente sentenza, il giudice del rinvio indica che non esistono prove di un comportamento fraudolento del fabbricante della merce di cui trattasi o della ricorrente nel procedimento principale. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio determinare se sussistano elementi di tal genere.

52

Infine, per quanto riguarda l’eventuale pertinenza, ai fini della classificazione doganale di una merce come quella oggetto della causa principale, del parere dell’autorità nazionale competente per l’applicazione della legislazione alimentare, di cui, in particolare, al regolamento n.178/2002 menzionato dal giudice del rinvio, occorre evidenziare che la classificazione doganale delle merci al momento del loro sdoganamento è compito delle autorità doganali nazionali che applicano, a tale proposito, le disposizioni della NC e del codice doganale.

53

Per quanto riguarda il regolamento n. 178/2002, quest’ultimo mira a garantire, come emerge dal suo articolo 1, paragrafo 1, un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, e persegue, quindi, uno scopo diverso.

54

Peraltro, emerge dal combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, che la nozione di «alimento», ai sensi di tale regolamento, può contenere anche prodotti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, la cui immissione sul mercato è vietata.

55

Ne consegue che il parere dell’autorità competente di uno Stato membro per l’applicazione della legislazione alimentare, secondo il quale una miscela di oli vegetali come quella oggetto della causa principale è inadatta al consumo umano non potrebbe, di per sé, essere determinante per giustificare la qualificazione della citata miscela come «non alimentare» e, pertanto, la sua classificazione nella voce 1518 della NC.

56

Infatti, la sola qualificazione di una siffatta miscela come «alimentare», ai fini dell’applicazione della NC e della riscossione dei dazi doganali adeguati non implica automaticamente la sua immissione sul mercato quale prodotto destinato al consumo umano. Come già rilevato, l’articolo 14 del regolamento n. 178/2002 vieta l’immissione sul mercato di un «alimento» a rischio, vale a dire dannoso per la salute o inadatto al consumo umano. Ciò nonostante un parere dell’autorità nazionale competente in materia alimentare, secondo il quale una miscela di oli vegetali come quella oggetto della causa principale è inadatta al consumo umano, costituisce un elemento tra tanti che l’autorità o il giudice nazionale competente deve prendere in considerazione per la classificazione di detta miscela nella corretta voce della NC (v., per analogia, sentenza Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 53).

57

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate che la NC dev’essere interpretata nel senso che, per accertare se una miscela di oli vegetali come quella di cui trattasi nel procedimento principale debba essere classificata quale miscela di oli vegetali alimentare, nella sottovoce 1517 90 91 della NC, oppure quale miscela di oli vegetali non alimentare, nella sottovoce 1518 00 31 della NC, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti a tale prodotto. Tra gli elementi pertinenti idonei a giustificare la qualificazione di una siffatta miscela come «non alimentare», occorre valutare le informazioni fornite dal fabbricante di tale miscela nell’ambito della dichiarazione doganale, secondo le quali, a causa delle caratteristiche del processo della sua lavorazione, non può essere esclusa la presenza di sostanze nocive nella citata miscela. A tale proposito, il fatto che un’analisi dei campioni prelevati su una siffatta miscela di oli vegetali non abbia rivelato la presenza, in quest’ultima, di sostanze nocive, non è sufficiente, di per sé, a rimettere in discussione la qualificazione della miscela di cui trattasi come «non alimentare». Una conseguenza di tal genere presuppone l’esistenza di altri elementi probatori pertinenti, idonei a rimettere in discussione l’esattezza delle informazioni relative al processo di lavorazione della miscela di cui trattasi, fornite dal suo fabbricante e contenute in tale dichiarazione, conformemente alle disposizioni degli articoli 62, 68 e 71 del codice doganale.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione derivante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che, per accertare se una miscela di oli vegetali come quella di cui trattasi nel procedimento principale debba essere classificata quale miscela di oli vegetali alimentare, nella sottovoce 1517 90 91 di detta nomenclatura, oppure quale miscela di oli vegetali non alimentare, nella sottovoce 1518 00 31 della stessa, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti a tale prodotto. Tra gli elementi pertinenti idonei a giustificare la qualificazione di una siffatta miscela come «non alimentare», occorre valutare le informazioni fornite dal fabbricante di tale miscela nell’ambito della dichiarazione doganale, secondo le quali, a causa delle caratteristiche del processo della sua lavorazione, non può essere esclusa la presenza di sostanze nocive nella citata miscela. A tale proposito, il fatto che un’analisi dei campioni prelevati su una siffatta miscela di oli vegetali non abbia rivelato la presenza, in quest’ultima, di sostanze nocive, non è sufficiente, di per sé, a rimettere in discussione la qualificazione della miscela di cui trattasi come «non alimentare». Una conseguenza di tal genere presuppone l’esistenza di altri elementi probatori pertinenti, idonei a rimettere in discussione l’esattezza delle informazioni relative al processo di lavorazione della miscela di cui trattasi, fornite dal suo fabbricante e contenute in tale dichiarazione, conformemente alle disposizioni degli articoli 62, 68 e 71 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.