Causa C‑212/15

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

contro

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureș)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 4 – Effetti che la normativa di uno Stato membro prevede sui crediti che non sono soggetti ad una procedura di insolvenza – Decadenza – Natura tributaria del credito – Irrilevanza – Articolo 15 – Nozione di “procedimento pendente” – Esecuzione forzata – Esclusione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Procedure di insolvenza–Regolamento n. 1346/2000–Legge applicabile–Nozione–Normativa dello Stato di apertura che prevede effetti sui crediti che non sono soggetti ad una procedura di insolvenza–Inclusione–Natura tributaria del credito–Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 4)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Procedure di insolvenza–Regolamento n. 1346/2000–Modalità procedurali–Termine per l’insinuazione dei crediti–Applicazione del diritto nazionale–Presupposti–Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Procedure di insolvenza–Regolamento n. 1346/2000–Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti–Nozione di procedimenti pendenti–Procedimenti di esecuzione forzata–Esclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, artt. 4, § 2, f), e 15]

  1.  L’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito d’applicazione le disposizioni del diritto interno dello Stato membro sul territorio del quale una procedura di insolvenza è aperta, che prevedono, nei confronti del creditore che non abbia partecipato alla procedura suddetta, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito o la sospensione dell’esecuzione forzata di tale credito in un altro Stato membro.

    Infatti, dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 si evince che, salva contraria disposizione di tale regolamento, la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato di apertura (lex fori concursus). Quindi, se è pur vero che l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, che contempla un elenco di materie rientranti nella lex fori concursus, non menziona specificamente i creditori che non hanno partecipato alla procedura di insolvenza e, pertanto, gli effetti di detta procedura, oppure della sua chiusura, sui diritti di tali creditori, non vi è comunque dubbio che anche tali effetti debbano essere valutati sulla base della lex fori concursus suddetta. In effetti, un’interpretazione secondo cui la lex fori concursus determinerebbe gli effetti della chiusura di una procedura di insolvenza, in particolare per concordato, e i diritti dei creditori in seguito a tale chiusura, ma non gli effetti sui diritti dei creditori che non hanno partecipato alla procedura suddetta, rischierebbe di arrecare serio pregiudizio all’efficacia di tale procedura.

    Poiché la decadenza dal diritto di far valere crediti non iscritti è, in linea di principio, permessa, il regolamento n. 1346/2000 deve, a fortiori, permettere anche una norma della lex fori concursus che si limiti a sospendere la procedura d’esecuzione forzata relativa a tali crediti. In proposito, il carattere tributario del credito oggetto di esecuzione forzata in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura è privo di rilievo. In effetti, le disposizioni del regolamento n. 1346/2000 non riconoscono ai crediti delle autorità tributarie di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura un regime preferenziale, nel senso che essi debbano poter essere oggetto di una procedura d’esecuzione forzata anche dopo l’apertura di una procedura di insolvenza.

    (v. punti 17, 20, 22, 29, 36, 40, 41, dispositivo 1 e 2)

  2.  Per il fatto che il regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, non effettua un’armonizzazione dei termini assegnati per l’insinuazione dei crediti nelle cause di insolvenza rientranti nel suo ambito d’applicazione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirli, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione, tuttavia, che le relative regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe soggette al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività).

    (v. punto 30)

  3.  Le procedure d’esecuzione forzata non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza. Tale disposizione, infatti, va letta in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), di detto regolamento, il quale distingue i procedimenti pendenti dalle altre azioni giudiziarie individuali. Pertanto, gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali diverse dai procedimenti pendenti sono in ogni caso disciplinati dalla sola lex fori concursus. Orbene, le procedure dirette all’esecuzione forzata di un credito rientrano in quest’ultima categoria.

    (v. punti 32, 35)