Causa C‑211/15 P

Orange

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica francese alla France Télécom — Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti della France Télécom — Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato a carico della France Télécom — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni — Nozione di “aiuto” — Nozione di “vantaggio economico” — Carattere selettivo — Incidenza sulla concorrenza — Snaturamento dei fatti — Difetto di motivazione — Sostituzione di motivazione»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2016

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Normativa nazionale che si limita a evitare gli oneri che in circostanze normali non esisterebbero – Esclusione – Presupposti

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Obiettivi perseguiti dallo Stato – Irrilevanza

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Misura ad hoc che riguarda una sola impresa – Inclusione – Necessità di confrontare il beneficiario con altri operatori che si trovano in una situazione analoga sotto il profilo di fatto e diritto alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura – Insussistenza

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  1.  Non può essere considerata come un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE una normativa nazionale che non offre un vantaggio né agli azionisti di una società né a quest’ultima stessa società, giacché si limita ad evitare che sul bilancio della società in parola gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, disciplinando esclusivamente pertanto tale regolamentazione una facoltà eccezionale, senza essere diretta ad alleviare un onere che tale società avrebbe dovuto normalmente sopportare.

    Tuttavia, detta regola sarebbe destinata ad applicarsi unicamente allorché è in discussione un regime doppiamente derogatorio, vale a dire un regime che, al fine di evitare che sul bilancio del beneficiario della stessa gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, prevede una deroga finalizzata a neutralizzare una precedente deroga al regime di diritto comune.

    (v. punti 25, 27)

  2.  L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

    (v. punto 38)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 53, 54)

  4.  Per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato, la Commissione non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.

    A tale proposito, il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell’Unione è tale da evidenziare un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri.

    Quanto al requisito della distorsione della concorrenza, gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza.

    (v. punti 64‑66)