SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 ottobre 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica francese alla France Télécom — Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti della France Télécom — Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato a carico della France Télécom — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni — Nozione di “aiuto” — Nozione di “vantaggio economico” — Carattere selettivo — Incidenza sulla concorrenza — Snaturamento dei fatti — Difetto di motivazione — Sostituzione di motivazione»

Nella causa C‑211/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 maggio 2015,

Orange, già France Télécom, con sede a Parigi (Francia), rappresentata da S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e L. Flynn, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione E. Regan, A. Arabadjiev (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin e, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con l’impugnazione in esame, l’Orange chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 26 febbraio 2015, Orange/Commissione (T‑385/12, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:117;), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) – Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom, alla quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia sono sintetizzati ai punti da 1 a 19 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«1

Le misure oggetto della presente causa riguardano le modifiche introdotte nel 1996 nel regime degli oneri sostenuti dalla ricorrente, Orange, allora denominata France Télécom, per quanto riguarda il pagamento delle pensioni del proprio personale avente lo status di funzionario.

2

Tale regime, che era stato definito al momento della creazione, nel 1990, della France Télécom come azienda distinta dall’amministrazione dello Stato, con la legge n. 90-568, del 2 luglio 1990, relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni (JORF dell’8 luglio 1990, pag. 8069, in prosieguo: la “legge del 1990”), è stato modificato dalla legge n. 96-660, del 26 luglio 1996, relativa all’azienda nazionale France Télécom (JORF del 26 luglio 1996, pag. 11398; in prosieguo: la “legge del 1996”). Il nuovo regime è stato istituito in occasione, da una parte, della costituzione della France Télécom come società anonima, della sua quotazione in borsa e dell’apertura di una quota crescente del suo capitale e, dall’altra, dell’apertura totale alla concorrenza dei mercati in cui essa operava, in Francia e negli altri Stati membri dell’Unione europea.

3

Per quanto riguarda le responsabilità afferenti al finanziamento delle prestazioni sociali del personale avente lo status di funzionario pubblico, la legge del 1996 ha modificato la contropartita che l’articolo 30 della legge del 1990 imponeva alla France Télécom di versare al Tesoro pubblico per la liquidazione e la corresponsione delle pensioni dei suoi funzionari effettuate dallo Stato (in prosieguo: la “misura controversa”).

4

La legge del 1990 prevedeva che la France Télécom fosse tenuta a versare al Tesoro pubblico, in contropartita della liquidazione e del servizio delle pensioni corrisposte ai propri funzionari, l’importo della trattenuta effettuata sul trattamento del dipendente, il cui tasso era stabilito dall’articolo L. 61 del codice francese delle pensioni civili e militari di vecchiaia e un contributo complementare che consentisse l’assunzione integrale degli oneri delle pensioni di vecchiaia concesse e da concedere ai propri dipendenti.

5

La France Télécom partecipava inoltre ai cosiddetti regimi di “compensazione” e di “sovracompensazione”, che prevedevano trasferimenti per assicurare l’equilibrio tra i regimi pensionistici dei funzionari di altri enti pubblici.

6

La legge del 1996 ha modificato la contropartita prevista dall’articolo 30 della legge del 1990, secondo le seguenti modalità. In primo luogo, la France Télécom era tenuta a versare la trattenuta effettuata sul trattamento del dipendente, il cui importo rimaneva invariato rispetto alla legge del 1990. In secondo luogo, essa veniva assoggettata a un “contributo aziendale con carattere liberatorio” che sostituiva il contributo aziendale precedente. Tale nuovo contributo si fondava su un “tasso di equità concorrenziale”, a sua volta basato su una perequazione del livello dei contributi sociali e fiscali obbligatori, gravanti sui salari, tra la France Télécom e le altre aziende del settore delle telecomunicazioni rientranti nel diritto comune delle prestazioni sociali, per i rischi comuni ai dipendenti di diritto comune e ai funzionari dello Stato, con l’esclusione dei rischi non comuni ai dipendenti di diritto privato e ai funzionari dello Stato (in particolare la disoccupazione e i crediti dei dipendenti in caso di risanamento o di messa in liquidazione giudiziaria dell’impresa). In terzo luogo, la France Télécom veniva assoggettata a un “contributo forfetario straordinario”, fissato dalla legge n. 96-1181, del 31 dicembre 1996, recante la legge finanziaria per il 1997 (JORF del 31 dicembre 1996, pag. 19490), a 37,5 miliardi di franchi francesi (equivalenti a EUR 5,7 miliardi). Quest’ultimo contributo comprendeva, da una parte, l’importo degli accantonamenti annuali (EUR 3,6 miliardi) che la France Télécom aveva costituito fino al 1996 per far fronte agli oneri pensionistici futuri dei funzionari allora previsti e, dall’altra, un importo complementare (EUR 2,1 miliardi).

7

La legge del 1996 ha inoltre escluso la France Télécom dall’ambito di applicazione dei regimi di compensazione e di sovracompensazione.

(...)

9

Con lettera del 20 maggio 2008, la Commissione ha comunicato alla Repubblica francese la sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (in prosieguo: la “decisione di avviare il procedimento”) nei confronti dell’aiuto in questione. La Francia ha presentato le sue osservazioni il 18 luglio 2008.

(...)

12

Il 20 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione [controversa], che dichiara l’aiuto in questione compatibile con il mercato interno a determinate condizioni.

13

Nella decisione [controversa] la Commissione ha osservato che la misura controversa costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

14

Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione del vantaggio economico, la Commissione ha dichiarato che la misura controversa concedeva un vantaggio economico alla France Télécom, giacché essa imponeva un onere nuovo e gravoso per lo Stato relativo alla liquidazione e al servizio delle pensioni corrisposte ai funzionari della France Télécom, riducendo la contropartita che la France Télécom aveva precedentemente versato.

15

A tale riguardo, la Commissione, da una parte, nel considerando 105 della decisione [controversa], ha calcolato l’importo dell’aiuto in questione nella misura della differenza annuale tra il contributo liberatorio spettante al datore di lavoro versato dalla France Télécom in applicazione della legge del 1996, e gli oneri che essa avrebbe versato in applicazione della legge del 1990, e, dall’altra, nel considerando 113 della decisione [controversa], ha ritenuto che il versamento del contributo forfetario straordinario avesse ridotto l’importo dell’aiuto di cui beneficiava la France Télécom.

16

La Commissione ha altresì dichiarato che la misura controversa era selettiva poiché riguardava unicamente la France Télécom e che essa falsava o minacciava di falsare la concorrenza in quanto consentiva alla France Télécom di disporre di un bilancio contabile alleggerito, che le consentiva di svilupparsi sui mercati di servizi di telecomunicazioni, che erano stati gradualmente aperti alla concorrenza, in Francia e in altri Stati membri.

17

La Commissione ha quindi svolto una valutazione di compatibilità della misura controversa con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e ha concluso che essa non rispettava il principio di proporzionalità, in quanto non consentiva un allineamento delle condizioni di concorrenza. Secondo la Commissione, la contropartita finanziaria versata dalla France Télécom a favore dello Stato non pareggiava tutti gli oneri sociali che gravavano sul bilancio dei concorrenti della France Télécom.

18

Pertanto, la Commissione ha stabilito che, per soddisfare il criterio di conformità con l’interesse comune previsto all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno richiedeva che il contributo aziendale con carattere liberatorio che la France Télécom era tenuta a versare fosse calcolato e prelevato in maniera da allineare i livelli di tutti gli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari della France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni assoggettate al diritto comune della previdenza sociale, considerando anche i rischi non comuni ai salariati di diritto privato e ai funzionari statali dipendenti della France Télécom. Tale contributo doveva essere prelevato dalla France Télécom a partire dalla data in cui l’importo del contributo forfetario straordinario, capitalizzato al tasso di attualizzazione risultante dall’applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla modalità di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 1996, C 232, pag. 10, in prosieguo: la “comunicazione sui tassi di riferimento”), avesse raggiunto l’importo dei contributi e degli oneri che la France Télécom avrebbe dovuto pagare ai sensi dell’articolo 30 della legge del 1990.

19

Il dispositivo della decisione [controversa] così recita:

“Articolo 1

L’aiuto di Stato derivante dalla riduzione della contropartita da versare allo Stato per la liquidazione e corresponsione delle pensioni concesse, in applicazione del codice delle pensioni civili e militari di anzianità, ai funzionari pubblici dipendenti di France Télécom in applicazione della [legge del 1996] che modifica la [legge del 1990] è compatibile con il mercato interno, alle condizioni previste all’articolo 2.

Articolo 2

Il contributo spettante al datore di lavoro con carattere liberatorio, dovuto da France Télécom ai sensi dell’articolo 30, punto c), della [legge del 1990], viene calcolato e prelevato in modo da allineare i livelli di tutti gli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni assoggettate al diritto comune della previdenza sociale.

Per soddisfare tale condizione, entro i sette mesi successivi alla notifica della presente decisione, la Francia:

a)

modifica l’articolo 30 della [legge del 1990] e i testi regolamentari o altri adottati per la sua applicazione in modo che la base di calcolo e il prelievo del contributo spettante al datore [di lavoro] con carattere liberatorio, dovuto da France Télécom, non siano limitati ai soli rischi comuni ai dipendenti di diritto comune e ai funzionari statali, ma includano anche i rischi non comuni;

b)

preleva da France Télécom, a partire dalla data in cui gli importi del contributo straordinario istituito con la [legge del 1996], capitalizzati al tasso di attualizzazione risultante dall’applicazione della [comunicazione sui tassi di riferimento] applicabile nella fattispecie, corrispondano all’importo dei contributi ed oneri che France Télécom avrebbe continuato a pagare ai sensi dell’articolo 30 della [legge del 1990] nella sua redazione iniziale, un contributo aziendale con carattere liberatorio calcolato secondo le modalità precisate al punto a), che copra i rischi comuni e non comuni ai dipendenti di diritto privato e ai funzionari dello Stato.

(...)”».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2012, l’Orange proponeva un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

4

A sostegno del suo ricorso l’Orange ha dedotto quattro motivi, il primo dei quali verteva su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione, per aver la Commissione ritenuto che la misura controversa costituisse un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso, condannando l’Orange alle spese.

Conclusioni delle parti

6

L’Orange chiede che la Corte voglia:

in via principale, annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

condannare la Commissione alle spese.

7

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare l’Orange alle spese.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

8

A seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), l’Orange, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 26 luglio 2016, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento.

9

A sostegno di tale domanda, l’Orange fa valere, in sostanza, che la conclusione cui è giunto il Tribunale nella sentenza impugnata relativamente alla sussistenza di un vantaggio economico selettivo sarebbe inconciliabile con quella a cui il medesimo è giunto nella menzionata sentenza del 14 luglio 2016 e che le considerazioni sotto il profilo giuridico alla stessa afferenti riguarderebbero direttamente la valutazione del primo e del secondo motivo della presente impugnazione.

10

A tal riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare, se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte (v. sentenza del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/Commissione, C‑540/14 P, EU:C:2016:469, punto 28).

11

Una simile ipotesi non ricorre nel caso di specie. La Corte, difatti, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che la causa non deve essere esaminata alla luce di un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la sentenza da pronunciare o di un argomento che non sia stato ancora oggetto di discussione dinanzi alla Corte stessa.

12

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte considera di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sull’impugnazione

Sul primo motivo, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua valutazione relativa alla qualifica di aiuto di Stato della misura controversa

Sulla prima parte, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua valutazione relativa alla sussistenza di un vantaggio

– Argomenti delle parti

13

In primo luogo, l’Orange fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando, ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, che l’asserito carattere compensativo della misura controversa non consentirebbe di escludere la qualifica di aiuto di Stato sulla base del rilievo che è solo nella misura in cui un intervento statale debba essere considerato come una compensazione che rappresenta il corrispettivo di prestazioni svolte in esecuzione di obblighi di servizio pubblico, secondo i criteri definiti dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), che la stessa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

14

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, la Corte non avrebbe escluso, al punto 97 della sentenza del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368), che la natura compensativa di misure diverse da quelle collegate a prestazioni svolte in esecuzione di obblighi di servizio unico possa sottrarre alle stesse il carattere di aiuto di Stato.

15

In secondo luogo, l’Orange considera che la valutazione del Tribunale sarebbe contraria alla sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197), in cui la Corte ha dichiarato che una deroga al diritto comune italiano non rientrava nella nozione di aiuto di Stato, sulla base del rilievo che una legge, la quale si limita ad evitare che sul bilancio di un’impresa gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, non attribuisce a detta impresa un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

16

Da un lato, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale ai punti da 38 a 41 della sentenza impugnata, nessun elemento della sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197), consentirebbe di circoscrivere l’applicabilità della giurisprudenza in parola unicamente ai regimi detti «doppiamente derogatori», ossia ai regimi che, al fine di evitare che sul bilancio del beneficiario della stessa gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, prevedono una deroga diretta a neutralizzare una precedente deroga al regime di diritto comune.

17

D’altro lato, l’Orange pone in rilievo che la legge del 1990 aveva assoggettato la France Télécom ad un obbligo che i suoi concorrenti non dovevano sopportare e che costituiva pertanto un onere anormale, ai sensi della menzionata giurisprudenza, circostanza su cui è intervenuta la legge del 1996.

18

In terzo luogo, l’Orange rileva che il Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata, ha assunto come quadro di riferimento per valutare la sussistenza di un vantaggio conferito dalla legge del 1996 il regime iniziale cui erano assoggettati i funzionari pubblici dipendenti della France Télécom in forza della legge del 1990.

19

Orbene, l’Orange precisa che l’obiettivo della legge del 1996 era di collocare la France Télécom in una situazione di diritto comune relativamente alla modalità di finanziamento delle pensioni di funzionari statali dipendenti di tale società e che, alla luce di siffatto obiettivo, il quadro di riferimento da tenere presente era quello che era applicabile alle imprese concorrenti con riguardo ai contributi pensionistici aziendali per il rispettivo personale.

20

Di conseguenza a parere dell’Orange, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto confermando la scelta del quadro di riferimento assunto dalla Commissione.

21

La Commissione contesta l’argomento dell’Orange.

– Giudizio della Corte

22

Occorre innanzitutto rilevare che, con il secondo e il terzo argomento della prima parte del primo motivo, sintetizzati ai punti da 15 a 20 della presente sentenza, l’Orange afferma che lo Stato francese non le ha attribuito alcun vantaggio economico allorché ha adottato la legge del 1996. Con il primo argomento di detta prima parte, sintetizzato ai punti 13 e 14 della presente sentenza, la società in parola sostiene che, quand’anche detta legge avesse comportato un vantaggio simile, quest’ultimo si sarebbe limitato a compensare lo svantaggio strutturale esistente, in forza del regime istituito dalla legge del 1990, rispetto ai suoi concorrenti, cosicché un siffatto vantaggio non poteva fondare la constatazione di un aiuto di Stato.

23

Per quanto riguarda l’argomento relativo all’assenza di vantaggio economico, l’Orange faceva valere dinanzi al Tribunale che dalla sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197), risulta che una legge la quale si limita ad evitare che sul bilancio di un’impresa gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, non attribuisce a detta impresa un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

24

Inoltre, l’Orange contestava dinanzi al Tribunale, lamentando che fosse errata in diritto e viziata di manifesti errori di valutazione, la scelta da parte della Commissione del quadro di riferimento al fine di stabilire l’esistenza o meno di un vantaggio economico, ossia il regime che era applicabile alla France Télécom in forza della legge del 1990, e non il regime che era applicabile alle imprese concorrenti.

25

Ai punti da 38 a 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomentazione dedotta dalla sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197), considerando che suddetta giurisprudenza sarebbe destinata ad applicarsi unicamente allorché è in discussione un regime «doppiamente derogatorio», vale a dire un regime che, al fine di evitare che sul bilancio del beneficiario della stessa gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, prevede una deroga finalizzata a neutralizzare una precedente deroga al regime di diritto comune, ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di specie.

26

Orbene, siffatta valutazione non è viziata dagli errori di diritto lamentati dall’Orange con il secondo argomento della presente parte.

27

A tale riguardo occorre rilevare che, ai punti da 46 a 48 della sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197), la Corte ha giudicato che non può essere considerata come un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE una normativa nazionale che non offre un vantaggio né agli azionisti di una società né a quest’ultima stessa società, giacché si limita ad evitare che sul bilancio della società in parola gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, disciplinando esclusivamente pertanto tale regolamentazione una facoltà eccezionale, senza essere diretta ad alleviare un onere che tale società avrebbe dovuto normalmente sopportare.

28

Si deve sottolineare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, che la situazione all’origine della sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197), presentava la particolarità di vertere su di una misura nazionale che aveva avuto l’effetto di neutralizzare gli effetti di un regime derogatorio al regime di diritto comune.

29

Orbene, nella fattispecie, il Tribunale ha constatato, nell’ambito della sua insindacabile valutazione dei fatti svolta al punto 41 della sentenza impugnata, che il regime di pensionamento dei funzionari pubblici dipendenti della France Télécom era giuridicamente distinto e chiaramente separato dal regime applicabile ai dipendenti di diritto privato. Ne ha dedotto che quest’ultimo regime non era il regime normalmente applicabile ai funzionari pubblici dipendenti della France Télécom, cosicché la legge del 1996 non aveva eliminato un onere anormale che gravava sul bilancio di detta società né effettuato un ritorno al regime normale.

30

In tale contesto, e senza incorrere in errori di diritto, il Tribunale ha dichiarato, al punto 41 della sentenza impugnata, che «non [era] possibile concludere, come [ha fatto] la ricorrente, che la misura controversa [era] diretta ad evitare che la France Télécom sia soggetta ad un onere che, in una situazione normale, [non avrebbe dovuto] gravare sul suo bilancio ai sensi della sentenza [del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197)]».

31

Di conseguenza, il secondo argomento della presente parte deve essere respinto in quanto infondato.

32

Relativamente al terzo argomento della prima parte, vertente sulla scelta del quadro di riferimento, occorre rilevare che il Tribunale ha considerato, al punto 37 della sentenza impugnata, che, riducendo gli oneri sociali posti a titolo della legge del 1990, la legge del 1996 ha creato, in via di principio, un vantaggio a favore della France Télécom.

33

Inoltre, e come è stato rammentato al punto 29 della presente sentenza, il Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata, ha constatato che il sistema di funzionamento dei funzionari pubblici dipendenti discende da un regime giuridicamente distinto e chiaramente separato dal regime applicabile ai dipendenti di diritto privato, quali i dipendenti delle concorrenti della France Télécom, e che la legge del 1990 non aveva introdotto un regime derogatorio, giacché i contributi relativi alle pensioni dei funzionari pubblici dipendenti non erano assoggettate in precedenza al regime comune dei contributi pensionistici.

34

Così decidendo, il Tribunale ha respinto l’argomentazione dell’Orange secondo cui la Commissione aveva adottato, al fine di stabilire l’esistenza o meno di un vantaggio economico, un quadro di riferimento errato.

35

Orbene, con il terzo argomento della presente parte, quale sintetizzato ai punti da 18 a 20 della presente sentenza, l’Orange non contesta, come correttamente rilevato dalla Commissione, la valutazione esposta al punto 37 della sentenza impugnata e si limita ad addebitare al Tribunale di avere omesso di tenere conto, ai fini dell’identificazione del quadro di riferimento corretto, gli obiettivi perseguiti dallo Stato francese in occasione dell’adozione della legge del 1996.

36

L’Orange difatti sostiene, in sostanza, che la legge del 1996 si proponeva di ripristinare le condizioni di diritto comune riguardo la modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti della France Télécom e, in tal modo, di collocare la società in una situazione identica a quella dei suoi concorrenti. Di conseguenza, e alla luce degli obiettivi perseguiti dalla menzionata legge del 1996, la situazione «tipo» da prendere in considerazione per stabilire se quest’ultima stesse eliminando un onere normale o anormale sarebbe quella di un operatore privato.

37

L’argomentazione dell’Orange non consente quindi alla Corte di verificare se il Tribunale abbia commesso, allorché ha respinto la censura della menzionata società vertente sulla scelta errata da parte della Commissione del quadro di riferimento, altri errori di diritto diversi da quelli relativi all’omissione di prendere in considerazione gli obiettivi perseguiti dallo Stato francese.

38

Orbene, a siffatto riguardo va ricordato che, da giurisprudenza costante della Corte, risulta che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenza del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

39

Ne consegue che il terzo argomento della presente parte deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

40

Relativamente al primo argomento della prima parte, vertente sulla compensazione di uno svantaggio strutturale, l’Orange si basava in primo grado sulle sentenze del Tribunale del 16 marzo 2004, Danske Busvognmænd/Commissione (T‑157/01, EU:T:2004:76), e del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537), al fine di sostenere che non costituisce un aiuto di Stato un vantaggio che elimina aggravi supplementari derivanti da un regime di deroga, ai quali sfuggono le imprese concorrenti. A suo avviso, infatti, la compensazione di uno svantaggio strutturale consente di escludere la qualifica di aiuto di Stato in talune situazioni specifiche diverse dal solo caso di servizi di interesse economico generale.

41

Ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto siffatta argomentazione, considerando che, anche a voler ammettere che sia dimostrato, il carattere compensatorio della riduzione degli oneri accordata nel caso di specie non consentirebbe di escludere la qualifica di tale misura come «aiuto di Stato».

42

A tale riguardo, è stato dichiarato che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dai punti da 90 a 92 della sentenza del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368), che è unicamente nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale per assolvere obblighi di servizio pubblico, secondo i criteri elaborati dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), che tale intervento non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

43

Orbene, siffatte valutazioni non sono inficiate dall’errore di diritto che l’Orange fa valere con il primo argomento della presente parte.

44

Si deve infatti constatare che, sino ad oggi, la sola fattispecie riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte in cui la constatazione della concessione di un vantaggio economico non comporta la qualifica della misura in discussione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è quello di un intervento statale che costituisce il corrispettivo delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale per svolgere obblighi di servizio pubblico, secondo i criteri elaborati dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

45

Pertanto, il Tribunale ha correttamente considerato che l’Orange non poteva, nel caso di specie, trarre argomenti validi dalle sentenze del Tribunale citate al punto 40 della presente sentenza al fine di dimostrare che la compensazione di uno svantaggio strutturale consentirebbe di escludere la qualifica di aiuto di Stato.

46

Ne consegue che il primo argomento della presente parte deve essere respinto in quanto infondato.

47

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve respingere la prima parte del primo motivo.

Sulla seconda parte, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua valutazione relativa al carattere selettivo della misura controversa

– Argomenti delle parti

48

L’Orange ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel ritenere, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che la misura controversa fosse selettiva in ragione del fatto che essa riguardasse soltanto l’Orange.

49

A suo parere, una misura individuale è selettiva soltanto se essa favorisce una impresa specifica rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. L’Orange richiama in proposito le sentenze del 29 marzo 2012, 3M Italia (C‑417/10, EU:C:2012:184, punto 40), e del 16 aprile 2015, Trapeza Eurobank Ergasias (C‑690/13, EU:C:2015:235, punto 28).

50

Poiché la selettività di una misura comporta in effetti una distribuzione ineguale dei vantaggi fra le imprese che si trovano in una situazione analoga sotto il profilo di fatto e di diritto, non potrebbe essere effettuata nessuna valutazione senza confronto con gli operatori che si trovano in una situazione del genere.

51

Orbene, poiché la Commissione ha concluso che non vi erano altre imprese tali da rientrare nel quadro di riferimento da essa stessa definito, l’Orange considera che il Tribunale non poteva limitarsi a presumere che il criterio di selettività fosse soddisfatto in considerazione del carattere ad hoc della misura controversa.

52

La Commissione contesta la tesi dell’Orange.

– Giudizio della Corte

53

Ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la legge del 1996 concerneva unicamente la France Télécom e considera che, pertanto, essa era selettiva. Secondo il Tribunale, il criterio del confronto del beneficiario con altri operatori che si trovano in una situazione analoga sotto il profilo di fatto e di diritto alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura trova origine e giustificazione nel quadro della valutazione del carattere selettivo di misure d’applicazione potenzialmente generale, e quindi non sarebbe pertinente laddove si tratti, come nel caso di specie, di valutare il carattere selettivo di una misura ad hoc, che riguarda una sola impresa e che intende modificare taluni vincoli concorrenziali ad essa specifici.

54

Poiché siffatte valutazioni sono, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 66 a 72 delle sue conclusioni, conformi alla giurisprudenza della Corte in materia (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 60), esse non sono viziate da errori di diritto, cosicché la presente parte deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla terza parte, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua valutazione relativa al criterio dell’incidenza sulla concorrenza

– Argomenti delle parti

55

L’Orange addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto e di non aver adempiuto al proprio obbligo di motivazione quando ha ritenuto, ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, che il criterio dell’incidenza sulla concorrenza risultasse soddisfatto, considerato che le risorse finanziarie rese disponibili con la misura controversa avevano potuto favorire lo sviluppo delle attività dell’Orange su mercati recentemente aperti alla concorrenza e che la società in parola aveva essa stessa riconosciuto che la predetta misura era stata indispensabile per consentirle di partecipare allo sviluppo della concorrenza.

56

Secondo l’Orange, se i due menzionati elementi erano idonei a dimostrare che la misura controversa, garantendo una concorrenza fondata sul merito, aveva avuto un impatto positivo sulla concorrenza, i medesimi non erano sufficienti al fine di consentire al Tribunale di concludere che la misura di cui trattasi era effettivamente idonea a falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza.

57

Se il Tribunale avesse proceduto a un esame integrale delle valutazioni effettuate dalla Commissione per considerare che il criterio dell’incidenza sulla concorrenza risultava soddisfatto, avrebbe potuto constatare che la sussistenza di un tale effetto anticoncorrenziale non era stata validamente dimostrata, atteso che il quadro di riferimento definito comprendeva solo l’Orange e che la Commissione aveva riconosciuto che la misura controversa era necessaria per assicurare una concorrenza fondata sul merito in un mercato in via di apertura alla concorrenza.

58

La Commissione contesta la tesi dell’Orange.

– Giudizio della Corte

59

Ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomentazione dell’Orange sintetizzata al punto 57 della presente sentenza adducendo, innanzitutto, che le risorse finanziarie rese disponibili dalla misura controversa avevano potuto favorire lo sviluppo delle attività della France Télécom su mercati recentemente aperti alla concorrenza, in Francia e in altri e Stati membri.

60

Successivamente, il Tribunale ha rilevato che l’Orange aveva essa stessa riconosciuto che la misura controversa aveva avuto un impatto rilevante sulla concorrenza, in quanto era indispensabile al fine di consentirle di partecipare allo sviluppo della concorrenza.

61

Infine, il Tribunale ha considerato che la circostanza che la misura controversa fosse stata o meno necessaria al fine di consentire alla France Télécom di affrontare il suo presunto handicap concorrenziale non rientrava nell’ambito di applicazione del requisito della distorsione della concorrenza, quanto piuttosto in quello relativo al vantaggio, e che detta circostanza era stata presa in esame nel contesto della prima parte del primo motivo del primo grado.

62

Pertanto, da un lato, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la sentenza impugnata espone in maniera chiara le ragioni per cui il Tribunale ha confermato la valutazione della Commissione quanto al requisito della distorsione della concorrenza.

63

Poiché la motivazione addotta consente quindi, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte, agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali il Tribunale si è basato e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il proprio controllo nell’ambito di un’impugnazione, la censura relativa ad un’insufficiente motivazione della sentenza impugnata deve essere respinta.

64

D’altro lato, va rammentato che la Commissione non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 131 e giurisprudenza ivi citata).

65

A tale proposito, il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell’Unione è tale da evidenziare un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

66

Quanto al requisito della distorsione della concorrenza, occorre ricordare che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

67

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, al punto 61 della sentenza impugnata, che dai considerando da 114 a 116 della decisione controversa risulta che la legge del 1996 ha consentito e consente all’Orange di disporre di risorse finanziarie accresciute per operare sui mercati nei quali la stessa è attiva, che i mercati dei servizi di telecomunicazioni nei quali operava e opera l’Orange nel complesso del territorio in Francia e in altri Stati membri sono stati progressivamente aperti alla concorrenza e che siffatti due l’elementi le hanno consentito di svilupparsi più agevolmente su mercati di altri Stati membri recentemente aperti alla concorrenza.

68

Orbene, alla luce di siffatte affermazioni non contestate dall’Orange, il Tribunale poteva, senza incorrere in errori di diritto, confermare la valutazione della Commissione secondo cui la misura controversa era idonea a falsare la concorrenza.

69

Alla luce delle suesposte considerazioni, la terza parte del primo motivo e, pertanto, detto motivo nel suo complesso devono essere respinti.

Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione relativa alla compatibilità con il mercato interno della misura controversa

Sulla prima parte, vertente su uno snaturamento dei fatti e una violazione dell’obbligo di motivazione commessi dal Tribunale nella valutazione della finalità del contributo forfettario straordinario

– Argomenti delle parti

70

L’Orange sostiene che il Tribunale abbia snaturato i fatti ad esso sottoposti e abbia violato l’obbligo di motivazione avendo ritenuto, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, che il testo della legge del 1996 non avrebbe ostato all’interpretazione della Commissione secondo cui il contributo forfetario straordinario non costituiva un onere sociale, ma perseguiva altri obiettivi, e che, pertanto, la Commissione non era incorsa in alcun errore di diritto nell’affermare che la mancata assunzione dei rischi non comuni nell’ambito del contributo aziendale con carattere liberatorio non poteva essere compensata dal contributo medesimo.

71

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, difatti, il contributo forfettario straordinario sarebbe un onere sociale per l’Orange, giacché la formulazione testuale dell’articolo 30 della legge del 1996 ne prevede il versamento «in contropartita della liquidazione e della corresponsione delle pensioni dei suoi funzionari effettuate dallo Stato».

72

La Commissione contesta la tesi dell’Orange.

– Giudizio della Corte

73

Ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la formulazione testuale della legge del 1996 non ostasse all’interpretazione della Commissione secondo cui il contributo forfettario straordinario non costituisce un onere sociale al pari del contributo aziendale con carattere liberatorio, perseguendo invece altri obiettivi, e ne ha dedotto che la Commissione non era incorsa in errori di diritto né era andata al di là dei limiti del suo margine di valutazione ritenendo che la mancata presa in considerazione dei rischi non comuni nel contributo aziendale con carattere liberatorio non potesse essere compensata dal contributo forfettario straordinario.

74

Tale valutazione era fondata sulla constatazione, riportata al punto 92 della menzionata sentenza, secondo cui «dalla lettura in combinato disposto dei commi c) e d) dell’articolo 30 della legge del 1990, come modificato dalla legge del 1996, risulta che il contributo aziendale con carattere liberatorio era concepito al fine di ‟allineare i livelli di tutti gli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari” della France Télécom e dei suoi concorrenti, laddove le medesime disposizioni nulla prevedevano riguardo alla finalità del contributo forfettario straordinario».

75

Pertanto, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, la sentenza impugnata espone in maniera chiara le ragioni per cui il Tribunale ha respinto le domande dell’Orange.

76

Poiché la motivazione addotta consente quindi, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte, agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione, la censura vertente su una motivazione insufficiente della sentenza impugnata deve essere respinta.

77

D’altro lato, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, l’argomento sintetizzato al punto 71 della presente sentenza non è idoneo a rimettere in discussione la constatazione di cui al punto 92 della sentenza impugnata. In tale contesto, si deve constatare che il presunto snaturamento non appare in modo manifesto dagli atti del fascicolo e che, con la sua argomentazione, l’Orange invita quindi, in realtà, la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove, il che non rientra nell’ambito della competenza di quest’ultima.

78

Ne consegue che l’argomento vertente su uno snaturamento della legge del 1996 deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

79

Si deve pertanto respingere la prima parte in quanto del tutto infondata.

Sulla seconda parte, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione commessa dal Tribunale nella valutazione del «precedente La Poste»

– Argomenti delle parti

80

Con la seconda parte, l’Orange lamenta che il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione nel limitarsi, nei punti da 99 a 101 della sentenza impugnata, a richiamare le valutazioni della Commissione, senza analizzare gli argomenti dedotti dall’Orange per dimostrare che tali considerazioni erano errate. Inoltre, il Tribunale non avrebbe esaminato gli altri argomenti dedotti dall’Orange, al fine di dimostrare che la Commissione non era legittimata a trattare in modo diverso la riforma delle pensioni dei funzionari pubblici dipendenti della France Télécom e quella dei funzionari pubblici dipendenti della [società] La Poste.

81

La Commissione contesta l’argomento dell’Orange.

– Giudizio della Corte

82

A tal proposito, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 90 a 93 delle conclusioni, le considerazioni esposte dal Tribunale ai punti da 99 a 101 della sentenza impugnata sono state riportate unicamente ad abundantiam. Pertanto l’argomento dell’Orange di cui all’impugnazione è inconferente, considerato che, quand’anche fosse fondato, non potrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

83

Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo e, di conseguenza, il motivo nel suo complesso devono essere respinti in quanto del tutto infondati.

Sul terzo motivo, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione relativa al periodo in cui l’aiuto risulta neutralizzato dal contributo forfettario straordinario

Argomenti delle parti

84

L’Orange sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e operato una sostituzione di motivi nel ritenere, nei punti 107 e 108 della sentenza impugnata, che la soppressione degli oneri di compensazione e di sovracompensazione facesse parte dell’aiuto definito all’articolo 1 della decisione controversa, benché, al considerando 119 della decisione controversa, la Commissione si fosse limitata a concludere che l’aiuto in discussione consisteva nella diminuzione della contropartita che costituiva il contributo aziendale, senza menzionare gli oneri di compensazione e di sovracompensazione.

85

L’Orange aggiunge che gli oneri di compensazione e di sovracompensazione gravano di norma unicamente sui fondi pensionistici e non direttamente sulle imprese. Di conseguenza, nulla avrebbe consentito al Tribunale di considerare che il regime introdotto dalla legge del 1990 costituisse degli oneri normali e che, pertanto, la legge del 1996 avrebbe sollevato l’impresa da oneri che di norma gravano il suo bilancio.

86

La Commissione contesta l’argomento dell’Orange.

Giudizio della Corte

87

Al punto 107 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «purtroppo, il considerando 119 della decisione [controversa], che contiene la conclusione sull’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si limita a indicare che l’aiuto consiste nella riduzione della “contropartita che costituisce il contributo aziendale” senza menzionare gli oneri di compensazione e di sovracompensazione».

88

Al punto 108 della succitata sentenza, esso ha nondimeno ritenuto che «si deve constatare che sia dal contesto della decisione [controversa] sia dall’articolo 1 di quest’ultima risulta che l’aiuto consiste, secondo la Commissione, nella riduzione della contropartita precedentemente versata dalla ricorrente, che include necessariamente tutti gli oneri sostenuti da quest’ultima prima dell’entrata in vigore della misura controversa».

89

Tale valutazione era fondata sulle seguenti considerazioni, riportate ai punti da 104 a 106 della sentenza impugnata:

«104

Nel caso di specie, si deve constatare che l’aiuto di Stato è definito, all’articolo 1 della decisione [controversa], come quello “derivante dalla riduzione della contropartita da versare allo Stato per la liquidazione e corresponsione delle pensioni concesse, in applicazione del codice delle pensioni civili e militari di anzianità, ai funzionari pubblici dipendenti di France Télécom in applicazione della [legge del 1996] che modifica la [legge del 1990]”».

105

Al considerando 105 della decisione [controversa], la Commissione illustra che l’importo dell’aiuto in questione può essere calcolato mediante “la differenza annuale tra la contropartita costituita dal contributo liberatorio spettante al datore di lavoro versato da France Télécom allo Stato francese e gli oneri che avrebbe versato in applicazione della legge del 1990, riportati nella tabella 1, se questa fosse rimasta immutata, dedotto l’ammontare del contributo forfetario versato nel 1997”. Orbene, dalla tabella n. 1 di cui al considerando 18 della decisione [controversa] risulta che gli oneri di compensazione e di sovracompensazione sono inclusi negli oneri versati dalla ricorrente allo Stato fra il 1991 e il 1996.

106

La Commissione ha dunque indicato che gli oneri di compensazione e di sovracompensazione erano compresi nel calcolo della contropartita versata a titolo della legge del 1990 e che l’aiuto di Stato era definito calcolato come la riduzione di suddetta contropartita effettuata dalla legge del 1996».

90

Si deve quindi constatare che, svolgendo tale ragionamento, il Tribunale non ha sostituito i propri motivi a quelli esposti nella decisione controversa, bensì si è limitato a interpretare quest’ultima alla luce del suo stesso contenuto. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’Orange, siffatta interpretazione rispecchia puntualmente le incoerenze della menzionata decisione senza snaturarle.

91

Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto in quanto del tutto infondato.

92

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

93

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese.

94

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

95

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Orange, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

L’Orange è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.