Causa C‑189/15

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Fondazione Santa Lucia

contro

Cassa conguaglio per il settore elettrico e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Sgravi fiscali – Ambito di applicazione ratione materiae – Incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico – Articolo 17 – Imprese a forte consumo di energia – Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero – Ammissibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2017

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Sgravi fiscali – Nozione – Incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia relativamente a corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico – Inclusione – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale – Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero – Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 17, § 1)

L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sgravi fiscali» gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali definite dalla medesima disposizione, relativamente a corrispettivi, come quelli in discussione nel procedimento principale, a copertura degli oneri generali del sistema elettrico italiano, con riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa.

L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore manifatturiero. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia a condizione che i livelli minimi di tassazione dell’Unione previsti da tale direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa. La menzionata disposizione definisce altresì la nozione di «impresa a forte consumo di energia» e precisa, nell’ambito di tale definizione, che gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore. Ne discende che, ai fini della disposizione in parola, gli Stati membri sono liberi di limitare il beneficio di sgravi fiscali a favore di imprese a forte consumo di energia alle imprese di uno o di più settori industriali. Di conseguenza, la stessa disposizione non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riconosce incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico unicamente al settore manifatturiero.

(v. punti 44, 47‑49, 52, dispositivo 1, 2)