Cause riunite C‑164/15 P e C‑165/15 P

Commissione europea

contro

Aer Lingus Ltd
e
Ryanair Designated Activity Company

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Tassa nazionale sui trasporti aerei – Applicazione di tassi differenziati – Tasso ridotto applicabile ai voli la cui destinazione sia situata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto nazionale – Vantaggio – Selettività – Valutazione nel caso in cui la misura fiscale possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi – Recupero – Accisa»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016

  1. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Concessione a talune imprese, da parte delle pubbliche autorità, di un trattamento fiscale vantaggioso–Inclusione–Sgravio fiscale che costituisce una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici–Esclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Carattere selettivo del provvedimento–Provvedimento nazionale idoneo a favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  3. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Carattere selettivo del provvedimento–Valutazione basata sulla presa in considerazione della tecnica regolamentare utilizzata–Esclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Misura fiscale contraria a disposizioni di diritto dell’Unione diverse dagli articoli 107 TFUE e 108 TFUE–Esclusione della qualificazione come aiuto di Stato di un’esenzione da tale misura di cui beneficiano taluni contribuenti–Presupposti

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo–Motivo inoperante

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

  6. Aiuti concessi dagli Stati–Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e ne dispone la soppressione–Determinazione degli obblighi dello Stato membro–Obbligo di recupero–Portata–Ripristino della situazione anteriore

    (Art. 108, § 2, comma 1)

  7. Aiuti concessi dagli Stati–Recupero di un aiuto illegale–Ripristino della situazione anteriore–Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento–Insussistenza

    (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

  1.  La nozione di «aiuto» è più generale di quella di «sovvenzione», dato che non designa soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi statali i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

    Ne consegue che un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Al contrario, vantaggi risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici e che pertanto non è selettiva non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

    (v. punti 40, 41)

  2.  In merito alla valutazione del requisito della selettività, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime.

    (v. punto 51)

  3.  L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue tra gli interventi statali in funzione delle tecniche utilizzate dalle autorità nazionali.

    Solo gli effetti prodotti dalla misura fiscale di cui trattasi rilevano per la valutazione del suo eventuale carattere di aiuto di Stato e, in particolare, per determinare se tale misura conduca ad un trattamento fiscale più favorevole dei suoi beneficiari rispetto agli altri contribuenti.

    (v. punti 58, 68)

  4.  La circostanza che una misura fiscale sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione diverse dagli articoli 107 e 108 TFUE non consente di escludere dalla qualificazione come aiuto di Stato l’esenzione di tale misura di cui beneficiano taluni contribuenti, per tutto il tempo in cui la misura in questione produce effetti nei confronti degli altri contribuenti e non è stata né abrogata né dichiarata illegale e, pertanto, inapplicabile.

    In un tale caso, la Commissione, ai fini della qualifica come aiuto di Stato di una misura fiscale, deve tener conto di tali effetti e non può ignorarli per il solo motivo che i contribuenti assoggettati ad un trattamento fiscale meno favorevole possono eventualmente ottenere il rimborso della tassa versata in eccesso, mediante un procedimento dinanzi ai giudici nazionali.

    (v. punti 69, 77)

  5.  Nell’ambito di un’impugnazione, censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale devono essere respinte in modo puro e semplice, in quanto inoperanti, poiché non possono comportare l’annullamento di tale pronuncia.

    (v. punto 86)

  6.  L’obbligo per lo Stato membro interessato di sopprimere, mediante recupero, un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato unico mira al ripristino della situazione anteriore all’erogazione dell’aiuto.

    Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata.

    Inoltre, il recupero di un aiuto illegittimo ai fini del ripristino della situazione anteriore non implica una differente ricostruzione del passato in funzione di elementi ipotetici quali le scelte, spesso molteplici, che avrebbero potuto essere compiute dagli operatori interessati, tanto più che le scelte effettivamente compiute con il beneficio dell’aiuto possono risultare irreversibili.

    Il recupero di un aiuto implica la restituzione del vantaggio procurato dal medesimo al suo beneficiario e non la restituzione dell’eventuale profitto economico realizzato dal medesimo mediante lo sfruttamento di tale vantaggio. Un siffatto profitto può non essere identico al vantaggio che costituisce detto aiuto, o addirittura risultare inesistente, senza che tale circostanza possa giustificare il mancato recupero di tale medesimo aiuto, o il recupero di una somma diversa da quella che costituisce il vantaggio procurato dall’aiuto illegittimo di cui trattasi.

    Per quanto riguarda, particolarmente, un aiuto illegittimo concesso in forma di vantaggio fiscale, il recupero dell’aiuto implica l’assoggettamento delle operazioni effettivamente realizzate dai beneficiari dell’aiuto di cui trattasi al trattamento fiscale che, in assenza dell’aiuto illegittimo, sarebbe stato loro applicabile.

    Infine, il recupero di un importo pari alla differenza tra la tassa che sarebbe stata dovuta in assenza di una misura d’aiuto illegittima e l’importo più ridotto pagato in applicazione di tale misura non costituisce una nuova tassa, imposta retroattivamente. Si tratta del recupero della parte della tassa iniziale non pagata in applicazione di un’esenzione illegittima. Nemmeno un siffatto recupero costituisce una sanzione.

    (v. punti 89‑92, 93, 114)

  7.  L’obbligo di recupero di un aiuto non viola né il principio di proporzionalità né il principio di parità di trattamento. Da una parte, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la conseguenza logica dell’accertamento della sua illegittimità, sicché il recupero di siffatto aiuto, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del trattato FUE in materia di aiuti di Stato.

    D’altra parte, i beneficiari dell’aiuto, che sono tenuti a restituirlo, non si trovano manifestamente nella medesima situazione delle imprese che non hanno beneficiato dell’aiuto e non sono interessate dal recupero, per cui un trattamento diverso di situazioni analoghe in violazione del principio della parità di trattamento non sussiste.

    (v. punti 116, 117)