SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

3 marzo 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 2304, 2308 e 2309 — Classificazione di un concentrato di proteine di soia»

Nella causa C‑144/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 13 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2015, nel procedimento

Staatssecretaris van Financiën

contro

Customs Support Holland BV,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, C. Vajda e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Customs Support Holland BV, da A. Jansen e J. Biermasz, advocaaten;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 2304, 2308 e 2309 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU L 287, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato per le Finanze) e la Customs Support Holland BV, in merito alla classificazione nell’ambito della NC di un concentrato di proteine di soia, commercializzato con il nome di «Imcosoy 62» e utilizzato come ingrediente negli alimenti composti per i vitelli molto giovani.

Contesto normativo

La NC

3

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

4

L’articolo 12 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16), prevede che la Commissione europea adotti ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi doganali, così come essa risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la versione della NC applicabile ai fatti del procedimento principale è quella relativa all’anno 2010, risultante dal regolamento n. 948/2009.

5

La prima parte della NC, attinente alle disposizioni preliminari, comprende un titolo I, dedicato alle «Regole generali», la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», stabilisce, in particolare, quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

(…)».

6

La seconda parte della NC comprende un capitolo 23, recante il titolo «Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali», che contiene le voci 2304, 2308 e 2309.

7

La voce 2304 della NC è così formulata:

«2304 00 00Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia».

8

La voce 2308 della NC è così formulata:

«2308 00Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

(...)

2308 00 90

(...)

‐ altri».

9

La voce 2309 della NC è così formulata:

«2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

(...)

2309 90

(...)

‐ altri:

(...)

2309 90 31

‐ ‐ altri, comprese le premiscele:

‐ ‐ ‐ contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

‐ ‐ ‐ ‐ contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10%:

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%».

10

Ai sensi della nota 1 del capitolo 23 della NC, la voce 2309 di quest’ultima include «i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento».

Le note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

11

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante creazione di detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, insieme al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. Solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a detta nomenclatura.

12

Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di detta convenzione.

13

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 2304 enuncia quanto segue:

«Questa voce comprende i panelli e altri residui solidi dell’estrazione, per pressione, con solventi o per centrifugazione, dell’olio contenuto nei semi di soia. Questi residui costituiscono un alimento molto apprezzato per il bestiame.

(…)

Sono esclusi da questa voce:

(…)

b)

I concentrati di proteine ottenuti per eliminazione di certi costituenti delle farine di soia disoleate, destinati a essere aggiunti a talune preparazioni alimentari, nonché le farine di soia testurizzate (n. 21.06)».

14

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 2308 è formulata come segue:

«A condizione che non siano compresi in altre voci più specifiche della Nomenclatura e che siano propri all’alimentazione degli animali, questa voce comprende prodotti e cascami vegetali nonché residui o sottoprodotti ottenuti nel corso dei processi industriali per il trattamento di materie vegetali per l’estrazione di alcuni dei loro componenti.

(…)».

15

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 2309 stabilisce quanto segue:

«Questa voce comprende le preparazioni foraggere melassate o zuccherate, e altre preparazioni per l’alimentazione degli animali consistenti in un miscuglio di più elementi nutritivi, destinati:

(…)

2)

a completare gli alimenti prodotti nella fattoria con l’apporto di alcune sostanze organiche o inorganiche (alimenti complementari);

3)

infine a essere utilizzati nella fabbricazione degli alimenti completi o degli alimenti complementari.

(…)

B.- Preparazioni destinate a completare, equilibrandoli, gli alimenti prodotti in fattoria (alimenti “complementari”)

Le sostanze prodotte in fattoria sono, in linea generale, piuttosto povere di sostanze proteiche, di materie minerali o di vitamine. Le preparazioni destinate a rimediare a queste insufficienze in modo che gli animali beneficino di una razione equilibrata, sono composte, sia da queste ultime materie, sia da un complemento di materie energetiche (carboidrati) aventi la funzione di supporto degli altri componenti della miscela.

Benché, sul piano qualitativo, la composizione di queste preparazioni sia in modo sensibile analoga a quella delle preparazioni considerate nel paragrafo A, esse si differenziano tuttavia da queste ultime, per il loro tenore relativamente elevato di uno o dell’altro degli elementi nutritivi che entrano nella loro composizione.

(…)

C.- Preparazioni destinate a entrare nella fabbricazione degli alimenti “completi” o “complementari” descritti nei precedenti paragrafi A e B

Queste preparazioni, designate commercialmente col nome di premiscele sono, in linea generale, composizioni di carattere complesso comprendenti un insieme d’elementi (denominati talvolta additivi), la cui natura e proporzioni sono fissate in previsione di una produzione zootecnica ben determinata. (…)

Sono esclusi da questa voce:

a)

I prodotti agglomerati (pellets) costituiti sia da una sola sostanza, sia da un miscuglio di sostanze ma classificabili come tali in una voce determinata, anche con un legante (melasso, sostanza amidacea, ecc.), che non oltrepassi il 3% in peso (in particolare, voci 07.14, 12.14, 23.01).

(…)

d)

I cascami, residui e sottoprodotti vegetali della voce 23.08.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Dalla decisione di rinvio risulta che l’Imcosoy 62 è un concentrato di proteine di soia ottenuto al termine di due operazioni industriali.

17

Secondo la decisione di rinvio, i semi di soia, dopo essere stati sbucciati, macinati e cotti al vapore, vengono, in un primo tempo, sottoposti a un processo di estrazione del loro olio, al termine del quale residua la cosiddetta farina di soia. Tale farina viene quindi trattata con etanolo e acqua per eliminare il grasso residuo, per ridurre il tenore di componenti diversi dalle proteine, soprattutto carboidrati o fibre alimentari, e per eliminare certe sostanze nocive. Il concentrato di proteine di soia così ottenuto non contiene tracce dell’etanolo utilizzato. Esso consiste, tra l’altro, per il 62% in peso in proteine e per meno del 10% in peso in amido.

18

In base alla decisione di rinvio, a causa dell’elevato tenore di carboidrati, la farina di soia, seppur utilizzata nell’alimentazione degli animali, non può fungere da ingrediente negli alimenti composti destinati a vitelli molto giovani. Per contro, il concentrato di proteine di soia, ottenuto dalla farina di soia, può costituire un ingrediente negli alimenti composti destinati ai vitelli molto giovani, tenuto conto del suo basso tenore di carboidrati e di fibre alimentari.

19

Il 7 settembre 2010, su richiesta della Customs Support Holland BV, l’autorità doganale olandese ha emanato un’informazione tariffaria vincolante che classificava l’Imcosoy 62 nella sottovoce 2309 90 31 della NC.

20

Il 3 aprile 2012 il Rechtbank Haarlem (Tribunale di Haarlem), adito dalla Customs Support Holland BV, ha dichiarato il ricorso fondato, considerando che l’Imcosoy 62 doveva essere classificato nella sottovoce 2304 00 00 della NC. L’autorità doganale olandese ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam), che ha dichiarato l’appello infondato. Il Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato per le Finanze) ha quindi proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio contro la sentenza del Gerechtshof Amsterdam.

21

Nella decisione di rinvio lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) rileva, da un lato, che la voce 2304 della NC riguarda soltanto i prodotti risultanti direttamente dall’operazione di estrazione dell’olio e, dall’altro, che, sebbene la farina di soia derivi direttamente dal processo di estrazione dell’olio e debba pertanto essere considerata rientrante nella voce 2304 della NC, per contro, il trattamento della farina di soia al fine di ottenere il concentrato di proteine di soia non è volto all’estrazione dell’olio di soia, bensì a rendere idonei i residui ottenuti da tale estrazione a un utilizzo particolare nell’alimentazione animale. Detto giudice ne deduce che il concentrato di proteine di soia è trasformato in un prodotto di natura differente.

22

Il giudice del rinvio considera che un prodotto può essere classificato nella voce 2309 della NC solo se esso derivi da una trasformazione definitiva di un prodotto, fatti salvi i prodotti agglomerati, o da una miscela di un prodotto con altri prodotti. Inoltre, esso dovrebbe essere destinato esclusivamente all’alimentazione degli animali.

23

Al riguardo, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) rileva che l’estrazione di carboidrati, fibre alimentari e sostanze nocive dalla farina di soia costituisce una trasformazione definitiva che rende il prodotto così trasformato idoneo ad essere utilizzato come ingrediente in un alimento composto per i vitelli molto giovani. Tuttavia, esso sottolinea che, secondo la nota esplicativa relativa alla voce 2309 del SA, tale voce non può applicarsi a un prodotto costituito da una sola sostanza, da un miscuglio di sostanze classificabili come tali in una voce determinata, né ai sottoprodotti di cui alla voce 2308 della SA. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) non esclude quindi che il concentrato di proteine di soia, consistente in farina di soia da cui sono stati estratti alcuni elementi particolari, non rientri nella voce 2309 della NC.

24

Ciò considerato, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la voce 2304 della NC debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche un concentrato di proteine di soia ottenuto, previa eliminazione di grassi residui, carboidrati (o fibre) e di sostanze nocive da residui solidi (la c.d. farina di soia), dall’estrazione di olio dai semi di soia, che grazie a detta estrazione è stato reso idoneo ad essere utilizzato come ingrediente per gli alimenti composti per vitelli molto giovani.

2)

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se la voce 2308 o la voce 2309 della NC sia applicabile a un concentrato di proteine di soia ottenuto nel modo descritto nella prima questione».

Sulle questioni pregiudiziali

25

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la NC debba essere interpretata nel senso che un concentrato di proteine di soia come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella voce 2304, 2308 o 2309 di tale nomenclatura.

26

Al fine di rispondere alle questioni poste, è opportuno, da un lato, sottolineare che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (v. sentenze Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 33, e Baby Dan, C‑272/14, EU:C:2015:388, punto 25).

27

Dall’altro, secondo costante giurisprudenza, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenze Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punto 21, nonché Vario Tek, C‑178/14, EU:C:2015:152, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

28

In merito alle note esplicative del SA, occorre aggiungere che, nonostante non abbiano forza vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenze Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, punto 25, e Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 28). Tuttavia, esse non possono modificare il tenore letterale delle note della NC (v., in tal senso, sentenza Duval, C‑44/15, EU:C:2015:783, punto 24).

29

Peraltro, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenze Swiss Caps, da C‑410/08 a C‑412/08, EU:C:2009:794, punto 29, e Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 41).

30

Nel caso di specie, per quanto concerne la voce 2308 della NC, occorre rilevare che essa, come risulta dal suo testo, costituisce una voce residuale. Si deve, pertanto, anzitutto esaminare, alla luce della regola generale 3 a) per l’interpretazione della NC, se un prodotto come quello in esame nel procedimento principale possa rientrare nelle voci 2304 o 2309 della NC.

31

Per quanto riguarda la voce 2304 della NC, occorre rilevare che, come sottolineato dal giudice del rinvio, l’Imcosoy 62 non costituisce il residuo, ai sensi di tale voce, dell’operazione di estrazione dell’olio dai semi di soia, bensì un derivato di tale residuo, ottenuto a seguito di un processo distinto e successivo, attuato appositamente per produrre detto concentrato di proteine e nel corso del quale la farina di soia è privata di una parte dei suoi elementi costitutivi.

32

Inoltre, la nota esplicativa relativa alla voce 2304 del SA precisa che quest’ultima esclude, segnatamente, i concentrati di proteine ottenuti per eliminazione di certi costituenti delle farine di soia disoleate, destinati a essere aggiunti a talune preparazioni alimentari.

33

Orbene, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che l’Imcosoy 62 è un concentrato di proteine destinato a essere utilizzato come ingrediente negli alimenti per i vitelli molto giovani e che questo prodotto è ottenuto dalla farina di soia al termine di un processo con il quale, da un lato, si estraggono da tale farina il grasso residuo e alcune sostanze nocive e, dall’altro, si riduce il tenore di componenti diversi dalle proteine. Ne consegue che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un concentrato di proteine che è ottenuto per eliminazione di certi costituenti delle farine di soia e che è destinato a essere aggiunto a talune preparazioni alimentari.

34

In secondo luogo, la farina di soia, dalla quale si ottiene l’Imcosoy 62, deve essere considerata un prodotto disoleato, sebbene in essa possa ancora riscontrarsi un quantitativo minimo di olio residuo (v., in tal senso, sentenza Fancon, 129/81, EU:C:1982:91, punti 1014).

35

Ne consegue che un concentrato di proteine come quello in esame nel procedimento principale non può essere considerato rientrante nella voce 2304 della NC.

36

Per quanto concerne la voce 2309 della NC, dalla giurisprudenza della Corte emerge che per «preparazione» ai sensi di tale voce si deve intendere vuoi la trasformazione di un prodotto vuoi una miscela con altri prodotti. Per poter rientrare nella voce 2309 della NC, il prodotto di cui trattasi deve inoltre, da un lato, essere destinato unicamente all’alimentazione degli animali e, dall’altro, deve aver subito una trasformazione definitiva o risultare da un miscuglio di sostanze differenti (v., per analogia, riguardo alla voce 2307 della tariffa doganale comune del 1965, che ha preceduto la voce 2309 della NC, sentenze Henck, 36/71, EU:C:1972:25, punti 412, nonché van de Poll, 38/72, EU:C:1972:127, punto 5).

37

Dalla descrizione del processo di produzione contenuta nella decisione di rinvio risulta che l’Imcosoy 62 è un prodotto che ha subito una trasformazione definitiva e che è destinato unicamente all’alimentazione animale.

38

Inoltre, ai sensi della nota 1 del capitolo 23 della NC, la voce 2309 di quest’ultima comprende i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, dai residui e dai sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

39

Orbene, è pacifico che l’Imcosoy 62 è un prodotto derivante da una materia vegetale, vale a dire la farina di soia. Inoltre, esso non può essere assimilato a un cascame, a un residuo o a un sottoprodotto del trattamento cui è sottoposta la farina di soia, poiché l’ottenimento di tale prodotto costituisce l’obiettivo stesso di detto trattamento.

40

Per poter rientrare nella voce 2309 della NC, un concentrato di proteine di soia come l’Imcosoy 62 deve inoltre risultare da un processo che abbia fatto perdere le sue caratteristiche essenziali alla materia vegetale da cui esso deriva.

41

In proposito, dalla decisione di rinvio emerge che il processo di trasformazione della farina di soia, con il quale si ottiene l’Imcosoy 62, persegue un obiettivo zootecnico determinato, in quanto esso mira a creare un concentrato di proteine che può essere ingerito dai vitelli molto giovani, a differenza della farina di soia. Pertanto, le caratteristiche e le proprietà oggettive di siffatto prodotto e, segnatamente, l’eliminazione o la riduzione volontaria di alcuni dei componenti della farina di soia per rendere tale prodotto idoneo a integrare l’alimentazione di un certo tipo di animali, consentono di ritenere che esso soddisfi le condizioni richieste per essere classificato nella voce 2309 della NC.

42

Detta interpretazione è avvalorata dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 2309, in base alla quale quest’ultima ricomprende proprio le preparazioni destinate a rimediare alle insufficienze proteiche dell’alimentazione di base degli animali.

43

Infine, la NC non contiene una voce più specifica in cui poter classificare una preparazione, come l’Imcosoy 62, ottenuta dalla farina di soia e destinata alla sola alimentazione animale.

44

Ne consegue che un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale deve essere classificato nella voce 2309 della NC.

45

Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 2309, la quale, come rileva il giudice del rinvio, esclude in particolare da questa voce, da un lato, i prodotti agglomerati costituiti sia da una sola sostanza, sia da un miscuglio di sostanze ma classificabili come tali in una voce determinata e, dall’altro, i cascami, i residui e i sottoprodotti vegetali della voce 2308 del SA.

46

Per quanto concerne, in primo luogo, l’esclusione da parte di detta nota esplicativa dei prodotti agglomerati costituiti sia da una sola sostanza, sia da un miscuglio di sostanze classificabili come tali in una voce tariffaria determinata, occorre rilevare che l’Imcosoy 62 è composto in particolare da proteine e da amido, sicché questo prodotto non può essere considerato un prodotto agglomerato costituito da una sola sostanza. L’Imcosoy 62 non può nemmeno essere qualificato come prodotto agglomerato costituito da un miscuglio di sostanze classificabili come tali in una voce determinata. È vero che questo prodotto deriva dalla farina di soia, la quale rientra in quanto tale nella voce 2304 della NC (sentenza Fancon, 129/81, EU:C:1982:91, punto 15). Tuttavia, detto prodotto derivato non contiene tutti i componenti della farina di soia e di per sé non può essere classificato nella voce 2304 della NC, per i motivi esposti nei punti da 31 a 35 della presente sentenza.

47

Per quanto concerne, in secondo luogo, l’esclusione, ad opera della medesima nota esplicativa, dei cascami, dei residui e dei sottoprodotti vegetali della voce 2308 del SA, va rilevato che le note esplicative del SA non sono vincolanti, a differenza della nota 1 del capitolo 23 della NC, la quale esclude dalla voce 2309 di quest’ultima soltanto i cascami vegetali, i residui e i sottoprodotti vegetali risultanti dal trattamento destinato a fabbricare il prodotto classificato in tale voce. Orbene, al pari di quanto rilevato al punto 39 della presente sentenza, un concentrato di proteine come l’Imcosoy 62 non può rientrare in siffatta esclusione.

48

Inoltre, il carattere residuale della voce 2308 del SA osta a che un prodotto che corrisponda pienamente a una voce più precisa del SA e della NC, come avviene per l’Imcosoy 62 rispetto alla voce 2309 della NC, considerato, in particolare, il suo utilizzo esclusivo nell’alimentazione animale, sia classificato nella voce 2308 della NC.

49

Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un concentrato di proteine di soia come quello in esame nel procedimento principale rientra nella voce 2309 di tale nomenclatura.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, deve essere interpretata nel senso che un concentrato di proteine di soia come quello in esame nel procedimento principale rientra nella voce 2309 di tale nomenclatura.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.