Causa C‑102/15
Gazdasági Versenyhivatal
contro
Siemens Aktiengesellschaft Österreich
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla)
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Ambito di applicazione ratione materiae — Azione di ripetizione dell’indebito — Arricchimento senza causa — Credito che trae origine nel rimborso ingiustificato di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 luglio 2016
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione
(Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Nozione – Azione di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa che ha origine nel rimborso di un’ammenda inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di diritto della concorrenza – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 28)
Un’azione di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa che ha origine nel rimborso di un’ammenda inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di diritto della concorrenza non rientra nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Infatti, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 44/2001, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio. Per determinare se ciò si verifica, occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità d’esercizio dell’azione intentata.
Per quanto concerne il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia principale, occorre rilevare che, se le azioni private esercitate al fine di garantire il rispetto del diritto della concorrenza rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, è invece evidente che una sanzione imposta da un’autorità amministrativa nell’esercizio dei poteri regolamentari che le sono stati conferiti ai sensi della normativa nazionale rientra nella «materia amministrativa», esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo. Lo stesso vale, in particolare, nel caso di un’ammenda inflitta a motivo di una violazione delle disposizioni del diritto nazionale che vietano le restrizioni della concorrenza. Ne consegue che una controversia nella quale l’autorità garante della concorrenza chiede di ottenere il pagamento da parte di un’impresa di un debito che trae origine da un’ammenda da essa inflitta a tale impresa rientra nella materia amministrativa.
Per quanto riguarda le modalità dell’esercizio dell’azione intentata, il fatto che un ricorrente miri al recupero di spese sulla base di un diritto di credito che trae origine da un atto d’imperio è sufficiente a far sì che la sua azione, indipendentemente dalla natura del mezzo che gli offre all’uopo il diritto nazionale, sia considerata esulare dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
(v. punti 32‑34, 38‑40, 43 e dispositivo)