SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 giugno 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Zucchero — Contributi alla produzione — Diritto al rimborso — Zucchero in giacenza non esportato — Arricchimento senza causa — Libertà d’impresa — Metodo di calcolo»

Nella causa C‑96/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de grande instance de Nanterre (tribunale regionale di Nanterre, Francia), con decisione del 22 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2015, nel procedimento

Saint Louis Sucre, già Saint Louis Sucre SA,

contro

Directeur général des douanes et droits indirects,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la Saint Louis Sucre, da S. Le Roy, avocat, nonché da H.-J. Prieß e C. Pitschas, Rechtsanwälte;

per il governo francese, da D. Colas, A. Daly, J. Bousin e C. Candat, in qualità di agenti;

per il governo belga, da M. Jacobs e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da B. De Moor e M. Keup, avocats;

per la Commissione europea, da B. Schima, P. Ondrůšek e A. Lewis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 2001, L 178, pag. 1), nonché sulla validità, relativamente a tale atto, del regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU 2007, L 51, pag. 17).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra la Saint Louis Sucre, già Saint Louis Sucre SA, e il directeur général des douanes et droits indirects (direttore generale delle dogane e delle imposte indirette), relativamente all’importo dei contributi versati per la campagna di commercializzazione 2005/2006 nell’ambito del finanziamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando da 9 a 13 e 15 del regolamento n. 1260/2001 erano formulati come segue:

«(9)

I motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Tale regime ha tuttavia subito modifiche per tener conto dell’andamento recente della produzione e per dotare la Comunità [europea] degli strumenti necessari a garantire in modo giusto, ma efficace, che l’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione e consumo all’interno della Comunità sia completamente a carico dei produttori stessi, in modo da rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, in appresso “accordi GATT”, approvati con la decisione 94/800/CE [del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1)].

(10)

(...) occorre mantenere il regime delle quote per le campagne 2001/2002-2005/2006.

(11)

L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell’ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall’altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa. Nel settore dello zucchero le quote di produzione sono attribuite per impresa, secondo il principio della produzione effettiva nel corso di un determinato periodo di riferimento.

(12)

(...) È opportuno mantenere il sistema di autofinanziamento del settore attraverso i contributi alla produzione e il regime delle quote di produzione.

(13)

In questo modo continuerà ad essere osservato il principio della responsabilità finanziaria attraverso i contributi dei produttori, che consistono nella riscossione di un contributo alla produzione di base che si applica a tutta la produzione di zucchero A e B, ma si limita al 2% del prezzo d’intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, che riguarda la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5% di quest’ultimo prezzo. I produttori di isoglucosio e di sciroppo d’inulina partecipano a determinate condizioni al versamento di tali contributi. (...)

(...)

(15)

Le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione superiore a quello fissato dall’accordo [sull’agricoltura concluso nell’ambito degli accordi GATT], tenuto conto dei consumi, della produzione, delle importazioni, delle scorte, dei riporti, nonché della perdita media stimata da imputare al regime di autofinanziamento. È quindi necessario prevedere l’adeguamento delle garanzie risultanti dalle quote ad ogni campagna di commercializzazione, per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità».

4

L’articolo 1, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento n. 1260/2001 definiva come «zucchero A» e «zucchero B» la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione nel limite, rispettivamente, della quota A e della quota B dell’impresa di cui trattasi, mentre con «zucchero C» si indicava la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, che eccedeva la somma delle quote A e B dell’impresa di cui trattasi, oppure prodotta da un’impresa a cui non erano state attribuite quote.

5

Il capitolo 2 del regolamento n. 1260/2001, intitolato «Regime delle quote», comprendeva gli articoli da 10 a 21 di tale regolamento. L’articolo 10 di detto regolamento prevedeva:

«1.   Il capitolo 2 si applica alle campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006.

2.   I quantitativi di base della produzione A e B di zucchero (...) sono fissati all’articolo 11, paragrafo 2.

3.   Per l’adempimento degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell’accordo [dell’organizzazione mondiale del commercio sull’agricoltura], (...) le garanzie di smercio dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina prodotti nell’ambito del regime delle quote possono essere ridotte per una o più campagne di commercializzazione determinate.

4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, anteriormente al 1o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione viene stabilito il quantitativo garantito nell’ambito delle quote sulla base delle previsioni di produzione, di importazione, di consumo, di magazzinaggio, di riporto e di saldo esportabile, nonché della perdita media stimata a carico del regime di autofinanziamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d). Qualora da tali previsioni emerga un saldo esportabile, per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, superiore al massimo previsto dall’accordo sull’agricoltura, il quantitativo garantito è ridotto della differenza (...)».

6

L’articolo 11 del regolamento n. 1260/2001 fissava i quantitativi di base della produzione A e B per ogni Stato membro e le quote A e B dovevano essere successivamente ripartite tra i produttori. L’articolo 13 di tale regolamento prevedeva che lo zucchero C non poteva essere smerciato sul mercato interno della Comunità e doveva essere esportato come tale anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi, oppure doveva essere riportato a norma dell’articolo 14 dello stesso regolamento.

7

L’articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento prevedeva:

«Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero eccedente la quota A. Tale decisione è irrevocabile.

Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero A e di zucchero B divenuta produzione di zucchero C dopo l’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 3-6. Questa decisione è parimenti irrevocabile (...)».

8

L’articolo 15 del medesimo regolamento disponeva:

«1.   Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata quanto segue:

a)

la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso;

b)

la stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina che saranno smerciati per il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso;

c)

l’eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b);

d)

la perdita media stimata o l’entrata media stimata per tonnellata di zucchero destinata a soddisfare gli impegni all’esportazione a titolo della campagna in corso.

La perdita media o l’entrata media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni all’esportazione suddetti;

e)

la perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera c) per la perdita media o per l’entrata media di cui alla lettera d).

2.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi da 3 a 6, prima della fine della campagna di commercializzazione 2005/2006 si constata, cumulativamente per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, quanto segue:

a)

l’eccedenza esportabile determinata in funzione della produzione definitiva di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, da un lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina smerciati per il consumo interno della Comunità, dall’altro;

b)

la perdita media o l’entrata media per tonnellata di zucchero risultante dalla totalità degli impegni all’esportazione di cui trattasi, determinata con il sistema di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera d), secondo comma;

c)

la perdita complessiva o l’entrata complessiva, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera a) per la perdita media o l’entrata media di cui alla lettera b);

d)

la somma dei contributi alla produzione di base e dei contributi B riscossi.

La perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata di cui al paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di cui alle lettere c) e d).

3.   Qualora dagli importi constatati di cui al paragrafo 1, adeguati conformemente al paragrafo 2 e fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 1, risulti una perdita complessiva stimata, quest’ultima viene divisa per la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso. L’importo che ne risulta è il contributo alla produzione di base che i fabbricanti sono tenuti a versare sulle rispettive produzioni di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B.

(...)

8.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle indicate in appresso, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2:

importi dei contributi da riscuotere,

– (...)».

9

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU 2002, L 50, pag. 40), come modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003 (GU 2003, L 160, pag. 33), prevedeva:

«Il quantitativo smerciato per il consumo all’interno della Comunità da constatare a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [n. 1260/2001] è stabilito mediante la somma dei quantitativi, espressi in zucchero bianco, di zuccheri e sciroppi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente regolamento, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina:

a)

in giacenza all’inizio della campagna;

b)

prodotti nell’ambito delle quote A e B;

c)

importati come tali;

d)

contenuti in prodotti trasformati importati,

dalla quale sono detratti i quantitativi, espressi in zucchero bianco, di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina:

a)

esportati come tali;

b)

contenuti in prodotti trasformati esportati;

c)

in giacenza a fine campagna;

d)

oggetto di titolo di restituzioni alla produzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento [n. 1260/2001].

I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat e vertono, in mancanza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. (...)

(...)».

10

Il regolamento n. 1260/2001 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 2006, L 58, pag. 1), il quale è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), che, a sua volta, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

11

Il considerando 19 del regolamento n. 318/2006 era formulato nei seguenti termini:

«È opportuno istituire una tassa sulla produzione che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero».

12

L’articolo 8 del regolamento in parola, intitolato «Quota supplementare di zucchero», ai suoi paragrafi 1 e 3, prevedeva:

«1.   Entro il 30 settembre 2007 le imprese produttrici di zucchero possono chiedere allo Stato membro di stabilimento l’assegnazione di una quota supplementare di zucchero.

(...)

3.   Le quote supplementari assegnate alle imprese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono soggette ad un prelievo unico pari a 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata».

13

L’articolo 16 del citato regolamento, intitolato «Tassa sulla produzione», prevedeva ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.   A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08 è riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti.

2.   La tassa sulla produzione è fissata a 12 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio, la tassa sulla produzione è pari al 50% della tassa applicabile allo zucchero».

14

L’articolo 32 del regolamento n. 318/2006, intitolato «Campo di applicazione delle restituzioni all’esportazione», prevedeva, ai suoi paragrafi 1 e 2, la possibilità di introdurre una restituzione all’esportazione per lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina.

15

L’articolo 44 di detto regolamento, rubricato «Misure transitorie», era formulato come segue:

«Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate misure:

a)

per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007, riducendo in particolare la quantità che può essere prodotta entro quota, e la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento [n. 1260/2001] a quella definita dal presente regolamento

e

b)

per assicurare la conformità della Comunità con gli obblighi internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C di cui all’articolo 13 del regolamento [n. 1260/2001], evitando al contempo di perturbare il mercato dello zucchero nella Comunità».

16

A termini del considerando 8 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU 2006, L 89, pag. 11):

«Per il calcolo, la fissazione e la riscossione dei contributi alla produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006 alcune disposizioni del regolamento [n. 314/2002] e del regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione, del 29 aprile 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero [(GU 1996, L 106, pag. 9)]. I contributi sono calcolati in base a dati statistici tenuti regolarmente aggiornati. Tenendo conto del fatto che si tratta dell’ultima fissazione di contributi per l’intero periodo intercorrente tra la campagna di commercializzazione 2001/2002 e la campagna di commercializzazione 2005/2006, senza che vi siano ulteriori possibilità, come succedeva nelle annate precedenti, di adattare i calcoli in base a dati aggiornati, è opportuno rinviare il calcolo e la fissazione dei contributi alla data del 15 febbraio 2007, in modo da garantire l’attendibilità dei calcoli e la pertinenza dei dati statistici utilizzati».

17

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 493/2006:

«Il regolamento [n. 314/2002], quale modificato dal presente regolamento, si applica alla fissazione e alla riscossione dei contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006, compresi gli adeguamenti relativi al calcolo dei contributi delle campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento [n. 1260/2001]».

18

L’articolo 12 del regolamento n. 493/2006 così recita:

«Il regolamento [n. 314/2002] è modificato come segue:

(...)

3)

L’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi e i coefficienti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fissati anteriormente al 15 febbraio 2007”.

(...)».

19

Gli importi dei contributi alla produzione sono stati fissati, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, dal regolamento n. 164/2007. In seguito alla sentenza dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260), la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1193/2009, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU 2009, L 321, pag. 1). Dopo che la Corte, nella sua sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591), ha dichiarato invalido il regolamento n. 1193/2009, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1360/2013, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (GU 2013, L 343, pag. 2).

20

Con il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (GU 2006, L 175, pag. 49), è stata indetta tale gara.

21

Una nuova gara è stata indetta successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (GU 2007, L 196, pag. 26).

22

Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del regolamento n. 1360/2013, i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005/2006, di cui all’allegato, punto 1, di tale regolamento, sono stati dichiarati applicabili dal 23 febbraio 2007, cioè a partire dallo stesso giorno in cui, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 164/2007, i contributi previsti da quest’ultimo regolamento dovevano diventare applicabili.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23

La Saint Louis Sucre è una società produttrice di zucchero, che era soggetta, all’epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, al regime di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero creato dal regolamento n. 1260/2001, e, pertanto, al sistema dei contributi alla produzione istituito da tale regolamento.

24

Ritenendo di aver dovuto versare ingiustamente, per la campagna 2005/2006, contributi alla produzione per finanziare le restituzioni all’esportazione dello zucchero, per un importo corrispondente ai quantitativi di zucchero in giacenza non esportati alla data di scadenza della menzionata organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero che disciplinava detti contributi e restituzioni, cioè al 30 giugno 2006, la Saint Louis Sucre ha proposto un reclamo in sede contenziosa, il 28 dicembre 2008, chiedendo la restituzione della somma di EUR 158982544.

25

Dato che tale reclamo è stato respinto dalla direction générale des douanes et droits indirects (direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) con decisione del 30 settembre 2009, la Saint Louis Sucre ha proposto dinanzi al tribunal de grande instance de Nanterre (tribunale regionale di Nanterre), con atto introduttivo del 19 novembre 2009, un ricorso volto ad ottenere l’annullamento di tale decisione.

26

Il 6 settembre 2010, il procedimento è stato cancellato dal ruolo del tribunal de grande instance de Nanterre (tribunale regionale di Nanterre) su domanda delle parti, in attesa dell’emananda sentenza della Corte su una questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento n. 1193/2009. Dopo la dichiarazione di invalidità di tale regolamento da parte della Corte nella sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591), il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1360/2013. In seguito all’adozione di quest’ultimo regolamento, il procedimento è stato nuovamente iscritto a ruolo.

27

Secondo la Saint Louis Sucre, benché il regolamento n. 1360/2013 consenta il calcolo dell’importo del rimborso richiesto, rimane la questione del rimborso dei contributi relativi allo zucchero in giacenza ma non esportato alla scadenza dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero creata dal regolamento n. 1260/2001, dato che il regolamento n. 318/2006 ha posto termine al sistema dei contributi alla produzione. Orbene, la nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero istituita da quest’ultimo regolamento non prevedrebbe più contributi alla produzione destinati ad autofinanziare le esportazioni, cosicché una parte dei contributi versati non sarebbe stata utilizzata per il finanziamento delle esportazioni ma avrebbe arricchito l’Unione europea. Sostenendo che, al 30 giugno 2006, l’Unione ha accumulato una giacenza di 5669000 tonnellate di zucchero di quota, contabilizzata come eccedenza esportabile e non esportata, e che ad oggi non è stata versata alcuna restituzione in relazione a detti quantitativi, la Saint Louis Sucre ritiene che la propria domanda di rimborso a tale titolo sia giustificata.

28

In tale contesto il tribunal de grande instance de Nanterre (tribunale regionale di Nanterre) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 15, paragrafi 2 e 8, del regolamento n. 1260/2001, applicato alla luce dei suoi considerando 9 e 11 e delle sentenze dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260) nonché del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591), e i principi generali del diritto comunitario del divieto di arricchimento senza causa, di proporzionalità e della libertà d’impresa debbano essere interpretati nel senso che un produttore di zucchero è legittimato a chiedere il rimborso dei contributi alla produzione pagati fino a concorrenza dei quantitativi di zucchero di quota che erano ancora in giacenza al 30 giugno 2006, atteso che successivamente a tale data il regime dei contributi alla produzione non veniva riconfermato dal regolamento n. 318/2006.

2)

a)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se l’importo dei contributi da restituire ai produttori debba fondarsi soltanto sul quantitativo di zucchero che risultava in giacenza al 30 giugno 2006.

b)

In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale, se il quantitativo di zucchero che funge da base per il rimborso dei contributi debba fondarsi sulla variazione delle scorte comunitarie di zucchero tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2006.

3)

Se il calcolo del contributo da restituire possa validamente risultare dalla moltiplicazione del quantitativo di zucchero determinato in risposta alla seconda questione pregiudiziale per la media ponderata delle “perdite medie” rilevate nel corso dell’[organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2005/2006] o se tale contributo debba essere calcolato diversamente e in che modo.

4)

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il regolamento n. 164/2007 sia invalido».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

29

Il governo francese eccepisce, in limine, che le domande sollevate dal giudice del rinvio sono manifestamente irricevibili per le seguenti ragioni.

30

In primo luogo, il giudice del rinvio non avrebbe fornito motivi sufficienti a giustificare il suo rinvio e si sarebbe limitato a rilevare la sussistenza di una contestazione circa l’interpretazione di un atto dell’Unione. Tale giudice non avrebbe fatto altro in realtà che presentare alla Corte le questioni che gli sono state suggerite dalla ricorrente nel procedimento principale.

31

In secondo luogo, il contesto fattuale definito dal giudice del rinvio non permetterebbe di determinare se le questioni siano necessarie alla soluzione della controversia di cui trattasi nel procedimento principale.

32

Orbene, è pacifico che, in seguito alle sentenze dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260) e del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591), nonché all’ordinanza del 6 ottobre 2008, SAFBA (da C‑175/07 a C‑184/07, EU:C:2008:543), che hanno dichiarato invalidi i regolamenti della Commissione sulla base dei quali le autorità nazionali avevano percepito dai produttori di zucchero i contributi alla produzione, la Commissione, con l’adozione del regolamento n. 1193/2009, e poi il Consiglio, con l’adozione del regolamento n. 1360/2013, hanno preso le misure necessarie a dare esecuzione a dette sentenze e a detta ordinanza. Tuttavia, i rimborsi basati sul regolamento n. 1360/2013 sarebbero stati effettuati a favore dei produttori di zucchero soltanto nel mese di aprile 2015, cioè posteriormente all’introduzione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, avvenuta il 22 gennaio 2015. Conseguentemente, il giudice del rinvio non avrebbe potuto pronunciarsi circa le conseguenze di un tale rimborso sul ricorso pendente dinanzi ad esso e, in particolare, non avrebbe potuto determinare se a seguito di tale rimborso il ricorso fosse stato privato del suo oggetto.

33

In terzo luogo, il giudice del rinvio non avrebbe fornito spiegazioni circa le ragioni che lo spingono a interrogarsi sulla validità del regolamento n. 164/2007 né sul nesso che egli stabilisce tra tale regolamento e il procedimento principale.

34

A tal riguardo si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’11 novembre 2015, Pujante Rivera, C‑422/14, EU:C:2015:743, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

35

Nel caso di specie, risulta chiaramente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 15, paragrafi 2 e 8, del regolamento n. 1260/2001 nonché, se del caso, di pronunciarsi sulla validità del regolamento n. 164/2007, al fine di decidere della legittimità del rifiuto opposto dalle autorità nazionali competenti alla Saint Louis Sucre di rimborsarle i contributi alla produzione versati per i quantitativi di zucchero di quota che erano ancora in giacenza al 30 giugno 2006, in quanto, successivamente a tale data, il regime dei contributi alla produzione non era stato riconfermato dal regolamento n. 318/2006.

36

Per quanto riguarda più nello specifico la quarta questione pregiudiziale, vertente sulla validità del regolamento n. 164/2007, la Saint Louis Sucre ha eccepito, nelle sue osservazioni scritte, l’invalidità di tale regolamento, mentre il governo belga ha replicato che esso era valido e, da parte sua, la Commissione ha sostenuto che non era necessario rispondere a tale questione in ragione del fatto che detto regolamento era stato dichiarato invalido dalla Corte nella sua sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591). Successivamente, in risposta a un quesito scritto della Corte, il governo belga e la Commissione hanno affermato che la Corte doveva interpretare tale quarta questione come vertente sulla validità del regolamento n. 1360/2013. Il governo francese ha condiviso tale posizione, ferme restando le sue riserve più generali circa la ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale. Anche la Saint Louis Sucre ha fornito una risposta simile, a condizione che l’eventuale accertamento dell’invalidità di quest’ultimo regolamento non influisse sui rimborsi da esso già accordati ai produttori.

37

A tal proposito, si deve rammentare che, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, il regolamento n. 1360/2013 ha sostituito, per quanto riguarda i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il regolamento n. 164/2007 con effetto retroattivo a partire dal 23 febbraio 2007.

38

Pertanto, la quarta questione pregiudiziale deve essere intesa come vertente sulla validità del regolamento n. 1360/2013.

39

Da quanto precede deriva che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile in toto.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

40

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafi 2 e 8, del regolamento n. 1260/2001 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce a un produttore di zucchero il diritto al rimborso dei contributi alla produzione versati per quantitativi di zucchero di quota A e B che erano ancora in giacenza al 30 giugno 2006, in quanto, successivamente a tale data, il regime dei contributi alla produzione non è stato riconfermato dal regolamento n. 318/2006.

41

Tale prima questione scaturisce dalla domanda della Saint Louis Sucre volta, in sostanza, a chiedere che venga ricalcolato il suo contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006, in ragione del fatto che le giacenze di zucchero di quota A e B presenti nella Comunità alla fine di tale campagna di commercializzazione non avrebbero originato nessuna spesa legata al loro smercio.

42

A tal proposito, è opportuno ricordare che l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1260/2001 prevedeva che, prima della fine della campagna di commercializzazione 2005/2006, si accertasse cumulativamente, per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, l’eccedenza esportabile determinata in funzione della produzione definitiva di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, da un lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina smerciati per il consumo interno della Comunità, dall’altro.

43

Orbene, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002, come modificato dal regolamento n. 1140/2003, ai fini del calcolo di detta eccedenza esportabile, il quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina smerciato per il consumo all’interno della Comunità era stabilito mediante la somma dei quantitativi in giacenza all’inizio della campagna, prodotti nell’ambito delle quote A e B, importati come tali e contenuti in prodotti trasformati importati, dalla quale sono detratti i quantitativi dei medesimi esportati come tali, contenuti in prodotti trasformati esportati, in giacenza a fine campagna o oggetto di titolo di restituzioni alla produzione.

44

Quindi, l’esclusione, nell’ambito del calcolo dell’eccedenza esportabile per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina in giacenza alla fine della campagna 2005/2006 sarebbe contraria sia all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002, come modificato dal regolamento n. 1140/2003, che prevede esplicitamente che i quantitativi in giacenza siano presi in considerazione, sia all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1260/2001, che parimenti fa riferimento all’eccedenza esportabile e non esportata, la quale include necessariamente, come risulta in paricolare dal considerando 15 di quest’ultimo regolamento, i quantitativi presenti sul mercato al termine della campagna in questione, come quelli in giacenza.

45

Inoltre, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, il fatto di continuare a fare riferimento a una perdita complessiva «stimata», anche dopo l’adeguamento previsto dall’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1260/2001, per quanto riguarda le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, implica che la perdita possa non essersi ancora verificata nella sua totalità. La Corte ha peraltro statuito che il metodo di calcolo della perdita complessiva stimata tende, in ogni caso, a stabilire convenzionalmente e in prospettiva le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria (sentenza dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260, punto 43).

46

Peraltro, occorre sottolineare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, che la riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero attuata dal regolamento n. 318/2006, per quanto di ampia portata, non ha posto fine, come risulta dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, al regime delle restituzioni all’esportazione.

47

Sussisteva quindi una sovrapposizione tra l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero stabilita dal regolamento n. 1260/2001 per il periodo che va dalla campagna 2001/2002 alla campagna 2005/2006 e questa stessa organizzazione comune dei mercati come riformata dal regolamento n. 318/2006 a partire dalla campagna 2006/2007.

48

Ai sensi del regolamento n. 958/2006, quindi, è stata indetta una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

49

Pertanto, la possibilità per i produttori di esportare lo zucchero in giacenza, con restituzioni, non è venuta meno l’ultimo giorno della campagna di commercializzazione 2005/2006.

50

Infine, è opportuno rilevare che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 318/2006 ha introdotto una tassa sulla produzione soltanto a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/2008, tassa che era peraltro finalizzata, conformemente al considerando 19 di tale regolamento, a contribuire al finanziamento delle spese inerenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e non a finanziare integralmente, come nel caso del contributo alla produzione previsto dal regolamento n. 1260/2001, gli oneri per lo smercio delle eccedenze risultanti dal rapporto tra la produzione della Comunità e il suo consumo.

51

Nel caso di specie, si può ricordare che, ai sensi del regolamento n. 900/2007, è stata indetta una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco sino alla fine della campagna di commercializzazione 2007/2008.

52

In tale contesto, tenuto conto del fatto che il legislatore dell’Unione dispone in materia agricola di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli articoli da 40 a 43 TFUE gli attribuiscono e che, conseguentemente, il controllo giurisdizionale deve limitarsi ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, ovvero che l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (sentenza del 14 marzo 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, EU:C:2013:169, punto 43 e giurisprudenza ivi citata), non risulta che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto, uno sviamento di potere né che abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nel prevedere che, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, sia presa in considerazione l’eccedenza esportabile esistente al termine di tale campagna, ivi inclusi necessariamente i quantitativi di zucchero in giacenza alla fine della campagna.

53

Quanto all’argomento sollevato dalla Saint Louis Sucre in udienza, secondo cui le restituzioni all’esportazione accordate nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007 sono state finanziate con gli importi prelevati sulle quote addizionali di zucchero attribuite ai produttori di zucchero nel corso di tale campagna, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 318/2006, è giocoforza constatare che si trattava di un’attribuzione volontaria di quote, intervenuta su domanda dei produttori stessi, e che, in ogni caso, nessun elemento del fascicolo indica che gli importi così prelevati siano stati usati non per coprire gli oneri legati a tali quote addizionali, ma per finanziare dette restituzioni.

54

Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafi 2 e 8, del regolamento n. 1260/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce a un produttore di zucchero il diritto al rimborso dei contributi alla produzione versati per quantitativi di zucchero di quota A e B che erano ancora in giacenza al 30 giugno 2006, in quanto, successivamente a tale data, il regime dei contributi alla produzione non è stato riconfermato dal regolamento n. 318/2006.

Sulle questioni seconda e terza

55

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulla quarta questione

56

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è stato rilevato nessun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 1360/2013.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 15, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce a un produttore di zucchero il diritto al rimborso dei contributi alla produzione versati per quantitativi di zucchero di quota A e B che erano ancora in giacenza al 30 giugno 2006, in quanto, successivamente a tale data, il regime dei contributi alla produzione non è stato riconfermato dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

 

2)

Non è stato rilevato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.