Causa C‑92/15

Sven Mathys

contro

De Grave Antverpia NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 96/75/CE — Modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti di merci per via navigabile — Portata — Articolo 1, lettera b) — Nozione di “trasportatore” — Articolo 2 — Libertà di conclusione dei contratti e di negoziazione dei prezzi»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2016

Trasporti – Trasporti su via navigabile – Direttiva 96/75 – Modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti di merci – Trasportatore – Nozione – Normativa nazionale che consente a una persona che non corrisponde alla definizione di trasportatore di concludere un contratto di trasporto in qualità di trasportatore – Ammissibilità

[Direttiva del Consiglio 96/75, artt. 1, b), e 2]

Nell’ambito delle attività di trasporto di merci per via navigabile, l’articolo 1, lettera b), della direttiva 96/75, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità, nella parte in cui definisce un trasportatore come il proprietario o il gestore di uno o più battelli utilizzati per la navigazione interna, e l’articolo 2 della medesima direttiva, nella parte in cui dispone che, in tale settore, i contratti sono liberamente stipulati tra le parti interessate, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che non corrisponda a detta definizione di concludere un contratto di trasporto in qualità di trasportatore.

Infatti, la direttiva 96/75 non disciplina in alcun modo l’intervento dei mediatori di noleggio o quello di persone che, senza possedere esse stesse i mezzi idonei all’esercizio di un’attività di trasporto per via navigabile, si obblighino tuttavia personalmente ad effettuare tale trasporto ricorrendo ai servizi di un comandante. La qualificazione, nel diritto nazionale, di una parte di tali contratti come mediatore di noleggio o spedizioniere è pertanto estranea all’interpretazione di detta direttiva.

(v. punti 34, 36 e dispositivo)