Causa C‑68/15

X

contro

Ministerraad

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Direttiva sulle società madri e figlie – Normativa tributaria – Imposta sugli utili societari – Distribuzione di dividendi – Ritenuta alla fonte – Doppia imposizione – Fairness Tax»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017

  1. Libera circolazione delle persone–Libertà di stabilimento–Normativa tributaria–Imposta sugli utili societari–Distribuzione di dividendi–Prelievo tanto su una società non residente quanto su una società residente di una «fairness tax» al momento della distribuzione di dividendi non tassati–Ammissibilità–Presupposto–Insussistenza di un trattamento meno favorevole della società non residente rispetto ad una società residente–Verifica incombente al giudice nazionale

    (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni–Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi–Direttiva 2011/96/UE–Esenzione, nello Stato membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti alla società capogruppo–Ritenuta alla fonte–Nozione–Prelievo tanto su una società non residente quanto su una società residente di una «fairness tax» al momento della distribuzione di dividendi non tassati–Assoggettamento della società distributrice e non del detentore dei titoli–Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 2011/96, art. 5)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni–Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi–Direttiva 2011/96–Prevenzione della doppia imposizione economica–Prelievo tanto su una società non residente quanto su una società residente di una «fairness tax» al momento della distribuzione di dividendi non tassati–Imposizione degli utili che una società controllante riscuote dalla sua controllata al momento della ridistribuzione di detti utili–Imposizione eccedente la soglia del 5% prevista dalla direttiva 2011/96 in caso di ridistribuzione successiva all’anno di riscossione–Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2011/96, art. 4, §§ 1, a), e 3]

  1.  La libertà di stabilimento dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, in forza della quale tanto una società non residente svolgente un’attività economica in tale Stato membro per mezzo di una stabile organizzazione, quanto una società residente, ivi compresa la controllata residente di una società non residente, sono assoggettate ad un tributo quale la fairness tax, quando tali società distribuiscano dividendi che, per effetto della fruizione di determinate agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non sono ricompresi nel loro risultato d’esercizio definitivo imponibile, sempreché le modalità di determinazione della base imponibile di tale imposta non conducano, di fatto, ad un trattamento meno favorevole ditale società non residente rispetto ad una società residente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    Nell’ambito di tale verifica, il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale mira a tassare utili rientranti nella giurisdizione tributaria belga, distribuiti, ma sui quali lo Stato membro medesimo, per effetto del ricorso a determinate agevolazioni fiscali previste dal regime tributario nazionale, non ha esercitato tale giurisdizione tributaria. Di conseguenza, in una situazione in cui le modalità di calcolo della base imponibile di una società non residente conducessero a tassare la società stessa anche sugli utili non rientranti nella giurisdizione tributaria dello Stato membro di cui trattasi, detta società non residente subirebbe un trattamento meno favorevole di quello di una società residente.

    (v. punti 48, 61, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che preveda un tributo quale la fairness tax, cui sono soggette le società non residenti svolgenti un’attività economica nello Stato membro medesimo per mezzo di una stabile organizzazione nonché le società residenti, ivi compresa la controllata residente di una società non residente, qualora distribuiscano dividendi che, per effetto della fruizione di determinate agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano ricompresi nel loro risultato d’esercizio definitivo imponibile.

    Da costante giurisprudenza della Corte emerge che, affinché un’imposta possa essere qualificata come ritenuta alla fonte, ai sensi dell’articolo 5, della direttiva sulle società madri e figlie, devono essere soddisfatti tre criteri cumulativi. Così, in primo luogo, l’imposta dev’essere prelevata nello Stato in cui i dividendi sono distribuiti e il suo fatto generatore dev’essere costituito dal versamento di dividendi o di qualsiasi altro rendimento dei titoli; in secondo luogo, la base imponibile di tale imposta dev’essere il rendimento dei titoli e, in terzo luogo, il soggetto passivo dev’essere il detentore dei titoli stessi (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2010, P. Ferrero e C. e General Beverage Europe, C‑338/08 e C‑339/08, EU:C:2010:364, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    Tuttavia, considerato che il soggetto passivo di un tributo quale la fairness tax non è il detentore dei titoli, bensì la società distributrice, la terza condizione non risulta soddisfatta.

    (v. punti 63, 65, 68, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96, nel combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nei limiti in cui tale normativa, in una fattispecie in cui gli utili percepiti da una società madre da parte della sua controllata siano distribuiti dalla società madre stessa in un esercizio successivo a quello del loro percepimento, implica la sottoposizione di tali utili ad un’imposizione eccedente la soglia del 5% prevista da tale disposizione.

    Invero, in primo luogo, nel prevedere che lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della stabile organizzazione «si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione», tale disposizione vieta agli Stati membri di sottoporre ad imposizione la società madre o la sua stabile organizzazione a titolo di utili distribuiti dalla controllata alla sua società madre, senza distinguere a seconda che l’imposizione della società madre abbia come fatto generatore il percepimento di tali utili o la loro ridistribuzione.

    In secondo luogo, come menzionato ai punti 70 e 71 della presente sentenza, la direttiva sulle società madri e figlie persegue l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti da una controllata alla sua società madre a livello della società madre. Orbene, una tassazione di tali utili da parte dello Stato membro della società madre in capo a tale società al momento della ridistribuzione di questi ultimi, che produca l’effetto di assoggettare detti utili ad un’imposta eccedente, di fatto, la soglia del 5% prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva medesima, comporterebbe una doppia imposizione al livello di tale società, vietata dalla menzionata direttiva.

    (v. punti 79, 80, 82, dispositivo 3)