Causa C‑60/15 P

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma – Tutela del processo decisionale di tali istituzioni – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1 – Interesse pubblico alla divulgazione di informazioni ambientali – Informazioni, trasmesse dalle autorità tedesche alla Commissione europea, riguardanti impianti, situati sul territorio tedesco, oggetto della normativa dell’Unione relativa al sistema di scambi di quote di emissioni di gas a effetto serra – Diniego parziale di accesso»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2017

  1. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione–Irricevibilità–Argomenti che costituiscono un semplice ampliamento di un motivo dedotto nell’atto di ricorso–Ricevibilità

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)

  2. Istituzioni dell’Unione europea–Diritto di accesso del pubblico ai documenti–Regolamento n. 1049/2001–Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali–Regolamento n. 1367/2006–Eccezioni al diritto di accesso ai documenti–Tutela del processo decisionale–Presupposti–Interpretazione e applicazione restrittive–Distinzione tra le nozioni di processo decisionale e di procedimento amministrativo ad esso relativo

    (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 11 e art. 4, e n. 1367/2006, art. 6)

  3. Istituzioni dell’Unione europea–Diritto di accesso del pubblico ai documenti–Regolamento n. 1049/2001–Ambito di applicazione–Attività amministrativa della Commissione–Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 49-55)

  2.  Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni conferito al pubblico dal regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è assoggettato a determinati limiti basati su motivi di interesse pubblico o privato. In particolare, e in conformità con il suo considerando 11, il regolamento n. 1049/2001 prevede, all’articolo 4, un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a negare l’accesso a un documento nel caso in cui la divulgazione di quest’ultimo pregiudichi uno degli interessi protetti da tale articolo. Tuttavia, dal momento che tali eccezioni derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo.

    Pertanto, la nozione di «processo decisionale» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 dev’essere intesa come riferita all’adozione della decisione, senza ricomprendere l’intero procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di quest’ultima. Tale interpretazione risulta dal testo stesso di detta disposizione e risponde all’esigenza di interpretarla restrittivamente.

    Riguardo al diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione, detta interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 si impone anche con riferimento alla finalità del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. È vero che l’articolo 6 di tale regolamento si limita ad indicare che l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 dev’essere interpretata restrittivamente, senza precisare la nozione di «processo decisionale» ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, la Convenzione di Aarhus dispone, all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), che una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale, e non l’insieme del procedimento amministrativo in esito al quale tali autorità deliberano.

    (v. punti 62-64, 76-81)

  3.  Sebbene l’attività amministrativa della Commissione non richieda un accesso ai documenti ampio tanto quanto quello riguardante l’attività legislativa di un’istituzione dell’Unione, ciò non significa affatto che essa non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, poiché quest’ultimo, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 3, si applica a tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire prodotti o ricevuti dalla medesima e che si trovano in suo possesso, concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione.

    (v. punto 85)