Causa C‑19/15

Verband Sozialer Wettbewerb eV

contro

Innova Vital GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I)

«Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Articolo 1, paragrafo 2 — Ambito di applicazione — Prodotti alimentari destinati ad essere forniti in quanto tali al consumatore finale — Indicazioni figuranti in una comunicazione commerciale rivolta esclusivamente a professionisti della salute»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2016

  1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Ambito di applicazione – Indicazioni figuranti in una comunicazione commerciale rivolta esclusivamente a professionisti della salute – Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 1047/2012, art. 1, § 2)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Condizioni per l’uso di tali indicazioni – Divieto di indicazioni che fanno riferimento a effetti benefici incomprensibili per il consumatore medio – Portata – Indicazioni formulate utilizzando un linguaggio tecnico o scientifico in una comunicazione non commerciale destinata ai professionisti della salute a scopo informativo – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 1047/2012, art. 5, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 23)

  2.  L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento n. 1047/2012 deve essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento le indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale relativa a un prodotto alimentare destinato ad essere fornito in quanto tale al consumatore finale, qualora tale comunicazione sia rivolta non già a quest’ultimo, bensì esclusivamente a professionisti della salute.

    Infatti, la nozione di comunicazione commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce, in particolare, ad una comunicazione effettuata sotto forma di pubblicità di prodotti alimentari, destinata, in modo diretto o indiretto, a promuovere tali prodotti. Una siffatta comunicazione può anche avere la forma di una lettera pubblicitaria che operatori del settore alimentare rivolgono a professionisti della salute, contenente delle indicazioni nutrizionali o sulla salute ai sensi di tale regolamento, affinché gli stessi professionisti raccomandino, eventualmente, ai loro pazienti l’acquisto e/o il consumo di detto prodotto. A tal riguardo, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 non contiene alcuna precisazione circa il destinatario della comunicazione commerciale e non distingue a seconda che si tratti di un consumatore finale o di un professionista della salute. Ne consegue che è il prodotto stesso che deve essere destinato al consumatore finale, e non la comunicazione di cui esso è oggetto. Orbene, non può escludersi che i professionisti della salute siano essi stessi indotti in errore da indicazioni nutrizionali o sulla salute inesatte, ambigue o fuorvianti. Pertanto, tali professionisti della salute rischiano di trasmettere, completamente in buona fede, informazioni erronee relative ai prodotti alimentari oggetto della comunicazione commerciale ai consumatori finali con i quali essi sono in relazione. Di conseguenza, l’applicazione del regolamento n. 1924/2006 alle indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale destinata a professionisti contribuisce, nell’ambito del mercato interno, a un elevato livello di tutela del consumatore.

    (v. punti 29‑31, 44, 45, 47, 54 e dispositivo)

  3.  Il regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento n. 1047/2012, non osta all’informazione oggettiva ai professionisti della salute sui nuovi sviluppi scientifici che implicano l’utilizzo di una terminologia tecnica o scientifica, nella situazione in cui la comunicazione presenta un carattere non commerciale. Infatti, sebbene dall’articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento risulti che l’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se il consumatore medio può comprendere gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione, non se ne può tuttavia dedurre che qualsiasi informazione da parte degli operatori del settore alimentare destinata a professionisti della salute sui nuovi sviluppi della scienza, che implichi l’utilizzo di una terminologia tecnica o scientifica, sia vietata. A tal riguardo, detto articolo 5, paragrafo 2, deve essere inteso nel senso che tale disposizione si applica qualora le indicazioni nutrizionali e sulla salute siano comunicate direttamente al consumatore finale, per consentirgli di effettuare scelte con cognizione di causa.

    (v. punti 49‑51, 53)