CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 12 ottobre 2016 ( 1 )

Causa C‑582/15

Openbaar Ministerie

contro

Gerrit van Vemde

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Riconoscimento reciproco delle sentenze — Decisione quadro 2008/909/GAI — Articolo 28 — Disposizione transitoria — Dichiarazione di uno Stato membro — Nozione di “emissione della sentenza definitiva”»

1. 

Il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( 2 ).

2. 

Tale rinvio è stato presentato nell’ambito di un procedimento relativo a una domanda di autorizzazione all’esecuzione, nei Paesi Bassi, di una decisione giudiziaria dello Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio) che contiene, tra l’altro, la condanna del sig. Gerrit van Vemde ad una pena detentiva di tre anni.

I – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

3.

I considerando 1 e 2 della decisione quadro sono così formulati:

«(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali [(GU 2001, C 12, pag. 10)], pronunciandosi per una valutazione della necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l’estensione dell’applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (misura 16)».

4.

L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

“sentenza”: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b)

“pena”: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

c)

“Stato di emissione”, lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;

d)

“Stato di esecuzione”, lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione».

5.

L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, intitolato «Relazioni con altri accordi e intese», prevede quanto segue:

«Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all’articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:

la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997,

la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970,

il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,

la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull’esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991».

6.

Ai sensi dell’articolo 28 della decisione quadro, intitolato «Disposizione transitoria»:

«1.   Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

2.   Tuttavia, al momento dell’adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, esso continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Può essere ritirata in qualsiasi momento».

7.

Sulla base dell’articolo 28 della decisione quadro, il Regno dei Paesi Bassi ha fatto la seguente dichiarazione ( 3 ):

«Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, i Paesi Bassi dichiarano che nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della decisione quadro, essi continueranno, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici sul trasferimento delle persone condannate vigenti prima della decisione quadro».

B – Il diritto olandese

8.

L’articolo 2:11 del Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene privative della libertà personale e condizionali; in prosieguo: il «WETS»), che attua la decisione quadro, prevede quanto segue:

«1.   [Il] Ministro [dell’Interno e della Giustizia] trasmette la decisione giudiziaria (…) all’avvocato generale della procura presso la Corte d’appello.

2.   L’avvocato generale presenta immediatamente la decisione giudiziaria (…) alla sezione specializzata della Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden (…)

(…)

8.   Entro sei settimane dalla data in cui ha ricevuto la decisione giudiziaria (…), la sezione specializzata della Corte d’appello trasmette [al] Ministro [dell’Interno e della Giustizia] la valutazione scritta e motivata (…)».

9.

Ai sensi dell’articolo 2:12 del WETS, il Ministro dell’Interno e della Giustizia decide sul riconoscimento della decisione giudiziaria tenendo conto della valutazione della sezione specializzata della Corte d’appello.

10.

L’articolo 5:2 del WETS dispone quanto segue:

«1.   La presente legge sostituisce il Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (legge sul trasferimento dell’esecuzione di sentenze penali; in prosieguo: il «WOTS») nelle relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea.

(…)

3.   La presente legge non si applica alle decisioni giudiziarie (…) divenute definitive prima del 5 dicembre 2011.

(…)».

11.

Ai sensi dell’articolo 2 del WOTS, «[l]’esecuzione nei Paesi Bassi di decisioni giudiziarie straniere può avvenire soltanto in virtù di una convenzione». Inoltre, a termini dell’articolo 31, paragrafo 1, del WOTS, «[q]ualora ritenga ammissibile l’esecuzione della decisione giudiziaria straniera, il tribunale [di Amsterdam] la autorizza e, nel rispetto delle disposizioni previste a tale riguardo dalla convenzione applicabile, pronuncia la pena o la misura stabilita per il reato corrispondente nel diritto olandese».

II – Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

12.

Il 27 ottobre 2009, il sig. Gerrit van Vemde è stato arrestato nei Paesi Bassi in forza di un mandato d’arresto europeo emesso da un’autorità giudiziaria belga ai fini dell’esercizio di un’azione penale. Dopo la sua consegna, egli è stato posto in stato di detenzione in Belgio. Il sig. Gerrit van Vemde è stato poi rilasciato su cauzione nel corso del procedimento penale belga ed è ritornato, con i propri mezzi, nei Paesi Bassi prima che fosse emessa una sentenza.

13.

Il 28 febbraio 2011, lo Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio) ha condannato il sig. Gerrit van Vemde ad una pena detentiva di tre anni. Il 6 dicembre 2011, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) ha respinto il ricorso per cassazione avverso tale decisione e la decisione dello Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) è divenuta definitiva in quella stessa data. Un mandato di cattura emesso dal Procureur Generaal in Antwerpen (Procuratore generale di Anversa, Belgio) è stato notificato alla persona condannata il 13 febbraio 2012.

14.

Il 23 luglio 2013, le autorità belghe hanno chiesto ai Paesi Bassi l’esecuzione della pena detentiva inflitta dalla sentenza dello Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa). In seguito, con istanza del 10 ottobre 2013, il procureur du Roi (procuratore del Re, Belgio) ha chiesto al giudice del rinvio, il Rechtbank te Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), di autorizzare l’esecuzione della pena detentiva inflitta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa).

15.

Investito di tale istanza, il giudice del rinvio si pone la questione se le disposizioni applicabili siano quelle del WOTS o quelle del WETS, che ha sostituito la prima legge. Infatti, da una parte, il WETS, ai sensi del suo articolo 5:2, paragrafo 3, si applicherebbe solo alle decisioni giudiziarie «divenute definitive» prima del 5 dicembre 2011. Quindi, poiché la sentenza dello Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) è divenuta definitiva dopo il 5 dicembre 2011, in linea di principio, dovrebbe applicarsi il WETS.

16.

Dall’altra, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla conformità di tale disposizione all’articolo 28 della decisione quadro. Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, le richieste di esecuzione di una pena detentiva ricevute dopo il 5 dicembre 2011 sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla decisione quadro. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, al momento dell’adozione di quest’ultima, ogni Stato membro poteva fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata «emessa» anteriormente alla data da esso indicata, esso avrebbe continuato, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Orbene, il Regno dei Paesi Bassi ha fatto una tale dichiarazione sull’applicazione della decisione quadro, dichiarazione che riproduce, in sostanza, la formulazione dell’articolo 28, paragrafo 2, di detta decisione quadro.

17.

Il giudice del rinvio precisa che, secondo la giurisprudenza dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), l’articolo 5:2, paragrafo 3, del WETS deve essere interpretato, conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, nel senso che la sentenza in questione deve essere stata emessa prima del 5 dicembre 2011, indipendentemente dal momento in cui essa è divenuta definitiva, cosicché, nella fattispecie, rimarrebbero applicabili le disposizioni del WOTS. Tuttavia, qualora si dovesse invece interpretare l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro nel senso che la sentenza deve essere divenuta definitiva prima del 5 dicembre 2011, il giudice del rinvio, sulla base delle disposizioni del WETS, considera che, in particolare, esso non sarebbe competente a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione all’esecuzione della pena detentiva pronunciata nei confronti della persona condannata.

18.

Ciò posto, il Rechtbank te Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della decisione quadro 2008/909/GAI debba essere interpretato nel senso che la dichiarazione in esso prevista può riguardare unicamente sentenze emesse anteriormente al 5 dicembre 2011, a prescindere dalla data del passaggio in giudicato delle medesime, o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che la dichiarazione può riguardare unicamente sentenze divenute definitive anteriormente al 5 dicembre 2011».

III – Analisi

19.

La questione sollevata dal giudice del rinvio mira, in sostanza, a chiarire se, qualora uno Stato membro abbia fatto la dichiarazione prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, la data che consente di determinare il regime giuridico applicabile al trasferimento delle persone condannate a pene detentive sia quella dell’emissione della sentenza o quella in cui quest’ultima è divenuta definitiva.

20.

Prima di rispondere a tale questione, occorre esaminare, come suggerito dal governo austriaco e dalla Commissione europea, se la dichiarazione fatta dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro sia o meno idonea a produrre effetti giuridici.

A – Sulla presa in considerazione o meno della dichiarazione fatta dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro

21.

Occorre sottolineare che l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro non dà adito a dubbi riguardo al momento in cui può essere fatta una tale dichiarazione.

22.

Infatti, secondo il testo di tale disposizione, è «al momento dell’adozione della (…) decisione quadro» che ogni Stato membro aveva la possibilità di fare una dichiarazione con l’effetto di ritardare l’applicazione di tale decisione quadro.

23.

Orbene, secondo le informazioni fornite alla Corte e come ha riconosciuto in udienza il governo olandese, la dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi è stata inviata al Consiglio il 24 marzo 2009, ed è stata quindi diffusa come documento del Consiglio il 30 aprile 2009, prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 ottobre 2009 ( 4 ). Alla luce di tali elementi, il governo olandese non nega che detta dichiarazione sia stata formalmente presentata dopo l’adozione della decisione quadro.

24.

Nella lettera allegata alla propria dichiarazione, e come ha dichiarato in udienza, il Regno dei Paesi Bassi ha tuttavia affermato che, nel corso delle discussioni sul progetto di decisione quadro, esso aveva costantemente dichiarato che quest’ultima potesse applicarsi soltanto ai casi futuri. Tale Stato membro spiega che l’opzione prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro è stata inserita segnatamente su sua richiesta e che detta opzione costituiva per esso un elemento importante dell’accordo politico relativo a tale decisione quadro, concluso durante le sessioni del Consiglio GAI del 4 dicembre 2006 e del 15 febbraio 2007. Il Regno dei Paesi Bassi ha inoltre precisato che la decisione quadro è stata inserita nell’elenco dei punti «A» dell’ordine del giorno così poco tempo prima della riunione del Consiglio GAI del 27 novembre 2008 che non è stato possibile seguire la procedura interna di preparazione del Consiglio su tale punto. Ne è conseguito che, al momento dell’adozione di tale decisione quadro nel corso della riunione del Consiglio GAI del 27 novembre 2008, il Regno dei Paesi Bassi non ha trasmesso la dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, di detta decisione quadro. Tale Stato membro precisa di aver tuttavia comunicato, quando il Consiglio GAI del 4 dicembre 2006 ebbe raggiunto un accordo politico, che esso avrebbe presentato siffatta dichiarazione. A suo avviso, può ritenersi che tale comunicazione abbia prodotto i propri effetti al momento dell’adozione della decisione quadro, il 27 novembre 2008.

25.

Al pari della Commissione, ritengo tuttavia che una siffatta comunicazione non equivalga a una dichiarazione fatta «al momento dell’adozione della (…) decisione quadro», ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, di tale decisione quadro. Invero, il semplice fatto di esprimere l’intenzione di fare una dichiarazione non è sufficiente. La dichiarazione prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro deve essere fatta, con qualsiasi mezzo, al momento dell’adozione di quest’ultima e deve palesare precisamente la scelta dello Stato membro interessato relativa alla data di emissione delle sentenze definitive prima della quale la decisione quadro non si applica. L’articolo 28, paragrafo 2, di detta decisione quadro lascia infatti agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella fissazione di tale data, purché quest’ultima non sia successiva al 5 dicembre 2011.

26.

In assenza di una formulazione ufficiale della dichiarazione precisa del Regno dei Paesi Bassi, che sia anteriore al documento inviato da tale Stato membro il 24 marzo 2009, ritengo pertanto che la dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi non sia stata fatta validamente in quanto è stata presentata fuori termine.

27.

Inoltre rilevo, al pari della Commissione, che i casi in cui la decisione quadro autorizza gli Stati membri a fare una dichiarazione non solo al momento dell’adozione di quest’ultima, ma anche in una data successiva, sono indicati in modo molto chiaro nella decisione quadro. Mi riferisco in particolare agli articoli 4, paragrafo 7, e 7, paragrafo 4, di quest’ultima.

28.

Da quanto precede, risulta che la dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi non è idonea a produrre effetti giuridici.

29.

In assenza di una dichiarazione che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, è l’articolo 28, paragrafo 1, di quest’ultima che determina l’ambito di applicazione ratione temporis delle norme contenute nella decisione quadro, vale a dire per le richieste pervenute dopo il 5 dicembre 2011.

30.

Poiché la richiesta presentata dalle autorità belghe alle autorità olandesi è datata 10 ottobre 2013, non vi è dubbio che le norme contenute nella decisione quadro sono pienamente applicabili nel caso di specie.

31.

È solo in via subordinata, qualora la Corte non condivida la mia analisi secondo cui la dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi non deve essere presa in considerazione, che esaminerò la questione di interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, formulata dal giudice del rinvio.

B – Sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro

32.

Al pari della Commissione, dei governi olandese e austriaco nonché dell’Openbaar Ministerie (pubblico ministero), ritengo che la data da prendere in considerazione ai fini dell’attuazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro sia quella in cui la sentenza è divenuta definitiva.

33.

Dall’articolo 26, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che, a decorrere dal 5 dicembre 2011, il meccanismo uniforme previsto da detta decisione quadro sostituisce in sostanza il sistema convenzionale preesistente.

34.

Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro, «[l]e richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli atti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro».

35.

L’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro consente tuttavia agli Stati membri, qualora abbiano fatto una dichiarazione in tal senso al momento dell’adozione di detta decisione quadro, di basarsi, ai fini dell’applicazione di quest’ultima, non già sulla data della richiesta, bensì su quella nella quale è stata emessa la sentenza definitiva.

36.

Pertanto, in deroga all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro, nel quale il punto di riferimento è la data di ricezione della richiesta, l’articolo 28, paragrafo 2, di tale decisione quadro prevede, quale punto di riferimento, la data della sentenza definitiva.

37.

Conformemente a quest’ultima disposizione, la dichiarazione fatta dal Regno dei Paesi Bassi prevede che, «nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della decisione quadro, [esso continuerà], in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici sul trasferimento delle persone condannate vigenti prima della decisione quadro» ( 5 ).

38.

Tale dichiarazione trova la sua espressione nel diritto nazionale all’articolo 5:2, paragrafo 3, del WETS, il quale prevede che «[l]a presente legge non si applica alle decisioni giudiziarie (…) divenute definitive prima del 5 dicembre 2011» ( 6 ).

39.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si basa in gran parte sulla differenza di redazione tra, da un lato, l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro e la dichiarazione fatta dal Regno dei Paesi Bassi, che si riferiscono alla data nella quale «la sentenza definitiva è stata emessa», e, dall’altro, l’articolo 5:2, paragrafo 3, del WETS, che si riferisce alla data nella quale le decisioni giudiziarie sono «divenute definitive».

40.

Contrariamente al giudice del rinvio, al convenuto nel procedimento principale e al governo polacco, ritengo che, sebbene redatte in modo diverso, dette disposizioni si riferiscano tutte al medesimo evento giuridico, vale a dire al momento in cui una sentenza ha acquisito carattere definitivo. Adottando l’articolo 5:2, paragrafo 3, del WETS, il legislatore olandese ha quindi esattamente attuato quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro nonché dalla dichiarazione fatta dal Regno dei Paesi Bassi.

41.

L’interpretazione secondo la quale l’articolo 28, paragrafo 2, di tale decisione quadro si riferisce al momento in cui una sentenza ha acquisito un carattere definitivo deriva nel contempo dalla formulazione, dal sistema e dall’obiettivo di detta decisione quadro.

42.

Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, rilevo che essa non si limita a riferirsi al momento in cui la sentenza è stata emessa, ma si riferisce alla sentenza «definitiva». Tale precisazione riguardo al carattere definitivo della sentenza non è specifica alla versione francese di tale decisione quadro, ma si ritrova in altre versioni linguistiche ( 7 ).

43.

Detta precisazione è coerente con il sistema della decisione quadro, in quanto una richiesta fondata su quest’ultima è in ogni caso possibile, conformemente alla definizione di «sentenza» adottata dal legislatore dell’Unione all’articolo 1, lettera a), di detta decisione quadro, soltanto quando una sentenza sia divenuta definitiva.

44.

Inoltre, come risulta in particolare dai suoi considerando 1 e 2, la decisione quadro mira ad attuare il principio del reciproco riconoscimento in materia penale per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale. Tale attuazione richiede un meccanismo di cooperazione più moderno e ampio di quello consentito dal diritto convenzionale vigente.

45.

Alla luce dell’importanza fondamentale del principio del reciproco riconoscimento nell’ambito della creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nella misura in cui l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro costituisce una deroga che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare il sistema convenzionale precedente per un periodo più lungo di quello consentito dal regime generale dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale decisione quadro, l’articolo 28, paragrafo 2, di quest’ultima deve essere interpretato in modo restrittivo.

46.

Una tale interpretazione restrittiva, limitando i casi che continuano ad essere disciplinati dal sistema convenzionale precedente e aumentando di conseguenza i casi disciplinati dalle norme previste dalla decisione quadro, è la più idonea a garantire l’obiettivo perseguito da quest’ultima.

47.

A tale riguardo, preciso che la decisione quadro ha per obiettivo principale quello di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate a una pena detentiva, consentendo all’individuo privato della sua libertà a causa di una condanna penale di scontare la sua pena o il residuo di quest’ultima nel suo ambiente sociale d’origine. Ciò traspare chiaramente dal considerando 9 e dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro.

48.

Ciò implica che tutte le misure relative all’esecuzione e all’adattamento delle pene siano individualizzate dalle autorità giudiziarie in modo tale da favorire, nel rispetto degli interessi della società e dei diritti delle vittime, oltre alla prevenzione della recidiva, l’inserimento o il reinserimento sociale della persona condannata ( 8 ).

49.

Alla luce di quanto precede, nella misura in cui la sentenza di condanna del sig. Gerrit van Vemde ha acquisito un carattere definitivo il 6 dicembre 2011, l’esecuzione della pena inflitta a quest’ultimo deve quindi essere certamente disciplinata dalle norme contenute nella decisione quadro.

IV – Conclusione

50.

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere al Rechtbank te Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) nel modo seguente:

«In via principale, nella misura in cui la dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi riguardante l’articolo 28 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, è stata fatta dopo l’adozione di tale decisione quadro, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 28, paragrafo 2, di quest’ultima, essa non è idonea a produrre effetti giuridici.

In subordine, qualora debba riconoscersi che tale dichiarazione è idonea a produrre effetti giuridici, l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che la dichiarazione da esso prevista può riguardare soltanto le sentenze divenute definitive prima del 5 dicembre 2011».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2008, L 327, pag. 27. In prosieguo: la «decisione quadro».

( 3 ) GU 2009, L 265, pag. 41; in prosieguo: la «dichiarazione sull’applicazione della decisione quadro».

( 4 ) GU 2009, L 265, pag. 41.

( 5 ) Il corsivo è mio.

( 6 ) Il corsivo è mio.

( 7 ) V., ad esempio, in lingua spagnola: «En los casos en los que la sentencia firme haya sido dictada antes de la fecha que especificará»; in lingua inglese: «In cases where the final judgment has been issued before the date it specifies»; in lingua tedesca: «Wonach er in Fällen, in denen das rechtskräftige Urteil vor dem angegebenen Zeitpunkt ergangen ist»; in lingua italiana: «Nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata».

( 8 ) V. le mie conclusioni nella causa Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:319).