CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate l’8 marzo 2017 ( 1 )
Causa C‑569/15
X
contro
Staatssecretaris van Financiën
[Domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Regolamento CEE n. 1408/71 – Previdenza sociale – Determinazione della normativa applicabile – Articoli 13, paragrafo 2, lettera a) e 14, paragrafo 2, lettera b), i), – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri – Dipendente in congedo non retribuito di tre mesi che esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro»
Introduzione
1. |
Il presente rinvio pregiudiziale è stato presentato nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) tra la sig.ra X e lo Staatssecretaris van Financien (Segretario di Stato alle Finanze) vertente sul pagamento di imposta sul reddito e contributi previdenziali per l’anno 2009. |
2. |
Il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione delle norme di conflitto di cui agli articoli 13, paragrafo 2, lettera a) e 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 2 ). Segnatamente, il giudice del rinvio solleva la questione se un dipendente che esercita attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di tre mesi durante il suo congedo non retribuito debba essere considerato una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri ai fini della determinazione della legislazione applicabile. |
Quadro normativo
3. |
L’articolo 1 del regolamento n. 1408/71 contiene la seguente definizione di «lavoratore subordinato e lavoratore autonomo»:
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4. |
L’articolo 13 di tale regolamento dispone quanto segue: «1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata alle disposizioni del presente titolo. 2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
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5. |
L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), di tale regolamento così dispone: «2. La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue: (…)
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Fatti all’origine della controversia principale
6. |
La sig.ra X (in prosieguo: l’«interessata») è una cittadina dei Paesi Bassi che risiede e lavora in tale paese. |
7. |
L’interessata ha convenuto con il proprio datore di lavoro dei Paesi Bassi che, tra il 1o dicembre 2008 e il 28 febbraio 2009, avrebbe fruito di un periodo di congedo non retribuito, in base a un accordo speciale. Era stato convenuto che il suo contratto di lavoro sarebbe rimasto in vigore e che ella avrebbe ripreso la sua normale attività il 1o marzo 2009. |
8. |
Durante il periodo di congedo non retribuito l’interessata ha soggiornato in Austria, dove era alle dipendenze di un datore di lavoro austriaco come maestra di sci. In quei mesi l’interessata non ha svolto attività lavorative nei Paesi Bassi. |
9. |
La controversia tra l’interessata e lo Staatssecretaris van Financien (Segretario di Stato alle Finanze) nel procedimento principale verte sulla determinazione dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali per l’anno 2009. Segnatamente, la controversia verte sulla questione se nei mesi di gennaio e febbraio 2009 l’interessata fosse assicurata a titolo obbligatorio tramite il sistema di previdenza sociale dei Paesi Bassi e tenuta dunque al versamento dei contributi previdenziali nazionali. |
10. |
Nell’impugnazione avverso la sentenza del rechtbank Gelderland (Tribunale di Gelderland) il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden) ha dichiarato che il rapporto di lavoro tra l’interessata e il datore di lavoro dei Paesi Bassi è rimasto in essere durante il periodo di congedo non retribuito e che nei due mesi di cui trattasi era parimenti applicabile la legislazione dei Paesi Bassi. |
11. |
Avverso tale sentenza l’interessata ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. |
12. |
Il giudice del rinvio osserva che il ricorso per cassazione solleva la questione di quale disposizione del regolamento n. 1408/71 indichi la legislazione applicabile nei mesi di gennaio e febbraio 2009. Secondo tale giudice, poteva essere sia la norma generale di conflitto di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento sia la norma speciale di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), relativa a una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri. Posto che nei mesi di cui trattasi l’interessata di fatto esercitava attività soltanto in Austria, si potrebbe sostenere che nei suoi confronti fosse applicabile unicamente la legislazione austriaca. Ma si potrebbe parimenti argomentare, come deciso dal giudice di grado inferiore, che ella di norma esercitava un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri, i Paesi Bassi e l’Austria. Ciò determinerebbe l’applicazione della legislazione dei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71. |
13. |
Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se i Paesi Bassi possano essere considerati lo Stato membro in cui l’interessata esercitava di norma un’attività subordinata nel corso del suo congedo non retribuito, tenuto conto del suo impiego in Austria. Ai sensi del diritto nazionale, nel periodo rilevante ella era alle dipendenze del datore di lavoro dei Paesi Bassi, sebbene fruisse di congedo non retribuito e di fatto non svolgesse attività in tale paese. Si pone peraltro la questione se si debba considerare che l’interessata esercitasse «di norma» un’attività subordinata in due Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71. Un’ulteriore questione è se il luogo di lavoro debba essere considerato per un periodo più lungo, ad esempio un anno di calendario. Il giudice del rinvio osserva che un orizzonte temporale più breve determinerebbe una frequente rivalutazione della situazione previdenziale e, potenzialmente, frequenti mutamenti della normativa applicabile, con i relativi aggravi burocratici per la persona interessata. |
Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
14. |
Nelle circostanze sopra enunciate lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
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15. |
L’ordinanza di rinvio del 30 ottobre 2015 è pervenuta alla Cancelleria della Corte il 5 novembre 2015. Osservazioni scritte sono state presentate dal governo dei Paesi Bassi, dal governo ceco e dalla Commissione europea. All’udienza del 14 dicembre 2016 sono stati sentiti gli argomenti orali del governo dei Paesi Bassi e della Commissione. |
Analisi
16. |
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, al fine di determinare la legislazione applicabile, se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che una persona residente ed impiegata in uno Stato membro (i Paesi Bassi) che fruisce di congedo non retribuito per tre mesi al fine di svolgere un’attività subordinata in un altro Stato membro (l’Austria) in quel periodo sia considerata una persona che di norma svolge attività lavorativa in due Stati membri. |
17. |
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di determinare quale legislazione sia indicata come applicabile a siffatta persona dalle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71. |
18. |
A mio avviso, le due questioni sono strettamente correlate. Se si dovesse rispondere in senso affermativo alla prima questione e considerare l’interessata una persona che di norma esercita attività lavorative in due Stati membri, ella sarebbe soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, i Paesi Bassi, ai sensi della norma di conflitto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71. Qualora invece l’interessata non dovesse essere considerata impiegata nei Paesi Bassi durante il congedo non retribuito, nei mesi in questione sarebbe applicabile il diritto austriaco. |
19. |
La questione è se, durante il periodo di congedo non retribuito, la situazione dell’interessata nei confronti del suo datore di lavoro dei Paesi Bassi debba essere qualificata come un periodo di impiego (normale) ai fini dell’applicazione delle norme di conflitto di cui al Titolo II del regolamento n. 1408/71. |
20. |
Le tesi presentate alla Corte dalle parti interessate divergono su questo punto. |
21. |
Il governo dei Paesi Bassi e la Commissione sostengono, sebbene con una motivazione leggermente diversa, che nel periodo di congedo non retribuito l’interessata ha continuato ad essere impiegata nei Paesi Bassi. Il governo dei Paesi Bassi sottolinea il fatto che in quel periodo il suo contratto di lavoro è rimasto in essere e che ella ha continuato ad essere assicurata come lavoratore subordinato nell’ambito della previdenza sociale dei Paesi Bassi. La legislazione di quest’ultimo paese consente siffatto trattamento per un congedo non retribuito per un massimo di 78 settimane. |
22. |
La Commissione osserva che una mera sospensione di un rapporto di lavoro per un periodo di tempo limitato non può privare la persona interessata della sua qualifica di «lavoratore subordinato». Il fattore decisivo è che, nonostante tale sospensione, la persona resta assicurata contro rischi nel quadro di un regime di previdenza sociale ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 ( 3 ). |
23. |
Il governo ceco sostiene una tesi opposta e fa valere che il periodo di congedo non retribuito durante il quale la persona interessata non esercita alcuna attività per il suo datore di lavoro dei Paesi Bassi e non percepisce alcuna retribuzione non può essere considerato un periodo di attività subordinata al fine di determinare la normativa applicabile. Il governo ceco osserva ancora che la classificazione di quel periodo come periodo di occupazione ai sensi del diritto nazionale non dovrebbe influenzare tale conclusione. |
24. |
Osservo che le disposizioni del Titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fanno parte gli articoli 13 e 14, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne ( 4 ). |
25. |
La presente causa impone di stabilire se la situazione in esame rientri nella norma generale di conflitto di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 (lex loci laboris) oppure nella norma di conflitto speciale prevista all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) (lex domicilii), che è applicabile ad una persona che di norma esercita attività lavorative in due o più Stati membri. |
26. |
A questo proposito occorre accertare se l’interessata esercitasse di norma attività lavorative sia in Austria che nei Paesi Bassi ai sensi di quest’ultima disposizione. |
27. |
In primo luogo, con riguardo alle sue attività in Austria, non vedo ragioni sostanziali che impediscano di prendere in considerazione tali attività al fine di determinare se ella esercitasse di norma attività lavorative in due Stati membri. Segnatamente, come giustamente osservato dalla Commissione, un impiego che dura tre mesi consecutivi non può in alcun caso essere considerato un’attività puramente marginale, che dovrebbe essere ignorata ai fini di determinare la legislazione applicabile. Dai fatti di causa emerge che, nel corso dei tre mesi del suo congedo non retribuito, l’interessata ha di fatto svolto un’attività economica esclusivamente in Austria. Siffatta attività chiaramente non può essere ignorata nel quadro dell’applicazione delle norme di conflitto del regolamento n. 1408/71. |
28. |
In secondo luogo, la questione è meno chiara se si deve decidere se l’interessata abbia continuato a svolgere un’attività subordinata nei Paesi Bassi durante il periodo di congedo non retribuito, mentre in realtà in quel periodo non ha esercitato alcuna attività in tale Stato membro. |
29. |
Occorre osservare che l’articolo 1 del regolamento, relativo all’ambito di applicazione ratione personae, definisce la nozione di «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» facendo riferimento, anzitutto, a «qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale [rilevante]». |
30. |
Una persona possiede la qualità di «lavoratore subordinato» ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa nell’ambito di un regime previdenziale generale o speciale, menzionato nell’articolo 1, lettera a), del suddetto regolamento, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro ( 5 ). |
31. |
Nella sentenza Dodl e Oberhollenzer ( 6 ) la Corte ha osservato che non è tanto il tipo di rapporto di lavoro che determina se a una persona continui ad applicarsi il regolamento n. 1408/71, quanto la copertura contro i rischi nell’ambito di uno dei regimi previdenziali indicati all’articolo 1, lettera a), di tale regolamento. Ne deriva che la mera sospensione dei principali obblighi di un rapporto di lavoro per un certo periodo di tempo non può privare il lavoratore della sua qualità di «lavoratore subordinato» ( 7 ). |
32. |
Come suggerito dalla Commissione, considero che la giurisprudenza in parola sia rilevante anche per la situazione in esame. |
33. |
Certamente il fatto che una persona sia assicurata nell’ambito del regime previdenziale non è di per sé sufficiente per concludere che tale persona esercita di norma attività lavorative nel territorio di uno Stato membro. La formulazione dell’articolo 14, paragrafo 2, esige anche l’esistenza di un rapporto di lavoro ( 8 ). Pertanto, nella fattispecie in esame, al fine di determinare se l’interessata abbia mantenuto la sua attività nei Paesi Bassi durante il periodo di congedo non retribuito, mentre esercitava contemporaneamente un’attività distinta in Austria, occorre considerare, in primo luogo, se il suo rapporto di lavoro sia rimasto in essere, ad esempio qualora l’esecuzione del suo contratto di lavoro fosse sospesa solo temporaneamente e, in secondo luogo, se ella abbia mantenuto la sua qualità di lavoratore subordinato nei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71. |
34. |
Quanto al primo elemento, dall’ordinanza di rinvio emerge che il rapporto di lavoro tra l’interessata e il datore di lavoro dei Paesi Bassi è rimasto in essere durante il periodo di congedo non retribuito – sia di fatto che ai sensi del diritto dei Paesi Bassi – che è il diritto applicabile al rapporto di lavoro di cui trattasi. Quanto al secondo elemento, posto che nel periodo rilevante l’interessata rientrava in un settore del regime previdenziale nei Paesi Bassi, ella ha anche mantenuto la sua qualità di «lavoratore subordinato» nei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, a prescindere dalla circostanza che effettivamente esercitasse un’attività economica durante quel limitato periodo di tempo. Ne consegue che l’interessata deve essere considerata persona che esercita di norma attività in due Stati membri, ai sensi dell’applicazione del titolo II del regolamento n. 1408/71, nonostante la temporanea sospensione del suo rapporto di lavoro in uno di tali Stati membri. |
35. |
Come spiegato dal giudice del rinvio, i dubbi che sorgono nella fattispecie derivano dal fatto che all’interessata è stato concesso un congedo retribuito speciale, diverso dalle normali interruzioni del rapporto lavorativo, come un orario di lavoro limitato o un congedo per ferie, nel senso che la provvisoria sospensione del lavoro non deriva direttamente dal contratto di lavoro, bensì da un accordo speciale contemplato dal diritto del lavoro dei Paesi Bassi. Tuttavia, posto che l’interruzione dell’attività ai sensi dell’accordo speciale rimane provvisoria e che la persona interessata mantiene la sua copertura previdenziale nei Paesi Bassi, ritengo che la situazione sia analoga ad altri casi più tipici dell’esercizio di due attività simultanee in due Stati membri, ad esempio durante un congedo retribuito o nel fine settimana ( 9 ). Se l’interessata avesse fruito di un congedo retribuito al fine di svolgere la sua ulteriore attività di maestra di sci in Austria nel corso del periodo in questione, questo avrebbe sicuramente configurato un impiego in due Stati membri. Ritengo che la stessa conclusione valga nella fattispecie in esame, in cui l’interessata fruiva di congedo non retribuito, dato che il suo contratto di lavoro era sospeso solo temporaneamente e che ella restava assicurata tramite il regime previdenziale dei Paesi Bassi. |
36. |
A mio avviso, l’interpretazione suggerita è coerente con l’obiettivo delle norme di cui al Titolo II del regolamento n. 1408/71, che mirano a facilitare la libertà di circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi e, pertanto, anche a promuovere l’interpenetrazione economica evitando i relativi aggravi burocratici, segnatamente per i lavoratori e per le imprese ( 10 ). |
37. |
Nella fattispecie in esame, dall’applicazione della norma generale di conflitto (lex loci laboris) discenderebbe che alla situazione dell’interessata era applicabile la legislazione dei Paesi Bassi, tranne per un mese nel 2008 e due mesi nel 2009, quando sarebbe stata applicabile la legislazione austriaca. A mio avviso, tale risultato non sarebbe coerente con l’obiettivo delle norme di conflitto di cui al Titolo II del regolamento n. 1408/71. |
38. |
Frequenti mutamenti della legislazione applicabile comportano aggravi amministrativi. Pertanto, sebbene nella fattispecie l’interessata abbia scelto di mettere in discussione l’applicabilità della legislazione dei Paesi Bassi durante il suo congedo non retribuito, credo che, nella maggior parte dei casi, a causa dei relativi aggravi burocratici, per un lavoratore migrante sarebbe preferibile restare soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Questa è anche la tesi fortemente sostenuta dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione. |
39. |
Infine, in via di mero subordine, osservo che l’interpretazione in parola è anche compatibile con la definizione di una persona che «esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri», introdotta dal regolamento n. 883/2004, che, sebbene inapplicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, è indicativa in quanto volta a consolidare la prassi precedente. Segnatamente, detta definizione si riferisce a una persona «che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro, una o più attività distinte in due o più Stati membri ( 11 )». |
40. |
Alla luce dell’insieme delle ragioni suesposte, considero che, dato che il congedo non retribuito ha comportato unicamente una sospensione temporanea dell’esecuzione del contratto di lavoro nei Paesi Bassi e che l’interessata è rimasta assicurata tramite il regime di previdenza sociale di tale paese, si debba ritenere che quest’ultima abbia conservato la sua qualità di lavoratore subordinato nei Paesi Bassi. La sua situazione dal 1o dicembre 2008 al 28 febbraio 2009 dovrebbe dunque essere disciplinata dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) del regolamento n. 1408/71, che indica l’applicazione della lex domicilii, nella fattispecie la legislazione dei Paesi Bassi. |
41. |
Al fine di rispondere alla questione 2b., sollevata dal giudice del rinvio, desidero sottolineare che, dato che si deve evidentemente considerare che l’interessata ha di norma esercitato un’attività subordinata in Austria nel periodo di cui trattasi, al fine di determinare la legislazione applicabile nella fattispecie è irrilevante se ella abbia esercitato o meno anche un’attività subordinata in Austria negli anni successivi. |
42. |
Contrariamente alle situazioni considerate nella giurisprudenza citata dal giudice del rinvio ( 12 ), l’interessata era contemporaneamente alle dipendenze di due distinti datori di lavoro in due Stati membri. Non è dunque necessario tenere conto di un limite temporale di 12 mesi, relativo al distacco provvisorio di dipendenti, né discutere se il suo rapporto di lavoro in Austria fosse «temporaneo». |
43. |
Vorrei introdurre un ultimo avvertimento. |
44. |
Le norme di conflitto contenute nel Titolo II del regolamento n. 1408/71 non mirano soltanto a realizzare il «principio di un solo Stato», ma anche ad assicurare che il lavoratore migrante resti integralmente assicurato tramite un sistema previdenziale mentre esercita un’attività in due o più Stati membri. |
45. |
A questo riguardo, come ho già sottolineato in occasione di una causa precedente ( 13 ), in situazioni limite – come nella fattispecie in esame – si dovrebbe tenere conto del livello dei benefici offerti dalla legislazione dello Stato membro rilevante, al fine di assicurare che detta legislazione non escluda la persona interessata dalla tutela offerta dai settori fondamentali della previdenza sociale. Se il livello di tutela offerto da detta legislazione fosse manifestamente inadeguato, occorrerebbe tenere conto di tale considerazione ai fini di determinare la legislazione applicabile. Segnatamente, potrebbe essere opportuno sospendere temporaneamente l’applicazione della legislazione determinata ai sensi delle norme di conflitto e applicare quella di un altro Stato membro che preveda una tutela adeguata. |
46. |
Tuttavia, questa considerazione conclusiva non sembra applicabile nella fattispecie in esame, posto che il governo dei Paesi Bassi ha confermato in udienza che, durante il suo congedo non retribuito, l’interessata è rimasta assicurata in forza di tutti i settori rilevanti del regime previdenziale dei Paesi Bassi. |
47. |
Alla luce di quanto precede, considero che l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, una persona residente ed impiegata in uno Stato membro, che fruisce di un congedo non retribuito per tre mesi al fine di esercitare un’attività subordinata in un altro Stato membro per un datore di lavoro diverso, deve essere considerata, al fine di determinare la legislazione applicabile in tale periodo, una persona che svolge di norma attività subordinate in due Stati membri. In forza di detta disposizione, la persona in parola è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza. |
Conclusione
48. |
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali presentate dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi): L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come emendato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, del 2 dicembre 1996, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, una persona residente ed impiegata in uno Stato membro, che fruisce di congedo non retribuito per tre mesi al fine di esercitare un’attività subordinata in un altro Stato membro per un datore di lavoro diverso, deve esser considerata, al fine di determinare la legislazione applicabile in tale periodo, una persona che svolge di norma attività subordinate in due Stati membri. In forza di detta disposizione, la persona in parola è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza. |
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come emendato e integrato dal regolamento (CE) n. 118/97 del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/712»). Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato con decorrenza dal 1o maggio 2010 dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1). Tuttavia esso rimane applicabile ratione temporis al procedimento principale.
( 3 ) V., in particolare, sentenza della Corte del 7 giugno 2005, Dodl e Oberhollenzer, C‑543/03, EU:C:2005:364, punti 31 e 34).
( 4 ) V., segnatamente, sentenza della Corte del 24 marzo 1994, Van Poucke (C‑71/93, EU:C:1994:120, punto 22)
( 5 ) Sentenze della Corte del 12 maggio 1998, Martinez Sala, (C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 36), e dell’11 giugno 1998, Kuussijärvi, (C‑275/96, EU:C:1998:279, punto 21).
( 6 ) Sentenza della Corte del 7 giugno 2005 (C‑543/03, EU:C:2005:364).
( 7 ) Sentenza della Corte del 7 giugno 2005, Dodl e Oberhollenzer (C‑543/03, EU:C:2005:364, punto 31). V. anche il paragrafo 12 delle conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Dodl e Oberhollenzer (C‑543/03, EU:C:2005:112).
( 8 ) V., riguardo all’espressione analoga all’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, Fuchs, M.,/Cornelissen, R., EU social security law in a commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, Oxford Hart. 2015, pag. 177.
( 9 ) Riguardo a disposizioni analoghe contenute agli articoli 11 e 13 del regolamento n. 883/2004, v. Guida pratica alla legislazione applicabile nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera (Commissione europea, 2013) pagg. 24 e 25. Occorre osservare che, ai sensi della clausola di esclusione della responsabilità, la Guida pratica è stata redatta dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, composta da rappresentanti degli Stati membri, e mira a fornire uno strumento di lavoro per aiutare a determinare la legislazione previdenziale applicabile, ma non rispecchia necessariamente la posizione ufficiale della Commissione europea.
( 10 ) Sentenze della Corte del 17 dicembre 1970, Manpower (35/70, EU:C:1970:120, punto 10) e del 9 novembre 2000, Plum, (C‑404/98, EU:C:2000:607, punto 19). V. anche, con riferimento alla giurisprudenza della Corte suprema polacca, Ślebzak, K., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, LEX Wolters Kluwer, Varsavia, 2012, pag. 242.
( 11 ) V. articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009. che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 (GU L 149, pag. 4), che stabilisce quanto segue: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona “che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si intende “una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri”».
( 12 ) Sentenza della Corte del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑115/11, EU:C:2012:606, punti da 35 a 37).
( 13 ) V. le mie conclusioni nella causa Franzen e a. (C‑382/13, EU:C:2014:2190, paragrafi 89 e 90)