CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 26 maggio 2016 ( 1 )
Causa C‑294/15
Edyta Mikołajczyk
contro
Marie Louise Czarnecka,
Stefan Czarnecki
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (corte d’appello di Varsavia, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione ratione materiae — Domanda di annullamento di matrimonio presentata da un terzo dopo il decesso di uno dei coniugi — Articolo 3, paragrafo 1 — Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del ricorrente a conoscere della domanda»
I – Introduzione
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1. |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, e dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003»). |
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2. |
In particolare, tale domanda riguarda l’applicazione di detto regolamento alle azioni di annullamento di matrimonio promosse da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi. |
II – Contesto normativo
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3. |
Il considerando 8 del regolamento n. 2201/2003 recita che «[r]elativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali». |
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4. |
L’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 è descritto all’articolo 1, paragrafi 1 e 3, come segue: «1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
(…) 3. Il presente regolamento non si applica:
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(…)».
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5. |
L’articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Competenza generale», così dispone: «1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di “domicile” cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell’Irlanda». |
III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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6. |
I fatti di cui trattasi nella presente causa sono poco abituali e risalgono a diversi decenni or sono. |
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7. |
Il 20 novembre 2012, la sig.ra Edyta Mikołajczyk ha presentato, dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia, Polonia), istanza di annullamento del matrimonio tra il sig. Stefan Czarnecki e la sig.ra Marie Louise Czarnecka (nata Cuenin), contratto il 4 luglio 1956 dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune del 16° arrondissement di Parigi (Francia). Ella ha indicato di essere l’erede testamentaria della prima coniuge del sig. Czarnecki, Zdzisława Czarnecka, deceduta il 15 giugno 1999. |
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8. |
Secondo la sig.ra Mikołajczyk, il matrimonio tra il sig. Czarnecki e la sig.ra Zdzisława Czarnecka, contratto il 13 luglio 1937 dinanzi all’ufficiale di stato civile della città di Poznań (Polonia), non è mai stato sciolto, cosicché il legame matrimoniale ulteriore contratto tra il sig. Czarnecki e la sig.ra Marie Louise Czarnecka costituiva una relazione bigama. |
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9. |
Tale istanza di annullamento è presentata nei confronti del sig. Czarnecki e della sig.ra Marie Louise Czarnecka. Considerato che il sig. Czarnecki è deceduto il 3 marzo 1971, per rappresentarlo in detto procedimento è stato nominato un curatore, il quale ha aderito alle conclusioni della sig.ra Marie Louise Czarnecka. |
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10. |
Quest’ultima ha eccepito l’incompetenza del Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia) e ha chiesto di dichiarare irricevibile l’istanza di annullamento. Nel merito, ella ha chiesto di respingere integralmente l’istanza in quanto infondata. |
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11. |
Con ordinanza del 9 settembre 2013, il Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia) ha respinto tale eccezione di incompetenza e nessuna delle parti ha impugnato detta ordinanza. |
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12. |
Con sentenza del 13 febbraio 2014, il medesimo organo giurisdizionale, constatando che il matrimonio del sig. Czarnecki con la sig.ra Zdzisława Czarnecka era stato sciolto con divorzio pronunciato dai giudici polacchi il 29 maggio 1940, ha ritenuto infondata l’istanza di annullamento del matrimonio. |
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13. |
La sig.ra Mikołajczyk ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (corte d’appello di Varsavia, Polonia). |
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14. |
Nell’ambito dell’esame di tale appello, detto organo giurisdizionale ha espresso dubbi sulla competenza internazionale dei giudici polacchi a conoscere della controversia oggetto del procedimento principale sul fondamento degli articoli 1 e 3 del regolamento n. 2201/2003. Il Sąd Apelacyjny w Warszawie (corte d’appello di Varsavia) ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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IV – Procedimento dinanzi alla Corte
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15. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la Corte il 17 giugno 2015. |
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16. |
Hanno presentato osservazioni scritte i governi polacco e italiano nonché la Commissione europea. Né le parti del procedimento principale né gli intervenienti nel procedimento dinanzi alla Corte hanno richiesto un’udienza. La Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta per statuire senza fissare un’udienza. |
V – Analisi
A – Sulla prima questione pregiudiziale
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17. |
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il regolamento n. 2201/2003 si applichi alle istanze di annullamento di matrimonio presentate successivamente al decesso di uno dei coniugi. |
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18. |
A prima vista, poiché, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio riprende in larga misura i fatti constatati dal Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia), tra cui il fatto che il matrimonio del sig. Czarnecki con la sig.ra Zdzisława Czarnecka è stato sciolto con divorzio nel 1940 ( 3 ), mi sembra che l’azione che dà luogo alla presente questione pregiudiziale sia probabilmente priva di fondamento. |
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19. |
Tuttavia, tale questione di merito può essere trattata solo dopo aver deciso su quella relativa alla sussistenza di competenza internazionale dei giudici polacchi a conoscere della controversia oggetto del procedimento principale. Orbene, tale questione costituisce appunto l’oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. |
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20. |
Secondo il giudice del rinvio, il fatto che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo si applichi alle materie civili relative all’annullamento del matrimonio non è di per sé determinante. |
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21. |
Esso ricorda che tale regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi ( 4 ). Quest’ultimo si fondava sulla «convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali» ( 5 ). |
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22. |
Sebbene le disposizioni di cui trattasi nella presente causa siano largamente simili a quelle di tale convenzione, che non escludeva neppure dal suo ambito di applicazione alcuna categoria di istanze di annullamento di matrimonio, il giudice del rinvio fa riferimento al punto 27 della relazione esplicativa della prof.ssa Borrás, approvata dal Consiglio il 28 maggio 1998 e relativa a detta convenzione ( 6 ), secondo cui «[v]engono stabiliti i criteri di competenza nelle cause matrimoniali, prescindendo dalla situazione in cui la validità di un matrimonio deve essere esaminata nell’ambito di una domanda di annullamento, allorché uno dei coniugi è deceduto o anche dopo il decesso di entrambi, poiché tale situazione non rientra nel campo d’applicazione della convenzione. Tali casi si pongono, per lo più, come questioni pregiudiziali in relazione a una successione. Quest’ultima questione sarà disciplinata dagli strumenti internazionali applicabili in materia (…) o in base all’ordinamento interno dello Stato qualora sia possibile in virtù di esso» ( 7 ). |
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23. |
Secondo i governi polacco e italiano, le istanze di annullamento di matrimonio successive al decesso di uno dei coniugi non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, poiché, alla presentazione di una tale istanza, il legame matrimoniale menzionato nell’istanza non sussiste più a causa del decesso di uno dei coniugi. |
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24. |
Secondo tali governi, una volta terminato il matrimonio, la controversia vertente sul suo annullamento riguarda principalmente non già le questioni di stato delle persone fisiche, bensì, come nella fattispecie, i diritti patrimoniali nell’ambito di una procedura di successione. |
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25. |
Per suffragare la loro posizione, i governi polacco e italiano si rifanno altresì al punto 27 della relazione esplicativa della prof.ssa Borrás. |
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26. |
Al pari della Commissione, reputo per contro che il regolamento n. 2201/2003 si applichi a qualsiasi istanza di annullamento di matrimonio, anche se uno degli sposi sia deceduto, e ciò indipendentemente dalla possibilità che tale istanza sia legata, come nel procedimento principale, a una controversia vertente su una successione. |
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27. |
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, il fatto che l’istanza di annullamento di cui trattasi nel procedimento principale riguardi un matrimonio già sciolto per decesso di uno dei coniugi non implica che tale istanza non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. Infatti, se il decesso ha per effetto lo scioglimento del matrimonio ex nunc, l’istanza di annullamento mira alla sua invalidazione ex tunc. Pertanto, può sussistere un interesse a ottenere l’annullamento di un matrimonio anche dopo il suo scioglimento per decesso di uno dei coniugi. |
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28. |
Peraltro, come sottolineato dalla Commissione, la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 non lascia spazio a dubbi sull’applicabilità di tale regolamento a un’istanza di annullamento del matrimonio come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Senza equivoci, riserve o condizioni supplementari, detta disposizione prevede che «[i]l presente regolamento si applica (…) all’annullamento del matrimonio (…)». Inoltre, le istanze di annullamento del matrimonio laddove uno dei coniugi sia deceduto non figurano tra le materie esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 dal paragrafo 3 di tale articolo. |
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29. |
Quanto agli argomenti dedotti dal punto 27 della relazione esplicativa della prof.ssa Borrás, rilevo non solo che la convenzione a cui tale relazione è stata allegata non è mai entrata in vigore, ma anche, come ancora evidenziato dalla Commissione, che la prof.ssa Borrás non fornisce alcuna spiegazione a giustificazione di tale esclusione. |
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30. |
Inoltre, come osserva la Commissione, il regolamento n. 2201/2003 ha lo scopo di offrire ai cittadini dell’Unione europea un livello elevato di prevedibilità e di chiarezza del diritto per quanto concerne la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale aventi carattere internazionale. Escludere dal suo ambito di applicazione le istanze di annullamento di matrimonio in caso di decesso di uno dei coniugi sarebbe dunque contrario allo spirito e alle finalità di tale regolamento. |
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31. |
Infine, il considerando 8 di detto regolamento prevede che «[r]elativamente alle decisioni di (…) annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali». |
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32. |
Contrariamente a quanto sostenuto dai governi polacco e italiano, tale considerando non implica che il regolamento n. 2201/2003 non si applichi alle istanze di annullamento di matrimonio laddove uno o entrambi i coniugi siano deceduti. Al contrario, esso stabilisce che, per questo tipo di istanze, il regolamento si applica solo alla questione dello scioglimento del legame matrimoniale e non agli effetti patrimoniali del matrimonio, quale una successione, peraltro esplicitamente esclusa dall’ambito di applicazione di detto regolamento dal suo articolo 1, paragrafo 3, lettera f). |
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33. |
Di conseguenza, sebbene il regolamento n. 2201/2003 possa fondare la competenza di un giudice per statuire, nella fattispecie, sulla validità del matrimonio contratto dal sig. Czarnecki e dalla sig.ra Marie-Louise Czarnecka, esso è inapplicabile alle questioni legate alla successione del sig. Czarnecki e della sua prima moglie, sig.ra Zdzisława Czarnecka, di cui la sig.ra Mikołajczyk afferma di essere l’erede testamentaria. |
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34. |
Per tali motivi, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che le istanze di annullamento di matrimonio presentate successivamente al decesso di uno dei coniugi rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. |
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
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35. |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di stabilire se l’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 comprenda altresì le istanze di annullamento di matrimonio presentate da una persona diversa dai coniugi. |
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36. |
A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva che la relazione esplicativa della prof.ssa Borrás non si pronuncia quanto alla possibile esclusione delle istanze di annullamento presentate da una persona diversa dai coniugi. Esso evidenzia inoltre l’ambiguità della dottrina, nella misura in cui, per alcuni autori, l’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 esclude implicitamente qualsiasi applicazione alle istanze di annullamento del matrimonio presentate da un terzo mentre, per altri autori, la possibilità di un’applicazione di tale regolamento deve essere ammessa per quanto riguarda le istanze di annullamento di matrimonio presentate da una richiesta del pubblico ministero o da un terzo avente interesse ad agire, con la differenza tuttavia che, in una tale configurazione procedurale, sarebbero applicabili soltanto l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dal primo al quarto trattino, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. |
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37. |
I governi polacco e italiano condividono l’opinione secondo cui il regolamento n. 2201/2003 non si applichi alle istanze di annullamento del matrimonio presentate da una persona diversa dai coniugi. Al fine di avvalorare la propria tesi, il governo polacco sostiene che diversi criteri di competenza enumerati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento si riferiscono alla residenza abituale dei coniugi, in comune o in separazione, per dimostrare che i soli coniugi sono considerati come parti di un procedimento di annullamento di matrimonio. |
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38. |
Al pari della Commissione, raccomando un’interpretazione fedele al testo degli articoli 1 e 3 del regolamento n. 2201/2003, i quali non ne subordinano l’applicazione alle istanze di annullamento di matrimonio all’identità della parte ricorrente. |
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39. |
Inoltre, benché sia vero che le cause matrimoniali hanno carattere personale, vi sono casi in cui, come nel procedimento principale, un terzo può avere interesse ad agire e non vi è ragione di impedirgli di farlo valere, dato che tale interesse è valutato sulla base non già del regolamento n. 2201/2003, bensì della legislazione nazionale applicabile. |
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40. |
Il fatto che alcuni criteri di competenza enumerati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 facciano riferimento alla residenza abituale dei coniugi non incide sulla risposta da dare alla seconda questione, poiché il fatto che il foro della residenza abituale dei coniugi sia dotato di competenza internazionale in materia di annullamento del matrimonio non esclude che un terzo possa agire in giudizio in quella sede conformemente alle disposizioni di detto regolamento. |
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41. |
Per tali motivi, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 riguarda le istanze di annullamento di matrimonio presentate da una persona diversa dai coniugi. |
C – Sulla terza questione pregiudiziale
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42. |
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di stabilire se la competenza di un giudice di uno Stato membro investito di un’istanza di annullamento di matrimonio presentata da una persona diversa dagli sposi possa essere fondata sui criteri di competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003. |
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43. |
Secondo il giudice del rinvio, l’applicazione di tali disposizioni potrebbe avere l’effetto di stabilire la competenza dei giudici polacchi a esaminare la validità di un matrimonio contratto in Francia sulla sola base del fatto che la residenza del ricorrente diverso dai coniugi, nel caso di specie la sig.ra Mikołajczyk, si trovi in Polonia e sia priva di qualsiasi legame con il luogo di residenza dei coniugi. |
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44. |
Secondo il governo italiano, i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 devono, in quanto designano come criterio di competenza il foro della residenza abituale del ricorrente, considerarsi come riferiti unicamente al coniuge ricorrente. |
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45. |
Al riguardo, esso si fonda sul punto 32 della relazione esplicativa della prof.ssa Borrás, secondo cui la scelta dei criteri di competenza diversi dalla residenza abituale dei coniugi è stata motivata dal timore di taluni Stati membri di non rendere particolarmente difficile l’accesso alla giustizia dei coniugi che, in ragione di una crisi coniugale, sono ritornati al paese in cui erano domiciliati prima del matrimonio. |
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46. |
Al pari del governo italiano, la Commissione considera che sarebbe contraria alla finalità del regolamento n. 2201/2003 un’interpretazione letterale delle disposizioni di cui trattasi che consentisse ai giudici polacchi di stabilire la loro competenza internazionale per statuire sull’istanza di annullamento di un matrimonio celebrato in Francia presentata da un terzo. A suo parere, è inconcepibile che il legislatore dell’Unione abbia voluto che il termine «attore» possa designare terzi nell’ambito di un ricorso di annullamento di matrimonio, se questi ultimi hanno facoltà di agire in virtù del diritto nazionale. Secondo la Commissione, le norme di competenza stabilite da detto regolamento sono concepite per preservare gli interessi dei coniugi e non quelli di terzi che possano avviare una tale procedura. Se tali terzi hanno il diritto di presentare un simile ricorso, sono vincolati dalle norme di competenza definite a beneficio dei congiunti. |
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47. |
Condivido la tesi e gli argomenti del governo italiano e della Commissione. |
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48. |
Inoltre, occorre anzitutto ricordare che la Corte ha già statuito, al punto 48 della sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474), che «l’articolo 3, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 prevede diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia. Tutti i criteri oggettivi enunciati in detto articolo 3, n. 1, sono alternativi». |
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49. |
La Corte ha quindi dichiarato, al punto 49 di tale sentenza, che «il sistema di ripartizione delle competenze instaurato dal regolamento n. 2201/2003 in materia di scioglimento del legame matrimoniale non mira a escludere competenze multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia». |
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50. |
Emerge da tali passaggi che un terzo che presenti istanza di annullamento di un matrimonio è libero di scegliere il foro presso il quale intende presentare la propria istanza tra quelli enumerati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. |
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51. |
Orbene, anche se il terzo, quinto e sesto trattino di tale disposizione si riferiscono in modo generale alla residenza abituale del convenuto o del ricorrente, la Corte ha statuito, al punto 50 della sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474), che, «mentre i criteri elencati nell’articolo 3, n. 1, lett. a), di detto regolamento si basano, sotto vari profili, sulla residenza abituale dei coniugi, il criterio enunciato allo stesso numero, lett. b), è quello della “cittadinanza” dei due coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi» ( 8 ). |
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52. |
Emerge chiaramente dal passaggio evidenziato che, secondo la Corte, tutti i capi di competenza enumerati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 si fondano sulla residenza abituale di uno o di entrambi i coniugi. |
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53. |
È per questo motivo, a mio parere, che il quinto trattino di detto articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non si limita a stabilire la competenza del foro della residenza abituale dell’attore, ma aggiunge che l’attore debba aver risieduto in quella sede per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda. Lo stesso vale per il sesto trattino di questa disposizione secondo cui l’attore deve aver risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda ed essere cittadino dello Stato membro in questione. |
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54. |
Perché la legislazione dell’Unione avrebbe aggiunto queste qualifiche dell’«attore», se non si trattava di uno dei congiunti? |
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55. |
Per questi motivi, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 non si applica alle istanze di annullamento di matrimonio presentate da una persona diversa dai coniugi. |
VI – Conclusione
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56. |
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali proposte dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (corte d’appello di Varsavia, Polonia):
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2003, L 338, pag. 1. Nelle presenti conclusioni, mi riferirò alla versione del regolamento n. 2201/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004 (GU 2004, L 367, pag. 1).
( 3 ) Il che implica che il secondo matrimonio del sig. Czarnecki con la sig.ra Marie Louise Czarnecka, contratto nel 1956, non è viziato da bigamia.
( 4 ) GU 2000, L 160, pag. 19.
( 5 ) GU 1998, C 221, pag. 1.
( 6 ) GU 1998, C 221, pag. 27; in prosieguo: la «relazione esplicativa della prof.ssa Borrás».
( 7 ) Attualmente, le questioni di competenza relative alle successioni per morte sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).
( 8 ) Il corsivo è mio.