CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 6 luglio 2016 ( 1 )

Causa C‑216/15

Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH

contro

Ruhrlandklinik gGmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Lavoro tramite agenzia interinale — Direttiva 2008/104/CE — Sfera di applicazione — Articolo 1, paragrafi 1 e 2 — Nozione di lavoratore — Nozione di attività economica — Membro di un’associazione senza fini di lucro da essa retribuito e messo a disposizione di terzi ai fini dell’erogazione di prestazioni lavorative sotto la direzione di quest’ultimo — Rimborso a copertura del costo del personale e delle spese di amministrazione versato all’associazione dai terzi»

I – Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) verte sull’interpretazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale ( 2 ) e, più in particolare, del suo l’articolo 1, che ne definisce la sfera di applicazione.

2.

L’ordinanza di rinvio s’inserisce nell’ambito di una controversia che contrappone un’impresa gestrice di una clinica ospedaliera e un organo di rappresentanza dei lavoratori in seno all’impresa medesima, a seguito del diniego, da quest’ultimo espresso, di acconsentire alla stabile messa a disposizione del suddetto ospedale di un’infermiera, membro di un’associazione senza fini di lucro, sulla base di un accordo concluso tra l’impresa e l’associazione stessa.

3.

Benché sia stata sottoposta alla Corte una sola questione, dalle motivazioni della decisione di rinvio emerge che il giudice a quo s’interroga, essenzialmente, sul significato e sulla portata di due nozioni diverse. Esso si chiede, infatti, da una parte, se i membri di un’associazione che esercitino la loro attività professionale sotto l’autorità di un terzo in un contesto di tal genere debbano essere qualificati come «lavoratori» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, pur non essendo in possesso di tale status rispetto al diritto tedesco e, dall’altra, se la messa a disposizione dei suoi membri da parte dell’associazione a fronte del versamento di un rimborso da parte dei terzi costituisca un’«attività economica» ai sensi del paragrafo 2 di detto stesso articolo.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

4.

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104, che ne definisce il campo di applicazione, dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse.

2.   La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un’attività economica con o senza fini di lucro».

5.

A norma dell’articolo 2 della direttiva 2008/104, essa «è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 5 nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili».

6.

Il successivo articolo 3, intitolato «Definizioni», così recita:

«1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“lavoratore”: qualsiasi persona che, nello Stato membro interessato, è protetta in qualità di lavoratore nel quadro del diritto nazionale del lavoro;

b)

“agenzia interinale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;

c)

“lavoratore tramite agenzia interinale”: il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;

(…)

2.   La presente direttiva lascia impregiudicate le definizioni di retribuzione, contratto di lavoro, rapporto di lavoro o lavoratore, contenute nella legislazione nazionale.

(…)».

B – Diritto tedesco

7.

Il Betriebsverfassungsgesetz (legge sull’organizzazione dell’impresa; in prosieguo: il «BetrVG»), nel testo vigente alla data dei fatti oggetto della controversia principale ( 3 ), prevede all’articolo 99, recante il titolo «Consultazione in caso di misure individuali», quanto segue:

«1.   Nelle imprese aventi, di regola, più di venti lavoratori con diritto di voto, il datore di lavoro è tenuto a informare il consiglio d’impresa [Betriebsrat] prima di ogni assunzione (…), previa trasmissione al medesimo dei documenti a tal fine necessari, in merito agli effetti del provvedimento previsto e ad ottenere l’autorizzazione del consiglio d’impresa del provvedimento medesimo (…)

2.   Il consiglio d’impresa può negare il consenso laddove (…) il provvedimento attinente ad un membro del personale possa violare una disposizione di legge (…)» ( 4 ).

8.

L’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera per lavoro interinale; in prosieguo: l’«AÜG»), come modificata dalla legge del 28 aprile 2011 ( 5 ), recepisce nel diritto interno la direttiva 2008/104. Il suo articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che «[i] datori di lavoro che, in qualità di fornitori di mano d’opera, intendano, nell’ambito della loro attività professionale, mettere lavoratori (lavoratori interinali) a disposizione di terzi (imprese utilizzatrici) devono ottenere un’autorizzazione» e «[l]a messa a disposizione dei lavoratori a favore delle imprese utilizzatrici ha durata temporanea».

III – Controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

9.

La DRK‑Schwesternschaft Essen eV [associazione di infermiere della Croce Rossa tedesca di Essen (Germania); in prosieguo: l’«associazione di infermiere» ( 6 )] è un’associazione registrata senza scopo di lucro, affiliata al Verband der Schwesterschaften vom Deutschen Roten Kreuz e. V (federazione delle associazioni di infermiere della Croce Rossa tedesca) ( 7 ). Essa è titolare di un’autorizzazione per la messa a disposizione di manodopera.

10.

Dal 2003 in poi, l’associazione di infermiere non stipula più alcun contratto di lavoro con il personale infermieristico, ammesso soltanto in qualità di associato. In base allo statuto di detta associazione, i suoi membri, che devono essere abilitati all’esercizio di un’attività professionale nel settore dei servizi sanitari, la esercitano interamente in seno all’associazione di infermiere, o presso strutture sanitarie nell’ambito di contratti di messa a disposizione ( 8 ). Quando sono messi a disposizione di un terzo, i membri dell’associazione di infermiere sono soggetti alle istruzioni tecniche e organizzative di quest’ultimo.

11.

In base al proprio regolamento interno, l’associazione di infermiere versa ai propri membri un compenso mensile calcolato sulla base di parametri usuali nel settore di attività interessato, oltre a un rimborso di determinate spese di viaggio e di trasloco. I membri stessi hanno inoltre diritto a congedi retribuiti e ad una pensione integrativa ai sensi delle disposizioni applicabili nel relativo settore, nonché al mantenimento della retribuzione e delle indennità integrative anche in caso di inabilità al lavoro per infortunio o malattia.

12.

La Ruhrlandklinik gestisce una clinica ospedaliera a Essen. Nel 2010, concludeva con l’associazione di infermiere un contratto di messa a disposizione, in forza del quale l’associazione si impegnava a fornirle personale infermieristico costituito dai suoi associati. In base a tale accordo, l’associazione di infermiere percepisce, a titolo di compenso per ogni impiego, un’indennità a coperture del costo lordo del personale oltre ad un rimborso forfettario del 3% a titolo di spese amministrative. I membri dell’associazione de qua messi a disposizione della Ruhrlandklinik percepiscono la stessa retribuzione dei lavoratori impiegati direttamente da quest’ultima e sono soggetti a regole e condizioni pressoché identiche.

13.

La sig.ra K. è membro dell’associazione di infermiere. Essa doveva essere impiegata nel servizio infermieristico della Ruhrlandklinik, a decorrere dal 1o gennaio 2012, sulla base del contratto di messa a disposizione da quest’ultima concluso con l’associazione.

14.

Con lettera del 2 dicembre 2011, il Betriebsrat der Ruhrlandklinik ( 9 ) (consiglio d’impresa della Ruhrlandklinik; in prosieguo: il «Betriebsrat») negava il consenso a detto in applicazione dell’articolo 99, paragrafi 1 e 2, del BetrVG, non avendo l’impiego della sig.ra K. carattere temporaneo ed essendo quindi contrario all’articolo 1, paragrafo 1, dell’AÜG, che impone che la messa a disposizione dei lavoratori tramite agenzia interinale presso un’impresa utilizzatrice abbia carattere temporaneo.

15.

La Ruhrlandklinik reputa tale diniego infondato, posto che l’articolo 1, paragrafo 1, dell’AÜG, legge di trasposizione della direttiva 2008/104, non sarebbe applicabile all’assunzione di una persona avente lo status di membro di un’associazione e non di lavoratore dipendente. Essa ha quindi deciso di assumere l’interessata in via provvisoria e di presentare un’azione volta a ottenere un provvedimento giurisdizionale che ne autorizzi la stabile assunzione. Posto che i giudici di grado inferiore hanno accolto la domanda, il Betriebsrat ha impugnato la decisione dinanzi al Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro).

16.

Quest’ultimo giudice ha dichiarato che laddove ricorrano, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, i requisiti sostanziali richiesti dalla direttiva 2008/104, l’articolo 1, paragrafo 1, dell’AÜG dovrebbe essere allora interpretato, in base ai principi dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, nel senso che il ricorso alla sig.ra K. costituisca una messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale non temporanea e, in quanto tale, non consentita in base alla normativa nazionale.

17.

Con decisione del 17 marzo 2015, pervenuta alla Corte il 12 maggio 2015, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2008/104] si applichi alla messa a disposizione di un membro di un’associazione a favore di un’impresa terza, ai fini dell’erogazione di prestazioni lavorative sotto la direzione tecnica e organizzativa di quest’ultima, qualora detto membro, all’atto della sua adesione all’associazione, si sia impegnato a mettere a disposizione anche di terzi tutta la propria capacità lavorativa, ricevendo in cambio dall’associazione un compenso mensile quantificato sulla base dei criteri usuali per la rispettiva attività, e l’associazione percepisca per tale messa a disposizione il rimborso dei costi di personale riferiti all’associato nonché un importo forfettario a copertura dei costi di amministrazione».

18.

Hanno presentato osservazioni scritte il Betriebsrat, la Ruhrlandklinik, il governo ceco e la Commissione europea. Inoltre, il Betriebsrat, la Ruhrlandklinik e il governo tedesco hanno risposto per iscritto alle domande loro poste dalla Corte ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura. All’udienza del 20 aprile 2016 sono comparsi il Betriebsrat, la Ruhrlandklinik e la Commissione.

IV – Analisi

A – Sulla nozione di «lavoratori » ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104

1. Sull’oggetto e sul contesto della questione sollevata

19.

Il giudice del rinvio chiede alla Corte, essenzialmente, di pronunciarsi sull’eventuale applicabilità della direttiva 2008/104, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, in cui un membro di un’associazione venga messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per ivi erogare, sotto la sua direzione, prestazioni lavorative per le quali percepisca una retribuzione versatagli dall’associazione. In altri termini, esso chiede se, in circostanze siffatte, detto soggetto possa essere qualificato come «lavoratore» ai sensi della direttiva de qua.

20.

A fondamento della domanda di pronuncia pregiudiziale, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) osserva che la regola di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’AÜG, secondo cui è vietata la messa a disposizione di manodopera non temporanea, varrebbe soltanto per i «lavoratori salariati» di un’impresa che metta manodopera a disposizione di terzi.

21.

A suo avviso, la nozione di cui trattasi non è definita dal legislatore nazionale, ma, in base alla propria giurisprudenza, s’intende per «lavoratore», nel diritto tedesco, «chi è tenuto, in forza di un contratto di diritto privato, a fornire a un terzo una prestazione lavorativa determinata da altri, sotto la direzione altrui e in regime di subordinazione personale» ( 10 ). Sempre secondo la propria giurisprudenza, i membri di un’associazione di infermiere, come quella di cui al procedimento principale, non sono lavoratori ai sensi del diritto tedesco, non essendo legati all’associazione medesima da un contratto di diritto privato, ma in forza della loro adesione alla stessa, pur ricorrendo gli altri requisiti sopraindicati ( 11 ).

22.

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, pur non rivestendo la qualifica di «lavoratore» in base alla normativa nazionale applicabile, un associato che aderisca ad una associazione di tal genere possa tuttavia essere considerato tale in forza del diritto dell’Unione e, più in particolare, alla luce dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104.

23.

A tal riguardo, la Ruhrlandklinik ritiene, da un lato, che la direttiva 2008/104 non si applichi ai lavoratori tramite agenzia interinale quando non sono qualificati come lavoratori in base al diritto nazionale e, dall’altro, che gli associati della Croce Rossa tedesca non siano interessati dalla protezione voluta da tale direttiva. Di contro, secondo il Betriebsrat, il governo ceco e la Commissione, i membri di un’associazione come quella oggetto del procedimento principale non potrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2008/104 e dovrebbero essere considerati «lavoratori» ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1 ( 12 ). Condivido tale opinione per le ragioni che esporrò qui di seguito.

2. Sull’interpretazione proposta

24.

Osservo, anzitutto, che il tenore tanto dell’articolo 1, paragrafo 1, quanto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/104 sembrerebbe giustificare, al fine di definire la sfera di applicazione della direttiva stessa, l’adozione di un’accezione flessibile, se non addirittura estensiva, della nozione di «lavoratore». Ivi è infatti previsto espressamente che il rapporto intercorrente tra un’agenzia interinale ed il lavoratore da essa impiegato essere posto a disposizione di terzi ( 13 ) può aver come fondamento normativo o «un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro», alternativa presente anche in altre disposizioni della stessa direttiva ( 14 ) e in altre direttive in materia di protezione sociale dei lavoratori ( 15 ).

25.

Ricordo che, in conformità della giurisprudenza della Corte, la nozione di «lavoratore» ai sensi del diritto dell’Unione, seppur di certo non univoca ( 16 ), deve, in linea di principio, essere definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati, al fine di garantire una protezione equivalente ai lavoratori nei diversi Stati membri. In più occasioni è stato stabilito che «caratteristica essenziale di tale rapporto è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione» ( 17 ).

26.

Come sottolineato dalla Commissione, tale qualificazione è generalmente accettata nel diritto dell’Unione laddove ricorrano le condizioni suddette, a prescindere dal fatto che un contratto di lavoro sia stato o meno concluso dall’interessato e a prescindere dalle conseguenze che ne siano tratte per effetto del diritto nazionale ( 18 ). Orbene, la fattispecie in esame sembra rispondere a tutte le menzionate condizioni, in quanto i membri dell’associazione di infermiere esercitano la propria attività a favore e sotto la direzione della struttura sanitaria presso cui sono periodicamente messi a disposizione dall’ associazione stessa, che versa loro una retribuzione a titolo di corrispettivo.

27.

Così, alla luce del diritto dell’Unione, e contrariamente a quanto previsto nel diritto tedesco, ai fini dell’applicazione della direttiva de qua non rileverebbe che un contratto sia stato o meno stipulato dalle parti interessate ( 19 ). Il giudice del rinvio osserva così correttamente che, alla luce del tenore letterale delle disposizioni menzionate della direttiva 2008/104, appare «irrilevan[te] (…) [la] classificazione del rapporto di lavoro in essere tra agenzia interinale e persona messa a disposizione per l’erogazione della prestazione lavorativa».

28.

Nel caso di specie può tuttavia sussistere qualche dubbio, posto che, per definire la qualità di «lavoratore» ai sensi della direttiva 2008/104, l’articolo 3 della stessa fa riferimento in una duplice occasione al diritto degli Stati membri. Infatti, il paragrafo 1, lettera a), di detto articolo stabilisce che costituisce «“lavoratore” (…) qualsiasi persona che, nello Stato membro interessato, è protetta in qualità di lavoratore nel quadro del diritto nazionale del lavoro» ( 20 ), mentre il suo paragrafo 2, primo comma, precisa che la menzionata direttiva «lascia impregiudicate le definizioni di (…) lavoratore, contenute nella legislazione nazionale» ( 21 ). Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ritiene che, «[i]n base al rinvio ivi compiuto al diritto degli Stati membri, non occorr[a] – in sede di interpretazione del diritto nazionale – muovere dalla nozione di lavoratore prevista dal diritto dell’Unione».

29.

A mio avviso, il fatto che le disposizioni del suddetto articolo 3 mantengano la nozione, proposta dagli Stati membri, di «lavoratori» destinatari di tutela nell’ambito della disciplina interna, aspetto di diritto che la direttiva 2008/104 non mira ad armonizzare come risulta dal paragrafo 2 del medesimo articolo, non può essere inteso quale rinuncia del legislatore dell’Unione a esercitare il proprio potere di definire l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva di cui trattasi.

30.

Infatti, se i confini di tale sfera di applicazione potessero variare in funzione dei diversi approcci adottati a livello nazionale, ciò costituirebbe una notevole fonte di incertezza giuridica, posto che il preambolo della direttiva in parola sottolinea che «[i]l ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale nell’Unione europea sono caratterizzati da una grande diversità» ( 22 ).

31.

Ritengo che, lungi dal delegare alle autorità degli Stati membri la facoltà di definire la portata della direttiva 2008/104, il suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con la lettera c), la delimiti esso stesso, precisando che la nozione di «lavoratore» ai sensi di detto atto di diritto dell’Unione comprende tutte le persone che svolgono una prestazione lavorativa tutelata a tal titolo nello Stato membro in cui esse esercitano la loro attività, a prescindere dalla natura e dalla forma del rapporto che li lega all’agenzia interinale.

32.

A mio avviso, dal momento che l’articolo in questione non rinvia semplicemente al diritto degli Stati membri, qualora si ritenga che la nozione più restrittiva di «lavoratore» accolta a livello nazionale contrasti con le disposizioni della citata direttiva, queste ultime dovrebbero prevalere. Nel caso di specie, dal fatto che nel diritto tedesco un soggetto possiede lo status di «lavoratore» solo laddove abbia concluso un contratto di diritto privato non può discendere una restrizione della sfera di applicazione della direttiva 2008/104, posto che la formulazione letterale di quest’ultima tende a far rientrare nel proprio regime protettivo indifferentemente le persone legate da un contratto di lavoro e quelle legate da un rapporto di lavoro.

33.

Questa posizione risulta avvalorata dalla considerazione che, come osserva in particolare il giudice del rinvio, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che quando è riconosciuto agli Stati membri un margine di discrezionalità nel definire i confini delle nozioni presenti in una siffatta direttiva adottata in materia sociale, il loro potere non è illimitato. Ritengo che detta giurisprudenza, vertente su altre direttive che hanno fissato requisiti minimi in materia di diritto del lavoro ( 23 ) sancendo, in particolare, il principio di parità di trattamento tra i lavoratori, al pari della direttiva 2008/104 ( 24 ), fornisca un chiarimento utile nell’ambito della presente causa ( 25 ).

34.

Ne consegue che, se determinati termini impiegati all’interno di disposizioni di diritto dell’Unione possono essere definiti alla luce della normativa e/o delle pratiche in vigore negli Stati membri ( 26 ), questi ultimi sono comunque tenuti, da una parte, a garantire gli obiettivi dell’atto in questione ( 27 ) e, dall’altra, a rispettare i principi generali del diritto dell’Unione ( 28 ). La Corte ha dichiarato, in particolare, che uno Stato membro non può escludere a sua discrezione talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta dall’atto interessato, pena la lesione del suo effetto utile e la violazione del principio generale della parità di trattamento ivi sancito, tenuto conto che si tratta di regole di diritto dell’Unione che rivestono un’importanza particolare di cui ciascun lavoratore deve beneficiare. Tale esclusione può essere ammessa solo laddove un trattamento differente di dette categorie risulti giustificato per ragioni obiettive e, in particolare, per la natura del rapporto di lavoro sottostante ( 29 ).

35.

Nel caso di specie, ritengo, per analogia, che non sia consentito ad uno Stato membro applicare una disciplina interna in maniera tale da mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/104 ( 30 ) privandola del suo effetto utile. Più in particolare, la definizione della nozione di «lavoratore» accolta nel diritto nazionale non può portare a escludere senza ragione oggettiva talune categorie professionali da detta qualifica e, quindi, dal beneficio della protezione offerta dalla direttiva che ne deriva.

36.

In forza della giurisprudenza richiamata supra, affinché l’esclusione controversa possa eventualmente risultare non arbitraria, occorrerà stabilire se e in quale misura la relazione che lega l’associazione di infermiere ai suoi membri sia, per sua natura, «sostanzialmente diversa da quella che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori», aspetto questo che spetterà al giudice del rinvio chiarire ( 31 ). Tuttavia, la Corte potrà fornire indicazioni utili per chiarire a tale giudice gli elementi che egli deve prendere in considerazione nell’ambito della sua valutazione.

37.

Sottolineo che la stessa ordinanza di rinvio indica, correttamente, che i membri delle associazioni di infermiere sono tenuti, nell’ambito dei rispettivi rapporti giuridici in essere con il soggetto che li mette a disposizione di terzi, a prestare – al pari dei lavoratori tramite agenzia interinale – un’attività lavorativa dipendente a fronte del pagamento di un compenso, e che dette due categorie di lavoratori operano entrambe sotto il controllo dell’impresa utilizzatrice. Per quanto riguarda questa volta i datori di lavoro, essa aggiunge, ancora una volta correttamente, a mio avviso, che non esiste alcuna differenza tra l’attività dei soggetti di diritto che agiscono, da una parte, come agenzie di lavoro interinale e, dall’altra, come somministratori di manodopera. Ritengo quindi, in linea con il Betriebsrat, il governo ceco e la Commissione, che, non essendo il rapporto di lavoro che lega l’associazione di cui trattasi ai suoi membri, per sua natura, fondamentalmente diverso da quello dei lavoratori protetti in forza del diritto nazionale, l’esclusione dal beneficio della protezione garantita dalla direttiva 2008/104 non risulti, nel caso di specie, giustificata.

38.

Come già osservato in casi precedenti, ritengo che la forma di un rapporto giuridico alla base dell’attività lavorativa di cui trattasi non possa di per sé fondare la differenza oggettiva tra le varie situazioni richiesta per giustificare una diversità di trattamento alla luce della giurisprudenza succitata ( 32 ), differenza che, a mio avviso, deve fondarsi su considerazioni sostanziali e non formali ( 33 ). Nel caso di specie, ritengo che l’esclusione di una categoria di persone dalla qualifica di «lavoratori» e quindi dal campo di applicazione della direttiva 2008/104 non possa – pena il venir meno del suo effetto utile – fondarsi sul solo motivo, accolto nel diritto tedesco, che gli interessati non hanno concluso un contratto di diritto privato ( 34 ).

39.

La Ruhrlandklinik sostiene, al contrario, che, ove la direttiva 2008/104 fosse dichiarata inapplicabile ai membri di un’associazione come quella di infermiere sulla base della definizione di «lavoratore» accolta nel diritto tedesco, non si avrebbe alcuna elusione dei suoi obiettivi, in quanto la protezione dei professionisti interessati non ne sarebbe diminuita. Essa afferma, a tal riguardo, che i suddetti associati beneficiano in pratica di condizioni di lavoro e retribuzione non meno favorevoli, ma al contrario, più vantaggiose di quelle accordate alle persone qualificate come «lavoratori» nel diritto tedesco e in particolare ai dipendenti dell’ospedale che essa assume direttamente.

40.

Tuttavia, ritengo che tale argomento incidentale non risulti convincente ai fini dell’interpretazione della direttiva 2008/104, che deve avere portata generale. Anche assumendo che nel caso di specie sia garantita la parità di trattamento, essa non sarebbe peraltro assicurata in modo sistematico e duraturo per ciascun lavoratore, come accadrebbe qualora la direttiva fosse dichiarata applicabile alle fattispecie in questione. Orbene, il semplice fatto di poter essere assistiti, in tutti i casi, da regole protettive di tale natura integra di per sé una prerogativa di importanza notevole ( 35 ). Non si deve inoltre dimenticare anche il secondo aspetto, di ordine economico, degli obiettivi sanciti all’articolo 2 della direttiva in parola ( 36 ), da cui risulta, a mio avviso, in particolare, che tutti i soggetti che esercitano la suddetta tipologia di attività dovrebbero beneficiare di condizioni di concorrenza equivalenti ( 37 ).

41.

Alla luce dei suesposti rilievi, ritengo che, in un contesto come quello della controversia principale, i membri di un’associazione debbano essere qualificati come «lavoratori» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, laddove siano messi a disposizione di un’impresa ai fini di fornirle – sotto il suo controllo e la sua direzione – una prestazione lavorativa e a fronte di un corrispettivo da essa versato all’associazione. I membri medesimi non potrebbero essere esclusi dal campo di applicazione ratione personae della citata direttiva in forza della sola circostanza che, non avendo concluso un contratto di lavoro con l’associazione, essi non rivestano lo status di «lavoratore» in base al diritto nazionale applicabile.

B – Sulla nozione di «imprese (…) che esercitano un’attività economica » ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104

42.

Con il secondo capo della sua questione pregiudiziale e della relativa motivazione, il giudice del rinvio invita la Corte a stabilire se la messa a disposizione, da parte dell’associazione di infermiere, dei suoi membri alle imprese utilizzatrici, a fronte del rimborso dei costi lordi di personale e di un importo forfettario a copertura delle spese amministrative, possa integrare un’«attività economica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104.

43.

A tal riguardo, esso osserva che dal testo del suddetto paragrafo 2 risulta che il mancato perseguimento di un fine di lucro da parte delle imprese che forniscono la manodopera non esclude l’esercizio di un’attività economica, il che potrebbe comportare l’applicabilità della direttiva 2008/104 anche laddove la messa a disposizione del personale sia compiuta da enti di pubblica utilità.

44.

La Ruhrlandklinik ritiene che un’attività come quella dell’associazione di infermiere non rientri nel campo di applicazione della direttiva de qua, mentre il Betriebsrat e la Commissione sostengono la posizione contraria ( 38 ). Anch’io condivido quest’ultima tesi, per le seguenti ragioni.

45.

In base all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104, quest’ultima riguarda i soggetti «che sono agenzie di lavoro interinale». L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), fornisce una definizione a mio avviso autonoma di ciò che si intende per «agenzia interinale» ai sensi della direttiva in parola ( 39 ) ai fini di realizzare l’armonizzazione minima da essa perseguita ( 40 ). Se ne deduce, quindi, che la direttiva 2008/104 può trovare applicazione anche rispetto a un datore di lavoro che non sia qualificato tale in forza del diritto interno degli Stati membri, fermo restando che l’interessato deve rispondere ai requisiti sanciti nei suddetti articoli 1 e 3 ( 41 ). Inoltre, il significato e la portata della suddetta espressione non sono, a mio avviso, necessariamente identici a quelli presenti anche nella direttiva 96/71/CE ( 42 ), benché il preambolo della direttiva 2008/104 ( 43 ) stabilisca un collegamento tra i suddetti due strumenti.

46.

Alla luce della formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104, è irrilevante che l’ente operante quale fornitore di lavoratori tramite agenzia interinale sia un’associazione caritativa e che le somme percepite a fronte della messa a disposizione della manodopera non gli procurino eventualmente alcun profitto, come invocato dalla Ruhrlandklinik ( 44 ). Il solo criterio realmente determinante è l’eventuale svolgimento di un’attività di natura economica da parte dell’ente di cui trattasi, che ricada nel settore pubblico o privato ( 45 ).

47.

Tuttavia, la definizione di quest’ultima nozione non si evince chiaramente dal tenore letterale della direttiva 2008/104 e neppure dai lavori preparatori ad essa relativi ( 46 ). Ritengo che essa dovrebbe essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte che ha individuato gli elementi costitutivi di un’«attività economica» in altri settori del diritto dell’Unione come suggeriscono il Betriebsrat ( 47 ) e la Commissione ( 48 ).

48.

Ricordo che la nozione di «attività economica» ai sensi del diritto dell’Unione è stata elaborata, in stretto collegamento con la nozione di «impresa», nell’ambito delle disposizioni del Trattato FUE in materia di mercato interno ( 49 ), tenuto conto in particolare degli articoli 49 e 56 TFUE che si riferiscono rispettivamente alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, e nel contesto del diritto della concorrenza. Entrambe le nozioni sono state concepite in maniera non restrittiva dalla Corte, posto che esse hanno la funzione di delimitare il campo di applicazione di libertà fondamentali garantite dal Trattato ( 50 ).

49.

Le stesse considerazioni devono valere, a mio avviso, rispetto alla nozione di «attività economica» ai sensi della direttiva 2008/104, non solo perché il suo preambolo afferma che «dovrebbe essere applicata nel rispetto delle disposizioni del trattato in materia di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento» ( 51 ), ma anche al fine di garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa ( 52 ) ed evitare la concorrenza sleale ( 53 ).

50.

Secondo costante giurisprudenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi «qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento» e «costituisce attività economica qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato» ( 54 ). Inoltre, è stato ripetutamente affermato che «una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev’essere considerata come attività economica ai sensi dell’articolo 2 del Trattato», ossia una prestazione che genera un corrispettivo ( 55 ).

51.

Ne consegue, in primo luogo, che lo status giuridico del soggetto interessato, nel caso di specie un’associazione, non incide sulla possibilità di qualificarla come «impresa» ai sensi del diritto dell’Unione e non pregiudica l’eventuale carattere economico dell’attività da essa esercitata. Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/104 si colloca nello stesso spirito, in quanto include nella nozione di «agenzia interinale», ai sensi della suddetta direttiva ( 56 ), «qualsiasi persona fisica o giuridica», a prescindere dalla sua forma giuridica ( 57 ), che esercita un’attività legata al lavoro tramite agenzia interinale alle condizioni enunciate nelle disposizioni in parola.

52.

In secondo luogo, la qualifica di impresa svolgente attività economica ricompresa nel lavoro tramite agenzia interinale, ai sensi della direttiva 2008/104, dev’essere, a mio avviso, considerata soddisfatta quando il soggetto di cui trattasi propone un servizio consistente nella messa a disposizione di lavoratori con cui esso soltanto ha stabilito dei rapporti di lavoro, proprio al fine di operare presso imprese terze ( 58 ). Orbene, ciò è esattamente quanto avviene nel caso dell’associazione di infermiere. La supposta finalità sociale dell’operatore di cui trattasi non è sufficiente per escludere una classificazione della sua attività come attività economica ( 59 ). Inoltre, l’attività in questione è svolta su un determinato mercato, nel caso di specie il mercato dei servizi sanitari, su cui operano altri operatori allo stesso titolo, ossia agenzie di lavoro interinale di tipo classico, che propongono anch’esse la messa a disposizione di personale infermieristico.

53.

In linea con la Commissione, ritengo che non rilevi, rispetto alla direttiva 2008/104, che le attività dell’ente di cui trattasi non si limitino alla messa a disposizione di lavoratori presso terzi ( 60 ), tenuto conto che, nel caso di specie, i membri dell’associazione di infermiere possono per statuto lavorare anche direttamente per essa. Nessun elemento concreto, né nel suo articolo 1, né nel suo articolo 3, paragrafo 1, lettera b), permette a mio avviso, infatti, di limitare il campo di applicazione della direttiva in parola alle imprese che hanno come attività esclusiva quella di mettere il personale a disposizione dell’impresa utilizzatrice ( 61 ).

54.

In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte e in linea con l’articolo 57 TFUE, ogni prestazione di servizi erogata a titolo oneroso dev’essere considerata quale attività economica ( 62 ), fermo restando che è necessario ma sufficiente l’esistenza di un corrispettivo ( 63 ). Il fatto che l’attività di cui trattasi possa non essere redditizia quanto servizi analoghi forniti da altri operatori non ne esclude il carattere economico ( 64 ). Nel caso di specie, l’associazione di infermiere mette di fatto del personale a disposizione di terzi in cambio di un corrispettivo economico da parte di questi ultimi, ossia a fronte di un rimborso che copre i costi del personale e le spese di amministrazione ingenerati dall’operazione, mentre resta irrilevante che detta contropartita non le garantisca degli utili.

55.

Sottolineo infine che, contrariamente alle obiezioni sollevate dalla Ruhrlandklinik ( 65 ), mi sembrerebbe adeguato, in particolare per garantire il pieno effetto utile della direttiva 2008/104, includere nel suo campo di applicazione enti come quello in esame allo stesso titolo delle agenzie di lavoro interinale di natura commerciale, poiché, in caso contrario, i primi sarebbero soggetti a limiti giuridici meno stringenti rispetto alle seconde quando propongono servizi simili sullo stesso mercato, il che potrebbe causare distorsioni della concorrenza. Quest’ultima preoccupazione, che traspare anche dall’ordinanza di rinvio e dalle osservazioni del governo ceco, è tanto più innegabile quando, come nel caso di specie, sono potenzialmente interessati un numero elevato di lavoratori ( 66 ).

56.

Ritengo, quindi, che una prestazione di servizi come quella oggetto della controversia principale rientri nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104, quando l’associazione di cui trattasi fornisce servizi equivalenti a quelli di un’agenzia interinale, mettendo manodopera a disposizione di terzi sul mercato del personale sanitario, servizi a fronte dei quali essa percepisce un rimborso economico.

V – Conclusione

57.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania):

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale dev’essere interpretato nel senso che dette disposizioni trovano applicazione laddove un’associazione senza fini di lucro metta a disposizione di un’impresa, a fronte di un rimborso economico, uno dei suoi membri affinché questi fornisca, sotto il controllo e la direzione dell’impresa stessa, una prestazione di lavoro a fronte di una retribuzione versata dall’associazione.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2008, L 327, pag. 9.

( 3 ) Versione del 25 settembre 2001 (BGBl. 2001 I, pag. 2518).

( 4 ) Il giudice del rinvio precisa che, in base alla propria giurisprudenza, la nozione di «assunzione» ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 99 non impone la creazione di un rapporto di lavoro con l’impresa de qua e che è sufficiente che la persona interessata ivi operi in conformità all’obiettivo dell’impresa stessa e sia sottoposta alla sua direzione.

( 5 ) Legge di modifica entrata in vigore il 1o dicembre 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 642).

( 6 ) Il termine «infermiera» deve essere qui inteso in senso lato come riferito non soltanto ai membri di sesso femminile, ma anche ai membri di sesso maschile dell’associazione in parola.

( 7 ) Dalla decisione di rinvio emerge che esistono 33 associazioni di infermiere della Croce Rossa tedesca, ripartite su tutto il territorio nazionale e con quasi 22000 membri. La Ruhrlandklinik indica che l’associazione di Essen comprenderebbe quasi 1650 membri.

( 8 ) Nelle proprie osservazioni, la Ruhrlandklinik afferma che quest’ultimo caso è «di gran lunga il più frequente» e che «è usuale che le infermiere della Croce Rossa tedesca restino per molti anni al servizio dei partner contrattuali [di un’associazione di tal sorta]».

( 9 ) Nel diritto tedesco il «Betriebsrat» è un organo di rappresentanza del personale di un’impresa dotato di poteri che spaziano dal semplice diritto di informazione sino a un potere di cogestione nei settori indicati dalla legge, potere che implica che il datore di lavoro deve ottenere il consenso dell’organo medesimo prima di adottare determinate decisioni, in particolari provvedimenti individuali quali l’assunzione di dipendenti, a norma dell’articolo 99 del BetrVG.

( 10 ) Il Bundesarbeitsgericht richiama una delle proprie ultime sentenze in tal senso, pronunciata il 17 settembre 2014 (10 AZB 43/14, punto 18).

( 11 ) Il Bundesarbeitsgericht precisa che la fornitura di prestazioni lavorative nell’ambito di un vincolo di subordinazione personale può fondarsi, dal punto di vista giuridico, sul possesso dello status di membro di un’associazione, a condizione che non siano eluse le disposizioni imperative di tutela, elusione la cui sussistenza – in base a una sua sentenza del 6 luglio 1995 (5 AZB 9/93) – non si ravvisa nel caso delle associazioni di infermiere.

( 12 ) Nelle sue risposte scritte alle domande poste dalla Corte, il governo tedesco non si è espresso direttamente sul merito della domanda di pronuncia pregiudiziale.

( 13 ) A tal riguardo, ricordo che i rapporti di lavoro interinale presentano la peculiarità di presentare una triangolazione, in quanto esistono legami diversi, da una parte, tra il lavoratore e l’agenzia interinale che ne è il datore di lavoro, e dall’altra, tra detta agenzia e l’impresa utilizzatrice e, infine, tra quest’ultima e il lavoratore che opera sotto la sua direzione. V., in particolare, sentenza del 17 dicembre 1970, Manpower (35/70, EU:C:1970:120, punti 56).

( 14 ) V. articoli 1, paragrafo 3, 3, paragrafi 1, lettera b), e 2, secondo comma, e 6, paragrafi 2, primo comma, e 3.

( 15 ) V., in particolare, le clausole 2 e 3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), e le clausole 1, 2, 3 e 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

( 16 ) In particolare, sentenza del 1o marzo 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110, punto 30).

( 17 ) V., in particolare, sentenze del 13 febbraio 2014, Commissione/Italia (C‑596/12, EU:C:2014:77, punti 1617), e del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media (C‑413/13, EU:C:2014:2411, punto 34).

( 18 ) V. sentenza dell’11 novembre 2010, Danosa (C‑232/09, EU:C:2010:674, punti 4042 e giurisprudenza citata).

( 19 ) La relazione del gruppo di esperti sulla trasposizione della direttiva 2008/104 dell’agosto 2011 elaborata sotto l’egida della Commissione (in prosieguo: la «relazione del 2011») indica che «l’espressione “rapporto di lavoro” è destinata a ricomprendere i casi in cui le caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro sono presenti ma non è stato concluso un contratto di lavoro ufficiale» (pag. 14).

( 20 ) Il corsivo è mio. Osservo che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16), contiene una formulazione identica che riprende essenzialmente quella presente al punto 28 della sentenza dell’11 luglio 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark (105/84, EU:C:1985:331), vertente sull’interpretazione dell’atto che è stato sostituito dalla direttiva in parola.

( 21 ) Il corsivo è mio. Osservo che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/23, che è stata adottata a poca distanza, l’articolo 3, paragrafo 2, della proposta iniziale della Commissione, del 20 marzo 2001, che ha portato all’adozione della direttiva 2008/104 [COM(2002) 149 definitivo] si riferiva al diritto nazionale unicamente per la definizione «di contratti o rapporti di lavoro». Il Parlamento europeo ha voluto introdurre in quest’ultima disposizione la nozione di «remunerazione» (posizione adottata in prima lettura il 21 novembre 2002, GU 2004, C 25 E, pag. 368). La proposta modificata della Commissione, del 28 novembre 2002, ha inoltre ivi aggiunto la nozione di «lavoratore», senza alcuna spiegazione al riguardo [COM(2002) 701 definitivo].

( 22 ) Considerando 10 della direttiva 2008/104. V. anche le disparità esistenti tra i «quadri normativi nazionali» descritte nella proposta iniziale della Commissione [COM(2002) 149 definitivo, sezione 2, paragrafo 2].

( 23 ) V., in particolare, sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:509, punto 29), vertente sull’interpretazione della direttiva 1999/70, e del 1o marzo 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110, punto 34), sull’interpretazione della direttiva 97/81.

( 24 ) L’articolo 5 della direttiva 2008/104 sancisce il «principio della parità di trattamento», in base al quale per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

( 25 ) Nelle proprie osservazioni, la Commissione ritiene che la posizione adottata dalla Corte in un contesto che presenta varie similitudini, in particolare strutturali, possa essere trasposta nel caso di specie. Sui punti comuni esistenti tra le direttive 1999/70, 97/81 e 2008/104, si vedano anche le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa AKT (C‑533/13, EU:C:2014:2392, paragrafo 33).

( 26 ) Ciò avviene quando l’atto di diritto dell’Unione interessato non è diretto a realizzare un’armonizzazione integrale delle regole nazionali applicabili nel settore da esso coperto, come accade con la direttiva 2008/104 (v. considerando 23 e articolo 9).

( 27 ) I considerando 17 e 16, rispettivamente, delle direttive 1999/70 e 97/81 stabiliscono chiaramente che «per quanto riguarda i termini utilizzati nell’accordo quadro la presente direttiva, senza definirli precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell’accordo quadro» (il corsivo è mio).

( 28 ) V., in particolare, sentenza del 1o marzo 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110, punti da 31 a 35 e giurisprudenza citata), e conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:3, paragrafo da 12 a 15) e le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa O’Brien (C‑393/10, EU:C:2011:746, paragrafi da 34 a 37).

( 29 ) V. sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:509, punti da 26 a 29); del 1o marzo 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110, punti da 36 a 42), e del 3 luglio 2014, Fiamingo e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13, EU:C:2014:2044, punto 31).

( 30 ) V., in particolare, i considerando 1, 11 e 12 e l’articolo 2 della direttiva 2008/104, a norma della quale questa ha principalmente come obiettivo, da una parte, di «garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento (…) nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale» e, dall’altra, di «ten[er] conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili».

( 31 ) V. sentenza del 1o marzo 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110, punti 42 e segg.), e le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa O’Brien (C‑393/10, EU:C:2011:746, paragrafi 43 e segg.).

( 32 ) Nota a piè di pagina 29 supra.

( 33 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:3, paragrafo 15) e conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa O’Brien (C‑393/10, EU:C:2011:746, paragrafi 44 e segg.). La Corte ha altresì insistito sulla necessità, per giustificare un trattamento differenziato, che la natura del rapporto di lavoro di cui trattasi sia «sostanzialmente diversa» (v. sentenza del 1o marzo 2012, O’Brien,C‑393/10, EU:C:2012:110, punti da 42 a 44).

( 34 ) V., in questo senso, Laulom, S., «La directive 2008/104: avancées et limites della protection des travailleurs intérimaires», Revue de droit du travail, 2012, pagg. 308 e segg., il quale ritiene che «si può ritenere che non sia sufficiente che la normativa nazionale affermi che non vi è un contratto di lavoro per non verificare l’esclusione dal campo di applicazione», e Moizard, N., «Les intérimaires dans l’Union européenne: les données du débat», Revue de droit du travail, 2012, pagg. 240 e segg., che, dopo aver citato la sentenza del 18 gennaio 2007, Confédération générale du travail e a. (C‑385/05, EU:C:2007:37, punto 35), osserva che «nella direttiva 2008/104 non si tratta di un semplice rinvio alle normative nazionali» e che «la Corte di giustizia ha ancora i mezzi per controllare le elusioni pratiche da parte degli Stati».

( 35 ) V., in questo senso, sentenza del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:509, punto 27).

( 36 ) V. nota a piè di pagina 30 delle presenti conclusioni. Sulle due finalità principali perseguite dalla direttiva 2008/104 – ossia le condizioni di lavoro delle persone qualificate come lavoratori tramite agenzia interinale, da una parte, e le condizioni applicabili al lavoro tramite agenzia interinale, dall’altra –, e sul loro carattere complementare, v. le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa AKT (C‑533/13, EU:C:2014:2392, paragrafi 30 e segg.).

( 37 ) Su tali considerazioni, v. anche i paragrafi 49 e 55 delle presenti conclusioni.

( 38 ) Il governo ceco non ha preso posizione in merito all’interpretazione della nozione di «attività economica» ai sensi della direttiva 2008/104.

( 39 ) Sottolineo che il suddetto punto b) fa riferimento solo in modo marginale al diritto degli Stati membri nei seguenti termini: «qualsiasi persona (…) che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale (…)». Inoltre, il paragrafo 2 di detto stesso articolo 3 non fa salva l’applicazione del diritto nazionale rispetto alla nozione di «agenzia di lavoro interinale».

( 40 ) V. nota a piè di pagina 26 delle presenti conclusioni.

( 41 ) V., nello stesso senso, la relazione del 2011 (pagg. 10 e 17).

( 42 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1). V., a questo proposito, la relazione del 2011 (quanto meno nella versione francese), che sottolinea che l’espressione «agenzia interinale» è contenuta nella versione francese sia della direttiva 96/71 che della direttiva 2008/104, ma che le rispettive «versioni in lingua inglese (…) non utilizzano i medesimi termini (ossia temporary employment undertaking o placement agency nella prima, e temporary‑work agency nella seconda)» (pag. 17).

( 43 ) V. considerando 22 della direttiva 2008/104.

( 44 ) La Ruhrlandklinik afferma principalmente che l’oggetto sociale dell’associazione di infermiere sarebbe esclusivamente quello di mettere a disposizione di strutture sanitarie personale infermieristico qualificato nel rispetto dei principi della Croce Rossa (principi di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità), senza in alcun modo cercare di ottenere profitti, e che, in caso contrario, essa non sarebbe riconosciuta nel diritto tedesco come un organismo di interesse pubblico.

( 45 ) Infatti, il suddetto paragrafo 2 stabilisce che la direttiva 2008/104 è applicabile alle «imprese pubbliche e private» che svolgono un’«attività economica» a prescindere dal fatto che esse «esercit[ino] un’attività economica con o senza fini di lucro».

( 46 ) Una ricostruzione dell’evoluzione legislativa seguita dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104 è presente nella relazione del 2011 (punti 7 e segg.).

( 47 ) Il Betriebsrat sostiene che «la direttiva [2008/104] si fonda [...] sulla nozione europea generale d’impresa propria del diritto europeo delle imprese (articolo 101 TFUE)[,] che presuppone anche un’attività economica» e richiama la dottrina tedesca [Rieble, V., e Vielmeier, S., «Umsetzungsdefizite der Leiharbeitsrichtlinie», Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2011, volume 4, pagg. 474 e segg., e Mestwerdt, W., «Arbeit in persönlicher Abhängigkeit im Rahmen vereinsrechtlicher Strukturen», Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2014, pagg. 281 e segg.].

( 48 ) La Commissione si riferisce, in particolare, alla sentenza del 12 settembre 2000, Pavlov e a. (da C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:428, punto 75 e giurisprudenza citata), resa in materia di concorrenza.

( 49 ) Articoli 26 e segg. TFUE.

( 50 ) V. il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 7 dicembre 2010, dal titolo «Guida relativa all’applicazione ai servizi d’interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali d’interesse generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di “appalti pubblici” e di “mercato interno”» [SEC(2010) 1545 final, in prosieguo: la «guida del 2010», punto 6.1], che cita la sentenza dell’11 aprile 2000, Deliège (C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punto 52).

( 51 ) Come enuncia il considerando 22 della direttiva 2008/104.

( 52 ) V. nota a piè di pagina 30 supra.

( 53 ) La relazione del 2011 (quanto meno nella versione francese) menziona giustamente le suddette due considerazioni per giustificare una lettura estensiva del campo di applicazione della direttiva 2008/104 rispetto alle imprese utilizzatrici e indica che le parti sociali a livello europeo si sono dette favorevoli al suddetto approccio (punto 10).

( 54 ) Il corsivo è mio. V., in particolare, sentenze del 1o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punti 2122); del 22 ottobre 2015, EasyPay e Finance Engineering (C‑185/14, EU:C:2015:716, punto 37), e del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria (C‑179/14, EU:C:2016:108, punti 147 e segg.).

( 55 ) V., in particolare, sentenze dell’11 aprile 2000, Deliège (C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punto 53), e del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria (C‑179/14, EU:C:2016:108, punto 154).

( 56 ) Osservo che esistono differenze terminologiche notevoli tra le diverse versioni linguistiche della direttiva 2008/104, rispetto alle espressioni impiegate non soltanto nella formulazione del suo titolo generale ma anche rispetto alla nozione di «agenzia tramite lavoro interinale» (si confrontino le formulazioni presenti, rispettivamente, a titolo di esempio, nella versione tedesca: «über Leiharbeit», «Leiharbeitsunternehmen»; danese: «om vikararbejde», «vikararbejde»; inglese: «on temporary agency work», «temporary‑work agency»; italiana: «relativa al lavoro tramite agenzia interinale», «agenzia interinale»; neerlandese «betreffende uitzendarbeid», «uitzendbureau»; e portoghese: «relativa ao trabalho temporário», «empresa de trabalho temporário»).

( 57 ) La relazione del 2011 osserva che, nell’ambito dei lavori preparatori della direttiva 2008/104, la Commissione ha indicato che «le organizzazioni assistenziali, le forze armate, i sindacati e le amministrazioni pubbliche sarebbero esclusi [dal suo ambito di applicazione solo] se non svolgono attività economiche, neppure a titolo accessorio» (pag. 9).

( 58 ) V. sentenza del 10 febbraio 2011, Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 27). La relazione del 2011 indica che, di contro, non rileverebbe ai fini della suddetta qualificazione, in particolare, la messa a disposizione di lavoratori all’interno di uno stesso gruppo di impresa (pag. 17).

( 59 ) V., per analogia, sentenza del 22 maggio 2003, Freskot (C‑355/00, EU:C:2003:298, punto 77). La guida del 2010 menziona alcuni casi nei quali le attività sono state considerate dalla Corte come non economiche in ragione della loro «natura puramente sociale» (punto 3.1.4).

( 60 ) Un tale carattere esclusivo dell’attività di somministrazione di manodopera non è richiesto dal diritto tedesco (v. Rémy, P., «L’impact de la directive 2008/104 relative au travail intérimaire sur les droits nationaux, Deuxième partie», Revue de droit du travail, 2010, pag. 55 e segg., nota 6), e neppure dal diritto danese (v. Abrahamson, A.M., Vikarloven med kommentarer, Karnov Group, Copenaghen, 2014, pag. 55), mentre è richiesto ad esempio nel diritto francese [v. articolo L 1251‑2 del code du travail (codice del lavoro)].

( 61 ) Nella relazione di accompagnamento alla sua proposta di direttiva del Consiglio in materia di lavoro temporaneo del 30 aprile 1982 [COM (82) 155 def., pag. 7], la Commissione sottolineava che essa «non impone che [l’agenzia interinale] tratti esclusivamente il lavoro interinale».

( 62 ) V. altresì la guida del 2010 (punto 6.2); la relazione del 2011 (pag. 9, nota 13), e la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione della direttiva 2008/104, del 21 marzo 2014 [COM(2014) 176 final, pag. 4, nota a piè di pagina 4].

( 63 ) Non costituiscono, quindi, attività economiche le prestazioni fornite a titolo gratuito, ad esempio, dallo Stato nello svolgimento delle sue funzioni sociali (v. le descrizioni di cui alla guida del 2010, punti 3.1.4 e 6.3, che citano, in particolare, la sentenza del 7 dicembre 1993, Wirth, C‑109/92, EU:C:1993:916, punti da 13 a 19). Di contro, poco importa che il corrispettivo non sia versato dal beneficiario del servizio (v. sentenza del 12 luglio 2001, Smits e Peerbooms, C‑157/99, EU:C:2001:404, punti 48 e da 55 a 58).

( 64 ) V. sentenza del 25 ottobre 2001, Ambulanz Glöckner (C‑475/99, EU:C:2001:577, punto 21).

( 65 ) La Ruhrlandklinik sostiene che, se la direttiva 2008/104 dovesse applicarsi alle associazioni di infermiere della Croce Rossa tedesca, ciò comporterebbe che non sarebbe più concretamente possibile mettere i loro associati a disposizione delle strutture sanitarie, posto che il diritto tedesco autorizza una messa a disposizione soltanto temporanea, mentre nella maggior parte dei casi tali associati sono assegnati stabilmente (v. anche nota a piè di pagina 8 supra).

( 66 ) V. nota a piè di pagina 7 supra.