CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 13 gennaio 2016 ( 1 )

Causa C‑161/15

Abdelhafid Bensada Benallal

contro

État belge

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale — Principio generale del diritto dell’Unione — Diritti della difesa — Diritto di essere sentito — Motivo di ordine pubblico — Rilievo d’ufficio — Principio di equivalenza — Compito del giudice nazionale e del giudice dell’Unione — Cittadino dell’Unione — Ordine di lasciare il territorio — Abuso di diritto»

I – Introduzione

1.

Si pone la questione se il rispetto dei diritti della difesa, incluso il diritto di essere sentito prima di qualsiasi decisione dell’amministrazione, rivesta un rango equiparabile a quello delle norme di ordine pubblico dell’ordinamento nazionale, cosicché, in forza del principio di equivalenza, il giudice amministrativo di ultimo grado sia tenuto a statuire su un motivo concernente la violazione del diritto di essere sentito dedotto per la prima volta al suo cospetto, al pari di quanto è consentito nell’ordinamento nazionale per i motivi di ordine pubblico.

2.

È questa, nel merito, la questione deferita dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) del Belgio nell’ambito di una controversia fra il sig. Bensada Benallal, cittadino spagnolo, e l’Ufficio stranieri belga, in relazione ad una decisione di tale organo, datata 26 settembre 2013, che revocava l’autorizzazione di soggiorno del ricorrente nel procedimento principale e ordinava al medesimo di lasciare il territorio belga.

3.

Più precisamente, un anno dopo avergli rilasciato un’autorizzazione di soggiorno in quanto lavoratore subordinato, l’Ufficio stranieri belga ha adottato detta decisione adducendo che risultava che «l’interessato si [era] avvalso di informazioni ingannevoli rivelatesi determinanti perché l’amministrazione comunale di Berchem‑Sainte‑Agathe [Belgio] gli riconoscesse il diritto di soggiorno. Infatti, nella sua relazione del 4 settembre 2013, [l’ufficio nazionale di previdenza sociale] ha concluso per il non assoggettamento dell’insieme dei dipendenti dichiarati dalla società (…) al regime generale di previdenza sociale dei lavoratori dipendenti: “Vari elementi precisi e concordanti dimostrano a sufficienza di diritto l’assenza di attività, presso [detta] società (…), che prevedano l’impiego di lavoratori dipendenti (...) e, di conseguenza, l’assenza di un contratto di lavoro fra la suddetta e le persone dichiarate (…)”».

4.

Il 2 gennaio 2014, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso di annullamento avverso detta decisione presso il Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri). A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente nel procedimento principale ha dedotto un motivo unico, relativo alla violazione di una disposizione di legge concernente la motivazione formale degli atti amministrativi, alla violazione del principio di buona amministrazione, del principio della certezza del diritto, del principio di proporzionalità, dei principi della prudenza e dell’accuratezza, del principio della gestione coscienziosa e del principio secondo il quale l’amministrazione è tenuta a statuire tenendo conto di tutti gli elementi della causa, nonché alla violazione dell’articolo 35 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( 2 ).

5.

Nella sua linea argomentativa intesa a precisare tale motivo unico, il ricorrente nel procedimento principale ha asserito, inter alia, che la decisione controversa era viziata da un difetto di motivazione. Egli ha sostenuto, a tal riguardo, che la relazione dell’[ufficio nazionale di previdenza sociale] alla base della decisione controversa né è stata allegata a detta decisione o riprodotta in sostanza nella medesima né gli è stata trasmessa anteriormente alla notifica di tale decisione, cosicché il ricorrente nel procedimento principale non è stato in grado di comprendere i motivi della decisione adottata nei suoi confronti.

6.

Tale ricorso è stato respinto con sentenza del Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) in data 30 aprile 2014. In tale sentenza, quest’ultimo ha in particolare dichiarato quanto segue:

«In ogni caso, il Conseil constata che è passato quasi un anno tra la presentazione, da parte del ricorrente, del suo contratto di lavoro con la società (...) e la relazione dell’ispettore sociale dell’[ufficio nazionale di previdenza sociale] che ha condotto all’adozione della decisione [controversa], periodo durante il quale il ricorrente non ha fatto pervenire o comunicato al resistente alcuna informazione relativa ai problemi addotti nel ricorso che egli avrebbe incontrato nell’ambito del proprio contratto di lavoro con detta società.

Orbene, se il ricorrente riteneva di poter addurre elementi tali da ostare alla revoca del suo permesso di soggiorno, stava a lui informarne il resistente, e non a quest’ultimo invitare il ricorrente a presentare le sue osservazioni al riguardo. Il Conseil ricorda, infatti, che è alla parte ricorrente che spetta dimostrare di soddisfare le condizioni inerenti al diritto che rivendica e al mantenimento di tale diritto. Avendo il ricorrente fatto richiesta di un’attestazione di registrazione in Belgio come lavoratore dipendente, egli doveva/poteva legittimamente attendersi che la mancata esecuzione del suo contratto di lavoro (anche per motivi indipendenti da lui) avesse ripercussioni sul suo diritto di soggiorno e avrebbe dovuto essere consapevole della necessità di comunicare spontaneamente tali informazioni al resistente, quod non alla luce del fascicolo amministrativo.

Non inficia tale constatazione la circostanza secondo cui il ricorrente “non ha ricevuto alcuna raccomandata, come affermato nell’indagine, e non ha dunque avuto la possibilità di essere sentito”; tale censura riguarda, infatti, l’audizione del ricorrente da parte dell’ispettore sociale incaricato della relazione dell’[ufficio nazionale di previdenza nazionale] del 4 settembre 2013 (relazione che peraltro si basa non solo su dichiarazioni, ma altresì su constatazioni obiettive nessuna delle quali è stata contestata dal ricorrente), e non direttamente la decisione [controversa]».

7.

Il 10 maggio 2014, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), ricorso che contiene segnatamente un motivo con il quale egli sostiene che l’Ufficio stranieri belga avrebbe dovuto sentirlo prima di adottare la decisione controversa. A tal riguardo, il ricorrente nel procedimento principale deduce la violazione degli articoli 41 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), del principio del rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio nonché del principio audi alteram partem.

8.

L’Ufficio stranieri belga replica segnatamente che il motivo è irricevibile, in quanto esso viene sollevato per la prima volta nel procedimento per cassazione e non è di ordine pubblico.

9.

Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) osserva che il ricorrente nel procedimento principale presenta un motivo che non era stato dedotto dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri). Orbene, in conformità al diritto belga, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) può dichiarare ricevibile un siffatto motivo solo se si tratta di un motivo di ordine pubblico. Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) precisa che, nell’ordinamento nazionale, le disposizioni di ordine pubblico sono quelle che rivestono un’importanza fondamentale nell’ordinamento giuridico belga, come le disposizioni relative alla competenza delle autorità amministrative, alla competenza degli organi giurisdizionali, al rispetto dei diritti di difesa o, ancora, quelle riguardanti determinati diritti fondamentali.

10.

Richiamando, in particolare, le sentenze van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318) nonché Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), il Conseil d’État (Consiglio di Stato) si chiede se il principio generale del diritto dell’Unione che sancisce il rispetto dei diritti della difesa, incluso quello di essere sentito, occupi una posizione comparabile nell’ordinamento giuridico dell’Unione e se il principio di equivalenza esiga che esso esamini un motivo, sollevato per la prima volta in cassazione, basato sulla violazione dei diritti della difesa, com’è consentito nell’ordinamento nazionale per i motivi di ordine pubblico.

11.

In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio generale del diritto dell’Unione che sancisce il rispetto dei diritti di difesa, fra cui il diritto di una persona a essere sentita da un’autorità nazionale prima dell’adozione, da parte di tale autorità, di qualsiasi decisione che possa incidere negativamente sugli interessi di detta persona, quale una decisione che ponga fine alla sua autorizzazione di soggiorno, rivesta nell’ordinamento giuridico dell’Unione un’importanza equivalente a quella delle disposizioni di ordine pubblico di diritto belga nell’ordinamento nazionale, e se il principio di equivalenza postuli che un motivo basato sulla violazione del principio generale del diritto dell’Unione che sancisce il rispetto dei diritti di difesa possa essere sollevato per la prima volta dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), in un procedimento per cassazione, com’è consentito nell’ordinamento nazionale per i motivi di ordine pubblico».

12.

Su tale questione hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente nel procedimento principale, i governi belga e francese nonché la Commissione europea. Tali parti, ad eccezione del ricorrente nel procedimento principale, che non era ivi rappresentato, sono state inoltre sentite all’udienza svoltasi il 19 novembre 2015.

II – Analisi

A – Osservazioni preliminari

13.

La presente causa offre alla Corte l’occasione di apportare un certo numero di precisazioni in relazione al compito del giudice nel contenzioso amministrativo, e in particolare in relazione alla possibilità per quest’ultimo di dichiarare ricevibile un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito sollevato per la prima volta in sede di impugnazione o di rilevare d’ufficio un siffatto motivo.

14.

Prima di procedere all’esame delle due parti della questione sottoposta dal giudice del rinvio, occorre formulare quattro osservazioni preliminari.

15.

La prima attiene all’interpretazione del contesto giuridico e fattuale all’origine del procedimento principale, e in particolare alla considerazione del Conseil d’État (Consiglio di Stato) secondo la quale il motivo basato sulla violazione del diritto di essere sentito è stato presentato per la prima volta solo nel procedimento per cassazione. Leggendo la sentenza del 30 aprile 2014 resa dal Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri), i cui passi rilevanti sono stati riprodotti al precedente paragrafo 6, risulta che tale giudice ha interpretato il motivo unico formulato al suo cospetto nel senso che esso includeva, perlomeno implicitamente, una violazione, da parte dell’Ufficio stranieri belga, del diritto del ricorrente nel procedimento principale di essere sentito prima dell’adozione della decisione controversa. Infatti, il Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) ha affermato che, se il ricorrente nel procedimento principale «riteneva di poter addurre elementi tali da ostare alla revoca del suo permesso di soggiorno, stava a lui informarne il resistente, e non a quest’ultimo invitar[lo] a presentare le sue osservazioni al riguardo». Siamo dunque certamente in presenza, a prima vista, di una presa di posizione sulla fondatezza di tale censura, che, nell’ambito dell’impugnazione, avrebbe potuto condurre il Conseil d’État (Consiglio di Stato) a verificare semplicemente se la valutazione effettuata dal primo giudice fosse fondata e, se del caso, a censurarla ( 3 ).

16.

Ciò premesso, è evidente che, nell’ambito della ripartizione delle competenze fra la Corte e i giudici nazionali ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’interpretazione della portata del ricorso in primo grado del ricorrente nel procedimento principale effettuata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) rientra esclusivamente nella valutazione del giudice del rinvio, senza che alla Corte spetti intervenire. Pertanto, quest’ultima deve ritenere definitivamente acquisita la constatazione secondo la quale il motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, basato sul diritto dell’Unione, è stato sollevato unicamente nel procedimento di impugnazione dinanzi al giudice del rinvio.

17.

Lo stesso vale (e ciò costituisce la mia seconda osservazione) per la qualificazione di tale motivo nell’ordinamento nazionale, benché essa venga contestata dal governo belga nelle sue osservazioni scritte. Infatti, nel contesto del rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte statuire sulla differenza, allegata da tale governo, che sussisterebbe nell’ordinamento nazionale fra la violazione dei diritti della difesa in materia disciplinare e penale, la quale rientrerebbe nella categoria dei motivi di ordine pubblico che possono essere sollevati d’ufficio, da un lato, e la violazione del diritto di essere sentito dall’autorità amministrativa prima dell’adozione di una decisione che arreca pregiudizio, la quale non rientrerebbe nell’ordine pubblico e non potrebbe pertanto essere rilevata d’ufficio, dall’altro ( 4 ).

18.

A tal riguardo è sufficiente constatare che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) include il rispetto del diritto di essere sentito in quello dei diritti della difesa e parte dalla premessa che tale diritto possa essere esaminato d’ufficio nell’ordinamento nazionale, circostanza che, del resto, giustifica appunto l’oggetto della questione pregiudiziale, imperniata sugli obblighi che derivano dal rispetto del principio di equivalenza.

19.

La mia terza osservazione riguarda l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e la valutazione dell’Ufficio stranieri belga, confermata dal Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri), secondo la quale, in sostanza, la revoca dell’autorizzazione di soggiorno del ricorrente nel procedimento principale sarebbe stata motivata da un’applicazione abusiva o fraudolenta del diritto dell’Unione.

20.

Il ricorrente nel procedimento principale ha contestato tale qualificazione effettuata dall’Ufficio stranieri belga, sostenendo che tale organo avrebbe travisato l’articolo 35 della direttiva 2004/38, intitolato «Abuso di diritto», ai sensi del quale, segnatamente, gli Stati membri sono legittimati ad «adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode», nel rispetto del principio di proporzionalità.

21.

È lecito domandarsi se, ammesso che sia certo, un siffatto abuso o frode sottrarrebbe all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione la situazione di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato una delle libertà di circolazione garantita dal Trattato FUE, con la conseguenza che la questione sollevata diverrebbe irrilevante.

22.

Infatti, come ho già avuto occasione di precisare nelle conclusioni nella causa Fonnship e Svenska Transportarbetareförbundet (C‑83/13, EU:C:2014:201, paragrafi 6266), la giurisprudenza della Corte non ha fornito una risposta scevra da ambiguità alla questione se la nozione di abuso di diritto costituisca una regola suscettibile di delimitare l’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione – nel qual caso la Corte sarebbe incompetente a risolvere la questione sollevata dal giudice del rinvio – o se, al contrario, essa sia concepita come una regola o un principio che consente di limitare l’esercizio di un diritto (soggettivo) conferito da dette disposizioni, il che condurrebbe a ritenere che la situazione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di tale diritto e che occorra risolvere la questione deferita alla Corte ( 5 ).

23.

Senza che sia necessario, in questa sede, reiterare gli argomenti che depongono a favore della seconda tesi, sono incline a pensare che ritenere che il divieto dell’abuso di diritto sia un principio che delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione equivarrebbe a conferire allo stesso, nei confronti delle libertà fondamentali di circolazione, status analogo a quello di una regola di ragionevolezza («rule of reason»), il che mi sembrerebbe erroneo e poco opportuno. Infatti, un tale riconoscimento porterebbe a verificare, in qualsiasi fattispecie, se una determinata situazione non implichi un abuso di diritto prima di ritenerla compresa nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Un rapporto del genere fra l’abuso e il diritto, il quale privilegia l’esame dell’abuso su quello del diritto, pregiudicherebbe in maniera significativa, a mio avviso, l’effetto utile delle libertà di circolazione garantite dal Trattato FUE ( 6 ).

24.

Del resto, l’articolo 35 della direttiva 2004/38 conferma, a mio avviso, che il divieto dell’abuso di diritto costituisce un principio limitativo dei diritti soggettivi accordati dal diritto dell’Unione ai singoli. Infatti, tale disposizione si limita ad autorizzare gli Stati membri ad adottare misure che sanzionino l’esercizio abusivo di un diritto conferito previamente da quest’ultima ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari.

25.

Di conseguenza, una situazione come quella che caratterizza il procedimento principale rientrerebbe sicuramente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. La Corte dovrebbe dunque risolvere nel merito la questione sottoposta dal giudice del rinvio.

26.

Infine, la mia quarta osservazione preliminare verte sulla delimitazione della questione deferita dal giudice del rinvio.

27.

Quest’ultimo interpella la Corte sul rispetto, fra i diritti della difesa, del diritto dell’interessato di essere sentito dall’amministrazione, prima dell’adozione di una decisione che gli arrechi pregiudizio, quale principio generale del diritto dell’Unione e non nei termini in cui è sancito dagli articoli 41 e 47 della Carta, articoli il primo dei quali è stato tuttavia evocato dal ricorrente nel procedimento principale nel suo ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato).

28.

L’applicabilità dell’articolo 41 della Carta agli Stati membri allorché essi attuano il diritto dell’Unione, vale a dire allorché le misure nazionali da essi adottate rientrano nell’ambito di applicazione di tale diritto ( 7 ), è controversa.

29.

Se è vero che tale articolo, al paragrafo 2, lettera a), comprende come «diritto ad una buona amministrazione»«il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio», le sue disposizioni si rivolgono unicamente, ai sensi del suo paragrafo 1, alle «istituzioni, organi e organismi dell’Unione».

30.

In una serie di sentenze, la Corte ha desunto da tale formulazione l’inapplicabilità agli Stati membri dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta ( 8 ); ciò l’ha portata ad esaminare le questioni sollevate in alcune di tali sentenze alla luce del principio generale del diritto dell’Unione che sancisce il rispetto dei diritti della difesa, del quale il diritto di essere sentito costituisce parte integrante ( 9 ).

31.

Tuttavia, secondo un’altra corrente giurisprudenziale, la Corte ha ritenuto che l’articolo 41 della Carta fosse applicabile alle misure degli Stati membri allorché questi ultimi attuano il diritto dell’Unione ( 10 ), considerandolo disposizione «di applicazione generale» ( 11 ).

32.

Come ho ricordato nelle conclusioni nella causa CO Sociedad de Gestion y Participación e a. (C‑18/14, EU:C:2015:95, nota 48), l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta impone agli Stati membri di applicare le disposizioni della Carta «nell’attuazione del diritto dell’Unione». In un contesto del genere, gli Stati membri devono pertanto rispettare le disposizioni della Carta, compreso il diritto dell’amministrato di essere sentito, previsto al suo articolo 41, paragrafo 2, lettera a). Orbene, un’interpretazione letterale dell’articolo 41 della Carta, consistente nell’escluderne l’applicabilità agli Stati membri, porterebbe ad ammettere che il diritto di essere sentito di cui al citato articolo 41 rappresenti un’eccezione all’articolo 51 della Carta, che prevede l’applicabilità agli Stati membri di tutte le «disposizioni della Carta» quando essi attuano il diritto dell’Unione. Come rilevato dall’avvocato generale Wathelet nelle conclusioni nella causa Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2031, paragrafo 56), non è «coerente (…) che la formulazione dell’articolo 41 della Carta po[ssa] così introdurre un’eccezione alla norma di cui all’articolo 51 della stessa, che consentirebbe pertanto agli Stati membri di non applicare un articolo della Carta anche nell’attuazione del diritto dell’Unione».

33.

Nel procedimento principale, la decisione controversa, con la quale l’Ufficio stranieri belga ha revocato l’autorizzazione di soggiorno di un cittadino dell’Unione e ha ingiunto al medesimo di lasciare il territorio del Regno del Belgio, costituisce innegabilmente una misura che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il cui oggetto è, più specificamente, di attuare il potere accordato dall’articolo 35 della direttiva 2004/38.

34.

La Corte potrebbe pertanto riformulare la questione sollevata in modo da rispondervi nell’ambito dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta piuttosto che in quello dell’applicazione del principio generale del diritto dell’Unione che sancisce il rispetto dei diritti della difesa, incluso il diritto di essere sentito; questa mi sembra essere, alla luce delle suesposte considerazioni, la soluzione più adeguata.

35.

Fatte queste precisazioni, la risposta alla questione sottoposta si suddivide, a mio parere, in due parti. In primo luogo, occorre esaminare se, come postulato dal giudice del rinvio, l’applicazione del principio di equivalenza sia condizionata al fatto che il rispetto del diritto di essere sentito possieda un rango, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, equiparabile a quello di cui esso gode nell’ordinamento nazionale per poter essere rilevato d’ufficio. In secondo luogo, in caso di risposta affermativa, occorrerà verificare se il diritto di essere sentito costituisca una norma di ordine pubblico suscettibile di essere esaminata d’ufficio dal giudice dell’Unione; ciò solleva la questione controversa se la violazione di tale diritto debba essere qualificata come violazione delle forme sostanziali.

B – Sull’applicazione del principio di equivalenza a condizione che la norma del diritto dell’Unione sia di rango analogo a quello delle norme dell’ordinamento nazionale che possono essere rilevate d’ufficio

36.

La Corte ha affermato a più riprese che il diritto di essere sentito garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 12 ).

37.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il rispetto del diritto di essere sentito s’impone anche quando la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità ( 13 ) e incombe, in linea di principio, sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano provvedimenti che rientrino nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione ( 14 ).

38.

Quando il diritto dell’Unione non fissa né le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto del diritto di essere sentito né le conseguenze della violazione di tale diritto, tali condizioni e tali conseguenze rientrano nella sfera del diritto nazionale nella misura in cui i provvedimenti adottati in tal senso, da un lato, siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e, dall’altro, non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 15 ).

39.

Nella specie, come rilevato giustamente dalla Commissione, la direttiva 2004/38, mentre, in conformità al suo articolo 31, dispone che gli Stati membri assicurino che l’interessato acceda ai mezzi di impugnazione giurisdizionali nei confronti di provvedimenti di allontanamento dal territorio ( 16 ), non prevede, per contro, il diritto di tale interessato di essere sentito, prima dell’adozione di una siffatta decisione, dall’amministrazione competente dello Stato membro ospitante.

40.

Di conseguenza, come postulato correttamente dal giudice del rinvio, le condizioni di esercizio del diritto di essere sentito sono disciplinate dal diritto nazionale, in forza dell’autonomia processuale degli Stati membri, nel rispetto, tuttavia, dei principi di equivalenza e di effettività.

41.

È agevole comprendere perché il giudice del rinvio non interpelli affatto la Corte in ordine alla portata del principio di effettività.

42.

Infatti, la circostanza che il giudice amministrativo di ultimo grado non possa esaminare d’ufficio o debba dichiarare irricevibile un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito sollevato per la prima volta al suo cospetto non significa affatto che le norme processuali nazionali rendano impossibile o eccessivamente difficile contestare la violazione di un tale diritto dinanzi ai giudici nazionali. Alla luce del principio di effettività, ciò che rileva, secondo la giurisprudenza della Corte, è che alle parti sia stata data la possibilità effettiva di sollevare un motivo fondato sul diritto dell’Unione dinanzi al giudice nazionale ( 17 ). In altri termini, tale principio non esige che il giudice nazionale ovvi alla carenza o all’omissione delle parti se queste ultime hanno avuto la possibilità effettiva, ai sensi delle norme processuali nazionali, di sollevare un motivo attinente alla violazione del diritto dell’Unione. Poiché ciò avviene pacificamente nella specie, considerato che il ricorrente nel procedimento principale è stato inoltre rappresentato da un avvocato sin dalla proposizione del ricorso in primo grado, l’applicazione del principio di effettività non impone al giudice del rinvio di esaminare d’ufficio un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, indipendentemente dall’importanza di tale diritto per l’ordinamento giuridico dell’Unione ( 18 ).

43.

Decisamente più delicata è la questione se una siffatta conseguenza in capo al giudice del rinvio la comporti il principio di equivalenza.

44.

Detto principio implica che le modalità procedurali dei ricorsi volti a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione non siano meno favorevoli di quelle che si applicano a ricorsi analoghi di natura interna ( 19 ).

45.

Si potrebbe dunque logicamente dedurne che, qualora le norme processuali nazionali conferiscano ad un giudice nazionale la facoltà, o gli impongano l’obbligo, di sollevare d’ufficio un motivo fondato sul diritto nazionale, il principio di equivalenza esige, in un certo qual modo automaticamente, che tale facoltà o tale obbligo coprano parimenti i motivi basati sul diritto dell’Unione.

46.

È quanto sostiene, nella specie, il governo francese. A suo avviso, in sostanza, siccome il giudice del rinvio considera il motivo attinente all’inosservanza del diritto di essere sentito un motivo di ordine pubblico che può essere sollevato per la prima volta in cassazione, al suo cospetto, nell’ambito dell’applicazione del diritto nazionale, il principio di equivalenza imporrebbe che il motivo attinente alla violazione del principio generale del diritto dell’Unione che sancisce il rispetto del diritto di essere sentito possa beneficiare del medesimo regime dinanzi a questo stesso giudice. In udienza, tale governo ha precisato che, in forza dell’autonomia processuale degli Stati membri, non sarebbe affatto necessario, contrariamente a quanto postulato dal giudice del rinvio, verificare il carattere di ordine pubblico, nel diritto dell’Unione, dell’inosservanza del diritto di essere sentito.

47.

Se si condividesse tale posizione, del resto suggestiva, la risposta alla questione deferita dal giudice del rinvio sarebbe, in definitiva, abbastanza semplice.

48.

Tale proposta – e la conseguente riformulazione della questione pregiudiziale, avanzata in udienza dal medesimo governo – prescinde tuttavia dalla giurisprudenza della Corte ( 20 ), la quale porta a rendere notevolmente più complessa la risposta da fornire al giudice del rinvio.

49.

Tale giurisprudenza impone, infatti, di verificare se la norma in questione occupi, all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, una «posizione» almeno equivalente a quella di cui beneficiano le norme che possono o debbono essere sollevate d’ufficio nell’ordinamento interno dal giudice nazionale.

50.

In tal senso, nella sentenza van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punti da 29 a 31), la Corte ha escluso che le disposizioni di una direttiva che stabilisce misure di lotta contro l’afta epizootica possano occupare una «posizione comparabile nell’ambito dell’ordinamento giuridico [dell’Unione]» ai motivi attinenti alla violazione delle norme di ordine pubblico del diritto olandese, intendendo, in sostanza, quelle relative alle competenze delle autorità amministrative e alla ricevibilità dei ricorsi. La Corte ha pertanto statuito che l’applicazione del principio di equivalenza non implicava, in quella causa, che il giudice nazionale fosse tenuto a procedere d’ufficio al controllo di legittimità degli atti amministrativi impugnati al suo cospetto in funzione dei criteri della direttiva in questione. Al punto 32 della medesima sentenza, la Corte ha aggiunto che, benché rientrassero nella politica della sanità pubblica, le disposizioni della direttiva sarebbero state dedotte «essenzialmente al fine di tener conto degli interessi privati degli amministrati» assoggettati a misure di lotta contro l’afta epizootica.

51.

Più recentemente, la Corte ha riassunto tale giurisprudenza nel senso che il «principio di equivalenza (…) esige che le condizioni imposte dal diritto nazionale per applicare d’ufficio una norma di diritto [dell’Unione] non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano l’applicazione d’ufficio delle norme di pari rango del diritto nazionale» ( 21 ).

52.

Pertanto, secondo tale giurisprudenza, la portata del rilievo d’ufficio di un motivo attinente alla violazione di una norma del diritto dell’Unione dipende dall’equivalenza o dall’identità del rango occupato da tale norma nel diritto dell’Unione rispetto a quelle che il giudice nazionale è legittimato a far valere d’ufficio nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno.

53.

In altri termini, se le norme processuali nazionali legittimano il giudice nazionale a far valere d’ufficio norme interne «vincolanti», come nelle cause all’origine delle sentenze van Schijndel e van Veen (C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punti 13, 1422) nonché Kraaijeveld e a. (C‑72/95, EU:C:1996:404, punti 57, 5860), tale giudice dovrà far valere d’ufficio le norme del diritto dell’Unione di natura vincolante equivalente, nei termini in cui quest’ultima sarà stata elaborata dalla Corte.

54.

Se le norme processuali nazionali sono più rigorose e subordinano il rilievo d’ufficio di un motivo alla qualificazione come disposizione di ordine pubblico della norma di diritto nazionale che è stata violata, anche un motivo attinente alla violazione del diritto dell’Unione, perché benefici di un trattamento equivalente da parte dei giudici nazionali, deve vertere sulla violazione di una norma che goda di una «posizione comparabile» o dello «stesso rango» nel diritto dell’Unione.

55.

Per contro, la tesi sostenuta dal governo francese sembra concedere un margine eccessivamente ampio all’autonomia processuale degli Stati membri, ove si consideri che si tratta proprio di interpretare il principio di equivalenza, il quale mira a temperare tale autonomia e la cui portata deve essere definita dal diritto dell’Unione.

56.

Orbene, il merito della giurisprudenza della Corte è appunto quello di porre le fondamenta della definizione di un motivo di ordine pubblico nel diritto dell’Unione, in modo da evitare che l’applicazione della norma dell’Unione di cui trattasi possa variare solo per come essa è qualificata nell’ordinamento nazionale.

57.

Con buona pace del governo francese, tale orientamento è coerente, a mio avviso, con la soluzione accolta nella sentenza Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, punti 24, 31, 3741). Infatti, in tale sentenza, la Corte ha considerato che l’articolo 81 CE (adesso articolo 101 TFUE) aveva lo stesso valore delle norme nazionali di ordine pubblico dello Stato membro in questione e che, pertanto, il principio di equivalenza imponeva ad un giudice nazionale di accogliere un’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale che avesse reputato contrario a tale articolo, quando tale giudice, ai sensi delle norme di procedura nazionali, fosse stato tenuto ad accogliere un’impugnazione per nullità fondata sulla violazione di norme nazionali di ordine pubblico e sebbene, in forza del diritto nazionale, la contrarietà di un lodo arbitrale alle norme del diritto nazionale di concorrenza non fosse ritenuta, in generale, una fattispecie di ordine pubblico.

58.

In altri termini, pur se si ammette l’autonomia processuale degli Stati membri, tale autonomia non può estendersi fino a includere la definizione o la qualificazione delle norme del diritto dell’Unione che rientrino nella categoria delle norme di ordine pubblico.

59.

Ritengo pertanto che, come sostenuto ed esaminato in concreto dal ricorrente nel procedimento principale e dal governo belga nelle loro osservazioni scritte, la giurisprudenza della Corte porti a chiedersi se il rispetto del diritto di essere sentito occupi, nel diritto dell’Unione, un rango identico o comparabile a quello delle norme di ordine pubblico dell’ordinamento nazionale.

C – Sul carattere di ordine pubblico del rispetto del diritto di essere sentito nel diritto dell’Unione

60.

Dinanzi al giudice dell’Unione, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, salvo che nelle seguenti ipotesi: quando tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento ( 22 ), quando essi costituiscano, in realtà, soltanto un’estensione di un motivo precedentemente dedotto o quando attengano alla violazione di una norma di ordine pubblico ( 23 ).

61.

In relazione a quest’ultimo punto, l’articolo 150 del regolamento di procedura precisa che la Corte può' decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, di statuire sui motivi di irricevibilità' di ordine pubblico. Inoltre, secondo una giurisprudenza ormai ben consolidata, la Corte ha dichiarato che il giudice dell’Unione deve rilevare d’ufficio i motivi di ordine pubblico ( 24 ).

62.

Senza alcuna pretesa di esaustività, la Corte esamina pertanto d’ufficio, anche in sede in impugnazione, motivi di irricevibilità di un ricorso giurisdizionale ( 25 ) o il venir meno del suo oggetto ( 26 ), la competenza dell’autore di un atto dell’Unione ( 27 ) o quella del giudice adito ( 28 ), l’irregolarità della composizione del Tribunale ( 29 ) nonché il difetto o l’insufficienza della motivazione di un tale atto ( 30 ). Siamo dunque in presenza di motivi connessi alla legittimità esterna degli atti.

63.

Per contro, quale giudice dell’impugnazione, la Corte si è rifiutata di esaminare d’ufficio motivi di merito, dedotti per la prima volta al suo cospetto, attinenti alla violazione di disposizioni sostanziali del Trattato o di atti dell’Unione ( 31 ). La Corte sembra dunque poco propensa ad esaminare d’ufficio motivi concernenti la legittimità interna degli atti ( 32 ).

64.

Ciò non toglie che la Corte non abbia mai individuato in maniera astratta i criteri che consentono di stabilire se un motivo sia di ordine pubblico o meno.

65.

È vero che non è agevole definire un tale motivo, in quanto esso dipende, in definitiva, dai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico considerato, dalle funzioni svolte rispettivamente dalle parti, dalle norme di procedura applicabili, nonché dal tipo di giurisdizione (segnatamente, civile o amministrativa) adita e dal livello della medesima (giudice di merito o giudice di legittimità) ( 33 ).

66.

Cionondimeno, nel caso dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione, elementi ricavati dalla giurisprudenza consentono di individuare con una certa precisione tali criteri.

67.

Come ho già avuto occasione di sottolineare in conclusioni precedenti ( 34 ), condivido, a tal riguardo, i due criteri elaborati dall’avvocato generale Jacobs ai paragrafi 141 e 142 delle sue conclusioni nella causa Salzgitter/Commissione (C‑210/98 P, EU:C:2000:172).

68.

Occorre dunque valutare, da un lato, se la norma violata sia diretta a realizzare un obiettivo o un valore fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e se essa rivesta un ruolo significativo ai fini della realizzazione di tale obiettivo o di tale valore, e, dall’altro, se tale norma sia stata stabilita nell’interesse dei terzi o in quello della collettività in generale, e non soltanto nell’interesse dei soggetti direttamente implicati ( 35 ).

69.

Il primo criterio deve essere manifestamente considerato soddisfatto. Infatti, il rispetto del diritto di essere sentiti in qualsiasi procedimento amministrativo costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale (e fondamentale) del diritto dell’Unione ( 36 ). Ai sensi dell’articolo 2 TUE, l’Unione si fonda, segnatamente, sui valori del rispetto dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo; l’osservanza di questi ultimi rappresenta, secondo la Corte, una condizione di legittimità degli atti dell’Unione ( 37 ) e un «principio costituzionale» del Trattato ( 38 ). Inoltre, mentre l’articolo 6, paragrafo 1, TUE afferma che l’Unione riconosce i diritti e i principi sanciti nella Carta, e quindi anche il diritto sancito all’articolo 41 della medesima, il paragrafo 3 di tale articolo aggiunge che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

70.

Il rispetto del diritto di essere sentito è dunque funzionale ad un valore essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ossia l’impegno, di natura costituzionale, di quest’ultima al rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti agli individui, sanciti segnatamente nella Carta.

71.

Per contro, stabilire se il rispetto del diritto di essere sentito soddisfi il secondo criterio, ossia se esso sia stato stabilito nell’interesse generale, e non soltanto nell’interesse dei soggetti direttamente implicati, è più problematico.

72.

Alla luce della dicotomia tracciata dalla giurisprudenza della Corte fra motivi attinenti alla legittimità esterna, rilevabili d’ufficio, e motivi attinenti alla legittimità interna, il cui esame d’ufficio sembra escluso, occorre verificare se la violazione del diritto di essere sentito possa integrare la violazione di una forma sostanziale, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, vale a dire, a mio avviso, la violazione di un requisito procedurale essenziale intrinsecamente legato alla formazione o alla manifestazione della volontà dell’autorità che adotta l’atto, tale da alterare ipso iure la sostanza del medesimo ( 39 ).

73.

Tale qualificazione della violazione del rispetto del diritto di essere sentito, la quale comporta l’esame d’ufficio di una siffatta censura, è stata accolta in alcune occasioni dal Tribunale nonché dal Tribunale della funzione pubblica.

74.

Infatti, il Tribunale ha esaminato d’ufficio l’omissione, da parte della Commissione, di invitare associazioni di imprese che avevano partecipato ad un’intesa a presentare osservazioni, nel corso del procedimento amministrativo, sull’eventuale esercizio del potere di sanzionarle con ammende ( 40 ), e quella di sentire un’impresa prima dell’adozione di decisioni aventi ad oggetto lo sgravio o il mancato recupero di dazi all’importazione ( 41 ). Da parte sua, il Tribunale della funzione pubblica ha ammesso di poter esaminare d’ufficio l’omissione dell’amministrazione di invitare un funzionario a far conoscere il suo punto di vista prima dell’adozione di una decisione sul suo reinquadramento nel grado ( 42 ), quella di accordare a un agente la possibilità di svolgere le proprie osservazioni riguardo a un documento di valutazione sul quale l’amministrazione intenda fondarsi per negargli il beneficio di un contratto a tempo indeterminato ( 43 ) o quella di sentire un agente prima che l’amministrazione rifiuti di rinnovarne il contratto a tempo determinato ( 44 ).

75.

Tale corrente giurisprudenziale non spiega affatto le ragioni che portano a qualificare la violazione del rispetto dei diritti della difesa, incluso il diritto di essere sentito, come rientrante nella violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

76.

Tale corrente giurisprudenziale si basa, per contro, pressoché sistematicamente, su due sentenze della Corte, ossia le sentenze Interhotel/Commissione (C‑291/89, EU:C:1991:189, punto 14) e Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67).

77.

Tuttavia, queste due sentenze non sembrano corroborare l’approccio adottato dal Tribunale e dal Tribunale della funzione pubblica.

78.

Ciò è perfettamente evidente nel caso della sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67). Tale sentenza, infatti, verteva non sul rispetto del diritto di essere sentito, bensì sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il quale rientra pacificamente nella categoria delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE ( 45 ).

79.

La sentenza Interhotel/Commissione (C‑291/89, EU:C:1991:189), da parte sua, riguardava un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione di ridurre i contributi finanziari del Fondo sociale europeo ad azioni di formazione e di orientamento professionale intraprese in Portogallo, contributi dei quali aveva beneficiato la società Interhotel. La normativa comunitaria applicabile prevedeva esplicitamente che, in una situazione come quella che caratterizzava detta causa, la Commissione potesse, in particolare, ridurre il contributo finanziario solo dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni in merito. Dopo aver ricordato di essere legittimata a esaminare d’ufficio la violazione di forme sostanziali, la Corte ha annullato la decisione della Commissione in quanto quest’ultima non aveva raccolto in via preliminare le osservazioni della Repubblica portoghese.

80.

A prima vista, tale conclusione potrebbe fare pensare che essa avvalori la corrente giurisprudenziale del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica testé esaminata.

81.

Tuttavia, i punti da 15 a 17 della sentenza Interhotel/Commissione (C‑291/89, EU:C:1991:189) non solo rammentano che l’obbligo di sentire lo Stato membro interessato risultava chiaramente dalle disposizioni del regolamento comunitario in questione, ma soprattutto sottolineano la «funzione centrale» e «l’importanza che [lo Stato membro] assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione», le quali implicano che la possibilità, per il medesimo, di presentare le proprie osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione dei contributi finanziari costituisca una «formalità sostanziale» la cui inosservanza comporta la nullità di tale decisione.

82.

Sono, a mio avviso, il carattere centrale della funzione e l’importanza delle responsabilità dello Stato membro nel settore di cui trattasi che hanno portato la Corte a qualificare la violazione della consultazione obbligatoria dello Stato membro interessato, peraltro espressamente prevista dalla normativa comunitaria, come violazione di una forma sostanziale. Tale consultazione può essere considerata, in definitiva, un’espressione particolare della ripartizione delle competenze fra le istituzioni e gli Stati membri oppure, in altri termini, dell’equilibrio istituzionale all’interno dell’Unione. Di conseguenza, è perfettamente comprensibile che la violazione di una siffatta consultazione preventiva possa essere considerata lesiva di una norma funzionale ad un obiettivo o ad un valore fondamentale dell’Unione, stabilita nell’interesse generale, e che, pertanto, la Corte debba esaminarla d’ufficio.

83.

È per questo motivo, del resto, che la Corte ammette che una persona giuridica possa evocare la violazione dei diritti dello Stato membro, la quale eccede la mera violazione dei diritti soggettivi di quest’ultimo e comporta la nullità ipso iure della decisione della Commissione ( 46 ).

84.

In tale contesto, mi sembra azzardato voler ricavare dalla sentenza Interhotel/Commissione (C‑291/89, EU:C:1991:189) un’affermazione generale nel senso che la violazione del rispetto dei diritti della difesa, e in particolare del rispetto del diritto delle persone giuridiche e fisiche di essere sentite in qualsiasi procedimento amministrativo, costituisce una violazione di una forma sostanziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la quale debba essere esaminata d’ufficio dal giudice dell’Unione.

85.

Tale prudenza mi sembra rafforzata da altri tre fattori decisivi.

86.

Anzitutto, la Corte non ha mai esteso, finora, l’applicazione della giurisprudenza Interhotel/Commissione (C‑291/89, EU:C:1991:189) al di là delle fattispecie che implicano il rispetto delle garanzie processuali riconosciute dal diritto dell’Unione agli Stati membri ( 47 ).

87.

Inoltre, pronunciandosi nell’ambito delle impugnazioni, la Corte ha respinto in quanto nuovi e dunque irricevibili taluni motivi, sollevati in sede di replica dinanzi al Tribunale o per la prima volta al suo proprio cospetto, relativi alla violazione del diritto di persone giuridiche di essere sentite o alla violazione del diritto ad un processo equo nel corso del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ( 48 ).

88.

Ciò significa necessariamente che la Corte ritiene che siffatti motivi, benché attinenti alla violazione di diritti fondamentali tutelati nell’ordinamento giuridico dell’Unione, non rientrino nella categoria dei motivi di ordine pubblico che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice dell’Unione.

89.

Infine, la conseguenza della violazione di una forma sostanziale, ossia l’annullamento ipso iure dell’atto di cui trattasi, mal si concilia con la giurisprudenza della Corte secondo la quale una violazione del diritto di essere sentito comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo in questione solo se, in assenza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto portare ad un risultato differente ( 49 ).

90.

Come illustrato dalla sentenza G. e R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 38), tale giurisprudenza trova piena applicazione nel contesto della violazione del diritto di essere sentito nel corso di un procedimento amministrativo di proroga del trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini del suo allontanamento, in forza della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( 50 ). Infatti, anche se tale direttiva tace quanto alle conseguenze che devono essere tratte dalla violazione di un tale diritto, e spetti pertanto, in linea di principio, agli Stati membri regolare tali conseguenze nell’ambito della loro autonomia processuale, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, la Corte ritiene, verosimilmente in nome di quest’ultimo principio, che sanzionare la violazione del diritto di essere sentito con l’annullamento automatico di una decisione di proroga del trattenimento rischi di compromettere l’effetto utile della direttiva ( 51 ).

91.

Il «diritto dell’Unione», sul quale la Corte si è fondata in detta sentenza, sembra pertanto escludere che la violazione del diritto di essere sentito possa comportare l’annullamento automatico dell’atto adottato a seguito del procedimento amministrativo controverso, annullamento che sarebbe tuttavia la logica conseguenza se la violazione di un siffatto diritto dovesse essere qualificata come violazione delle forme sostanziali.

92.

La corrente giurisprudenziale del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica non è, del resto, essa stessa univoca a tal riguardo. Infatti, benché nelle succitate sentenze abbiano accolto la qualificazione come forma sostanziale del diritto di essere sentito, questi due organi giurisdizionali hanno nondimeno verificato, in talune delle corrispondenti cause, tentando di inserirsi nella giurisprudenza della Corte testé citata, se, in assenza di una siffatta violazione, il procedimento amministrativo avrebbe potuto comportare un risultato diverso ( 52 ). Orbene, come indicato poc’anzi, la constatazione, da parte del giudice dell’Unione, della violazione di una forma sostanziale (effettiva) non richiede affatto una tale valutazione, dal momento che l’atto amministrativo in questione è nullo di pieno diritto.

93.

Allo stato attuale della giurisprudenza della Corte mi sembra, quindi, che la violazione del diritto di essere sentito nel corso di un procedimento amministrativo non costituisca una violazione di una forma sostanziale, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, che il giudice dell’Unione è legittimato a sollevare d’ufficio ( 53 ).

94.

A mio avviso, tale valutazione potrebbe essere rimessa in discussione soltanto qualora la Corte desiderasse accordare maggior valore alla «permeabilità» che sembra esistere fra il rispetto del diritto di essere sentito e l’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione e, pertanto, collegare in maniera più netta e decisiva tale diritto al principio, d’interesse generale, di buona amministrazione ( 54 ).

95.

Tale approccio, propugnato, in sostanza, dalla Commissione in udienza, trova effettivamente un certo supporto nella giurisprudenza della Corte.

96.

Infatti, nelle sentenze Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punti 4748) e Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punti 3738), la Corte ha associato il diritto di essere sentito allo scopo di consentire all’autorità competente di essere in grado di tener conto utilmente, in modo accurato e imparziale, di tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, perché possa motivare circostanziatamente la propria decisione. Così facendo, la Corte ritiene che la motivazione dell’atto amministrativo costituisca il «corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa».

97.

Inoltre, l’argomento elaborato dalla Commissione in udienza risulta anche abbastanza coerente con l’inclusione esplicita del rispetto del diritto di essere sentito, accanto all’obbligo dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni, nell’elenco dei diritti che rientrano nel «diritto ad una buona amministrazione» sancito all’articolo 41 della Carta.

98.

Mi sembra, tuttavia, che la Corte debba guardarsi da qualsivoglia sincretismo, confondendo la natura e la portata del diritto dei singoli di essere sentiti con quelle dell’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione.

99.

Più precisamente, l’obbligo di motivazione gravante sull’amministrazione non si riduce certamente al rispetto, da parte di quest’ultima, della considerazione delle osservazioni dei singoli prima dell’adozione di qualsiasi decisione che arrechi loro pregiudizio. Come si evince in sostanza dalla giurisprudenza, esso concorre soprattutto alla realizzazione di un obiettivo più generale, ossia quello di garantire che il giudice dell’Unione possa esercitare il proprio controllo di legittimità sull’atto impugnato al suo cospetto ( 55 ). È allorché il giudice dell’Unione si trovi nell’impossibilità di esercitare pienamente tale controllo che è giustificato, a mio avviso, che esso esamini d’ufficio la violazione di un siffatto obbligo. La circostanza che un singolo non abbia potuto svolgere in maniera utile le proprie osservazioni nell’ambito di un procedimento amministrativo sfociato nell’adozione di una decisione che gli arreca pregiudizio può, naturalmente, incidere sull’adeguatezza di tale motivazione ovvero sulla sua fondatezza ( 56 ). Essa non impedisce, tuttavia, sistematicamente al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità sulla medesima ( 57 ).

100.

Ciò considerato, ritengo che gli argomenti della Commissione non siano sufficientemente convincenti per escludere l’orientamento attuale della giurisprudenza della Corte secondo cui un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito nel corso di un procedimento amministrativo non rappresenta la violazione di una forma sostanziale, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, rientrante nella categoria dei motivi di ordine pubblico che il giudice dell’Unione è legittimato a esaminare d’ufficio. Incombe pertanto alla parte asseritamente lesa dedurre la violazione di un siffatto diritto dinanzi al giudice dell’Unione, senza che questi debba rimediare all’omissione o alla negligenza di tale parte.

III – Conclusione

101.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione deferita dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) del Belgio:

Il rispetto del diritto di una persona di essere sentita da un’autorità nazionale prima dell’adozione, da parte di tale autorità, di una decisione che può arrecarle pregiudizio non riveste, nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, un rango o una posizione equivalenti a quelli occupati dalle norme di ordine pubblico di diritto belga nell’ordinamento nazionale, nei termini in cui tali norme sono state descritte dal giudice del rinvio.

Il principio di equivalenza non esige che un motivo attinente alla violazione del rispetto del diritto di essere sentito di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sollevato per la prima volta dinanzi ad un giudice amministrativo di ultimo grado, che statuisce in cassazione, come il giudice del rinvio, venga dichiarato ricevibile ed esaminato nel merito.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU L 158, pag. 77.

( 3 ) Ad ogni buon fine, ricordo che, statuendo nell’ambito delle impugnazioni, la Corte, da parte sua, ammette la ricevibilità di un motivo che trovi origine in una valutazione figurante nella sentenza del Tribunale impugnata al suo cospetto. V., segnatamente, sentenza Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti 118170, nonché la giurisprudenza ivi citata).

( 4 ) È superfluo ricordare che la Corte ha statuito in più occasioni di non essere competente ad interpretare il diritto nazionale, compito che incombe esclusivamente al giudice del rinvio. V., segnatamente, sentenza Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).

( 5 ) Da un lato, la Corte ha affermato che «secondo una costante giurisprudenza l’applicazione dei regolamenti dell’Unione non può estendersi fino alla tutela di pratiche abusive di operatori economici» [v. sentenza Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546 e la giurisprudenza ivi citata)] (il corsivo è mio), lasciando intendere, di conseguenza, che la nozione di abuso (di diritto) costituisce una regola di delimitazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione [tale qualificazione è stata parimenti sostenuta dall’avvocato generale Poiares Maduro nelle conclusioni presentate nella causa Halifax e a. (C‑255/02, EU:C:2005:200, paragrafo 69)]; dall’altro lato, la Corte ha rilevato «che l’eventuale uso abusivo dei diritti concessi dall’ordinamento giuridico [dell’Unione] in virtù delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori presuppone che il soggetto interessato rientri nell’ambito ratione personae di detto Trattato, soddisfacendo le condizioni per essere qualificato “lavoratore”» [sentenza Ninni-Orasche (C‑413/01, EU:C:2003:600, punto 31)] (il corsivo è mio), e ha inoltre esaminato la lotta contro le pratiche abusive sulla base dei motivi di interesse generale in grado di giustificare restrizioni alle libertà di circolazione [v., segnatamente, sentenze Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544, punto 55), nonché SIAT (C‑318/10, EU:C:2012:415, punto 50)].

( 6 ) V. le mie conclusioni nella causa Fonnship e Svenska Transportarbetareförbundet (C‑83/13, EU:C:2014:201, paragrafo 70).

( 7 ) Sentenza Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punti da 18 a 21).

( 8 ) V. sentenze Cicala (C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 28); YS e a. (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 67); Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 44), nonché Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punti 3233).

( 9 ) V. sentenze Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 45), e Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 34).

( 10 ) V. sentenza N. (C‑604/12, EU:C:2014:302, punti 4950). V. parimenti, implicitamente, sentenza Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics (C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 29), che si è limitata ad escludere l’applicabilità rationae temporis dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta alla fattispecie all’origine del procedimento principale.

( 11 ) Sentenza M. (C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 84).

( 12 ) Sentenze M. (C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 87); Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 46), e Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 36).

( 13 ) V., segnatamente, sentenze Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 49), e Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

( 14 ) V., in tal senso, sentenze Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 50), e Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 40).

( 15 ) V., in tal senso, sentenze G. e R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 35); Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 51), nonché Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 41).

( 16 ) V. articolo 31 della direttiva 2004/38. Si osservi che l’articolo 30 della medesima prevede inoltre che le decisioni che limitano il diritto di ingresso o di soggiorno vengano notificate per iscritto all’interessato e vengano motivate.

( 17 ) V., in tal senso, sentenza van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 41).

( 18 ) Idem.

( 19 ) V., in tal senso, segnatamente, sentenze van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 28); Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78, punto 57), nonché Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 27).

( 20 ) In udienza, il governo francese non ha nascosto il suo imbarazzo rispetto a tale giurisprudenza o, quantomeno, rispetto alla terminologia adoperata dalla Corte.

( 21 ) Sentenza Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 49) e ordinanza Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 48) (il corsivo è mio).

( 22 ) V. articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte; articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

( 23 ) V. parimenti, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Commissione (C‑276/02, EU:C:2004:211, paragrafo 10 e la giurisprudenza ivi citata), e dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Commissione e Spagna/Governo di Gibilterra e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:215, paragrafo 36 e la giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) V., segnatamente, sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67); KME Germany e a./Commissione (C‑272/09 P, EU:C:2011:810, punto 104), nonché Siemens e a./Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866, punto 321).

( 25 ) V., segnatamente, sentenze Italia/Commissione (C‑298/00 P, EU:C:2004:240, punto 35), nonché Stichting Woonlinie e a./Commissione (C‑133/12 P, EU:C:2014:105, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

( 26 ) V. sentenza Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione (C‑399/06 P e C‑403/06 P, EU:C:2009:748, nonché la giurisprudenza ivi citata).

( 27 ) V., segnatamente, sentenza Salzgitter/Commissione (C‑210/98 P, EU:C:2000:397, punto 56).

( 28 ) V. sentenze Planet/Commissione (C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata), ed Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, EU:C:2015:753, punto 37).

( 29 ) Sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti 4849).

( 30 ) V., segnatamente, sentenze Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punti 3435), nonché Mindo/Commissione (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

( 31 ) V. sentenza Commissione/Irlanda e a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punti 2829, nonché la giurisprudenza ivi citata). In tale causa, la Corte si è rifiutata di esaminare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, per non imputabilità della misura di aiuto di cui trattavasi allo Stato. V., parimenti, sentenza Commissione/Paesi Bassi e ING Groep (C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punto 97).

( 32 ) Per contro, il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato d’ufficio un motivo, ben noto nel diritto amministrativo francese, relativo alla sfera di applicazione della legge. V., segnatamente, sentenze Valero Jordana/Commissione (F‑104/05, EU:F:2008:13, punti 5354); Putterie-De-Beukelaer/Commissione (F‑31/07, EU:F:2008:23, punti da 50 a 62), e Vakalis/Commissione (F‑38/10, EU:F:2011:43, punti 28, 2938). Il Tribunale della funzione pubblica precisa, in quest’ultima sentenza, la portata di tale esame, affermando che esso «verrebbe meno alla sua funzione di giudice di legittimità qualora si astenesse dal rilevare, anche in mancanza di contestazione delle parti su questo punto, che la decisione impugnata dinanzi ad esso è stata adottata sulla base di una norma che non può trovare applicazione nel caso di specie e successivamente statuisse sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta la norma in questione». Nella sentenza Wurster/EIGE (F‑20/12 e F‑43/12, EU:F:2013:129, punto 90), il medesimo giudice ha ritenuto che il rilievo d’ufficio di un motivo attinente alla sfera di applicazione della legge costituisse un’eccezione al divieto di sollevare d’ufficio motivi attinenti alla legittimità interna. Per quanto attiene ai rapporti con i giudici nazionali, la Corte sembra inoltre ammettere, come mostrato dalla sentenza Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269) e dalla sua propria giurisprudenza relativa alle clausole abusive contenute nei contratti conclusi con i consumatori, che detti giudici sono obbligati, in taluni casi, in nome del principio di effettività delle norme del diritto dell’Unione, a rilevare d’ufficio motivi attinenti alla legittimità interna degli atti.

( 33 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Salzgitter/Commissione (C‑210/98 P, EU:C:2000:172, paragrafo 134).

( 34 ) V. le mie conclusioni nelle cause Common Market Fertilizers/Commissione (C‑443/05 P, EU:C:2007:127, paragrafi 102103), e Internationaler Hilfsfonds/Commissione (C‑362/08 P, EU:C:2009:553, paragrafi 7879).

( 35 ) Non ritengo, invece, che il criterio del carattere manifesto della violazione del diritto dell’Unione, descritto al paragrafo 143 delle citate conclusioni dell’avvocato generale Jacobs, attenga propriamente alla qualificazione di un motivo come di ordine pubblico. Si tratta, piuttosto, di una condizione preliminare all’obbligo del giudice di rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico. V., in tal senso, Vesterdorf, B., «Le relevé d’office par le juge communautaire», in Une Communauté de droit: Festschrift für G.C. Rodríguez Iglesias, Nomos, 2003, pagg. 551 e segg., in particolare pagg. 560 e 561.

( 36 ) V. sentenze Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 45), e Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 34).

( 37 ) Sentenze Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 284), nonché Spector Photo Group e Van Raemdonck (C‑45/08, EU:C:2009:806, punto 41).

( 38 ) Sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 285).

( 39 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Fennelly nella causa Commissione/ICI (C‑286/95 P, EU:C:1999:578, paragrafo 22).

( 40 ) Sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione (T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, EU:T:2000:77, punto 487).

( 41 ) Sentenze Eyckeler & Malt/Commissione (T‑42/96, EU:T:1998:40, punto 88); Primex Produkte Import-Export e a./Commissione (T‑50/96, EU:T:1998:223, punto 71), nonché Kaufring e a./Commissione (T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, EU:T:2001:133, punti 134135). Con riferimento a quest’ultima sentenza, l’avvocato generale Jacobs ha parimenti ritenuto che, per «consolidata giurisprudenza», l’inosservanza dei diritti della difesa nel corso di procedimenti amministrativi si qualificasse come una violazione di una forma sostanziale che il Tribunale era legittimato e persino tenuto a sollevare di propria iniziativa [v. le sue conclusioni nella causa Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:106, paragrafo 89)].

( 42 ) Sentenza Bui Van/Commissione (F‑51/07, EU:F:2008:112, punti 7778). Tale valutazione è stata confermata implicitamente, ma necessariamente, su impugnazione, ai punti da 77 a 81 della sentenza del Tribunale Bui Van/Commissione (T‑491/08 P, EU:T:2010:191), la quale ha ivi respinto l’impugnazione incidentale della Commissione attinente, segnatamente, ad errori di diritto quanto all’obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione della decisione di reinquadramento.

( 43 ) V., segnatamente, sentenze Hanschmann/Europol (F‑27/09, EU:F:2010:58, punto 53), e Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68, punto 59).

( 44 ) V. sentenza EE/Commissione (F‑55/14, EU:F:2015:66, punti 3541).

( 45 ) V., segnatamente, sentenza Ipatau/Consiglio (C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

( 46 ) Ciò potrebbe spiegare perché il giudice dell’Unione ammetta parimenti che il beneficiario di un aiuto di Stato possa evocare la violazione dei diritti procedurali dello Stato membro che ha concesso l’aiuto e che una siffatta violazione possa essere rilevata d’ufficio. V., in tal senso, sentenza Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione (T‑228/99 e T‑233/99, EU:T:2003:57, punti 143147).

( 47 ) V. sentenze Infortec/Commissione (C‑157/90, EU:C:1992:243, punto 20); Foyer culturel du Sart-Tilman/Commissione (C‑199/91, EU:C:1993:205, punto 34), e IRI/Commissione (C‑334/91, EU:C:1993:211, punto 25). Rientra altresì in tale corrente la giurisprudenza relativa alla «garanzia essenziale prevista dal Trattato» costituita dalla regolarità del procedimento precontenzioso in materia di accertamento di eventuali inadempimenti, la quale è necessaria non soltanto al fine di assicurare la tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita; ciò spiega perché, anche quando lo Stato membro abbia ritenuto di non dover presentare proprie osservazioni nel corso della fase precontenziosa, la Corte possa rilevare d’ufficio la violazione di una siffatta garanzia. V., in tal senso, segnatamente, sentenze Commissione/Italia (C‑365/97, EU:C:1999:544, punti 2335), e Commissione/Romania (C‑522/09, EU:C:2011:251, punto 16). L’analogia fra tale giurisprudenza e la sentenza Interhotel/Commissione (C‑291/89, EU:C:1991:189), nonché la possibilità di rilevare d’ufficio una violazione di tali garanzie, sono state esplicitamente affermate dalla Corte nella sentenza Commissione/Germania (C‑160/08, EU:C:2010:230, punti da 40 a 42).

( 48 ) V., in relazione al rispetto del diritto di essere sentito, sentenze Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (C‑395/96 P e C‑396/96 P, EU:C:2000:132, punti 99, 103, 104, 107108); Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 421422), nonché Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, EU:C:2011:497, punti da 86 a 91). Quanto alla violazione del diritto ad un processo equo, v., segnatamente, sentenza Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 128), nonché ordinanze Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, EU:C:2012:60, punto 35), e Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑495/11 P, EU:C:2012:571, punto 33).

( 49 ) V. segnatamente, in tal senso, sentenze Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 79), nonché G. e R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

( 50 ) GU L 348, pag. 98.

( 51 ) Sentenza G. e R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 41).

( 52 ) V., in tal senso, segnatamente, sentenze Bui Van/Commissione (F‑51/07, EU:F:2008:112, punto 81), e Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68, punto 70).

( 53 ) Lo stesso vale, a mio avviso, per quanto attiene alla violazione del diritto di accesso agli atti, la quale può comportare l’annullamento dell’atto amministrativo in questione solo qualora siano stati pregiudicati i diritti della difesa della persona interessata e può essere regolarizzata durante il procedimento giurisdizionale, nel qual caso l’onere della prova consiste nel dimostrare che tali documenti avrebbero potuto essere utilizzati ai fini della difesa di tale persona. V., al riguardo, segnatamente, sentenze Solvay/Commissione (C‑110/10 P, EU:C:2011:687, punti da 50 a 52, 5758), nonché Siemens e a./Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866, punti 370371).

( 54 ) La Corte ha riconosciuto che anche il diritto ad una buona amministrazione riflette un principio generale del diritto dell’Unione. V., segnatamente, sentenza YS e a. (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 68, nonché la giurisprudenza ivi citata).

( 55 ) V. segnatamente, in tal senso, sentenza FLS Plast/Commissione (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

( 56 ) V. segnatamente, in tal senso, sentenza Commissione/Edison (C‑446/11 P, EU:C:2013:798, punto 54).

( 57 ) Ad ogni buon fine, occorre precisare che il giudice dell’Unione ha reputato irricevibile un motivo attinente alla violazione del principio di buona amministrazione presentato ora tardivamente dinanzi al giudice di primo grado, ora per la prima volta in sede di impugnazione dinanzi alla Corte. V., rispettivamente, sentenze Stadtsportverband Neuss/Commissione (T‑137/01, EU:T:2003:232, punti 135137), e Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, EU:C:2011:497, punti da 86 a 91).