CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 25 febbraio 2016 ( 1 )
Causa C‑159/15
Franz Lesar
contro
Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria)]
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 2 — Determinazione dei diritti pensionistici degli ex dipendenti pubblici — Periodi di apprendistato o di lavoro dipendente a contratto soggetti a contributi previdenziali obbligatori — Considerazione — Esclusione dei periodi svolti prima del diciottesimo anno di età»
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1. |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 2 ). |
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2. |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Lesar e il Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt (ufficio del personale istituito presso il consiglio di amministrazione della Telekom Austria AG; in prosieguo: l’«ufficio del personale»), in merito al diniego di quest’ultimo di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, i periodi di apprendistato e di lavoro precedenti l’entrata in servizio del sig. Lesar dal medesimo svolti prima del diciottesimo anno di età. |
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3. |
Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di esaminare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale alla luce dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 piuttosto che alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima. Al termine dell’esame, giungerò alla conclusione che gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 2, di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che escluda la rilevanza, ai fini della maturazione del diritto alla pensione e del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia, dei periodi di apprendistato e di lavoro svolti da un dipendente pubblico prima del compimento del diciottesimo anno, laddove detta normativa sia volta a garantire la fissazione uniforme, nell’ambito di un regime pensionistico dei dipendenti pubblici, di un’età per poter accedere a tale regime nonché di un’età per avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito del regime medesimo. |
I – Contesto normativo
A – La direttiva 2000/78
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4. |
Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». |
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5. |
L’articolo 2 della direttiva così recita: «1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1:
(...)». |
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6. |
L’articolo 6 della medesima direttiva così dispone: «1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
(...) 2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso». |
B – La normativa austriaca
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7. |
Gli articoli 53 e 54 della legge federale relativa ai diritti pensionistici dei dipendenti pubblici federali, dei loro superstiti e dei loro familiari (legge relativa alle pensioni del 1965) [Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965)], del 18 novembre 1965 ( 3 ), nel testo vigente all’epoca dei fatti di cui alla controversia principale, così recitavano: «Periodi precedenti all’entrata in servizio rilevanti ai fini del calcolo dell’importo della pensione Articolo 53 (1) I periodi assimilabili sono quelli elencati ai paragrafi da 2 a 4 laddove siano precedenti al dies a quo di decorrenza del periodo di servizio federale rilevante ai fini della pensione. Tali periodi sono contabilizzati mediante imputazione. (2) Sono contabilizzati i seguenti periodi:
(...)
(...)
(...) Esclusione della considerazione e rinuncia Articolo 54 (...) (2) Non sono presi in considerazione i seguenti periodi assimilabili:
(...) (5) Il paragrafo 2, lettera a), seconda parte del periodo, si applica soltanto ai dipendenti pubblici non ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 88, paragrafo 1 (...)». |
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8. |
L’articolo 88, paragrafo 1, del PG 1965, nel testo vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, riguarda i dipendenti pubblici assunti presso un ente locale austriaco anteriormente al 1o maggio 1995 e alle dipendenze dell’ente medesimo senza soluzione di continuità, dal momento dell’assunzione sino al momento della cessazione del servizio presso l’ente medesimo. |
II – Procedimento principale e questione pregiudiziale
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9. |
Il sig. Lesar è nato il 3 giugno 1949. Tra i 14 e i 18 anni (dal 9 settembre 1963 all’8 marzo 1967) egli svolgeva un periodo di apprendistato presso l’amministrazione delle poste e dei telegrafi dello Stato federale (Post- und Telegraphenverwaltung des Bundes). A decorrere dal 9 marzo 1967, svolgeva attività lavorativa per tale amministrazione quale dipendente a contratto. In parallelo, tra il 14 settembre 1967 e il 17 febbraio 1972, egli seguiva un percorso di studi presso il liceo federale per studenti lavoratori. In data 1o luglio 1972 veniva assunto dallo Stato federale (Bund) in qualità di agente a contratto in un rapporto di servizio di diritto pubblico. |
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10. |
Prima della sua nomina a dipendente pubblico di ruolo, il sig. Lesar versava contributi pensionistici all’ente previdenziale degli impiegati (Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten; in prosieguo: l’«ente previdenziale») per la durata del periodo del suo contratto di apprendistato e del suo rapporto di lavoro, e ciò sia prima che dopo aver compiuto il diciottesimo anno di età. |
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11. |
Con provvedimento dell’amministrazione delle poste e dei telegrafi della Stiria (Post- und Telegraphendirektion für Steiermark), del 23 agosto 1973, venivano incondizionatamente contabilizzati a favore del ricorrente, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, i periodi precedenti all’entrata in servizio per un totale di cinque anni e quindici giorni riferiti al periodo compreso tra il compimento del diciottesimo anno di età e l’inizio del suo rapporto di servizio di diritto pubblico. Tali periodi si compongono come segue:
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12. |
Con provvedimento del 22 maggio 1974, l’ente previdenziale decideva di concedere e versare allo Stato federale un’indennità cosiddetta «di trasferimento» per i periodi di attività in qualità di agente a contratto contabilizzati svolti dal sig. Lesar successivamente al compimento del diciottesimo anno di età. Tale indennità di trasferimento ammontava a 4785 scellini austriaci (ATS). |
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13. |
Con provvedimenti del 28 marzo 1974 e del 22 maggio 1974, veniva riconosciuto al sig. Lesar l’importo di ATS 33160,05 a titolo di rimborso, segnatamente, dei contributi pensionistici da questi versati durante il periodo di apprendistato e il rapporto di dipendente a contratto anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età. |
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14. |
Il sig. Lesar veniva collocato a riposo successivamente al 31 agosto 2004. In tale contesto, l’ufficio del personale determinava l’importo della sua pensione tenendo conto dei periodi anteriori riconosciuti dal provvedimento del 23 agosto 1973. |
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15. |
Nel mese di agosto 2011, il sig. Lesar chiedeva il riconoscimento dei periodi di apprendistato e dei periodi di lavoro da questi svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età in quanto periodi assimilabili supplementari. L’ufficio del personale respingeva la richiesta con provvedimento del 23 agosto 2012. Avverso tale provvedimento il sig. Lesar presentava quindi ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale), il quale si dichiarava tuttavia incompetente per l’esame del ricorso. Il sig. Lesar proponeva pertanto la domanda al giudice del rinvio. |
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16. |
Secondo quest’ultimo, il rigetto della domanda non sarebbe giustificato qualora, in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2000/78, la situazione giuridica risultasse modificata. Il giudice del rinvio ritiene che, nella specie, il diniego di considerare i periodi di apprendistato e di lavoro svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età in quanto periodi antecedenti l’entrata in servizio costituisca una disparità di trattamento fondata sull’età, chiedendosi, tuttavia, se tale disparità possa comunque risultare giustificata. |
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17. |
Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale – come quella oggetto del procedimento principale – per effetto della quale i periodi di apprendistato e quelli compiuti in un rapporto di lavoro dipendente a contratto dello Stato federale, soggetto al versamento di contributi previdenziali obbligatori, vengano contabilizzati, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, a titolo di periodi precedenti all’entrata in servizio
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III – Analisi
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18. |
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20), è stato chiesto alla Corte di stabilire se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che escluda la rilevanza di periodi di formazione scolastica svolti da un dipendente pubblico precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, qualora tali periodi vengano invece presi in considerazione ove siano svolti successivamente al compimento di tale età. |
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19. |
In un primo tempo, la Corte ha dichiarato che escludendo, ai fini del calcolo di una tale pensione di vecchiaia, una parte dei dipendenti pubblici dal beneficio della considerazione dei periodi di formazione scolastica svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età, l’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del PG 1965 incide sulle condizioni di retribuzione di tali dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78. Quest’ultima, pertanto, si applica ad una situazione come quella oggetto del procedimento principale. |
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20. |
A tale proposito, la Corte ha ricordato che l’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 deve intendersi, alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, di tale direttiva, in combinato disposto con il considerando 13 di quest’ultima, come esclusivo dei regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate a una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE ( 5 ). Essa ha altresì ricordato che la nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, comprende tutti i vantaggi, in denaro o in natura, attuali o futuri, fermo restando che siano corrisposti, se anche indirettamente, dal datore di lavoro in ragione dell’impiego di quest’ultimo ( 6 ). |
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21. |
Orbene, nella predetta causa si discuteva della mancata considerazione, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, dei periodi di formazione scolastica svolti dal sig. Felber precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età e antecedenti alla sua entrata in servizio nello Stato federale. È pacifico che l’importo della pensione di vecchiaia è in funzione dei periodi di servizio e dei periodi assimilabili nonché del trattamento percepito dal dipendente pubblico e che la pensione di vecchiaia costituisce un futuro pagamento in contanti, versato dal datore di lavoro ai suoi impiegati, come conseguenza diretta del rapporto di lavoro di questi ultimi. Tale pensione, infatti, è considerata, secondo il diritto nazionale, come una retribuzione che continua ad essere corrisposta nel contesto di un rapporto di servizio che prosegue successivamente all’ammissione del dipendente pubblico al beneficio delle prestazioni pensionistiche. Detta pensione costituisce, a tale titolo, una retribuzione ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE ( 7 ). |
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22. |
In un secondo tempo, la Corte ha dichiarato che la normativa nazionale in questione produce una disparità di trattamento basata sul criterio dell’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2000/78 ( 8 ). |
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23. |
In un terzo tempo, la Corte ha esaminato se tale disparità di trattamento potesse tuttavia essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. |
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24. |
La Corte ha anzitutto rilevato che la presa in considerazione dei periodi precedenti l’entrata in servizio del dipendente pubblico svolti da questi al di fuori del rapporto di lavoro costituisce una norma di deroga, introdotta per non sfavorire, in termini di acquisizione di diritti pensionistici, i dipendenti che abbiano svolto, precedentemente alla loro entrata in servizio nello Stato federale, una formazione superiore rispetto a quelli la cui assunzione non è assoggettata ad alcuna condizione di formazione particolare e che hanno potuto, conseguentemente, entrare in servizio nello Stato federale dall’età di diciotto anni. In tal senso, le norme del regime pensionistico dei dipendenti sarebbero concepite in modo tale che la carriera complessiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia risalga sino all’età minima richiesta per entrare al servizio dello Stato. La normativa nazionale di cui trattasi sarebbe intesa ad uniformare la data dell’inizio del versamento di contributi al regime pensionistico e, pertanto, il mantenimento dell’età di ammissione al godimento del beneficio della pensione. In tale contesto, l’esclusione della considerazione dei periodi di formazione scolastica svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età sarebbe giustificata dal fatto che l’interessato non ha esercitato in linea di principio, durante tali periodi, alcuna attività retribuita che dia luogo al versamento di contributi al regime pensionistico ( 9 ). |
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25. |
Secondo la Corte, nella misura in cui il perseguimento di un tale obiettivo consente di assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento per tutti gli individui di un dato settore e in relazione a un elemento essenziale del loro rapporto di lavoro, come il momento d’inizio del pensionamento, tale obiettivo costituisce un giustificato obiettivo di politica del lavoro ( 10 ). |
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26. |
La Corte ha altresì verificato, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, se i mezzi messi in atto per conseguire tale finalità siano appropriati e necessari. |
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27. |
Per quanto riguarda, da una parte, il carattere di adeguatezza dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del PG 1965, la Corte ha rilevato che l’età minima di assunzione nel servizio pubblico è fissata a 18 anni e che, pertanto, un dipendente pubblico può essere affiliato al regime pensionistico dei dipendenti pubblici e versare contributi a detto regime solo a tal età ( 11 ). Conseguentemente, l’esclusione, ai sensi di tale disposizione, della considerazione dei periodi di formazione scolastica svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età, secondo la Corte, è idonea al conseguimento della finalità legittima consistente nell’adozione di una politica del lavoro tale da consentire a tutti gli affiliati al regime pensionistico dei dipendenti pubblici di iniziare a versare contributi alla stessa età, acquisire il diritto a percepire una pensione di vecchiaia completa e, in tal modo, garantire la parità di trattamento tra dipendenti pubblici ( 12 ). |
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28. |
Per quanto riguarda, d’altra parte, la questione se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale non vada oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, la Corte ha rilevato che la domanda da cui scaturisce la controversia è intesa alla considerazione non dei periodi di occupazione, al pari della causa sfociata nella sentenza Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), bensì unicamente dei periodi di formazione svolti in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore ( 13 ). |
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29. |
A tale proposito, la Corte ha osservato che la normativa nazionale in questione è coerente alla luce della giustificazione dedotta dal giudice del rinvio, vale a dire escludere dal calcolo della pensione di vecchiaia i periodi durante i quali l’interessato non versi contributi al regime pensionistico ( 14 ). Essa ne ha tratto la conclusione che una misura come quella prevista all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del PG 1965 è appropriata al conseguimento degli obiettivi presi in considerazione e non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi ( 15 ). |
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30. |
Nella specie, il giudice del rinvio ha formulato la questione pregiudiziale affinché la Corte precisi, in sostanza, se tale conclusione possa essere applicata ai periodi di apprendistato e ai periodi di lavoro svolti da un agente a contratto che abbia prestato servizio presso lo Stato federale prima di aver compiuto il diciottesimo anno di età. In altri termini, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostino o meno ad una normativa nazionale in virtù della quale i periodi di apprendistato e i periodi di lavoro svolti da un agente a contratto che abbia prestato servizio presso lo Stato federale non vengano presi in considerazione ai fini del calcolo dei diritti pensionistici di un dipendente pubblico laddove l’interessato li abbia compiuti prima del raggiungimento del diciottesimo anno di età. |
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31. |
Rilevo, anzitutto, che la Corte, interrogata in merito all’esistenza di una giustificazione alla luce del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell’articolo 6 della direttiva 2000/78, ha ritenuto opportuno, nella sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20), limitare il suo esame alla luce del solo paragrafo 1 di tale articolo. Ciò spiega di certo perché il giudice del rinvio, nella questione da lui formulata nell’ambito della presente causa, non abbia fatto menzione del paragrafo 2 di detto articolo. |
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32. |
È tuttavia in merito all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 che la presente causa mi sembra debba essere esaminata. |
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33. |
Ricordo, a tal proposito, che, sebbene formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la questione pregiudiziale all’interpretazione del solo articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, tale circostanza non osta a che la Corte possa comunque fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano risultare utili per definire la controversia sottoposta al suo esame, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia o meno fatto riferimento nel formulare la propria questione ( 16 ). |
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34. |
Rilevo altresì che, nelle sue osservazioni scritte, il governo austriaco ha ritenuto che la differenza di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale fosse giustificata non solo alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ma anche alla luce dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva. Tutte le parti, peraltro, sono state invitate dalla Corte a prendere posizione all’udienza in merito all’interpretazione e all’applicabilità, nella specie, di quest’ultima disposizione. |
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35. |
A mio avviso, non è corretto esaminare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale in via prioritaria alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, considerato che l’obiettivo che tale normativa mira a conseguire è precisamente lo stesso obiettivo che l’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva consente agli Stati membri di perseguire, ossia la fissazione, per i regimi professionali di sicurezza sociale (ossia i regimi previdenziali di categoria), di requisiti di età al fine di poter aver accesso o poter avere titolo alle prestazioni pensionistiche relative al collocamento al riposo o all’invalidità. |
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36. |
Orbene, è proprio a questo obiettivo che la Corte fa riferimento nella sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20) laddove afferma che la normativa nazionale in questione è idonea al conseguimento della finalità legittima consistente nell’adozione di una politica del lavoro tale da consentire a tutti gli affiliati al regime pensionistico dei dipendenti pubblici di iniziare il versamento dei contributi alla stessa età, acquisire il diritto a percepire una pensione di vecchiaia completa e, in tal modo, garantire la parità di trattamento tra dipendenti pubblici ( 17 ). |
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37. |
Come dimostrato dal governo austriaco, è proprio al fine di uniformare la data d’inizio della contribuzione al regime pensionistico dei dipendenti pubblici e, pertanto, di mantenere l’età di ammissione al beneficio della pensione che la normativa nazionale in questione esclude la rilevanza dei periodi di apprendistato o di lavoro antecedenti al compimento del diciottesimo anno di età. Una normativa di tal genere è dunque espressione della libertà di cui dispongono gli Stati membri, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, di fissare, per i regimi previdenziali di categoria, un’età di accesso ad un regime pensionistico dei dipendenti pubblici o per avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito del regime medesimo. D’altronde, la formulazione di detta disposizione è tale da consentire agli Stati membri non solo di fissare età diverse in base ai lavoratori o a gruppi o categorie di lavoratori, ma anche di adottare misure adeguate a garantire, in seno a un regime previdenziale di categoria, un’età uniforme per poter accedere o poter aver titolo alle prestazioni pensionistiche o d’invalidità. |
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38. |
Nelle sentenze HK Danmark (C‑476/11, EU:C:2013:590) e Dansk Jurist- og Økonomforbund (C‑546/11, EU:C:2013:603), la Corte ha dichiarato che, poiché l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 consente agli Stati membri di prevedere un’eccezione al principio di non discriminazione basato sull’età, tale disposizione deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 18 ). |
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39. |
Secondo la Corte, un’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 secondo la quale tale disposizione potrebbe applicarsi a qualsiasi tipo di regime previdenziale di categoria produrrebbe l’effetto di ampliare la sfera di applicazione di quest’ultima, in violazione del carattere restrittivo dell’interpretazione di cui detta disposizione dev’essere oggetto ( 19 ). |
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40. |
Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 può applicarsi soltanto ai regimi previdenziali di categoria che coprono i rischi di vecchiaia e invalidità ( 20 ). Inoltre, possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione non già tutti gli elementi che caratterizzano un regime previdenziale di categoria a copertura di rischi di tal genere, bensì unicamente quelli che ivi espressamente menzionati ( 21 ). |
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41. |
Di conseguenza, al fine di verificare se una misura nazionale ricada nell’eccezione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, occorre verificare, da un lato, se essa sia ricompresa nel quadro di un regime previdenziale di categoria a copertura del rischio di vecchiaia o d’invalidità e, dall’altro, se essa rientri tra le ipotesi contemplate nella disposizione medesima, ossia la «fissazione (...) di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità», ivi compresa l’«utilizzazione (...) di criteri di età nei calcoli attuariali». |
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42. |
Al pari del governo austriaco, ritengo che le condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 siano soddisfatte nel caso di specie. |
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43. |
In effetti, siamo in presenza di una normativa nazionale applicabile ad un regime previdenziale di categoria avente ad oggetto la fissazione uniforme di determinati requisiti di un’età per avere accesso ad un regime pensionistico dei dipendenti pubblici nonché per avere titolo alle prestazioni pensionistiche. |
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44. |
Sebbene la direttiva 2000/78 non definisca ciò che occorra intendersi per «regimi professionali di sicurezza sociale», una definizione di tale nozione figura, per contro, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa all’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ( 22 ). Risulta, dunque, da tale disposizione che i regimi professionali di sicurezza sociale (regimi previdenziali di categoria) sono «regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale [ ( 23 )] aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa». |
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45. |
Orbene, come rilevato correttamente dal governo austriaco, il regime pensionistico dei dipendenti pubblici è un regime che fornisce agli appartenenti di un settore professionale prestazioni destinate a sostituirsi alle prestazioni del regime generale di assicurazione pensionistica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54. In questa accezione, i dipendenti pubblici federali, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, punto 3, lettera a), dell’ASVG, sono esclusi dal regime di assicurazione pensionistica istituito dall’ASVG in ragione del loro impiego nella funzione pubblica dello Stato federale poiché il loro rapporto di lavoro conferisce loro un diritto a prestazioni relative al collocamento a riposo equivalenti a quelle previste dal regime di assicurazione di collocamento a riposo. |
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46. |
Occorre, altresì, menzionare l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/54, il quale, codificando la giurisprudenza della Corte ( 24 ), assimila a regimi professionali di sicurezza sociale (regimi previdenziali di categoria) i «regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico», restando al riguardo irrilevante il fatto che tale regime si inserisca in un regime istituito per legge. |
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47. |
Dalle suesposte considerazioni risulta che, per analogia, il regime di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui trattasi nel procedimento principale deve, pertanto, essere assimilato a un regime professionale di sicurezza sociale (regime previdenziale di categoria) ai sensi della direttiva 2000/78. |
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48. |
Il governo austriaco, di conseguenza, è legittimato ad applicare, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, una normativa nazionale volta a mantenere, in seno a detto regime, requisiti di età uniformi per avere accesso al regime medesimo e per avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nel quadro di quest’ultimo. |
IV – Conclusione
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49. |
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione sollevata dalla Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) come segue: |
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che escluda la rilevanza dei periodi di apprendistato e di lavoro svolti da un dipendente pubblico antecedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della maturazione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia, laddove detta normativa sia volta a garantire la fissazione, in seno a un regime pensionistico dei dipendenti pubblici, di requisiti di età uniformi per poter accedere al regime medesimo nonché per poter avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito dello stesso.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 303, pag. 16.
( 3 ) BGBl. 340/1965; in prosieguo: il «PG 1965».
( 4 ) BGBl. 189/1955; in prosieguo: l’«ASVG».
( 5 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
( 6 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
( 7 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 23).
( 8 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punti da 25 a 27).
( 9 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 31).
( 10 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 32).
( 11 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 34).
( 12 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 35).
( 13 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 36).
( 14 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 37).
( 15 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 39).
( 16 ) V., in particolare, sentenza HK Danmark (C‑476/11, EU:C:2013:590, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
( 17 ) Sentenza Felber (C‑529/13, EU:C:2015:20, punto 35).
( 18 ) Sentenza HK Danmark (C‑476/11, EU:C:2013:590, punto 46) e Dansk Jurist- og Økonomforbund (C‑546/11, EU:C:2013:603, punto 41).
( 19 ) Sentenze HK Danmark (C‑476/11, EU:C:2013:590, punto 47) e Dansk Jurist- og Økonomforbund (C‑546/11, EU:C:2013:603, punto 42).
( 20 ) Sentenze HK Danmark (C‑476/11, EU:C:2013:590, punto 48) e Dansk Jurist- og Økonomforbund (C‑546/11, EU:C:2013:603, punto 43).
( 21 ) Sentenza HK Danmark (C‑476/11, EU:C:2013:590, punto 52).
( 22 ) GU L 204, pag. 23.
( 23 ) GU 1979, L 6, pag. 24.
( 24 ) V., in particolare, sentenze Beune (C‑7/93, EU:C:1994:350), e Griesmar (C‑366/99, EU:C:2001:648).