CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 19 novembre 2015 ( 1 )

Causa C‑99/15

Christian Liffers

contro

Producciones Mandarina SL,

Mediaset España Comunicación SA, già Gestevisión Telecinco SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte di cassazione, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Opera audiovisiva — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 13 — Risarcimento danni — Importo — Danno morale — Metodo di fissazione»

I – Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( 2 ).

2.

Con la sua domanda pregiudiziale, il Tribunal Supremo (Corte di cassazione, Spagna) chiede alla Corte chiarimenti sulla portata del risarcimento che può pretendere la parte lesa dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e sull’eventuale esclusione del danno morale da tale risarcimento.

II – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

3.

Secondo il considerando 10 della direttiva 2004/48, l’obiettivo della direttiva «è di ravvicinare [l]e legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno».

4.

Il considerando 26 della stessa direttiva precisa che «[a]llo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l’altrui diritto, è opportuno che l’entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall’autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l’importo dell’effettivo danno subito, l’entità dal risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l’ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l’autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale. (Il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l’individuazione della violazione e relative ricerche)».

5.

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 prevede che «[l]e misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

6.

L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Risarcimento del danno», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni:

a)

tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i [profitti] realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto alla violazione;

b)

oppure in alternativa alla lettera a) può fissare in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.   Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento dei danni che possono essere predeterminati».

B – Il diritto spagnolo

7.

L’articolo 140 del testo consolidato della legge sulla proprietà intellettuale (Testo Refundido de la Ley de Propriedad Intelectual), come modificato dalla legge 19/2006, che amplia i rimedi a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e stabilisce norme processuali per facilitare l’applicazione di vari regolamenti comunitari (ley 19/2006, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propriedad intelectual e industrial y establecen normas procesales para facilitar la aplicacíon de diversos reglamentos comunitarios), del 5 giugno 2006 (BOE n. 134 pag. 21230; in prosieguo: il «TRLPI») dispone quanto segue:

«1.   Il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto violato comprende, oltre al valore della perdita subita, il guadagno che il medesimo non ha potuto ottenere a causa della violazione del suo diritto. L’importo del risarcimento può includere, se del caso, le spese di indagine sostenute per raccogliere prove ragionevoli della violazione su cui verte il procedimento giudiziario.

2.   Il risarcimento dei danni è determinato, a scelta della parte lesa, secondo uno dei seguenti criteri:

a)

Le conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno subito dalla parte lesa e i profitti indebitamente conseguiti dall’autore della violazione attraverso l’uso illecito. L’eventuale danno morale deve essere risarcito anche qualora non sia dimostrata l’esistenza di un pregiudizio economico. Ai fini della sua valutazione si terrà conto delle circostanze della violazione, della gravità della lesione e del grado di diffusione illecita dell’opera;

b)

L’ammontare che la parte lesa avrebbe percepito a titolo di corrispettivo qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione».

III – I fatti del procedimento principale

8.

Il sig. Liffers è regista, sceneggiatore e produttore dell’opera audiovisiva Dos Patrias, Cuba e y la noche (Due patrie, Cuba e la notte). Tale opera, che ha ottenuto numerosi premi in diversi festival del cinema, racconta sei storie personali e intime di alcuni abitanti dell’Avana (Cuba).

9.

La Producciones Mandarina SL (in prosieguo: la «Mandarina») ha realizzato un documentario audiovisivo sulla prostituzione minorile a Cuba, in cui vengono mostrate attività illegali riprese con una telecamera nascosta. In detto documentario sono stati inseriti alcuni passaggi dell’opera Dos patrias, Cuba y la noche, senza che al sig. Liffers fosse stata chiesta alcuna autorizzazione. Il documentario è stato trasmesso dal canale televisivo spagnolo Telecinco, appartenente a Mediaset España Comunicación SA (in prosieguo: la «Mediaset»), e ha registrato uno share del 13,4%.

10.

Il sig. Liffers ha proposto al Juzgado de lo Mercantil di Madrid (Tribunale commerciale di Madrid) un ricorso contro la Mandarina e la Mediaset, in cui chiedeva a detto Tribunale, in particolare, di ingiungere a queste ultime la cessazione della violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale e di condannare le stesse a versargli un risarcimento di EUR 6740, in ragione della violazione dei suoi diritti di sfruttamento, oltre ad un importo addizionale di EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno morale subito.

11.

Al fine di quantificare il risarcimento per la violazione dei diritti di sfruttamento della sua opera, il sig. Liffers ha utilizzato il criterio della «licenza ipotetica» o «corrispettivo ipotetico» vale a dire il criterio basato sull’ammontare dei corrispettivi o dei diritti che gli sarebbero spettati se la Mandarina e la Mediaset avessero richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. A tal fine, egli ha applicato le tariffe dell’Organismo di gestione dei diritti dei produttori audiovisivi (Entitad de Gestiòn de los Productores Audiovisuales). Il risarcimento per il danno morale è stato calcolato forfettariamente.

12.

Il Juzgado de lo Mercantil di Madrid (Tribunale commerciale di Madrid) ha parzialmente accolto il ricorso del sig. Liffers e ha condannato la Mandarina e la Mediaset, in particolare, a versare a quest’ultimo l’importo di EUR 3370 per il danno causato dalla violazione e l’importo di EUR 10000 per il danno morale causato.

13.

A seguito di ricorso in appello contro la pronuncia resa in primo grado, l’Audiencia provincial di Madrid (Corte d’appello di Madrid) ha ridotto a EUR 962,33 il risarcimento dovuto sulla base del criterio della licenza ipotetica e ha annullato integralmente la condanna della Mandarina e della Mediaset al risarcimento del danno morale subito dal sig. Liffers. Infatti, quest’ultimo avrebbe chiesto un risarcimento calcolato applicando il criterio della licenza ipotetica, previsto dall’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del TRLPI. Orbene, secondo l’Audiencia Provincial di Madrid (Corte d’appello di Madrid) tale criterio di risarcimento è alternativo a quello previsto dal paragrafo 2, lettera a), di detto articolo, disposizione che ammette solo il risarcimento di un danno morale. Una combinazione dei due criteri non sarebbe permessa.

14.

Nel suo ricorso contro la sentenza dell’Audiencia Provincial di Madrid (Corte d’appello di Madrid), il sig. Liffers contesta l’annullamento del risarcimento del danno morale e sostiene che tale risarcimento è indipendente dalla scelta tra i due criteri di risarcimento previsti dall’articolo 140, paragrafo 2, lettere a) e b), del TRLPI.

15.

Investito di detto ricorso, il Tribunal Supremo (Corte di cassazione, Spagna) esprime dubbi sull’interpretazione da attribuire all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del TRLPI, disposizione volta a trasporre nel diritto spagnolo l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48.

IV – La domanda di pronuncia pregiudiziale e il procedimento dinanzi alla Corte

16.

Con decisione del 12 gennaio 2015, pervenuta alla Corte il 27 febbraio 2015, il Tribunal supremo (Corte di cassazione) ha dunque deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, possa essere interpretato nel senso che la parte lesa da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la quale chieda il risarcimento del danno patrimoniale calcolato in base all’importo dei diritti che avrebbero dovuto essergli riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, non può chiedere anche il risarcimento del danno morale provocatogli».

17.

Osservazioni scritte sono state depositate dal sig. Liffers, dalla Mandarina, dalla Mediaset, dai governi spagnolo, tedesco, francese e polacco nonché dalla Commissione europea. Al termine di tale fase scritta della procedura, la Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta per statuire senza udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

V – Analisi

18.

Con la sua questione pregiudiziale, il Tribunal Supremo (Corte di cassazione) chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che permette a una parte lesa dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e che chieda un risarcimento del danno patrimoniale calcolato sulla base dell’importo dei diritti che gli avrebbero dovuto essere riconosciuti se l’autore dell’infrazione avesse chiesto l’autorizzazione all’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale in questione, di chiedere in aggiunta il risarcimento del danno morale da essa ha subito.

19.

Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte ( 3 ).

20.

Orbene, nella fattispecie, tanto la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 quanto la sua struttura nonché un’interpretazione teleologica mi inducono a ritenere che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che permette a ogni persona lesa da una violazione del diritto della proprietà intellettuale di chiedere il risarcimento per il danno morale causato, e ciò a prescindere dal criterio scelto per il risarcimento del danno patrimoniale.

A – La formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/48

21.

Il criterio alternativo suggerito dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48 propone di «fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione» ( 4 ).

22.

Senza giungere a conclusioni definitive sulla possibilità di risarcire un eventuale danno morale nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48, è giocoforza constatare che i termini di tale disposizione autorizzano espressamente di prendere in considerazione altri fattori oltre ai soli «diritti» normalmente dovuti. Che tale fattore abbia natura di requisito minimo risulta chiaramente dalla versione della norma in lingua francese, poiché si utilizza l’espressione «au moins». Ciò emerge anche dalle altre versioni linguistiche ( 5 ).

23.

I termini «in alternativa» usate per introdurre la lettera b) dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/48 non modificano tale lettura.

24.

Infatti, l’analisi sistematica dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 conferma che, se la formulazione delle lettere a) e b) del secondo comma presenta opzioni alternative, esse lo sono nel senso che si tratta di due modi per ottenere uno stesso risultato.

B – L’interpretazione sistematica dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48

25.

L’approccio sistematico impone di considerare che i commi che compongono un articolo o, a fortiori, un paragrafo di questo costituiscono un insieme le cui disposizioni non possono essere considerate in maniera isolata ( 6 ). Orbene, se l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/48 informa le autorità giudiziarie degli Stati membri sul modo attraverso il quale le stesse possono fissare il risarcimento dei danni dovuto in caso di violazione di un diritto della proprietà intellettuale, il primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, indica espressamente, nella maggior parte delle versioni linguistiche, che tali autorità devono ordinare «all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione» ( 7 ).

26.

L’analisi sistematica dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 rivela quindi che il secondo comma fissa i criteri che possono essere utilizzati per ottenere il risultato stabilito dal primo comma. Orbene, tale risultato è precisamente la riparazione del danno «effettiv[amente] (…) subito a causa della violazione» ( 8 ).

27.

Di conseguenza, anche in base ad una lettura contestuale dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 occorre riconoscere che un eventuale danno morale assume rilevanza nel risarcimento del danno subito come conseguenza della violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Infatti, in alcune circostanze, «l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione» riflette solo parzialmente il pregiudizio effettivo subito dal titolare del diritto di cui trattasi e non quello che egli ha effettivamente sofferto.

28.

Senza che qui si tratti di condannare l’autore della violazione di un diritto della proprietà intellettuale al risarcimento di danni punitivi ( 9 ), mi sembra poco contestabile che un danno morale – quale è in particolare un pregiudizio alla reputazione – possa costituire, se provato, in sé una componente dell’effettivo pregiudizio subito dall’autore ( 10 ).

29.

L’alternativa prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48 costituisce quindi una sistemazione dei criteri di valutazione del danno subito e non ha lo scopo di modificare la portata del risarcimento di detto danno.

C – L’interpretazione teleologica dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48

30.

Rilevo, infine, che un’interpretazione contraria, che portasse a escludere il danno morale dal risarcimento dell’effettivo pregiudizio subito, sarebbe parimenti in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/48.

31.

Il considerando 10 della direttiva 2004/48 ci chiarisce gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione europea. Secondo tale considerando, l’obiettivo della direttiva «è di ravvicinare [l]e legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno».

32.

Nel perseguire tale obiettivo, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 prevede espressamente che i rimedi dovranno «essere effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi» ( 11 ).

33.

In tali circostanze, non sarebbe coerente escludere dal risarcimento riconosciuto al titolare del diritto di proprietà intellettuale il risarcimento del danno morale, qualora questi scelga di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale secondo il metodo forfettario previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48.

34.

Infatti, tale esclusione avrebbe come conseguenza di rendere nullo qualsiasi effetto deterrente della condanna, poiché l’autore della violazione dovrebbe rimborsare al titolare del diritto unicamente la somma che avrebbe dovuto pagargli se avesse rispettato detto diritto e che potrebbe essere inferiore al pregiudizio effettivo. Tale risarcimento, di conseguenza, non sarebbe conforme all’intenzione del legislatore dell’Unione di assicurare una protezione elevata della proprietà intellettuale.

35.

Con una tale limitazione, la stessa effettività della tutela potrebbe essere messa in dubbio. Si tratta, tuttavia, di uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/48 che gli Stati membri devono assicurare ( 12 ). Infatti, come sottolinea giustamente la Commissione nelle sue osservazioni scritte, qualora dovesse confermarsi l’esclusione dei danni morali, l’autore della violazione sarebbe nella stessa posizione sia nel caso in cui abbia riprodotto un’opera senza autorizzazione sia che abbia agito legalmente chiedendo una licenza ( 13 ).

VI – Conclusione

36.

Alla luce del testo dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, della sua struttura nonché degli obiettivi che esso persegue, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Tribunal Supremo (Corte di cassazione) come segue:

«L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che permette alla persona lesa da una violazione del diritto di proprietà intellettuale e che chieda un risarcimento del danno patrimoniale calcolato sulla base dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essergli riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, di chiedere, in aggiunta, il risarcimento del danno morale».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU L 157, pag. 45.

( 3 ) V., in particolare, sentenze Yaesu Europe (C‑433/08, EU:C:2009:750, punto 24); Brain Products (C‑219/11, EU:C:2012:742, punto 13); Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34), nonché Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35).

( 4 ) Il corsivo è mio.

( 5 ) V., in particolare, rispettivamente, nelle versioni in lingua spagnola, ceca, tedesca, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese e slovacca, le espressioni «cuando menos», «alespoň», «mindestens», «τουλάχιστον», «at least», «per lo meno», «als ten minste», «no minimo» e «prinajmenšom».

( 6 ) V., in tal senso, sentenza Sodiaal International (C‑383/14, EU:C2015:541, punto 25).

( 7 ) Il corsivo è mio. L’espressione «effettivo» non compare nelle versioni danese, estone, lettone e neerlandese del testo dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme del diritto dell’Unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione europea. In caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (v. in tal senso, sentenza Léger, C‑528/13, EU:C:2015:288, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie, a parte la circostanza che il termine «effettivo» e presente nella quasi totalità delle versioni linguistiche, il dettato della disposizione considerata nel suo complesso (v. supra, titolo A) e l’interpretazione teleologica (v. infra, titolo C) conducono parimenti ad accogliere l’interpretazione secondo cui il pregiudizio che deve essere oggetto di risarcimento è per l’appunto il pregiudizio effettivamente subito.

( 8 ) Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/48.

( 9 ) La possibilità di riconoscere dei danni punitivi sembra essere oggetto di controversia in dottrina. Secondo J.-C. Galloux, la versione definitiva della direttiva 2004/48 avrebbe abbandonato tale nozione. Tuttavia, secondo lo stesso autore, sebbene il termine impiegato dalla direttiva indichi soltanto che il calcolo del risarcimento deve essere commisurato all’effettivo pregiudizio subito, non deve tuttavia «esservi necessariamente limitato» (Galloux, J.-C., «La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle», Revue trimestrielle de droit communautaire, 2004, pag. 698). Nello stesso senso, v. Benhamou, Y., «Compensation of damages for infringements of intellectual property rights in France, under Directive 2004/48/CE and its transposition law – new notions?», International Review of Intellectual property and Competition Law, 2009, 40(2), pag. 125, specialmente pagg. 140 e 143. Per contro, M. Buydens critica severamente tale approccio, basandosi sul principio della riparazione integrale, vale a dire la riparazione di tutti i danni, ma niente di più (Buydens, M., «La réparation des atteintes aux droits des propriété intellectuelle», Actualité en droits intellectuels, UB3, Bruylant, 2015, pagg. da 407 a 434, specialmente pagg. 408 e 417). Secondo questo autore, l’impiego dell’aggettivo «effettivo» nell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 deporrebbe nel senso della consacrazione di tale principio (op. cit., pag. 411).

( 10 ) V., in tal senso, Buydens, M., «La réparation des atteintes aux droits des propriété intellectuelle», Actualité en droits intellectuels, UB3, Bruylant, 2015, pagg. da 407 a 434, specialmente pagg. 416 e 429; Borghetti, J.‑S., «Punitive damages in France», Koziol H. e Wilcox V. (a cura di), Punitives Damages: common Law and Civil Law Perspectives, Tort and Insurance Law, vol. 25, 2009, pagg. da 55 a 73, specialmente n. 26, nonché Gautier, P.‑Y., «Fonction normative de la responsabilité: le contrefacteu peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par equivalent», Recueil Dalloz, 2008, pag. 727, specialmente n. 5.

( 11 ) Il corsivo è mio.

( 12 ) V., in tal senso, sentenza L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 131).

( 13 ) Punto 29 delle osservazioni della Commissione.