CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 25 maggio 2016 ( 1 )

Causa C‑30/15 P

Simba Toys GmbH & Co. KG

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimenti alla registrazione o motivi di dichiarazione di nullità della registrazione — Marchio tridimensionale costituito dalla forma di un prodotto — Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i) — Segno costituito esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) — Forma del cubo di Rubik»

Introduzione

1.

La presente impugnazione riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 novembre 2014, Simba Toys/UAMI – Seven Towns (Forma di un cubo le cui facce hanno una struttura a griglia) ( 2 ), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ( 3 ) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Seven Towns Ltd.

2.

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha confermato la decisione dell’Ufficio con la quale era stata respinta la domanda proposta da un produttore tedesco di giocattoli, la Simba Toys (in prosieguo: la «Simba Toys» o la «ricorrente»), diretta a far dichiarare la nullità di un marchio tridimensionale, registrato per i «puzzle tridimensionali», che rappresentava la forma del cubo di Rubik.

3.

Nella sua impugnazione la ricorrente deduce, tra l’altro, il motivo della violazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 ( 4 ), relative ai segni che rappresentano la forma del prodotto stesso.

4.

Come ho già avuto l’occasione di rilevare nel contesto di un altro procedimento, la problematica di un tipo siffatto di marchi è caratterizzata dalla sua specificità connessa al rischio che l’esclusività risultante dalla registrazione del marchio venga estesa alle caratteristiche utilitarie di un dato prodotto espresse attraverso la sua forma. Le disposizioni formulate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento rendono impossibile la monopolizzazione delle caratteristiche sostanziali di un dato prodotto, prevenendo il ricorso al diritto dei marchi per uno scopo non conforme ai suoi principi ( 5 ).

5.

Negli ultimi anni la Corte si è più volte pronunciata in merito all’interpretazione delle succitate disposizioni ( 6 ), ciononostante la loro applicazione continua a essere controversa.

Contesto normativo

Regolamento n. 207/2009

6.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009 ( 7 ), che disciplina gli impedimenti assoluti alla registrazione, così dispone:

«1.   Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

e)

i segni costituiti esclusivamente:

i)

dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii)

dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

(…)».

Procedimento dinanzi all’Ufficio

7.

Il 1o aprile 1996 la Seven Towns ha presentato all’Ufficio domanda di registrazione del marchio costituito da un segno tridimensionale, qui di seguito riprodotto (in prosieguo: il «segno controverso»), per «puzzle tridimensionali» rientranti nella classe 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificata:

Image

.

8.

Tale marchio è stato registrato il 6 aprile 1999 (n. 162784).

9.

Il 15 novembre 2006 la Simba Toys ha presentato domanda di nullità della registrazione, richiamandosi all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento n. 40/94 ( 8 ). Con decisione del 14 ottobre 2008, la divisione di annullamento dell’Ufficio ha respinto la domanda. Il 23 ottobre 2008 la Simba Toys ha proposto ricorso avverso tale decisione.

10.

Con decisione del 1o settembre 2009 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la commissione di ricorso dell’Ufficio ha respinto il ricorso.

11.

Nel respingere la censura relativa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha dichiarato che la forma in questione non aveva palesemente la forma di un puzzle e non si poteva ritenere che essa fosse imposta dalla natura stessa del prodotto. Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, ha constatato, tra l’altro, che le caratteristiche essenziali della forma, ed in particolare, la «struttura cubica a griglia», non fornivano alcuna indicazione né sulla funzione del prodotto né sull’esistenza di una qualsiasi funzione.

Sentenza impugnata

12.

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2009, la Simba Toys ha proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa.

13.

La Simba Toys ha dedotto otto motivi, due dei quali, il secondo e il terzo motivo, concernevano, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e i), del regolamento n. 207/2009.

14.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso in quanto infondato.

15.

Ai punti da 27 a 77 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il secondo motivo, articolato in otto capi, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento.

16.

Richiamando la giurisprudenza dei giudici dell’Unione, ed, in particolare, la sentenza Lego Juris/UAMI ( 9 ) (punti da 31 a 42 della sentenza impugnata), il Tribunale ha, per prima cosa, definito le caratteristiche essenziali del segno controverso, indicando che esse comprendevano, in primo luogo, la forma di un cubo, e, in secondo luogo, la struttura a griglia che compare su ciascuna faccia del cubo (punti da 43 a 47 della sentenza impugnata).

17.

Il Tribunale ha poi dichiarato che occorreva verificare se tutte le suddette caratteristiche essenziali «svolge[ssero]» una funzione tecnica di un dato prodotto (punto 48 della sentenza impugnata).

18.

Il Tribunale ha citato il punto 28 della decisione controversa, censurato dalla ricorrente, ed in particolare, i seguenti passaggi: «dall’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009] i motivi di nullità di un marchio tridimensionale [dovevano] basarsi esclusivamente sull’esame della riproduzione del marchio così come [era] stato depositato e non su caratteristiche invisibili dichiarate o presunte»; le riproduzioni grafiche del marchio controverso «non [suggerivano] alcuna funzione particolare, neanche quando [venivano] presi in considerazione i prodotti, ossia i “puzzle tridimensionali”»; nell’operare una valutazione nella causa in esame non si doveva tener conto della capacità «ben nota» di rotazione delle bande verticali e orizzontali del puzzle denominato «il cubo di Rubik» né riscontrare «in maniera illegittima e retroattiva», la funzionalità nelle riproduzioni; la struttura cubica a griglia non forniva alcuna indicazione sulla sua funzione né sull’esistenza di una funzione qualsiasi e «non [era] possibile ritenere che essa [potesse] apportare un [vantaggio concorrenziale] o un effetto tecnico qualunque nel settore dei puzzle tridimensionali»; la forma esaminata non conteneva «nessun indizio sul puzzle che [riproduceva]».

19.

Il Tribunale ha respinto il primo, il secondo e il settimo capo del secondo motivo della ricorrente, fondati sull’assunto che le linee nere della griglia «[erano] la conseguenza della funzione» consistente nella rotazione o in un’altra possibilità di muovere singoli elementi del cubo (punti da 51 a 55 della sentenza impugnata), o, ancora, «[svolgevano] una siffatta funzione», separando i singoli elementi del cubo affinché questi ultimi potessero essere ruotati singolarmente (punti da 56 a 62 della sentenza impugnata).

20.

Allo stesso modo, il Tribunale ha respinto il terzo e il quarto capo del motivo, vertenti, rispettivamente, sul fatto di avere ignorato l’interesse generale sotteso alla disposizione in questione (punti 63 e 64 della sentenza impugnata) nonché sulle critiche relative alle dichiarazioni dell’Ufficio a tal riguardo (punti da 65 a 68 della sentenza impugnata).

21.

Il Tribunale ha poi respinto il quinto capo del motivo, relativo all’assunto della ricorrente secondo il quale, analogamente al caso in esame, nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Philips ( 10 ) e Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino Lego rosso) ( 11 ), la funzione tecnica della forma non si evinceva neanch’essa direttamente dal segno (punti da 69 a 72 della sentenza impugnata).

22.

Infine, il Tribunale ha respinto il sesto e l’ottavo capo del motivo relativi, rispettivamente, alla mancanza di forme alternative idonee a svolgere la stessa funzione tecnica nonché all’assunto che simili puzzle tridimensionali erano già conosciuti prima del deposito del marchio contestato (punti da 73 a 76 della sentenza impugnata).

23.

Ai punti da 78 a 83 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento.

24.

Nei successivi passaggi motivazionali della sentenza il Tribunale ha ritenuto infondate altre censure sollevate dalla ricorrente e, di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti

25.

Con la sua impugnazione, la Simba Toys, chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di annullare la decisione controversa della commissione di ricorso nonché di condannare l’Ufficio e la Seven Towns alle spese sia del procedimento d’impugnazione, sia del procedimento dinanzi al Tribunale.

26.

L’Ufficio e la Seven Towns chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Simba Toys alle spese.

Analisi

27.

La ricorrente deduce sei motivi di impugnazione. Il primo e il secondo motivo vertono sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), rispettivamente punti i) e ii), del regolamento ( 12 ).

28.

Mi limiterò ad analizzare tali due motivi, i quali, a mio parere, tenendo conto della specificità di un procedimento di impugnazione, sono di fondamentale importanza per la decisione della presente causa.

Ratio legis dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009

29.

Come ho già avuto modo di rilevare ( 13 ), l’interesse generale che sta a fondamento degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, consiste nel mantenere di pubblico dominio le caratteristiche sostanziali di un determinato prodotto che si riflettono nella sua forma.

30.

La giustificazione di tale disciplina deriva dai presupposti assiologici del sistema di tutela dei marchi. Siffatto sistema mira, innanzitutto, a creare le basi di una concorrenza leale attraverso il rafforzamento della trasparenza del mercato. L’esclusività nell’uso di un segno determinato, di regola, non limita la libera offerta di prodotti da parte dei concorrenti. Essi possono liberamente attingere dalla massa di segni potenziali il cui numero è per definizione illimitato.

31.

Tuttavia, in alcune situazioni, l’esistenza di diritti esclusivi di marchio può condurre ad una distorsione della concorrenza. Ciò vale, in particolare, per la registrazione dei segni che rappresentano la forma di un dato prodotto.

32.

Il disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento mira ad evitare che la registrazione di una forma – attraverso l’instaurazione dell’esclusività su caratteristiche fondamentali del prodotto essenziali dal punto di vista di un’effettiva concorrenza sul mercato in questione – conduca a ottenere un vantaggio concorrenziale sleale. Ciò porterebbe a rimettere in discussione l’obiettivo dell’esistenza del sistema di tutela dei marchi.

33.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 207/2009 esclude la registrazione di una forma di cui tutte le caratteristiche essenziali risultano dalla natura di un dato prodotto ( 14 ). Conformemente a tale disposizione, sono escluse dalla registrazione le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di un dato prodotto. Riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico impedirebbe, infatti, ad imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso ( 15 ).

34.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 mira a evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti ( 16 ). Una siffatta soluzione garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche ( 17 ).

35.

Occorre rilevare che lo scopo del sistema di tutela dei marchi si differenzia dai principi che sono alla base di alcuni altri tipi di diritti di proprietà intellettuale, i quali sono al servizio del sostegno all’innovazione ed alla creatività. Questa divergenza di obiettivi chiarisce perché la tutela risultante dalla registrazione del marchio è a tempo indeterminato, mentre il legislatore ha limitato nel tempo la tutela degli altri diritti di proprietà intellettuale. L’utilizzo del sistema di tutela dei marchi al fine di estendere l’esclusività su beni immateriali, quali modelli, invenzioni o opere protette dal diritto d’autore, i quali, in linea di principio, godono di una tutela limitata nel tempo, metterebbe in discussione i principi che sono alla base della tutela dei marchi ( 18 ).

Sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 207/2009 (secondo motivo d’impugnazione)

36.

In primo luogo esaminerò il motivo che verte sulla violazione del motivo di nullità relativo alla forma imposta dalla natura di un dato prodotto.

37.

L’analisi di tale motivo riveste un’importanza particolare, dal momento che l’Ufficio, nella propria comparsa di risposta all’impugnazione, propone di adottare un’interpretazione diversa da quella risultante dalla sentenza Hauck ( 19 ).

38.

Ricordo che nella citata sentenza la Corte ha dichiarato che l’applicazione del suddetto presupposto non si limita ai prodotti cosiddetti «naturali», che non possiedono forme alternative, o ai prodotti cosiddetti «regolamentati», la cui forma è prescritta da norme, ma riguarda tutti i segni costituiti esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alle funzioni generiche di tale prodotto ( 20 ).

39.

L’Ufficio sostiene che un’interpretazione del genere sarebbe troppo ampia e che in pratica potrebbe portare ad una riduzione significativa della possibilità di registrazione dei segni che rappresentano la forma del prodotto, in quanto ognuna di tali forme contiene caratteristiche generiche. A parere dell’Ufficio, tale presupposto è applicabile esclusivamente alle forme standardizzate, che hanno una forma determinata e che non possiedono forme alternative.

40.

Non condivido tale tesi.

41.

L’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 207/2009 persegue una finalità di interesse generale, escludendo dalla registrazione le forme cui tutte le caratteristiche sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto. L’interpretazione suggerita dall’Ufficio non garantirebbe la funzione risultante dalla ratio legis della disposizione, in quanto, potenzialmente, autorizzerebbe la registrazione delle caratteristiche abitualmente ammesse per un dato prodotto. Una siffatta interpretazione consentirebbe, ad esempio, di registrare il dado utilizzato per il gioco dei dadi e per i giochi da tavolo, visto che la forma del dado in parola non è regolamentata, ma abitualmente adottata. Inoltre, con un’interpretazione così restrittiva, la disposizione in questione risulterebbe svuotata di senso, dal momento che le forme regolamentate né possiedono manifestamente una capacità distintiva, né possono acquisirla in seguito all’uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b) e 3, del regolamento n. 207/2009.

42.

Nella presente causa, in riferimento al motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha affermato che «(…) è evidente che la natura dei prodotti interessati, nel caso di specie i puzzle tridimensionali, non impone affatto che tali prodotti abbiano la forma di un cubo le cui facce hanno una struttura a griglia. (…) [C]come emerge dal fascicolo, già alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto, i puzzle tridimensionali, anche quelli che potevano ruotare, avevano molteplici forme, dalle più comuni forme geometriche (per esempio cubi, piramidi, sfere e coni) a quelle di edifici, monumenti, oggetti o animali» (punto 82 della sentenza).

43.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha applicato in modo errato il summenzionato motivo di nullità, in quanto, a suo parere, tutte le caratteristiche del segno in esame risultano dalle caratteristiche funzionali tipiche di una data categoria di prodotti. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha interpretato in senso troppo ampio la categoria dei prodotti, come tutti i puzzle tridimensionali, quando invece trattasi di uno specifico tipo di puzzle, ossia, di puzzle a forma di «cubo magico».

44.

L’Ufficio e la Seven Towns sostengono la posizione risultante dalla sentenza impugnata, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dell’esatta categoria dei prodotti.

45.

Vorrei rilevare che, come risulta dalle argomentazioni delle parti, la valutazione del segno controverso sotto il profilo dell’applicazione del suddetto motivo di nullità, dipende dal fatto che la categoria di prodotti in esame venga intesa in modo più ampio, come puzzle tridimensionali in generale, o in modo più concreto, come dadi cubici da comporre, ovvero «cubi magici» ( 21 ). Per questi ultimi, la forma di un cubo, diviso da una griglia di linee nere, costituisce, indubbiamente, la forma naturale.

46.

Si deve notare che l’individuazione dell’esatta categoria dei prodotti in esame rappresenta una questione di fatto. L’esame effettuato dal Tribunale in merito alla questione se i «cubi magici» costituiscanouna categoria separata di prodotti non può essere contestato in sede di impugnazione se la parte non abbia dedotto il motivo di snaturamento dei fatti o delle prove.

47.

È vero che alcuni argomenti indicati nell’impugnazione potrebbero essere, eventualmente, interpretati come diretti alla proposizione del motivo di snaturamento dei fatti o delle prove. La ricorrente rileva che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i cubi magici erano conosciuti sul mercato alla data di presentazione della domanda di registrazione, così come non ha preso in considerazione le ricerche di mercato le quali dimostravano che in Germania la stragrande maggioranza dei consumatori conosceva un siffatto giocattolo, senza ricollegarlo ad un produttore specifico. La ricorrente ha richiamato di nuovo il suddetto argomento in udienza, sostenendo il carattere generico della forma controversa.

48.

Tuttavia, dal momento che nell’ambito del secondo motivo la ricorrente non ha fatto un esplicito riferimento agli argomenti relativi alle ricerche di mercato condotte in Germania, né le ha ricollegate alle critiche delle constatazioni formulate dal Tribunale ai punti da 80 a 82 della sentenza impugnata, a mio avviso, non si può ritenere che essa abbia dedotto il motivo di snaturamento dei fatti o delle prove.

49.

Va ricordato che il motivo di snaturamento dei fatti o delle prove ha carattere eccezionale per il controllo esercitato dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione e, a tal proposito, una costante giurisprudenza esige che la ricorrente, non solo indichi chiaramente i fatti o le prove che essa ritiene essere stati snaturati, ma anche che dimostri i relativi errori nelle constatazioni del Tribunale. Uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 22 ).

50.

L’applicazione rigorosa dei summenzionati requisiti formali è, a mio parere, necessaria in ragione della specificità del motivo di snaturamento, il quale presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova ( 23 ).

51.

Propongo pertanto di respingere il secondo motivo in quanto irricevibile.

Sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 (primo motivo d’impugnazione)

Giurisprudenza

52.

L’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità, formulato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, si applica ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico.

53.

In questo modo, il legislatore ha tenuto in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto non può essere rifiutata la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche utilitarie. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese ( 24 ).

54.

Per quanto attiene ai segni costituiti da una forma «esclusivamente» funzionale di un prodotto, tale condizione è soddisfatta qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma (del segno) svolgano una funzione tecnica. La registrazione non può, invece, essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante ( 25 ).

55.

Per quanto riguarda la forma «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato, tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire detto risultato. Possono esservi infatti forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico. Occorre tenere conto del fatto che la registrazione come marchio della forma del prodotto permette di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili. In tal modo, numerose forme alternative rischiano di divenire inutilizzabili per i concorrenti ( 26 ).

56.

In conformità di tali principi un segno costituito dalla forma di un prodotto che si limita ad esprimere, senza aggiungere significativi elementi non funzionali, una funzione tecnica non può essere registrato come marchio, dato che siffatta registrazione ridurrebbe eccessivamente le possibilità dei concorrenti di immettere sul mercato forme di prodotto che incorporano la stessa soluzione tecnica ( 27 ).

Argomenti delle parti

57.

Il primo motivo, che si riferisce ai punti da 50 a 77 della sentenza impugnata, comprende, sostanzialmente, due capi.

58.

Al primo capo del motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha illegittimamente rigettato la sua asserzione secondo la quale le caratteristiche della forma controversa «svolgono» una funzione tecnica (punti da 56 a 77 della sentenza impugnata). Il secondo capo del motivo concerne l’argomento della ricorrente secondo il quale le summenzionate caratteristiche «sono la conseguenza» di una funzione tecnica (punti da 50 a 55 della sentenza impugnata).

59.

Per quanto riguarda il primo capo del motivo, composto da otto tesi, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha imposto uno standard eccessivamente rigido per l’applicazione del motivo di nullità formulato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) del regolamento. Essa critica le constatazioni del Tribunale secondo le quali la deduzione in merito alla funzionalità di una data forma dovrebbe essere «sufficientemente attendibile», e un osservatore oggettivo dovrebbe essere in grado di «stabilire precisamente» quale sia funzione svolta dalla forma in questione (punti 57, 59, 71, e 72 della sentenza impugnata) (prima tesi).

60.

La ricorrente sostiene inoltre che erroneamente il Tribunale ha stabilito che, procedendo all’analisi di una data forma nel contesto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, non si deve tenere conto di circostanze fattuali aggiuntive. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe –, ingiustamente, secondo la ricorrente – trascurato la funzione di rotazione del cubo di Rubik, nonostante la stessa sia «ben nota», come risulta dal punto 49 della sentenza impugnata (seconda tesi).

61.

Nella parte successiva dell’impugnazione, la ricorrente deduce le seguenti tesi: il Tribunale ha snaturato i fatti e le prove da essa offerte, dichiarando che la forma in esame non evocava un puzzle composto da elementi amovibili (terza tesi); il Tribunale ha operato un’interpretazione troppo restrittiva della nozione di «funzione tecnica» (quarta tesi); il Tribunale non ha preso in considerazione il fatto che la forma in esame non possedeva alcuna caratteristica essenziale non funzionale (quinta tesi); il Tribunale ha interpretato in modo troppo restrittivo l’interesse pubblico (sesta tesi); il Tribunale ha erroneamente sostenuto che la mancanza di forme alternative rispetto alla forma in esame fosse irrilevante (settima tesi), nonché snaturato i fatti e le prove ravvisando la sussistenza di forme alternative, in quantoi puzzle di forma diversa da quella di un cubo garantiscono la stessa funzionalità del cubo di Rubik (ottava tesi).

62.

L’Ufficio e la Seven Towns respingono gli argomenti della ricorrente, richiamandosi alla motivazione della sentenza impugnata.

Valutazione delle constatazioni del Tribunale

63.

La corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 impone all’autorità competente di debitamente individuare le caratteristiche essenziali di un dato segno e, successivamente, di verificare se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica propria di un dato prodotto. A seconda dei casi, per effettuare tali accertamenti può risultare sufficiente una mera analisi visiva del segno, oppure, al contrario, esseipossono richiedere un esame approfondito nonché la presa in considerazione delle informazioni aggiuntive ( 28 ).

64.

Tale esame deve essere svolto analizzando il segno depositato. Il carattere funzionale di una forma può essere, tuttavia, analizzato tenendo conto di altre informazioni, ad esempio della documentazione inerente al brevetto relativo ad un prodotto specifico o delle informazioni pertinenti al segno effettivamente utilizzato ( 29 ).

65.

Va ricordato che la rappresentazione grafica di un segno indicata nella domanda di registrazione, ha lo scopo di definire l’esatto oggetto della tutela. Pertanto una siffatta rappresentazione deve essere di per sé completa e intelligibile ( 30 ). Tuttavia, i suddetti requisiti non possono limitare l’esame effettuato dalle autorità competenti in sede di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, in modo tale da compromettere l’interesse generale ( 31 ).

66.

Dalla succitata giurisprudenza emerge che nell’effettuare l’analisi degli elementi funzionali di una data forma, l’autorità competente non è tenuta a limitarsi alle informazioni risultanti dalla rappresentazione grafica, ma dovrebbe, se necessario, prendere in considerazione anche le altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento.

67.

Per quanto concerne l’ambito del controllo della Corte in sede di impugnazione, vorrei rilevare che l’individuazione delle caratteristiche essenziali di un determinato segno, così come la valutazione del fatto se esse siano funzionali, fanno parte, senza dubbio, degli accertamenti fattuali, che non possono essere sindacati nel contesto di un’impugnazione, ad eccezione della censura di snaturamento dei fatti o delle prove ( 32 ).

68.

Tuttavia, la determinazione dei criteri stessi di valutazione della funzionalità e dell’ambito delle informazioni da prendere in considerazione costituisce una questione di diritto soggetta a controllo nel contesto di impugnazione ( 33 ).

69.

Nel caso di specie, il Tribunale ha stabilito, al punto 47 della sentenza impugnata, che le caratteristiche essenziali del segno in esame sono rappresentate dalla forma di un cubo e dalla struttura a griglia che compare su ciascuna faccia del cubo. Trattasi di accertamenti di fatto, non soggetti al controllo in sede di impugnazione. Del resto, la ricorrente ha esplicitamente dichiarato di non contestare tali constatazioni.

70.

Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che occorreva verificare se le suddette caratteristiche svolgessero una funzione tecnica del prodotto.

71.

A tal proposito, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato il punto 28 della decisione controversa, che forma oggetto delle critiche mosse dalla ricorrente.

72.

Come risulta dal citato punto 28 della decisione controversa, la commissione di ricorso dell’Ufficio è giunta, tra l’altro, alle seguenti conclusioni: «dall’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009] i motivi di nullità di un marchio tridimensionale [dovevano] basarsi esclusivamente sull’esame della riproduzione del marchio così come [era] stato depositato e non su caratteristiche invisibili dichiarate o presunte»; le riproduzioni grafiche del marchio contestato «non [suggerivano] alcuna funzione particolare, neanche quando [venivano] presi in considerazione i prodotti, ossia i “puzzle tridimensionali”»; «la struttura cubica a griglia non fornisce alcuna indicazione sulla sua funzione né sull’esistenza di una funzione qualsiasi».

73.

Dal momento che nella parte successiva della sentenza il Tribunale non sottopone le predette constatazioni ad analisi critica, ma respinge integralmente le censure della ricorrente, si deve ritenere che la sentenza in questione confermi le motivazioni indicate dalla commissione di ricorso.

74.

Una siffatta conclusione è avvalorata dal ragionamento esposto ai punti da 56 a 61 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha respinto l’asserzione della ricorrente secondo la quale le linee nere della «griglia» del cubo svolgevano una funzione tecnica.

75.

Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sostenuto che le suddette linee separano gli elementi mobili del puzzle, in particolare quelli rotanti.

76.

Il Tribunale ha respinto tale affermazione, indicando che essa si fonda sulla conoscenza della capacità di rotazione delle bande del cubo di Rubik, e tale capacità non può risultare dalle caratteristiche della forma riprodotta, ma tutt’al più, da un meccanismo interno al cubo. Secondo il Tribunale, l’analisi della funzionalità non può tener conto di un tale elemento invisibile, in quanto, «sebbene non si possa impedire alla commissione di ricorso di procedere per deduzione ai fini di tale analisi, tale deduzione deve essere eseguita nel modo più oggettivo possibile partendo dalla forma di cui trattasi, come riprodotta graficamente, e non deve essere puramente teorica, ma sufficientemente attendibile». Orbene, nel caso di specie, la deduzione «dalle riproduzioni grafiche del marchio contestato» dell’esistenza di un meccanismo interno di rotazione non avrebbe soddisfatto tali requisiti (punto 59 della sentenza impugnata).

77.

A mio avviso, tale ragionamento si fonda su premesse di diritto errate, ed inoltre, in senso più ampio, non prende in debita considerazione l’interesse generale tutelato dalla disposizione applicata.

78.

In primo luogo, è vero che il Tribunale ha individuato le caratteristiche essenziali del segno, esso non le ha però valutate sotto il profilo della funzione tecnica propria del prodotto dato.

79.

Anche se al punto 48 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che occorreva verificare se le suddette caratteristiche della forma «[svolgessero] una funzione tecnica dei prodotti interessati», in nessuno dei successivi passaggi della motivazione della sentenza impugnata, formulati ai punti da 49 a 51 e da 56 a 60, è stata individuata la funzione tecnica svolta dal prodotto in esame, né analizzato il rapporto tra tale funzione e le caratteristiche della forma depositata.

80.

Nel caso di specie, tale premessa conduce alla conclusione paradossale secondo la quale le rappresentazioni grafiche del marchio controverso «non consentono di capire né se la forma in questione svolga una funzione tecnica qualsiasi né quale sarebbe eventualmente la funzione» (punti 49 e 72 della sentenza impugnata).

81.

Una siffatta conclusione deriva da un errore nel ragionamento, in quanto l’applicazione del presupposto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, concernente esclusivamente i segni che rappresentano la forma del prodotto reale, richiede un livello almeno minimo di conoscenza della funzione del prodotto dato.

82.

Analogamente alla causa decisa con sentenza Pi‑Design, la conclusione formulata dal Tribunale è difficile da conciliare con la premessa, accolta dal Tribunale e non contestata dalle parti, secondo la quale, nel caso di specie, in realtà, abbiamo a che fare con un segno che rappresenta la forma di un prodotto reale e non con una forma astratta ( 34 ).

83.

Secondo la mia comprensione, al fine di effettuare una corretta analisi delle caratteristiche funzionali della forma, il Tribunale avrebbe dovuto, in primo luogo, prendere in considerazione la funzione del prodotto dato, vale a dire del puzzle tridimensionale, ossia del rompicapo che consiste nel comporre in modo logico gli elementi spostabili nello spazio. Qualora il Tribunale avesse tenuto conto di tale funzione, non avrebbe potuto respingere le affermazioni della ricorrente secondo le quali il cubo controverso sarà percepito come composto da elementi mobili, separati da linee nere.

84.

In secondo luogo, a mio parere, il Tribunale ha errato nel ritenere che l’analisi della forma in esame sotto il profilo delle sue caratteristiche funzionali avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sull’esame della rappresentazione grafica depositata per la registrazione (punti da 57 a 59 della sentenza impugnata).

85.

A mio avviso, l’ambito dell’analisi inteso in modo così ristretto contrasta con i postulati risultanti dalla giurisprudenza della Corte.

86.

Nelle cause che hanno dato origine sia alla sentenza Philips ( 35 ), sia alla sentenza Lego Juris/UAMI ( 36 ), l’autorità competente non sarebbe stata in grado di analizzare la forma depositata basandosi esclusivamente sulla rappresentazione grafica, senza attingere alle informazioni relative al prodotto reale. Allo stesso modo, nella sentenza Pi-Design, la Corte, annullando la sentenza del Tribunale, ha respinto la tesi secondo cui, nell’effettuare l’analisi delle caratteristiche funzionali di una forma, ci si dovrebbe limitare alla sua rappresentazione grafica depositata per la registrazione, senza poter prendere in considerazione la forma del prodotto effettivamente commercializzata ( 37 ).

87.

La necessità di tener conto di tali circostanze, inerenti all’utilizzazione del prodotto dato, risulta dalla natura stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, dal momento che esso riguarda esclusivamente ai segni che rappresentano la forma di un prodotto concreto.

88.

A mio parere, qui non si tratta di cercare caratteristiche nascoste, invisibili nella forma depositata ( 38 ), ma di analizzare le caratteristiche della forma risultanti dalla rappresentazione grafica sotto il profilo della funzione del prodotto dato. Sebbene nel procedere a tale valutazione occorra, senza dubbio, limitarsi all’analisi della forma oggetto della domanda di registrazione, ciò nondimeno, come dimostrano le circostanze delle succitate cause, la relazione tra tale forma e la funzione del prodotto spesso richiede la presa in considerazione di informazioni aggiuntive.

89.

Ritengo, pertanto, che nel caso di specie il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’analisi in questione dovrebbe essere effettuata «partendo dalla forma di cui trattasi, come riprodotta graficamente» ed inoltre che non occorre tenere conto delle circostanze aggiuntive che un osservatore oggettivo non può «stabilire precisamente»«dalle riproduzioni grafiche del marchio contestato» (punti da 57 a 59 della sentenza impugnata).

90.

I criteri di analisi così formulati sono, a mio avviso, contrari alla giurisprudenza sopra citata.

91.

Invero, il Tribunale ha cercato di operare una distinzione tra il caso in esame e le decisioni nelle citate cause Philips e Lego Juris/UAMI. Secondo il Tribunale, siffatta differenza consisterebbe nel fatto che nelle citate cause la funzione del prodotto risultava «chiaramente» o «logicamente» dalla forma, mentre nel caso di specie, le rappresentazioni grafiche del marchio contestato «non [consentivano] di capire se la forma in questione [svolgesse] una funzione tecnica qualsiasi» (punti da 69 a 72 della sentenza impugnata).

92.

Una siffatta distinzione non è, a mio parere, convincente. Astraendo da ogni conoscenza del prodotto reale, è difficile dedurre quale fosse la funzione svolta dagli elementi delle forme depositate per la registrazione nelle cause Philips, Lego Juri/UAM, o Pi-Design:

Image

93.

Nella sentenza Pi-Design, la Corte ha, del resto, espressamente respinto la tesi del Tribunale secondo la quale la mera rappresentazione grafica del segno non sarebbe idonea a far dedurre alcuna funzione svolta dai «punti neri» che coprivano la superficie della forma, in particolare quella di formare le incavature speciali nel manico del coltello o di un altro utensile da cucina ( 39 ).

94.

Ritengo, pertanto, che il Tribunale nella causa che ci occupa a torto non abbia applicato i criteri di valutazione derivanti dalla giurisprudenza della Corte.

95.

Inoltre, a mio parere, il Tribunale ha fissato standard eccessivamente elevati per la valutazione delle forme funzionali, i quali permettono di eludere il divieto di monopolizzazione contenuto nella disposizione in questione.

96.

Vorrei rilevare che il Tribunale non ha escluso che dalla forma controversa si potesse dedurre che le linee nere avevano la funzione di separare gli elementi mobili del puzzle. Esso ha, tuttavia, rilevato che, anche in quel caso, un osservatore oggettivo «non [avrebbe potuto] stabilire precisamente se questi elementi [fossero] finalizzati, ad esempio, a ruotare o ad essere smontati, per essere, poi, rimontati o a consentire che il cubo in questione si [trasformasse] in un’altra forma» (punto 57 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha ritenuto essenziale il fatto che il marchio contestato era stato registrato per i «“puzzle tridimensionali” in generale, ossia, senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione» nonché il fatto che il titolare del marchio non aveva allegato alla domanda di registrazione «una descrizione nella quale fosse specificato che la forma in esame aveva una siffatta capacità» (punto 55 della sentenza impugnata).

97.

Seguendo il ragionamento accolto dal Tribunale, il fatto che il titolare del marchio non abbia allegato alla domanda di registrazione una descrizione del funzionamento del puzzle consentirebbe di estendere la portata della tutela derivante dalla registrazione ad ogni tipo di puzzle di forma simile, indipendentemente dalle modalità del suo funzionamento ( 40 ). Come, infatti, ha rilevato in udienza lo stesso titolare del marchio controverso, i diritti esclusivi derivanti dalla registrazione della forma contestata, potenzialmente, includono qualsiasi puzzle tridimensionale i cui elementi formano un cubo «3 × 3 × 3».

98.

Tale ragionamento è, a mio parere, contrario all’interesse generale alla base della disciplina in esame, in quanto permette al titolare di estendere il monopolio a quelle caratteristiche dei prodotti che svolgono non solo la funzione della forma controversa, ma anche altre funzioni simili.

Conclusione parziale

99.

Dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’analisi nel contesto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 dovrebbe essere effettuata «partendo dalla forma di cui trattasi, come riprodotta graficamente» ed inoltre che non occorre tenere conto delle circostanze aggiuntive che un osservatore oggettivo non è in grado di «stabilire precisamente»«dalle riproduzioni grafiche del marchio contestato» (punti da 57 a 59 della sentenza impugnata) e, di conseguenza, nel respingere l’assunto della ricorrente, secondo cui la struttura a griglia del cubo non costituiva un elemento ornamentale e di fantasia ma svolgeva una funzione tecnica, separando gli elementi mobili del puzzle affinché, in particolare, questi ultimi potessero essere mossi e ruotati singolarmente (punti da 56 a 62 della sentenza impugnata), ed infine, nel respingere il secondo motivo dedotto in primo grado in quanto infondato.

100.

Di conseguenza, non vi è la necessità di esaminare le altre tesi dedotte dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo dell’impugnazione.

101.

A mio parere, occorre, quindi, annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi d’impugnazione dedotti.

Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata

102.

Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della sentenza impugnata la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

103.

Ritengo che quest’ultima condizione sia soddisfatta nella presente causa.

104.

A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva dedotto otto motivi, tra cui il secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009.

105.

Dal paragrafo 99 delle presenti conclusioni risulta che il motivo in questione deve essere accolto.

106.

La forma contestata rappresenta la forma di un puzzle tridimensionale. Nella valutazione della forma controversa occorre prendere in considerazione la funzione del prodotto dato che consiste nel comporre, in modo logico, gli elementi del rompicapo spostabili nello spazio.

107.

Siffatta funzione è confermata dalle caratteristiche comunemente note (punto 28 della decisione impugnata) del rompicapo depositato, il cubo di Rubik, nel quale gli elementi mobili, disposti in bande verticali e orizzontali, ruotano attorno ad un asse.

108.

Come giustamente rileva la ricorrente, per assolvere a tale funzione il rompicapo deve rappresentare la forma di un poliedro, composto da elementi che formano le colonne verticali ed orizzontali.

109.

Pertanto, contrariamente a quanto stabilito dalla commissione di ricorso al punto 28 della decisione controversa, le caratteristiche essenziali del segno contestato, vale a dire la forma di un cubo e la struttura a griglia che divide le colonne verticali ed orizzontali degli elementi disposti in modo uniforme, che costituiscono i pezzi mobili del puzzle, sono necessari per svolgere la funzione tecnica propria del prodotto dato.

110.

Peraltro, è irrilevante il fatto che la suddetta idea del puzzle possa essere realizzata attraverso una forma diversa da quella di un cubo ( 41 ) o la quale presenta una disposizione dei singoli elementi leggermente modificata. Alla luce della giurisprudenza della Corte, l’impedimento alla registrazione di una forma del prodotto sussiste anche nel caso in cui un determinato risultato tecnico sia realizzabile ricorrendo ad un’altra forma ( 42 ).

111.

Va inoltre rilevato che, al di là delle suddette caratteristiche funzionali, il segno controverso non contiene alcuna caratteristica arbitraria o decorativa. La registrazione di tale forma a favore di un solo soggetto limita quindi la libertà di altri operatori economici di offrire prodotti che abbiano la stessa funzionalità, o anche solo una funzionalità simile, ponendosi tale limitazione in contrasto con l’interesse generale tutelato dalla disposizione in questione.

112.

Di conseguenza, occorre accogliere il secondo motivo dell’impugnazione ed annullare la decisione contestata, senza necessità di esaminare gli altri motivi dedotti in primo grado.

Conclusione

113.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o settembre 2009 (procedimento R 1526/2008-2) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità di un diritto di marchio tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Seven Towns Ltd nonché di condannare l’Ufficio e la Seven Towns alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.


( 1 ) Lingua originale: il polacco.

( 2 ) T‑450/09, EU:T:2014:983; in prosieguo: la «sentenza impugnata».

( 3 ) Conformemente alla nomenclatura risultante dall’articolo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21; in prosieguo: l’«Ufficio»).

( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

( 5 ) V. le mie conclusioni del 14 maggio 2014 nella causa Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, paragrafi da 25 a 40).

( 6 ) V. sentenze del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377); del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516); del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, EU:C:2014:129; in prosieguo: la «sentenza Pi‑Design»); del 18 settembre 2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233), nonché del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C‑215/14, EU:C:2015:604). Al riguardo rinvio anche alla giurisprudenza relativa alla disposizione analoga, formulata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

( 7 ) Nella presente causa si applicano le diposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, vigenti alla data del 1o settembre 2009, ossia alla data di adozione della decisione controversa dell’Ufficio. Del resto, le disposizioni precedenti, in vigore alla data della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, avevano identico tenore [articolo 7 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)].

( 8 ) Disposizioni analoghe sono formulate agli articoli 52, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e) del regolamento n. 207/2009.

( 9 ) Sentenza del 14 settembre 2010 (C‑48/09 P, EU:C:2010:516).

( 10 ) Sentenza del 18 giugno 2002 (C‑299/99, EU:C:2002:377).

( 11 ) Sentenza del 12 novembre 2008 (T‑270/06, EU:T:2008:483).

( 12 ) I restanti motivi vertono sulla violazione delle seguenti disposizioni del regolamento: articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii) (terzo motivo), articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (quarto motivo), articolo 7, paragrafo 1, lettera c) (quinto motivo) e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (sesto motivo).

( 13 ) V. le mie conclusioni nella causa Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, paragrafi 2728).

( 14 ) V., relativamente alla disposizione analoga formulata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiva 89/104, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, punto 20) nonché le mie conclusioni in tale causa (C‑205/13, EU:C:2014:322, paragrafi 5455).

( 15 ) Sentenza del 18 settembre 2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, punti 2526).

( 16 ) Sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 43), nonché, relativamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, della direttiva 89/104, del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, punto 78).

( 17 ) Sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 45).

( 18 ) V. le mie conclusioni nella causa Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, paragrafi da 35 a 37).

( 19 ) Sentenza del 18 settembre 2014 (C‑205/13, EU:C:2014:2233).

( 20 ) Sentenza del 18 settembre 2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, punto 2427).

( 21 ) La ricorrente utilizza la nozione «Magic Cube» (cubo magico) che fa venire in mente un gioco matematico ben noto, il quadrato magico.

( 22 ) V., tra tante, sentenza del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI (C‑252/15 P, EU:C:2016:178, punto 69), nonché ordinanza del 7 maggio 2015, Adler Modemärkte/UAMI (C‑343/14 P, EU:C:2015:310, punto 43).

( 23 ) V. le mie conclusioni nella causa Commissione/ANKO (C‑78/14 P, EU:C:2015:153, paragrafo 53 e la giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) Sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 48).

( 25 ) Ibidem (punti 51 e 52).

( 26 ) Ibidem (punti 53, 54 e 56).

( 27 ) Ibidem (punto 59).

( 28 ) Sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68, 7172); del 6 marzo 2014, Pi‑Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, EU:C:2014:129, punti da 46 a 48).

( 29 ) Sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punti 8485); del 6 marzo 2014, Pi‑Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, EU:C:2014:129, punto 61).

( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, punti da 48 a 52).

( 31 ) Sentenza del 6 marzo 2014, Pi‑Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, EU:C:2014:129, punti 5758).

( 32 ) Sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 74).

( 33 ) V. in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punti 8485), del 6 marzo 2014, Pi‑Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, EU:C:2014:129, punto 61).

( 34 ) V., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi‑Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, EU:C:2014:129, punto 50).

( 35 ) Sentenza del 18 giugno 2002 (C‑299/99, EU:C:2002:377).

( 36 ) Sentenza del 14 settembre 2010 (C‑48/09 P, EU:C:2010:516).

( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi‑Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, EU:C:2014:129, punti 5261). La Corte ha consentito di prendere in considerazione le informazioni relative al periodo successivo al deposito del segno per la registrazione, a condizione che sulla base di esse si potessero trarre conclusioni riguardanti la situazione sul mercato alla data di deposito.

( 38 ) Tale critica è stata mossa dall’Ufficio nella comparsa di risposta all’impugnazione.

( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi‑Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, EU:C:2014:129, punti da 52 a 5461), in relazione alla sentenza dell’8 maggio 2012, Yoshida Metal Industry/UAMI – Pi-Design e a. (Rappresentazione di una superficie coperta da punti neri) (T‑416/10, EU:T:2012:222, punti 3031).

( 40 ) Ad esempio, alla forma del «cubo di Soma», il rompicapo ideato da uno scienziato danese, Piet Hein, il cui obiettivo è quello di comporre un dado cubico «3 × 3 × 3» formato da sette elementi smontabili.

( 41 ) Come ha stabilito il Tribunale al punto 74 della sentenza impugnata, si potrebbe trattare, ad esempio, della forma di un altro solido platonico, vale a dire di un tetraedro, di un ottaedro, di un dodecaedro o di un icosaedro.

( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, punto 81).