CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 7 aprile 2016 ( 1 )

Causa C‑4/15

Staatssecretaris van Financiën

contro

Argos Supply Trading BV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale — Regime di perfezionamento passivo — Prodotti compensatori — Dazi all’importazione — Esenzione totale o parziale — Concessione di un’autorizzazione — Condizioni economiche — Trasformatori comunitari — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 148, lettera c) — Abuso di diritto»

I – Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 148, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 ( 3 ) (in prosieguo: il «codice doganale»).

2.

Tale domanda si inserisce nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (sottosegretariato alle finanze, Paesi Bassi) e la società Argos Supply Trading BV (in prosieguo: la «Argos») avente ad oggetto il diniego, da parte delle autorità doganali olandesi, di una domanda di autorizzazione di perfezionamento passivo formulata da tale società.

3.

La questione pregiudiziale invita la Corte a chiarire la portata delle condizioni economiche, enunciate all’articolo 148, lettera c), del codice doganale, cui è subordinata la concessione di una siffatta autorizzazione. In particolare, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) chiede alcune precisazioni riguardo alla nozione di «trasformatori comunitari» ai sensi di tale disposizione, nella misura in cui tali condizioni economiche si riferiscono all’assenza di grave pregiudizio agli interessi essenziali di questi ultimi.

II – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

1. Il regolamento (CEE) n. 2473/86

4.

Il regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard ( 4 ) conteneva le disposizioni applicabili al regime di perfezionamento passivo fino all’entrata in vigore del codice doganale.

5.

Il primo, il quarto e il sesto considerando di detto regolamento così recitavano:

«considerando che, nel quadro della divisione internazionale del lavoro, numerose imprese comunitarie ricorrono al regime del perfezionamento passivo, ossia all’esportazione di merci ai fini della loro reimportazione dopo trasformazione, lavorazione o riparazione; che il ricorso a tale regime è giustificato da motivi di carattere economico o tecnico;

(…)

considerando che occorre prevedere un sistema di esenzione parziale o totale dai dazi all’importazione applicabili ai prodotti compensatori o alle merci che si sostituiscono ad essi, onde evitare che siano tassate le merci esportate dalla Comunità a fini di perfezionamento;

(…)

considerando che il beneficio del regime di perfezionamento passivo deve essere rifiutato dalle autorità doganali quando rischino di essere gravemente compromessi gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari;

(…)».

2. Il codice doganale

6.

Il codice doganale istituisce, ai suoi articoli 84 e seguenti, diversi regimi doganali economici. Tra di essi figurano, segnatamente, i regimi di perfezionamento passivo e di trasformazione sotto controllo doganale.

7.

Ai sensi dell’articolo 85 di tale codice, «[i]l ricorso a qualsiasi regime doganale economico è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’autorità doganale».

a) Disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo

8.

L’articolo 145 del predetto codice così dispone:

«1.   (…) [i]l regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione.

2.   L’esportazione temporanea delle merci comunitarie comporta l’applicazione dei dazi all’esportazione, delle misure di politica commerciale e delle altre formalità previste per l’uscita di una merce comunitaria dal territorio doganale della Comunità.

3.   Si intende per:

a)

merci di esportazione temporanea, le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo;

b)

operazioni di perfezionamento, le operazioni di cui all’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino;

c)

prodotti compensatori, tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;

(…)».

9.

Ai sensi dell’articolo 148, lettera c), del medesimo codice, l’autorizzazione di perfezionamento passivo «è concessa esclusivamente sempre che la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari (condizioni economiche)».

10.

L’articolo 151, paragrafo 1, del codice doganale prevede che «[l]’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione di cui all’articolo 145 consiste nel detrarre dall’importo dei dazi all’importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l’importo dei dazi all’importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese ove hanno formato oggetto dell’operazione o dell’ultima operazione di perfezionamento».

11.

L’articolo 114, paragrafo 2, di tale codice è formulato come segue:

«S’intende per:

(…)

c)

operazioni di perfezionamento:

la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci,

la trasformazione di merci,

la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto, nonché

l’utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la procedura del comitato, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione;

(…)».

b) Disposizioni relative al regime della trasformazione sotto controllo doganale

12.

L’articolo 130 del codice doganale dispone che «[i]l regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all’importazione e alle misure di politica commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all’importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. Questi prodotti sono denominati prodotti trasformati».

13.

L’articolo 133 di tale codice così recita:

«L’autorizzazione è concessa soltanto:

(…)

e)

quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un’attività di trasformazione di merci nella Comunità, senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini (condizioni economiche). I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato».

3. Il nuovo codice doganale

14.

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) ( 5 ) (in prosieguo: il «nuovo codice doganale») prevede ormai, al suo articolo 211, le condizioni per la concessione dell’autorizzazione applicabili nell’ambito di tutti i regimi doganali economici (denominati «regimi particolari»). Ai sensi del paragrafo 4, lettera b), di tale disposizione, che riguarda specificamente i regimi di perfezionamento ( 6 ), un’autorizzazione è concessa soltanto quando, in particolare, «gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche)». Ai sensi dell’articolo 288 del nuovo codice doganale ( 7 ), la predetta disposizione si applicherà a decorrere dal 1o maggio 2016.

4. Il regolamento di applicazione

15.

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 (GU L 62, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento di applicazione») contiene, al suo titolo III, intitolato «Regimi doganali economici», un capitolo 1, intitolato «Disposizioni di base comuni a diversi regimi».

16.

In tale contesto, l’articolo 502 di detto regolamento così dispone:

«1.   L’autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo (…) 6.

(…)

4.   Per il regime di perfezionamento passivo, l’esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:

a)

che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunità non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;

b)

o che il perfezionamento nella Comunità sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali».

17.

Ai sensi dell’articolo 503, lettera a), di detto regolamento, le autorità doganali hanno la facoltà di eseguire l’esame delle condizioni economiche di concerto con la Commissione. L’articolo 504 del medesimo regolamento disciplina la procedura da seguire qualora si eserciti una siffatta facoltà nei termini seguenti:

«1.   Qualora venga avviato un esame a norma dell’articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell’esame già eseguito.

2.   La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate, qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato debba eseguire un esame delle condizioni economiche.

(…)

4.   Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.

(…)».

18.

Ai sensi dell’articolo 551, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, «[i]l regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all’importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci».

19.

L’articolo 585, paragrafo 1, di tale regolamento, che figura al capitolo 6 del titolo III, intitolato «Perfezionamento passivo», prevede che, «[s]alvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati».

B – Il diritto internazionale

20.

La convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, firmata a Kyoto il 18 maggio 1973, nella sua versione riveduta (in prosieguo: la «convenzione riveduta di Kyoto»), è entrata in vigore il 3 febbraio 2006. Tale convenzione, come si evince dal suo preambolo, è intesa a semplificare e armonizzare i regimi doganali delle parti contraenti.

21.

In tale convenzione figurano un allegato generale nonché numerosi allegali specifici ( 8 ). Ciascun allegato è accompagnato da pratiche che non vincolano le parti contraenti ( 9 ).

22.

Il capitolo 2 dell’allegato specifico F, intitolato «Trasformazione», prevede le disposizioni applicabili al regime di perfezionamento passivo. Le pratiche relative all’allegato specifico F della convenzione riveduta di Kyoto (in prosieguo: le «pratiche di Kyoto»), al loro capitolo 2, intitolato «Perfezionamento passivo», sotto il titolo «Condizioni economiche», così recitano:

«Il beneficio del regime di perfezionamento passivo non è concesso qualora le operazioni previste siano tali da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori o dei produttori nazionali.

Nel caso del regime di perfezionamento passivo, gli interessi economici di un paese sono difficili da prevedere, dal momento che, se detto regime favorisce essenzialmente l’attività lavorativa transfrontaliera, esso costituisce altresì un elemento di riduzione dei costi di produzione dei produttori nazionali.

Si deve dunque trovare un equilibrio tra una minimizzazione dei costi totali di produzione degli operatori nazionali grazie alla possibilità di subappaltare all’estero e una riserva delle operazioni di perfezionamento a favore di altri operatori nazionali, con il rischio di rendere l’industria nazionale meno concorrenziale».

23.

L’Unione ha aderito alla convenzione riveduta di Kyoto con la decisione 2003/231/CE del Consiglio, del 17 marzo 2003, relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto) ( 10 ). L’Unione non ha tuttavia aderito all’appendice III del protocollo di emendamento, che corrisponde agli allegati specifici della convenzione riveduta di Kyoto ( 11 ).

III – Il procedimento principale, la questione pregiudiziale e il procedimento dinanzi alla Corte

24.

Il 30 giugno 2008 la Argos ha presentato all’ispettore olandese delle dogane una domanda, ai sensi dell’articolo 85 del codice doganale, diretta ad ottenere un’autorizzazione di perfezionamento passivo. Tale società intendeva vincolare a tale regime la benzina comunitaria destinata a essere esportata al fine di essere miscelata con bioetanolo proveniente da un paese terzo e non immesso in libera pratica nell’Unione. Mediante tale miscela, che conteneva una proporzione di circa 15 unità di benzina per 85 unità di bioetanolo, la Argos avrebbe ricavato l’etanolo 85 (in prosieguo: l’«E85»), un carburante sostenibile che può essere utilizzato in determinati veicoli ad esso predisposti, cosiddetti «a carburante misto».

25.

Ai sensi di tale domanda, la Argos prevedeva di eseguire la predetta miscela in alto mare. La benzina e il bioetanolo sarebbero stati caricati a bordo di una nave in un porto olandese, in due compartimenti separati da un divisorio. Non appena tale nave fosse giunta fuori dalle acque territoriali dell’Unione, detto divisorio sarebbe stato rimosso in modo tale che le due componenti si miscelassero grazie al moto ondoso che favorisce tale processo. La nave avrebbe poi fatto ritorno nei Paesi Bassi.

26.

L’E85 così ottenuto sarebbe stato quindi dichiarato alla dogana per l’immissione in libera pratica nell’Unione e soggetto ai dazi all’importazione relativi a tale prodotto (ad un’aliquota del 6,5% ad valorem). L’applicazione del regime di perfezionamento passivo avrebbe consentito alla Argos di beneficiare di una riduzione di tali dazi in misura pari ad un importo equivalente a quello dei dazi doganali (ad un’aliquota del 4,7% ad valorem) che sarebbero stati applicati in pari data alla benzina comunitaria se essa fosse stata importata e immessa in libera pratica nell’Unione dal luogo in cui essa è stata miscelata.

27.

L’ispettore doganale ha sottoposto la domanda della Argos al parere della Commissione europea affinché questa verificasse se fossero soddisfatte le condizioni economiche per la concessione di un’autorizzazione di perfezionamento passivo ai sensi dell’articolo 148, lettera c), del codice doganale ( 12 ). La Commissione ha quindi chiesto il parere del comitato del codice doganale (in prosieguo: il «comitato») ( 13 ).

28.

Il comitato ha ritenuto che si dovesse negare alla Argos il beneficio del regime di perfezionamento passivo argomentando che tali condizioni non erano soddisfatte. Si è giunti a questa conclusione sulla base degli argomenti esposti dalla Commissione durante una riunione del comitato tenutasi l’11 novembre 2009. La Commissione ha sostenuto che l’E85 importato era in concorrenza diretta con il bioetanolo comunitario, dal momento che l’E85 è composto principalmente da bioetanolo. Orbene, nel 2008, quasi la metà della capacità produttiva di etanolo industriale dell’Unione non sarebbe stata utilizzata. Secondo la Commissione, un’importazione di una quantità considerevole di bioetanolo avrebbe, pertanto, arrecato un grave pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di bioetanolo.

29.

Con decisione del 13 aprile 2010, l’ispettore doganale, riferendosi a tali argomenti, ha respinto la domanda della Argos.

30.

La Argos, dopo il rigetto del suo ricorso da parte del Rechtbank te Haarlem (tribunale di Haarlem), ha proposto appello dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (corte d’appello di Amsterdam). Tale giudice ha annullato la decisione di primo grado ritenendo, in particolare, che occorresse valutare se la trasformazione di benzina comunitaria in E85 in regime di perfezionamento passivo arrecasse pregiudizio agli interessi, non già dei produttori comunitari di bioetanolo, bensì dei produttori comunitari di E85. Orbene, secondo detto giudice, dal momento che l’ispettore doganale aveva ritenuto di non disporre di elementi che indicassero che il beneficio del regime richiesto avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi essenziali di questi ultimi produttori, avrebbe dovuto considerare che le condizioni economiche di detto regime fossero soddisfatte, ai sensi della presunzione di cui all’articolo 585, paragrafo 1, del regolamento di applicazione. Il sottosegretariato alle finanze ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

31.

Tale giudice ritiene che l’esito dell’impugnazione dipenda dall’interpretazione della nozione di «trasformatori comunitari» ai sensi dell’articolo 148, lettera c), del codice doganale e, in particolare, dalla questione se detta nozione comprenda, nella fattispecie, i produttori comunitari di bioetanolo.

32.

Il predetto giudice nutre, in particolare, dubbi circa la questione se debba essere estesa per analogia al regime di perfezionamento passivo la conclusione cui la Corte è giunta nella sentenza Friesland Coberco Dairy Foods ( 14 ), con riguardo al regime della trasformazione sotto controllo doganale. Da tale sentenza si evince che, al fine di verificare il rispetto delle condizioni economiche di quest’ultimo regime, devono essere presi in considerazione sia gli interessi economici dei produttori comunitari del prodotto finito ottenuto dalla trasformazione sia quelli dei produttori comunitari delle materie prime utilizzate durante tale trasformazione.

33.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell’ambito della verifica delle condizioni economiche per il regime del perfezionamento passivo, la nozione di “trasformatori comunitari”, di cui all’articolo 148, lettera c), del [codice doganale], debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche i produttori comunitari di materie prime o di prodotti semifiniti identici a quelli lavorati nel processo di perfezionamento come prodotti non comunitari».

34.

La Argos, i governi greco e olandese, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. La Argos, il governo olandese e la Commissione sono comparsi all’udienza del 13 gennaio 2016.

IV – Analisi

A – Considerazioni preliminari

35.

Il procedimento principale trae origine dal rifiuto delle autorità doganali olandesi di rilasciare alla Argos un’autorizzazione per beneficiare del regime di perfezionamento passivo per l’operazione consistente nell’esportare in alto mare benzina comunitaria al fine di miscelarla con bioetanolo non comunitario e nell’importare in seguito l’E85 così ottenuto ( 15 ).

36.

Come affermato da tale società in udienza, lo svolgimento di tale operazione in alto mare rispondeva unicamente alla volontà di beneficiare di una differenza di tassazione doganale tra il bioetanolo e l’E85.

37.

Il bioetanolo, considerato un prodotto agricolo, è soggetto in quanto tale a taluni dazi all’importazione corrispondenti attualmente, secondo la Commissione, a un prelievo pari a circa il 40% ad valorem ( 16 ). Una volta miscelato alla benzina, anche in minima parte, tale prodotto perde la propria natura di prodotto agricolo e diventa un prodotto chimico tassato ad un’aliquota pari al 6,5% ad valorem ( 17 ).

38.

La tariffa applicabile al prodotto finito (l’E85) è quindi inferiore a quella gravante sulle materie prime o sui prodotti semifiniti (in prosieguo, congiuntamente: i «prodotti intermedi» ( 18 )) non comunitari utilizzati per ottenere tale prodotto (il bioetanolo). Una siffatta situazione è generalmente definita «anomalia tariffaria», dal momento che le aliquote previste dalla tariffa doganale comune aumentano, in generale, in ragione della lavorazione del prodotto ( 19 ).

39.

La Argos ha altresì precisato, in udienza, di aver chiesto, in un primo momento, un’autorizzazione a miscelare i suddetti prodotti in regime di trasformazione sotto controllo doganale ( 20 ). L’applicazione di detto regime le avrebbe consentito di trasformare, nell’Unione, bioetanolo non comunitario senza che tale prodotto fosse soggetto ai dazi all’importazione, dal momento che solo il prodotto risultante dalla trasformazione, denominato «prodotto trasformato» (l’E85), è tassato alla tariffa (inferiore) ad esso applicabile al momento della sua immissione in libera pratica ( 21 ). Solo dopo aver subito un rifiuto tale società, in un secondo momento, ha chiesto un’autorizzazione per eseguire detta miscela in alto mare in regime di perfezionamento passivo.

40.

Mi sembra utile sottolineare, in tale fase, che la Argos non ha scelto di miscelare, fuori dall’Unione, il bioetanolo a benzina comunitaria vincolata al regime dell’esportazione ( 22 ). L’applicazione di detto regime non è tuttavia, in linea di principio, soggetta ad autorizzazione preventiva ( 23 ). D’altronde ogni operatore resta libero di miscelare, semplicemente, bioetanolo e benzina non comunitaria fuori dall’Unione al fine di trasformarlo in un prodotto che rientra in una voce tariffaria cui si applicano dazi minori. Il ricorso a siffatte miscele avrebbe assunto, del resto, una dimensione considerevole ( 24 ).

41.

Nell’eseguire l’operazione prevista in regime di perfezionamento passivo, la Argos avrebbe tuttavia beneficiato non solo dell’applicazione delle tariffe applicabili all’E85 in luogo di quelle che gravano sul bioetanolo puro, ma anche di una riduzione dei dazi all’importazione relativi all’E85 in misura pari all’importo dei dazi (fittizi) applicabili alla benzina temporaneamente esportata (all’aliquota del 4,7% ad valorem ( 25 )). Infatti, tale regime consente ai suoi beneficiari di detrarre dall’importo dei dazi all’importazione relativi alle merci ottenute a seguito del perfezionamento, denominate «prodotti compensatori», l’importo dei dazi all’importazione che graverebbero sulle merci comunitarie di temporanea esportazione se queste fossero reimportate nel paese ( 26 ).

42.

L’ispettore doganale olandese, nella fattispecie, ha rifiutato di concedere alla Argos l’autorizzazione di perfezionamento passivo richiesta, giacché non era soddisfatto il requisito (indicato con i termini «condizioni economiche»), di cui all’articolo 148, lettera c), del codice doganale, in forza del quale una siffatta autorizzazione può essere concessa esclusivamente «sempre che la concessione del beneficio [di tale regime] non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari».

43.

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «trasformatori comunitari», ai sensi di tale disposizione, riguardi unicamente i produttori comunitari di prodotti affini al prodotto compensatore la cui fabbricazione sia prevista in regime di perfezionamento passivo (l’E85), o anche i produttori comunitari di prodotti affini ai prodotti intermedi non comunitari destinati ad essere incorporati alle merci di temporanea esportazione al momento del perfezionamento di queste ultime (il bioetanolo).

44.

Prima di affrontare tale questione, risponderò a taluni argomenti dedotti dal governo greco e dalla Commissione nella misura in cui, sebbene questi ultimi non abbiano formalmente eccepito l’inammissibilità di detta questione, essi sono intesi, in sostanza, a convincere la Corte del carattere ipotetico della stessa.

B – Sull’ammissibilità

1. Sull’applicabilità del regime di perfezionamento passivo ad operazioni svolte in alto mare

45.

Il governo greco sostiene che il regime di perfezionamento passivo non si applica ad operazioni che hanno luogo in alto mare, dal momento che l’articolo 151, paragrafo 1, del codice doganale richiederebbe, alla luce della sua formulazione, che le operazioni considerate si svolgano in un «paese» determinato.

46.

Osservo, a tal riguardo, che la formulazione utilizzata al predetto articolo 151, paragrafo 1, di tale codice non si rinviene nelle altre disposizioni pertinenti. Infatti, gli articoli 145, paragrafo 1, di detto codice e 502, paragrafo 4, del regolamento di applicazione si riferiscono rispettivamente alle operazioni di perfezionamento «fuori del territorio doganale della Comunità» e «al di fuori della Comunità».

47.

Tenuto conto di tale divergenza di terminologia, occorre individuare l’interpretazione maggiormente conforme all’obiettivo di detto regime. Quest’ultimo consiste, essenzialmente, nell’evitare che le merci comunitarie immesse in libera circolazione e temporaneamente esportate ai fini del loro perfezionamento siano tassate al momento della loro reimportazione sotto forma di prodotti compensatori ( 27 ). L’esenzione così richiesta si applica indipendentemente dalla destinazione in cui tali merci sono temporaneamente spedite.

48.

Alla luce di un siffatto obiettivo, poco importa che le suddette merci siano trasportate nel territorio di un paese terzo o in una zona non soggetta alla sovranità di alcuno stato (come l’alto mare), purché tale zona sia situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

49.

Pertanto, ritengo che il regime di perfezionamento passivo possa applicarsi qualora le operazioni in questione abbiano luogo in alto mare ( 28 ).

2. Sull’impossibilità che la Corte rimetta in discussione le conclusioni dell’ispettore doganale

50.

La Commissione contesta, in via preliminare, la premessa del giudice del rinvio, basata sulla dichiarazione resa dall’ispettore doganale in udienza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (corte d’appello di Amsterdam), secondo la quale il beneficio del regime di perfezionamento passivo non arrecherebbe, nella fattispecie, un grave pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di E85 ( 29 ). La Commissione rinvia, al riguardo, ai verbali della riunione del comitato dell’11 novembre 2009 ( 30 ), dai quali emergerebbe che i produttori comunitari sia di bioetanolo sia di E85 vedrebbero i loro interessi gravemente compromessi dalla concessione di un’autorizzazione a beneficiare di tale regime. Orbene, sempre secondo la Commissione, la questione pregiudiziale sarebbe priva di interesse nel caso in cui si ammettesse che l’applicazione del suddetto regime arreca un grave pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di E85.

51.

Senza pronunciarmi sulla questione se il comitato abbia effettivamente considerato che l’operazione prevista dalla Argos era tale da arrecare un grave pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari sia di bioetanolo sia di E85 ( 31 ), osservo che una siffatta constatazione non è in ogni caso idonea a comportare l’inammissibilità della questione.

52.

Infatti, da una parte, nella misura in cui gli argomenti della Commissione sono equiparati a una contestazione delle circostanze di fatto descritte nella decisione di rinvio, sottolineo che la valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. La Corte, quindi, può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo di diritto [dell’Unione] sulla base dei fatti ad essa indicati da tale giudice ( 32 ).

53.

Dall’altra, come constatato dalla Corte nella sentenza Friesland Coberco Dairy Foods ( 33 ), le conclusioni del comitato non hanno carattere vincolante per le autorità doganali nazionali ( 34 ). Pertanto, quand’anche l’ispettore doganale se ne fosse discostato ( 35 ), una siffatta circostanza non sarebbe idonea a invalidare la decisione di quest’ultimo né, pertanto, a rendere la questione pregiudiziale ipotetica.

54.

Avendo, dunque, confermato l’ammissibilità di tale questione, esamino ora la stessa sotto il profilo sostanziale.

C – Sull’interpretazione della nozione di «trasformatori comunitari » ai sensi dell’articolo 148, lettera c), del codice doganale

55.

Secondo la Argos, la nozione di «trasformatori comunitari» riguarda, nella fattispecie, solo i produttori comunitari di E85. Gli altri intervenienti ritengono, invece, che tale nozione comprenda anche i produttori comunitari di bioetanolo.

56.

Tali tesi opposte si basano, in particolare, su insegnamenti contrastanti tratti dalla sentenza Friesland Coberco Dairy Foods ( 36 ), in cui la Corte ha interpretato l’articolo 133, lettera e), del codice doganale. Tale disposizione stabilisce le condizioni economiche del regime della trasformazione sotto controllo doganale e richiede segnatamente, a tal fine, l’assenza di grave pregiudizio agli interessi essenziali dei «produttori comunitari di merci affini». La Corte ha concluso, in tale sentenza, che l’esame di dette condizioni deve tener conto «non soltanto del mercato dei prodotti finiti, ma anche della situazione economica del mercato delle materie prime utilizzate per fabbricare i detti prodotti» ( 37 ).

57.

I governi greco e olandese nonché la Commissione si pronunciano a favore dell’applicazione per analogia al regime di perfezionamento passivo della conclusione cui è pervenuta la Corte nella predetta sentenza. La Argos, invece, sostiene che tale conclusione non può essere estesa a detto regime tenuto conto delle differenze che riguardano, da un lato, il testo delle disposizioni che stabiliscono le condizioni economiche dei regimi della trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento passivo e, dall’altro, i rispettivi obiettivi di questi ultimi.

58.

Per le ragioni esposte in prosieguo, ritengo valida la prima di tali tesi.

1. Interpretazione letterale

59.

Prima facie, taluni argomenti basati sulla lettera dell’articolo 148, lettera c), del codice doganale potrebbero essere a favore di un’interpretazione restrittiva dello stesso.

60.

Innanzitutto, il termine «trasformatori», nel suo senso comune, implica lo svolgimento di attività che consistono nel modificare lo stato di un prodotto preesistente. La nozione di «trasformatori comunitari» designerebbe pertanto, come sostenuto dalla Argos, solo i produttori che trasformano prodotti intermedi comunitari affini alle merci di temporanea esportazione (la benzina) all’interno dell’Unione al fine di ottenere un prodotto finito affine al prodotto compensatore (l’E85) ( 38 ).

61.

In secondo luogo, l’articolo 148, lettera c), del codice doganale si riferisce agli interessi essenziali dei «trasformatori comunitari», mentre l’articolo 133, lettera e), di tale codice fa riferimento a quelli dei «produttori comunitari». Si potrebbe legittimamente sostenere che, utilizzando una terminologia diversa in queste due disposizioni, il legislatore intendeva attribuire loro un significato distinto.

62.

Infine, benché il codice doganale non definisca la nozione di «trasformatori», 8 delle 23 versioni linguistiche di tale codice utilizzano termini che hanno la medesima radice per designare i «trasformatori» ai sensi dell’articolo 148, lettera c), di detto codice e le «operazioni di perfezionamento» definite all’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), del medesimo codice ( 39 ). Ad esempio, la versione in lingua inglese dell’articolo 148, lettera c), del codice doganale ricorre al termine «processors», che rinvia all’espressione «processing» definita all’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), di tale codice. Parimenti, dette disposizioni, nella versione in lingua neerlandese del suddetto codice, utilizzano rispettivamente i termini «veredelaars» e «veredelingshandelingen».

63.

Tali considerazioni non possono, tuttavia, fugare ogni dubbio riguardo all’interpretazione dell’articolo 148, lettera c), di detto codice.

64.

Invero, le versioni in lingua bulgara, estone, croata, lituana e finlandese del codice doganale utilizzano gli stessi vocaboli per designare i «produttori» ai sensi dell’articolo 133, lettera e), e i «trasformatori» ai sensi dell’articolo 148, lettera c), di detto codice. Tali termini, che si traducono in francese con la parola «producteurs», non implicano alcun intervento su un prodotto preesistente.

65.

Inoltre, in undici versioni linguistiche ( 40 ), il termine che designa i «trasformatori», utilizzato in quest’ultima disposizione, presenta la stessa radice dell’espressione corrispondente alla «trasformazione» contenuta nell’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, di tale codice ( 41 ). Un’interpretazione puramente letterale condurrebbe, pertanto, a tener conto solo degli interessi degli operatori comunitari dediti ad attività di «trasformazione» nell’Unione. Essa escluderebbe, invece, gli interessi di coloro che svolgono nella stessa Unione attività di «lavorazione» o di «riparazione», le quali costituiscono, tuttavia, anche «operazioni di perfezionamento» ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), del medesimo codice.

66.

Ritengo, in tali circostanze, che la Corte non possa esimersi da un’analisi degli obiettivi e del contesto dell’articolo 148, lettera c), del codice doganale. In particolare, viste le differenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione, ai sensi di una costante giurisprudenza essa deve essere interpretata «in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte» ( 42 ). Per i motivi che esporrò in prosieguo, tali aspetti richiedono un’interpretazione estensiva della predetta disposizione.

2. Interpretazione teleologica e contestuale

a) Le condizioni economiche dei regimi doganali economici devono essere oggetto di un’interpretazione estensiva

67.

In deroga alle norme previste nell’ambito dei regimi doganali comuni che costituiscono l’importazione e l’esportazione, i regimi doganali economici consentono di evitare talune conseguenze, ritenute pregiudizievoli per l’industria comunitaria, che deriverebbero dall’applicazione di tali norme.

68.

Inoltre, il regime della trasformazione sotto controllo doganale mira a mantenere nell’Unione attività di trasformazione qualora «la tassazione delle merci sulla base della loro specie tariffaria o del loro stato all’atto dell’importazione si concreta in un importo superiore a quello che sarebbe economicamente giustificato, tale da indurre al trasferimento di alcune attività economiche al di fuori dell[’Unione]» ( 43 ). A tal fine, detto regime consente di trasformare nell’Unione merci non comunitarie senza che le stesse siano soggette a dazi all’importazione, dal momento che solo i prodotti trasformati sono tassati ( 44 ).

69.

In particolare, il regime della trasformazione sotto controllo doganale trova applicazione qualora i dazi all’importazione applicabili ai prodotti trasformati siano inferiori a quelli che si applicano ai prodotti intermedi utilizzati nel processo di trasformazione ( 45 ). Dunque, tale regime trova la sua ragion d’essere in anomalie tariffarie che, ove esso non consenta di porvi rimedio, indurrebbero a trasferire le attività di trasformazione fuori dall’Unione.

70.

Il regime di perfezionamento passivo consente, dal canto suo, di evitare che le merci comunitarie esportate ai fini del loro perfezionamento siano tassate al momento della loro reimportazione sotto forma di prodotti compensatori ( 46 ). Detto regime agevola, pertanto, il trasferimento fuori dall’Unione di talune attività di perfezionamento, che il legislatore comunitario ha considerato giustificato da ragioni tecniche o economiche nell’ambito della ripartizione internazionale del lavoro ( 47 ).

71.

Tuttavia, al vantaggio procurato da tali regimi a favore dei loro beneficiari corrisponde potenzialmente un pregiudizio arrecato ad altri interessi dell’industria comunitaria ( 48 ). Consapevole di un rischio siffatto, il legislatore ha provveduto a garantire l’equilibrio tra gli interessi in gioco subordinando l’autorizzazione a ricorrere ad essi al rispetto di talune condizioni economiche. Queste ultime mirano, nell’ambito sia del regime della trasformazione sotto controllo doganale sia del regime di perfezionamento passivo, ad evitare che l’applicazione di tali regimi, con l’intento di promuovere l’attività industriale dei loro beneficiari, danneggi gli «interessi essenziali» di altri operatori comunitari ( 49 ). Le suddette condizioni impediscono pertanto che il ricorso a tali regimi che derogano ai regimi doganali comuni indebolisca l’industria comunitaria piuttosto che rafforzarla.

72.

A mio avviso, è in quest’ottica che il legislatore ha previsto le condizioni economiche dei regimi doganali economici in senso ampio, e ha, di conseguenza, riconosciuto un margine di discrezionalità significativo alle autorità doganali competenti alla verifica del loro rispetto nonché al comitato eventualmente incaricato di assisterle a tal fine.

73.

In tal senso, la terminologia utilizzata nelle disposizioni relative a tali condizioni è ben lungi dal circoscrivere eccessivamente l’esame di queste ultime. Tali disposizioni non individuano né gli elementi specifici da prendere in considerazione nell’ambito di detto esame né i mercati oggetto di quest’ultimo. In particolare, l’articolo 133, lettera e), del codice doganale si riferisce agli interessi essenziali dei produttori comunitari «di merci affini», senza precisare il grado di affinità o di sostituibilità richiesto. Dal canto loro, gli articoli 148, lettera c), del codice doganale e 502, paragrafo 4, del regolamento di applicazione menzionano gli interessi essenziali dei «trasformatori comunitari», senza specificare i mercati interessati dalle attività di questi ultimi. Parimenti, il nuovo codice doganale rinvia in modo conciso agli interessi dei «produttori dell’Unione» ( 50 ).

74.

Inoltre, le autorità doganali non sono tenute a consultare la Commissione nell’ambito di tale esame ( 51 ) né, qualora decidano di procedere a una siffatta consultazione e la Commissione interpelli a sua volta il comitato, sono vincolate dalle conclusioni di quest’ultimo ( 52 ).

75.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo che le suddette condizioni economiche debbano essere interpretate e applicate in modo flessibile ( 53 ), al fine di consentire alle autorità doganali competenti di svolgere pienamente il loro ruolo di garanti dell’equilibrio tra gli interessi in gioco. Mi sembra del resto altresì giustificato, alla luce della natura derogatoria dei regimi doganali economici, che le condizioni che disciplinano la concessione di un’autorizzazione a ricorrere ad essi siano oggetto di un’interpretazione estensiva.

76.

Invece, mi sembrerebbe contrario allo spirito e agli obiettivi del regime di perfezionamento passivo che, mediante un’interpretazione restrittiva delle condizioni economiche di tale regime, a tali autorità fosse impedito di tener conto degli interessi essenziali di taluni operatori comunitari anche qualora esse dimostrassero che la concessione del beneficio di tale regime fosse tale da compromettere gravemente questi ultimi.

77.

In altri termini, il perseguimento dell’obiettivo delle condizioni economiche di detto regime, come emerge dal paragrafo 71 delle presenti conclusioni, a mio avviso, non ammette alcuna distinzione a seconda che gli interessi minacciati riguardino il mercato dei prodotti finiti, dei prodotti semifiniti o delle materie prime utilizzate al momento del perfezionamento.

78.

Una siffatta lettura non corre il rischio, peraltro, di limitare eccessivamente i diritti dei richiedenti né di appesantire la procedura di rilascio di un’autorizzazione di perfezionamento passivo.

79.

Ricordo, a tal riguardo, che, in forza degli articoli 502, paragrafo 1 e 585, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, letti in combinato disposto, le condizioni economiche del regime di perfezionamento passivo sono considerate soddisfatte salvo sussistano indicazioni contrarie, nel cui caso il loro rispetto deve essere verificato. L’onere della prova del soddisfacimento di tali condizioni non grava quindi sul richiedente un’autorizzazione; spetta alle autorità doganali dimostrarne il mancato rispetto. Dette autorità, del resto, non sono in alcun modo tenute ad esaminare sistematicamente le suddette condizioni con riguardo ai diversi interessi essenziali dell’industria comunitaria che possono essere presi in considerazione. Invero, un esame siffatto ha luogo solo qualora sussistano indicazioni di un rischio di grave pregiudizio a siffatti interessi.

80.

A mio avviso, è la combinazione di tale meccanismo di presunzione e della flessibilità concessa alle autorità doganali che consente di conciliare la promozione degli interessi dei richiedenti nonché l’efficacia delle procedure di concessione di un’autorizzazione, da un lato, e la protezione degli interessi dell’industria comunitaria nel suo complesso, dall’altro.

b) Le condizioni economiche dei regimi della trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento passivo devono essere oggetto di un’interpretazione coerente

81.

Come evidenziato dai paragrafi da 67 a 71 delle presenti conclusioni, le condizioni economiche connesse ai regimi della trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento passivo perseguono un obiettivo identico. Esse mirano, nel loro complesso, a evitare che l’effetto di incentivazione dell’applicazione di tali regimi per un settore dell’industria comunitaria sia controbilanciato da un pregiudizio grave arrecato ad altri settori di quest’ultima. Pertanto, gli interessi in gioco meritano, a mio avviso, di essere presi in considerazione allo stesso modo nell’ambito dell’esame delle condizioni economiche di ciascuno di tali regimi.

82.

Orbene, la Corte ha già considerato, nella sentenza Friesland Coberco Dairy Foods, che le condizioni economiche del regime della trasformazione sotto controllo doganale riguardano l’assenza di pregiudizio agli interessi, non solo dei produttori comunitari di prodotti finiti affini ai prodotti trasformati, ma anche dei produttori comunitari di prodotti intermedi affini a quelli che sono utilizzati per fabbricare detti prodotti finiti ( 54 ).

83.

A sostegno di una conclusione siffatta, la Corte ha constatato che tale regime, esonerando i suoi beneficiari dai dazi doganali sui prodotti intermedi importati da paesi terzi e utilizzati durante il processo di trasformazione, poteva ledere gli interessi essenziali di eventuali produttori comunitari di prodotti affini a detti prodotti intermedi ( 55 ).

84.

Tale ragionamento, a mio avviso, può essere trasposto per analogia al regime di perfezionamento passivo.

85.

Certamente, agevolando il perfezionamento di merci comunitarie al di fuori dell’Unione, il regime di perfezionamento passivo minaccia essenzialmente gli interessi delle imprese comunitarie che trasformano queste medesime merci all’interno dell’Unione ( 56 ).

86.

Peraltro, il processo di perfezionamento può implicare – ma non implica necessariamente – l’incorporazione di prodotti non comunitari a merci (comunitarie) di temporanea esportazione. L’applicazione del regime di perfezionamento passivo, a differenza della trasformazione sotto controllo doganale, non comporta tuttavia alcun vantaggio tariffario dal punto di vista dei prodotti non comunitari eventualmente incorporati durante tale processo (dal momento che l’esenzione riguarda solo le merci di temporanea esportazione) ( 57 ). L’idoneità di tale regime a ledere gli interessi dei produttori comunitari di prodotti intermedi non è dunque così evidente.

87.

Se tale considerazione può, a mio avviso, chiarire la scelta di una formulazione diversa nella maggior parte delle versioni linguistiche degli articoli 133, lettera e), e 148, lettera c), del codice doganale, ciò non toglie che il regime di perfezionamento passivo possa dar luogo, in talune situazioni, al medesimo conflitto di interessi del regime della trasformazione sotto controllo doganale.

88.

Pertanto, la configurazione di fatto di cui al procedimento principale ha evidenziato che, qualora le tariffe doganali relative ai prodotti compensatori siano inferiori a quelle applicabili ai prodotti intermedi non comunitari utilizzati in un’operazione di perfezionamento passivo, una siffatta operazione conduce al medesimo risultato di un’operazione eseguita in regime di trasformazione sotto controllo doganale.

89.

In esito a entrambe le operazioni suddette, i dazi all’importazione si applicano unicamente ai prodotti finiti, alle tariffe applicabili a questi ultimi. I prodotti intermedi non comunitari utilizzati durante il perfezionamento o la trasformazione non sono, invece, tassati come tali. Pertanto, alcuni prodotti intermedi non comunitari sono modificati al fine di ottenere un prodotto immesso in libera pratica nell’Unione mediante il pagamento di dazi inferiori a quelli che sarebbero stati applicati all’importazione dei suddetti prodotti intermedi in assenza di una siffatta modifica.

90.

L’unica differenza tra queste due operazioni, dal punto di vista della tassazione doganale, risiede quindi nel vantaggio doganale supplementare conseguito dal beneficiario del regime di perfezionamento passivo, ossia l’esenzione dai dazi all’importazione (fittizi) relativi alle merci comunitarie di temporanea esportazione.

91.

In un’ipotesi siffatta, l’operazione di perfezionamento passivo comporta un conflitto di interessi – che inasprisce per effetto di una siffatta esenzione – uguale a quello che la Corte ha individuato nella sentenza Friesland Coberco Dairy Foods nell’ambito del regime della trasformazione sotto controllo doganale ( 58 ).

92.

Nella fattispecie, incorporando benzina al bioetanolo, la Argos beneficerebbe di tariffe doganali nettamente inferiori a quelle che si applicherebbero all’importazione di bioetanolo puro. La posizione concorrenziale dei produttori comunitari di bioetanolo potrebbe certamente esserne pregiudicata. Un siffatto svantaggio, che deriverebbe in primo luogo dall’importazione di E85 come tale in luogo di bioetanolo non denaturato, sarebbe ulteriormente aggravato se, in regime di perfezionamento passivo, i dazi applicabili all’importazione di E85 fossero ridotti in misura corrispondente ai dazi (fittizi) relativi alla componente costituita da benzina di tale prodotto.

93.

Inoltre, le conseguenze della suddetta anomalia tariffaria sarebbero maggiori se il bioetanolo fosse presente nella composizione del prodotto compensatore in misura pari a circa l’85%. Le conclusioni del comitato indicano del resto che, come confermato dalla Argos in udienza, l’E85 oggetto della domanda in questione era destinato, almeno in parte, ad essere incorporato a benzina per ottenere un carburante classico a più basso contenuto di bioetanolo (5%), denominato E5 ( 59 ). Detto E85 sarebbe quindi stato usato allo stesso modo (mediante un adeguamento delle proporzioni delle componenti miscelate) del bioetanolo puro destinato ad essere miscelato a benzina. Tali considerazioni, in particolare, hanno condotto il comitato, nonché l’ispettore doganale, a constatare un rischio di grave pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di bioetanolo.

94.

Orbene, è pacifico che il beneficio del regime della trasformazione sotto controllo doganale al fine di procedere alla miscela prevista nel territorio doganale dell’Unione si sarebbe potuto concedere solo in assenza del rischio di grave pregiudizio agli interessi dei produttori comunitari di bioetanolo. La Argos ha, del resto, richiesto invano un’autorizzazione a tal fine ( 60 ).

95.

In tali circostanze, il ricorso al regime di perfezionamento passivo non può a fortiori essere autorizzato quand’anche possa arrecare agli interessi dei produttori comunitari di bioetanolo un pregiudizio ancora più grave di quello che deriverebbe dall’applicazione del regime della trasformazione sotto controllo doganale.

96.

Pertanto, ritengo che l’interpretazione estensiva adottata dalla Corte nella sentenza Friesland Coberco Dairy Foods ( 61 ) debba essere adottata anche nell’ambito del regime di perfezionamento passivo.

97.

L’argomento svolto dalla Corte, ad abundantiam, al punto 51 di tale sentenza, secondo cui l’interpretazione che essa ha adottato è «l’unica idonea a tener conto delle esigenze delle politiche comuni comunitarie [PAC]», mi sembra altresì pertinente nel caso di specie. Infatti, la produzione di bioetanolo nell’Unione è considerata un’attività che rientra nella PAC, che i dazi doganali elevati mirano a proteggere. Orbene, l’operazione oggetto della domanda della Argos comporterebbe l’elusione di tali dazi, pur beneficiando inoltre dell’esenzione prevista in regime di perfezionamento passivo.

98.

Preciso, peraltro, che l’interpretazione che suggerisco non si pone in contrasto con il punto 21 della sentenza Wacker Werke, cui la Argos ha fatto riferimento nelle proprie osservazioni scritte. La Corte ha certamente considerato, in tale sentenza, che l’eventuale insorgere di anomalie tariffarie che conferiscono un vantaggio doganale all’operatore economico interessato rappresenti un «rischio inerente», e da tollerare, al regime di perfezionamento passivo ( 62 ). Una siffatta affermazione deve, tuttavia, essere analizzata alla luce del suo contesto.

99.

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, l’anomalia tariffaria in questione consisteva in una differenza di tassazione doganale, non già tra i prodotti compensatori e le merci non comunitarie incorporate durante il perfezionamento, bensì tra i prodotti compensatori e le merci comunitarie di temporanea esportazione. Tale causa sollevava unicamente la questione se fosse rilevante, al fine di determinare il valore in dogana delle merci di temporanea esportazione, necessario per il calcolo dell’esenzione ai sensi di tale regime, che i dazi all’importazione (fittizi) relativi a queste ultime eccedessero quelli applicabili ai prodotti compensatori – cosicché il ricorso al regime di perfezionamento passivo avrebbe potenzialmente condotto a un’esenzione totale dai dazi all’importazione. Non si trattava quindi di valutare se le conseguenze di anomalie tariffarie potessero o meno essere prese in considerazione durante l’esame delle condizioni economiche del regime di perfezionamento passivo.

100.

Sotto questo profilo, il punto 21 della sentenza Wacker Werke, a mio avviso, non apporta alcun insegnamento pertinente nell’ambito della presente causa. Ad ogni modo, la Corte ha avuto cura di temperare nella stessa sentenza l’affermazione secondo la quale il rischio derivante dall’esistenza di anomalie tariffarie deve in linea di principio essere tollerato ( 63 ).

c) Sulla formulazione di altri strumenti di diritto internazionale e dell’Unione

101.

Come sostenuto dal governo greco e dalla Commissione, la formulazione di altri strumenti di diritto internazionale e di diritto dell’Unione confermano l’interpretazione da me sostenuta.

102.

Inoltre, le pratiche di Kyoto escludono il beneficio del regime di perfezionamento passivo qualora le operazioni previste siano idonee ad arrecare un grave pregiudizio agli interessi essenziali dei «trasformatori o produttori nazionali» ( 64 ). Sebbene tali pratiche non abbiano carattere vincolante e l’Unione non abbia in ogni caso aderito all’allegato da esse interpretato ( 65 ), esse costituiscono cionondimeno un elemento pertinente del contesto. Tali pratiche offrono, infatti, taluni chiarimenti riguardo al modo in cui le parti della convenzione riveduta di Kyoto percepiscono gli obiettivi e gli interessi coinvolti dal regime di perfezionamento passivo.

103.

Inoltre, l’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del nuovo codice doganale, che riguarda tutti i regimi di perfezionamento ( 66 ), prevede ormai che un’autorizzazione di vincolo a uno di questi ultimi può essere concessa soltanto quando, in particolare, essa non rischia di ledere gli «interessi essenziali dei produttori dell’Unione» ( 67 ). Le condizioni economiche di tali regimi riguarderanno quindi, a decorrere dal 1o maggio 2016, gli interessi essenziali di tutti i produttori dell’Unione, indipendentemente dal fatto che essi producano prodotti affini ai prodotti trasformati o ai prodotti intermedi utilizzati durante la trasformazione.

104.

Orbene, nessun elemento indica che il legislatore intendesse così introdurre una modifica sostanziale riguardo alle condizioni del regime di perfezionamento passivo ( 68 ). Mi sembra, pertanto, che tale modifica risponda a ragioni di semplificazione legislativa intesa a raggruppare in una medesima disposizione le condizioni economiche applicabili a regimi doganali diversi.

3. Conclusione

105.

Tenuto conto di tutto quanto suesposto, ritengo che l’articolo 148, lettera c), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che la nozione di «trasformatori comunitari», ai sensi di tale disposizione, riguarda non solo i produttori comunitari di prodotti affini ai prodotti compensatori di cui alla domanda di perfezionamento passivo, ma anche i produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione durante le operazioni di perfezionamento oggetto di tale domanda.

106.

Ricordo, a tal riguardo, che le conseguenze che l’applicazione del regime di perfezionamento passivo può comportare per gli interessi essenziali di una di tali categorie di produttori, devono essere effettivamente esaminate solo in presenza di indicazioni secondo le quali il ricorso a tale regime sarebbe idoneo ad arrecare un grave pregiudizio a tali interessi ( 69 ).

D – Sull’eventuale sussistenza di una pratica abusiva

107.

La Commissione deduce, in sostanza, in subordine, nel caso in cui la Corte rispondesse in modo negativo alla questione pregiudiziale, che il ricorso al regime di perfezionamento passivo costituirebbe nella fattispecie una pratica abusiva.

108.

Sebbene io suggerisca, nel caso di specie, una risposta affermativa alla questione pregiudiziale, e sebbene il giudice del rinvio non abbia deferito alla Corte la questione dell’eventuale sussistenza di un abuso di diritto ( 70 ), affronterò brevemente tale aspetto per ragioni di completezza.

109.

Sottolineo, in via preliminare, il carattere sussidiario ed eccezionale della dottrina dell’abuso di diritto, che costituisce una «valvola di sicurezza» che consente di negare la concessione di un vantaggio considerato ingiustificato o di ordinarne la restituzione anche qualora le condizioni previste dalla legge per ottenere un siffatto vantaggio siano peraltro soddisfatte sotto il profilo formale.

110.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ( 71 ), e secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza di una pratica abusiva presuppone che ricorra un elemento soggettivo e un elemento oggettivo. Il primo implica che la pratica in questione abbia lo scopo essenziale di beneficiare di un vantaggio derivante dalla normativa [dell’Unione] mediante la precostituzione delle condizioni necessarie per il suo ottenimento ( 72 ). Il secondo individua un complesso di circostanze oggettive le quali indicano che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa [dell’Unione], l’obiettivo perseguito da quest’ultima non è stato raggiunto ( 73 ). Mentre la Corte può fornire alcune indicazioni al riguardo, spetta, in definitiva, ai giudici nazionali competenti verificare se sussistano tali elementi prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie ( 74 ).

111.

Sulla base di tali principi, occorrerà procurare al giudice del rinvio talune indicazioni che possano fornirgli chiarezza nella sua valutazione.

112.

A tale riguardo, ricordo innanzitutto che, come osservato al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, il vincolo della benzina comunitaria al regime di perfezionamento passivo nell’ambito dell’operazione descritta nella domanda della Argos non risponde, secondo quest’ultima, ad alcuna ragione tecnica o economica che non sia l’ottenimento di vantaggi doganali.

113.

In tali circostanze, da un lato, l’elemento soggettivo potrebbe essere constatato purché il trasporto in alto mare di benzina comunitaria ai fini della sua miscela al bioetanolo abbia un carattere fittizio e sia inteso unicamente ad eludere i dazi doganali elevati che gravano sul bioetanolo beneficiando al contempo dell’esenzione dai dazi (fittizi) applicabili alla benzina di temporanea esportazione.

114.

Dall’altro, queste medesime considerazioni mi inducono a sospettare che la concessione alla Argos del beneficio di tale regime non soddisfi l’obiettivo per il quale lo stesso è stato istituito. Come emerge dal paragrafo 70 delle presenti conclusioni, quest’ultimo consiste nell’evitare la tassazione doganale di merci comunitarie temporaneamente esportate ai fini del loro perfezionamento, dal momento che il trasferimento delle operazioni risponde a ragioni tecniche o economiche.

115.

Ciò detto, anche supponendo che il giudice nazionale ritenga che il ricorso al regime di perfezionamento passivo per l’operazione prevista nel caso di specie sia abusivo, una siffatta qualificazione non si estenderebbe tuttavia alla semplice pratica che consiste nel miscelare, al di fuori dell’Unione, l’85% di bioetanolo e il 15% di benzina, e di importare nell’Unione l’E85 così ottenuto alle tariffe ad esso relative in luogo di quelle applicabili al bioetanolo allo stato puro ( 75 ).

116.

Indubbiamente, a mio avviso, una siffatta operazione non può essere qualificata come tale abusiva. È pacifico, infatti, che le proprietà e l’uso dell’E85 differiscono da quelli del bioetanolo ( 76 ). Pertanto, quand’anche una siffatta miscela fosse intesa principalmente ad eludere le tariffe applicabili al bioetanolo, essa risponderebbe altresì a talune ragioni tecniche e/o economiche indipendenti. Dunque mancherebbe, quantomeno, l’elemento soggettivo dell’abuso di diritto.

117.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la dottrina dell’abuso di diritto può, a mio avviso, escludere il beneficio del regime di perfezionamento passivo in una situazione come quella di cui al procedimento principale, fatto salvo l’esame del giudice del rinvio. Invece, tale dottrina non può, in linea di principio, impedire agli importatori di beneficiare di un’anomalia tariffaria trasformando il bioetanolo destinato all’importazione nell’Unione in E85 al fine di far cambiare la voce tariffaria ad esso applicabile. Spetta, in definitiva, al legislatore rettificare una siffatta anomalia qualora lo ritenga opportuno.

V – Conclusione

118.

Suggerisco alla Corte di rispondere alla questione sottoposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) nel seguente modo:

L’articolo 148, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «trasformatori comunitari», ai sensi di tale disposizione, riguarda non solo i produttori comunitari di prodotti affini ai prodotti compensatori di cui alla domanda di perfezionamento passivo, ma anche i produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati ad essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione durante le operazioni di perfezionamento oggetto di tale domanda.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU L 302, pag. 19.

( 3 ) GU L 117, pag. 13.

( 4 ) GU L 212, pag. 1.

( 5 ) GU L 269, pag. 1.

( 6 ) Questi ultimi comprendono il perfezionamento passivo e il perfezionamento attivo (dal momento che il regime della trasformazione sotto controllo doganale, come indicato dal considerando 50 del nuovo codice doganale, è stato fuso con quest’ultimo regime).

( 7 ) Come modificato dalla rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione (GU L 287, pag. 90).

( 8 ) Articolo 4, paragrafo 1, della convenzione riveduta di Kyoto.

( 9 ) Articolo 4, paragrafo 4, della convenzione riveduta di Kyoto. Ai sensi dell’articolo 1, lettera g), di tale convenzione, tali pratiche costituiscono «una serie di chiarimenti relativi alle disposizioni dell’Allegato generale, degli Allegati specifici e dei Capitoli di questi ultimi».

( 10 ) GU L 86, pag. 21.

( 11 ) V. articolo 1, paragrafo 1, e considerando 2 della decisione 2003/231.

( 12 ) Come consentito dall’articolo 503, lettera a), del regolamento di applicazione.

( 13 ) In conformità all’articolo 504 del regolamento di applicazione.

( 14 ) C‑11/05, EU:C:2006:312.

( 15 ) È pacifico che una siffatta miscela costituisca un’«operazione di perfezionamento» ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale.

( 16 ) L’alcool etilico non denaturato con un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all’80% rientrava nella sottovoce 2207 10 00 ed era soggetto a dazi doganali pari a EUR 19,20 per ettolitro ai sensi del regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1). Questa medesima tariffa rimane applicabile nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1).

( 17 ) L’E85 era considerato un prodotto chimico compreso nella sottovoce tariffaria 3824 90 97 ai sensi del regolamento n. 1214/2007. Il regolamento n. 1001/2013 non ha modificato tale tariffa.

( 18 ) Le nozioni di «prodotto intermedio» e «prodotto finito» rinviano a una tipologia relativa, connessa all’utilizzo del prodotto. Pertanto, ad esempio, il bioetanolo e la benzina sono, in funzione della loro destinazione, prodotti intermedi o finiti. Un prodotto è definito «intermedio» qualora sia trasformato al fine di ottenere un altro prodotto nel quale esso incorpora il proprio valore.

( 19 ) V., a tal riguardo, sentenza Wacker Werke (C‑142/96, EU:C:1997:386, punti 14, 1521) e conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:78, paragrafo 42).

( 20 ) Tale precisazione non emerge, tuttavia, dalla decisione di rinvio.

( 21 ) Articolo 130 del codice doganale.

( 22 ) Infatti, il perfezionamento di una merce comunitaria fuori dall’Unione e la successiva importazione del prodotto compensatore alla tariffa ad esso applicabile non esigono come tali il vincolo di detta merce al regime di perfezionamento passivo. Vi è solo subordinato il beneficio dell’agevolazione doganale specifica che conferisce tale regime.

( 23 ) V. articoli 161 e 162 del codice doganale.

( 24 ) V. La politique d’aide aux biocarburants, Rapport public thématique – Évaluation d’une politique publique, Cour des comptes de la République française [corte dei conti della Repubblica francese] (gennaio 2012, disponibile al seguente indirizzo: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports‑publics/124000047.pdf, pag. 76 e da 107 a 110).

( 25 ) Tale benzina rientrava nella sottovoce tariffaria 2710 11 45 ai sensi del regolamento n. 1214/2007. Questa medesima tariffa ormai prevale ai sensi del regolamento n. 1001/2013.

( 26 ) Articolo 151, paragrafo 1, del codice doganale. Senza l’applicazione del regime di perfezionamento passivo, dato che le merci comunitarie perdono tale status nel momento in cui escono dal territorio doganale dell’Unione (articolo 4, paragrafo 8, del codice doganale), le merci di temporanea esportazione sarebbero trattate come le merci non comunitarie, al momento della loro reimportazione sotto forma di prodotti compensatori.

( 27 ) V. ottavo considerando della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (GU L 24, pag. 58); quarto considerando del regolamento n. 2473/86, nonché sentenze Wacker Werke (C‑142/96, EU:C:1997:386, punto 21) e GEFCO (C‑411/01, EU:C:2003:536, punto 51). V. altresì la raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri relativa al trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate in seguito a temporanea esportazione per trasformazione, lavorazione o riparazione del 29 novembre 1961 (GU 1962, 3, pag. 79).

( 28 ) La maggioranza degli Stati membri riuniti in seno al comitato ha altresì approvato tale conclusione [v. Customs Code Committee, Section: «Special Procedures», Minutes/summary record of the 7th meeting (extract) held on 11 November 2009, 18 December 2009, TAXUD/C4 MK/].

( 29 ) Senza rimettere in discussione tale premessa, credo sia utile precisare che la dichiarazione di tale ispettore, secondo la quale egli non disponeva di elementi che indicassero che il beneficio di tale regime avrebbe rischiato di arrecare un grave pregiudizio agli interessi dei produttori comunitari di E85, non equivale ad affermare l’assenza di un rischio siffatto. Tale dichiarazione significa semplicemente che detto ispettore, in assenza di indicazioni espresse in tal senso nelle conclusioni del comitato relative all’esame delle condizioni economiche, non ha constatato un rischio di grave pregiudizio a detti interessi, cosicché la presunzione di cui all’articolo 585, paragrafo 1, del regolamento di applicazione non è stata confutata.

( 30 ) V. nota 28 delle presenti conclusioni.

( 31 ) Come sottolineato al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, una siffatta valutazione non compete alla Corte. Mi permetto tuttavia di osservare che i suddetti verbali non avallano la posizione della Commissione. Da ciò si evince che il comitato, in un primo momento, ha verificato se sussistessero indicazioni secondo le quali le condizioni economiche non erano rispettate, cosicché la presunzione istituita dall’articolo 585, paragrafo 1, del regolamento di applicazione sarebbe stata confutata e tali condizioni avrebbero dovuto quindi essere esaminate. Il comitato ha constatato siffatte indicazioni nella misura in cui la maggioranza degli Stati membri aveva sottolineato che gli interessi essenziali dei produttori comunitari di bioetanolo e di E85 sarebbero gravemente compromessi giacché il bioetanolo importato, sia in forma pura sia miscelato a benzina sotto forma di E85, è in concorrenza diretta con il bioetanolo [per uso] domestico. Pertanto, il comitato, in un secondo tempo, ha esaminato le condizioni economiche. Esso ha concluso, sulla base delle affermazioni della Commissione secondo le quali l’importazione di grandi quantità di bioetanolo nuocerebbe gravemente ai produttori comunitari di bioetanolo, che tali condizioni non erano soddisfatte. Sembra dunque che, se gli Stati membri hanno correttamente menzionato gli interessi essenziali dei produttori di E85 al fine di stabilire la sussistenza di indicazioni secondo le quali tali condizioni non sarebbero soddisfatte e di avviare pertanto un esame di queste ultime, la Commissione ha fatto riferimento solo agli interessi dei produttori di bioetanolo nell’ambito di detto esame in concreto.

( 32 ) V., in tal senso, sentenza Dumon et Froment (C‑235/95, EU:C:1998:365, punti 2526, nonché la giurisprudenza ivi citata).

( 33 ) C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 33.

( 34 ) Ai sensi dell’articolo 504, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, le autorità doganali devono solo prendere in considerazione tali conclusioni. La Corte ha tuttavia precisato, nella sentenza Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 27), che dette autorità devono, eventualmente, motivare la loro decisione di discostarsene.

( 35 ) Per i motivi esposti alla nota 31 delle presenti conclusioni, ciò non mi sembra possibile.

( 36 ) C‑11/05, EU:C:2006:312.

( 37 ) Ibidem punto 52.

( 38 ) Il governo olandese ha proposto una diversa versione di tale interpretazione letterale, secondo la quale tra i «trasformatori comunitari» figurerebbero non solo gli operatori che trasformano materie prime o prodotti semifiniti in un prodotto compensatore (l’E85), ma anche quelli che trasformano materie prime o prodotti semifiniti per ottenere altri prodotti semifiniti (il bioetanolo) che rientrano nella composizione del prodotto compensatore. Tale interpretazione comporterebbe una distinzione, a mio avviso ingiustificabile, in funzione del fatto che le merci utilizzate al momento del perfezionamento costituiscano materie prime o prodotti semifiniti. Mentre gli interessi dei produttori comunitari di prodotti semifiniti, che «trasformano» materie prime per ottenerli, potrebbero essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 148, lettera c), del codice doganale, gli interessi dei produttori comunitari di materie prime, che non «trasformano» alcunché, sarebbero ignorati.

( 39 ) Ossia le versioni in lingua inglese, croata, lettone, ungherese, maltese, olandese, slovacca e svedese.

( 40 ) Ossia le versioni in lingua spagnola, ceca, danese, tedesca, greca, francese, italiana, polacca, portoghese, rumena e slovena. Nelle versioni in lingua inglese, lettone, ungherese, maltese e slovacca, sebbene il termine che definisce la «trasformazione» abbia la stessa radice di quello che corrisponde all’espressione «trasformatori», il primo di tali termini è identico a quello che definisce il «perfezionamento» utilizzato all’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale.

( 41 ) Ad esempio, la versione in lingua tedesca utilizza il termine «Verarbeitern» all’articolo 148, lettera c), del codice doganale e il vocabolo «Verarbeitung» all’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, di tale codice.

( 42 ) V., in tal senso, sentenza Elsacom (C‑294/11, EU:C:2012:382, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

( 43 ) Primo considerando del regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (GU L 272, pag. 1), abrogato dal codice doganale.

( 44 ) Articolo 130 del codice doganale.

( 45 ) Articolo 551, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

( 46 ) V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.

( 47 ) Primo e secondo considerando della direttiva 76/119/CEE e primo considerando del regolamento n. 2473/86, che è subentrato a tale direttiva prima di essere sostituito dal codice doganale.

( 48 ) V. paragrafi da 83 a 91 delle presenti conclusioni.

( 49 ) Allo stesso modo, le pratiche di Kyoto (pag. 3) precisano che «[l’]applicazione [del regime di perfezionamento passivo] può essere subordinata alla condizione che le operazioni di perfezionamento previste non arrechino pregiudizio agli interessi nazionali».

( 50 ) Articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del nuovo codice doganale.

( 51 ) Articolo 503 del regolamento di applicazione.

( 52 ) Articolo 504, paragrafo 4, del regolamento di applicazione e sentenza Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 27).

( 53 ) Il margine di discrezionalità delle autorità doganali nazionali cui compete l’applicazione del codice doganale equivale, a mio avviso, a quello di cui godono le autorità comunitarie nel momento in cui devono effettuare valutazioni economiche complesse (v., segnatamente, per quanto concerne il margine di discrezionalità della Commissione in materia di aiuti di stato, sentenza Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata).

( 54 ) C‑11/05, EU:C:2006:312, punti da 50 a 52.

( 55 ) Sentenza Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 49). Poiché la questione sollevata riguardava specificamente il fatto di tener conto degli interessi dei produttori delle materie prime, né la Corte né l’avvocato generale sono stati indotti a giustificare il fatto di tener conto degli interessi dei produttori di prodotti finiti affini ai prodotti trasformati. Nessuno degli intervenienti aveva, d’altronde, eccepito che le condizioni economiche del regime della trasformazione sotto controllo doganale riguardassero almeno questi ultimi produttori. Una siffatta premessa, seppur consensuale, non era tuttavia necessaria alla luce della sola formulazione dell’articolo 133, lettera e), del codice doganale, la cui formulazione «produttori comunitari di merci affini» poteva essere intesa con riferimento ai prodotti oggetto della trasformazione (ossia i prodotti intermedi). In tali circostanze, mi sembra che l’accettazione di tale premessa da parte della Corte sia in linea con l’interpretazione estensiva delle condizioni economiche da me sostenuta.

( 56 ) Pertanto, le pratiche di Kyoto (pag. 6) manifestano l’esigenza di «trovare un equilibrio tra una minimizzazione dei costi totali di produzione degli operatori nazionali grazie alla possibilità di subappaltare all’estero e una riserva delle operazioni di perfezionamento a favore di altri operatori nazionali, con il rischio di rendere l’industria nazionale meno concorrenziale».

( 57 ) Non si tratta quindi, in tale contesto, contrariamente a quello della trasformazione sotto controllo doganale, di ovviare agli effetti di anomalie tariffarie.

( 58 ) C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 49. V. paragrafo 83 delle presenti conclusioni.

( 59 ) V. i verbali della riunione dell’11 novembre 2009 (nota 28 delle presenti conclusioni).

( 60 ) V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.

( 61 ) C‑11/05, EU:C:2006:312.

( 62 ) Sentenza Wacker Werke (C‑142/96, EU:C:1997:386).

( 63 ) Il punto 21 della sentenza Wacker Werke (C‑142/96, EU:C:1997:386) precisa che ciò vale nella misura in cui «nulla faccia ritenere che i prezzi che gli operatori si sono reciprocamente richiesti siano stati influenzati dai loro rapporti commerciali». L’accettazione di un limite siffatto sembra ribadire le conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Wacker Werke (C‑142/96, EU:C:1997:217, paragrafo 15), le quali precisavano in modo più esplicito che «diverso sarebbe il caso qualora l’operazione di perfezionamento (…) presenti profili (…) da far ritenere che [gli operatori interessati] perseguano in realtà fini diversi dal perfezionamento stesso, ad esempio l’elusione della normativa doganale o, per l’appunto, un arricchimento ingiustificato».

( 64 ) Pratiche di Kyoto, pag. 6 (il corsivo è mio).

( 65 ) V. paragrafi 21 e 23 delle presenti conclusioni.

( 66 ) V. nota 6 delle presenti conclusioni.

( 67 ) Il corsivo è mio.

( 68 ) Il considerando 15 del nuovo codice doganale indica, a tal riguardo, unicamente che «[i] regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati (…)».

( 69 ) In assenza di siffatte indicazioni, tali condizioni sono considerate soddisfatte (articolo 585, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).

( 70 ) Secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte non può, su domanda di un interveniente, esaminare questioni che non le siano state sottoposte dal giudice nazionale (v., segnatamente, sentenza Slob, C‑236/02, EU:C:2004:94, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la Corte ha già considerato che tale principio non osta all’esame della possibilità di un uso abusivo del diritto dell’Unione, anche qualora tale questione non sia formalmente dedotta dal giudice nazionale, al fine di fornire allo stesso elementi interpretativi utili per dirimere la controversia sottopostagli (v. sentenza ING. AUER, C‑251/06, EU:C:2007:658, punti 3839; v. altresì, in tal senso, sentenza Agip Petroli, C‑456/04, EU:C:2006:241, punti da 18 a 24).

( 71 ) Regolamento del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1). L’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che «[g]li atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso».

( 72 ) V., segnatamente, sentenza Halifax e a. (C‑255/02, EU:C:2006:121, punto 75).

( 73 ) V., segnatamente, sentenze Emsland‑Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, punto 52) e Vonk Dairy Products (C‑279/05, EU:C:2007:18, punto 33).

( 74 ) V., segnatamente, sentenze Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349, punto 26) e Cimmino e a. (C‑607/13, EU:C:2015:448, punto 60).

( 75 ) V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni.

( 76 ) L’aggiunta di benzina consente, in particolare, di superare le difficoltà di avviamento a freddo associate all’utilizzo di bioetanolo puro (v. Ballerini, D., Les biocarburants: État des lieux, perspectives et enjeux du développement, IFP Publications, ed. Technip, Parigi, 2006, pag. 112). V., a tale riguardo, sentenza Roquette Frères (C‑114/99, EU:C:2000:568, punto 19), in cui la Corte ha considerato, per quanto concerne il pagamento di restituzioni all’esportazione per prodotti agricoli, che «l’abuso consistente nel reintrodurre nell’Unione il prodotto già esportato non può sussistere qualora questo abbia subìto una trasformazione sostanziale ed irreversibile che comporti il suo venir meno come tale e la creazione di un nuovo prodotto rientrante in un’altra voce doganale». La Corte ha tuttavia statuito, nella sentenza Eichsfelder Schlachtbetrieb (C‑515/03, EU:C:2005:491, punti 4142), che la sussistenza di una trasformazione o lavorazione sostanziale, ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale, non può costituire un ostacolo alla sussistenza di un abuso di diritto se sono dimostrati gli elementi costitutivi di quest’ultimo.