5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/13


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Causa C-614/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Assistente veterinaria nel settore del controllo sanitario-veterinario - Settore pubblico - Clausola 5, punto 1 - Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano tali contratti - Sostituzioni per posti di lavoro vacanti in attesa dell’esito di procedure di concorso))

(2016/C 454/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova — Romania

Parti

Ricorrente: Rodica Popescu

Convenuta: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Dispositivo

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che considera il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, nel settore pubblico, giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola per la sola ragione che le funzioni di controllo del personale assunto nell’ambito della sanità veterinaria hanno carattere non permanente a causa delle variazioni di volume delle attività degli stabilimenti da controllare, a meno che — ipotesi che spetta al giudice nazionale verificare — il rinnovo dei contratti sia effettivamente volto a soddisfare un’esigenza specifica nel settore interessato, senza che tuttavia considerazioni di bilancio possano esserne l’origine. Inoltre, la circostanza che il rinnovo di contratti a tempo determinato successivi sia effettuato in attesa dell’esito di procedure di concorso non può bastare a rendere tale normativa conforme a detta clausola, qualora risulti che l’applicazione concreta di quest’ultima conduce, di fatto, a un ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, il che spetta parimenti al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 68 del 22/2/2016.