27.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/5 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
(Causa C-446/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112 - Diritto alla detrazione - Diniego - Emittente la fattura non considerato quale reale fornitore dei servizi fatturati - Obblighi di verifica incombenti al soggetto passivo))
(2017/C 063/07)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Signum Alfa Sped Kft
Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság.
Dispositivo
Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una prassi nazionale secondo cui l’amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti con la motivazione che le fatture riguardanti tali servizi non possono essere considerate facenti fede poiché il loro emittente non può essere il reale fornitore di detti servizi, a meno che sia provato, sulla base di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche ad esso non incombenti, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detti servizi si iscrivevano in una frode relativa all’imposta sul valore aggiunto.