31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse

(Causa C-689/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 9 e 15 - Deposito del segno fiore di cotone da parte di un’associazione - Registrazione come marchio individuale - Concessione di licenze d’uso di tale marchio ai fabbricanti di prodotti tessili in cotone membri di tale associazione - Domanda di nullità o di decadenza - Nozione di «uso effettivo» - Funzione essenziale di indicazione d’origine])

(2017/C 249/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze

Convenuta: Verein Bremer Baumwollbörse

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’apposizione di un marchio individuale dell’Unione europea, da parte del titolare o con il suo consenso, su taluni prodotti quale marchio di qualità non è un uso come marchio rientrante nella nozione di «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione. L’apposizione del citato marchio costituisce tuttavia un uso effettivo in tal senso qualora garantisca anche, al tempo stesso, ai consumatori che tali prodotti provengono da un’unica impresa, sotto il controllo della quale tali prodotti sono fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità. In quest’ultima ipotesi, il titolare di tale marchio ha il diritto di vietare, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l’apposizione da parte di un terzo di un segno simile su prodotti identici, qualora tale apposizione generi un rischio di confusione per il pubblico.

2)

L’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che un marchio individuale non può essere dichiarato nullo, sulla base dell’applicazione congiunta di tali disposizioni, a causa del fatto che il titolare del marchio non garantisce, attraverso controlli periodici di qualità presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative riguardo alla qualità che il pubblico associa a tale marchio.

3)

Il regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che le sue disposizioni relative ai marchi collettivi dell’Unione europea non possono essere applicate per analogia ai marchi individuali dell’Unione europea.


(1)   GU C 118 del 4.4.2016.