26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Perpignan — Francia) — Procedimento penale a carico di Noria Distribution SARL

(Causa C-672/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/46/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari - Vitamine e minerali che possono essere utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari - Quantità massime - Competenza degli Stati membri - Normativa nazionale che fissa tali quantità - Riconoscimento reciproco - Insussistenza - Modalità da rispettare ed elementi da prendere in considerazione per la fissazione di dette quantità))

(2017/C 202/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Perpignan

Imputato nella causa principale

Noria Distribution SARL

Con l’intervento di: Procureur de la République, Union fédérale des consommateurs des P.O (Que choisir)

Dispositivo

1)

Le disposizioni della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, e quelle del Trattato FUE in materia di libera circolazione delle merci devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non preveda alcuna procedura relativa all’immissione sul mercato di tale Stato membro di integratori alimentari il cui contenuto nutrizionale ecceda le dosi giornaliere massime fissate da detta normativa e che sono legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro.

2)

Le disposizioni della direttiva 2002/46 e quelle del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci devono essere interpretate nel senso che i livelli quantitativi massimi previsti all’articolo 5 di tale direttiva devono essere fissati caso per caso e sul fondamento dell’insieme degli elementi che figurano nello stesso articolo 5, paragrafi 1 e 2, in particolare dei livelli tollerabili stabiliti, per i nutrienti in questione, dopo una valutazione scientifica approfondita dei rischi per la salute, fondata su studi scientifici pertinenti e non già su considerazioni generali o ipotetiche. Spetta al giudice del rinvio valutare se il metodo di fissazione dei suddetti livelli quantitativi in esame nel procedimento principale soddisfi tali requisiti.

3)

Le disposizioni della direttiva 2002/46 e quelle del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che la valutazione scientifica dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva — che deve precedere la fissazione dei livelli tollerabili di cui si deve tener conto, in particolare, per stabilire i livelli quantitativi massimi previsti al medesimo articolo 5 — sia effettuata unicamente sul fondamento di pareri scientifici nazionali, qualora, alla data di adozione della misura in questione, siano altresì disponibili pareri scientifici internazionali affidabili e recenti secondo cui è possibile fissare limiti più elevati.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.