18.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 309/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — nel procedimento promosso da Jan Šalplachta

(Causa C-670/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere - Direttiva 2003/8/CE - Norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie - Ambito di applicazione - Normativa di uno Stato membro che prevede la non rimborsabilità delle spese di traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento di una domanda di patrocinio a spese dello Stato))

(2017/C 309/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Jan Šalplachta

Dispositivo

Il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dev’essere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.