201711170211555742017/C 412/116612015CJC41220171204IT01ITINFO_JUDICIAL201710126722

Causa C-661/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Staatssecretaris van Financiën [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 29 — Importazione di veicoli — Determinazione del valore in dogana — Articolo 78 — Revisione della dichiarazione — Articolo 236, paragrafo 2 — Rimborso dei dazi all’importazione — Termine di tre anni — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 145, paragrafi 2 e 3 — Rischio di difettosità — Termine di dodici mesi — Validità]


C4122017IT620120171012IT00116272

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-661/15) ( 1 )

«[Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 29 — Importazione di veicoli — Determinazione del valore in dogana — Articolo 78 — Revisione della dichiarazione — Articolo 236, paragrafo 2 — Rimborso dei dazi all’importazione — Termine di tre anni — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 145, paragrafi 2 e 3 — Rischio di difettosità — Termine di dodici mesi — Validità]»

2017/C 412/11Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

L’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione, dell’11 marzo 2002, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che include una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui sia accertato che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per una merce, sussiste un rischio, connesso alla fabbricazione, che tale merce divenga difettosa con l’uso, e in cui per questo motivo il venditore, in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia nei confronti dell’acquirente, concede a quest’ultimo una riduzione del prezzo sotto forma di un rimborso delle spese sostenute dall’acquirente per modificare la merce in modo tale da escludere il suddetto rischio.

2)

L’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, prevedendo un termine di dodici mesi a decorrere dall’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica delle merci entro il quale deve aver luogo la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare, è invalido.


( 1 ) GU C 98 del 14.3.2016.