22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2017 — Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) / Commissione europea
(Cause riunite C-596/15 P e C-597/15 P) (1)
([Impugnazione - Sanità pubblica - Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 13, paragrafo 3 - Elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari - Sostanze botaniche - Indicazioni sulla salute in sospeso - Ricorso per carenza - Articolo 265 TFUE - Presa di posizione da parte della Commissione europea - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire])
(2018/C 022/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) (rappresentanti: M. Weidner, T. Guttau e N. Hußmann, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Grünheid e M. Wilderspin, agenti)
Dispositivo
1) |
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2015, Bionorica/Commissione (T-619/14, non pubblicata, EU:T:2015:723), è annullata. |
2) |
Il ricorso per carenza proposto dalla Bionorica SE nella causa T-619/14 è respinto in quanto irricevibile. |
3) |
L’impugnazione nella causa C-597/15 P è respinta. |
4) |
La Bionorica SE e la Commissione europea sopportano ciascuna le proprie spese, sostenute sia in primo grado nella causa T-619/14 sia in sede di impugnazione nella causa C-596/15 P. |
5) |
La Diapharm GmbH & Co. KG è condannata alle spese relative all’impugnazione nella causa C-597/15 P. |