14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Procedimento penale a carico di Luca Menci
(Causa C-524/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Mancato versamento dell’IVA dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa - Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti))
(2018/C 166/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bergamo
Imputato nella causa principale
Luca Menci
Con l’intervento di: Procura della Repubblica
Dispositivo
1) |
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa
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2) |
Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso. |